Rigetto
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/06/2025, n. 5453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5453 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 05453/2025REG.PROV.COLL.
N. 09907/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9907 del 2022, proposto da:
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Della Luna e Lucia Zaccagnini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, n. 1137/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il Cons. Francesco Cocomile e udito per la parte appellante l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Con provvedimento protocollo n. 042488905 del 15 novembre 2020 il Ministero della Difesa irrogava al sig. -OMISSIS- - luogotenente C.S. dell’Arma dei Carabinieri - la sanzione della sospensione disciplinare dall’impiego per due mesi, ai sensi dell’art. 1357, lett. a) del decreto legislativo n. 66/2010, poiché “… in quattro occasioni (il 17 febbraio, il 21 marzo, il 3 aprile e il 24 giugno 2019), effettuava servizi esterni di durata notevolmente inferiore a quanto riportato dal medesimo sul memoriale di servizio giornaliero, talvolta anche accompagnando i figli a scuola nel corso dello svolgimento dello stesso, non provvedendo ad effettuare le dovute variazioni documentali e percependo, pertanto, indennità non realmente spettanti … ”.
2. - Avverso detto provvedimento e la determinazione prot. nr 1444717-1/2019/Imp del 24 novembre 2020 del Comando Legione Carabinieri Lombardia SM - Ufficio del Personale che lo collocava nella forza potenziale del Reparto Comando della Legione Carabinieri “Lombardia” a decorrere dal 13 novembre 2020, il sig. -OMISSIS- proponeva ricorso dinanzi al T.a.r. Lombardia, domandando l’annullamento dei due atti per i seguenti motivi:
« 1) Violazione di legge articolo 1392 comma 2 n. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare).
2) Eccesso di potere: Difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione dell’art. 3 Legge 241/90. Genericità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta.
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria per travisamento dei fatti e illogicità.
4) Violazione di legge art. 1370 D.lgs 66/2010. Eccesso di potere per omessa valutazione degli elementi a difesa indicati dal ricorrente nelle memorie difensive. Violazione del diritto di difesa ex art. 24 Costituzione.
5) Violazione e falsa applicazione dell’art 1355 D.Lgs. n. 66 del 2010; eccesso di potere per illogicità della motivazione ed irragionevolezza: la sanzione disciplinare irrogata non sarebbe proporzionata rispetto alla gravità dei fatti contestati; in ogni caso il provvedimento gravato non motiverebbe in ordine alla possibilità di irrogare una sanzione meno grave.
6) Il provvedimento impugnato è stato emesso in evidente violazione del disposto di cui all’art. 1355 comma 2 del D.lgs 66/2010 che impone di considerare, nel determinare la specie e la durata della sanzione, i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l’età, l’anzianità di servizio del militare ».
3. - L’adito T.a.r., nella resistenza dell’intimato Ministero della Difesa, con la sentenza segnata in epigrafe, accoglieva il ricorso, ritenendo fondata la prospettazione del ricorrente in primo grado -OMISSIS- relativamente alla tardività dell’avvio dell’azione disciplinare, ritenendo assorbite le altre censure.
4. - Con rituale atto di appello il Ministero della Difesa chiedeva la riforma della predetta sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia per i seguenti motivi:
«- Erroneità della sentenza del TAR Lombardia ove evidenzia la sussistenza del vizio di violazione di legge con riferimento all’art. 1392, comma 2 del Codice dell’Ordinamento Militare (d. lgs. n. 66/2010). ».
5. - Resisteva al gravame il sig. -OMISSIS-, chiedendone il rigetto. Lo stesso con memoria di costituzione riproponeva le censure assorbite in primo grado.
6. - All’udienza pubblica del 17 giugno 2025 la causa passava in decisione.
7. - L’appello è infondato.
Invero, secondo la prospettazione della difesa erariale la sentenza appellata sarebbe errata, non avendo il T.a.r. considerato che l’Amministrazione, nel momento in cui ha comunicato in data 8 maggio 2019 la notitia criminis alla Magistratura penale, agiva in qualità di polizia giudiziaria e, quindi, era tenuta al segreto istruttorio ai sensi dell’art. 329 del codice di procedura penale. Pertanto l’Amministrazione a partire da quella data non sarebbe stata nelle condizioni di esercitare l’azione disciplinare nei confronti del sig.-OMISSIS-pena la violazione del suddetto segreto istruttorio. In conclusione il dies a quo dei termini di cui agli artt. 1041, comma 1, lett. s), n. 6, del d.P.R. n. 90/2010 (“ accertamenti preliminari disciplinari di stato: 180 giorni dalla conoscenza del fatto da parte dell’autorità competente ”) e 1392, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2010 (“ Il procedimento disciplinare di stato a seguito di infrazione disciplinare deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all’incolpato, entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, espletati dall’autorità competente, nei termini previsti dagli articoli 1040, comma 1, lettera d), numero 19 e 1041, comma 1, lettera s), numero 6 del regolamento ”) sarebbe coinciso con il 20 novembre 2019, data in cui la P.A. aveva acquisito copia dell’informazione di garanzia emessa a carico dell’indagato; conseguentemente, secondo il Ministero, avendo avviato il procedimento disciplinare in data 6 maggio 2020, l’Amministrazione avrebbe agito tempestivamente.
Tuttavia, detta argomentazione non è condivisibile, come correttamente rilevato dal primo Giudice nella sentenza appellata.
Invero, sussiste nel caso in esame la violazione, da parte della P.A., dei menzionati termini di cui agli artt. 1041, comma 1, lett. s), n. 6, del d.P.R. n. 90/2010 e 1392, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2010, con dies a quo del primo termine decorrente della conoscenza del fatto da parte della P.A. da collocare temporalmente in data 8 maggio 2019 (data in cui il Comandante della Compagnia Carabinieri di Sondrio ha informato la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio e la Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Verona), a nulla rilevando la data del 20 novembre 2019 (momento in cui la P.A. ha acquisito copia dell’informazione di garanzia emessa a carico dell’indagato) ed il fatto che l’Amministrazione agendo in qualità di polizia giudiziaria era tenuta al segreto investigativo ai sensi dell’art. 329 del codice di procedura penale, rilevando ai fini di cui al citato art. 1041 unicamente la “ conoscenza del fatto ” da parte dell’Autorità competente.
Come rilevato dal T.a.r. “… La fase degli accertamenti preliminari doveva, pertanto, essere conclusa entro il 4 novembre 2019 e la contestazione degli addebiti disciplinari doveva avvenire entro il 3 gennaio 2020. Il procedimento disciplinare è stato, invece, avviato nei confronti del sig.-OMISSIS-il 6 maggio 2020, dunque tardivamente …”.
La scadenza del 3 gennaio 2020 è in linea con il principio di diritto di cui a Cons. Stato, Sez. IV, 24 marzo 2020, n. 2053 (sentenza richiamata dalla difesa erariale secondo cui “… Rileva, a questo riguardo, anche la nozione di “fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria”. Il codice di procedura penale impiega i termini nel loro significato tecnico e, dunque, riferendosi al procedimento include le indagini preliminari, mentre riferendosi al processo le esclude. «Nell’interpretare la portata dell’art. 1393 c.o.m., pertanto, dovendosi salvaguardare la coerenza dell’ordinamento, si deve ritenere che il momento iniziale di conoscenza del fatto da parte dell’Amministrazione sia la notizia circa lo svolgimento di indagini preliminari e non la richiesta di rinvio a giudizio» (cfr. ancora la Guida tecnica sulle procedure disciplinari). Tale precisazione vale, evidentemente, solo nel caso in cui la vicenda non sia altrimenti nota all’Amministrazione (ad esempio, per avere avuto risalto mediatico, pur se non ancora oggetto di un provvedimento formale dell’Autorità giudiziaria). La ratio del novellato art. 1393 C.O.M., infatti, non è di obbligare ad instaurare un procedimento disciplinare in quanto procede per i medesimi fatti l’Autorità giudiziaria, ma, al contrario, di consentirlo nonostante proceda l’Autorità Giudiziaria. …”), tenuto altresì conto del fatto che la fattispecie oggetto del presente giudizio non è quella ordinaria in cui l’Amministrazione apprende la notitia criminis dall’Autorità giudiziaria, essendo accaduto esattamente il contrario e cioè è stata la P.A. ad apprendere per prima il fatto per poi segnalarlo al P.M. competente.
7.1. - Infine si osserva che (per tuziorismo, visto che comunque, stante la reiezione dell’appello, i riproposti motivi assorbiti sarebbero stati improcedibili) conformemente a quanto rilevato d’ufficio ai sensi dell’art. 73 del codice del processo amministrativo nel corso dell’udienza pubblica del 17 giugno 2025, i motivi riproposti dall’appellato costituito non possono essere esaminati da questo Collegio, essendo stata la memoria di costituzione del sig.-OMISSIS-depositata soltanto in data 3 marzo 2023 e quindi tardivamente rispetto al termine previsto dagli artt. 46, comma 1, e 101, comma 2, del codice del processo amministrativo.
8. - In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte l’appello deve essere respinto con consequenziale conferma della sentenza appellata.
9. - In considerazione della peculiarità della presente controversia sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese dell’odierno grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Cocomile | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.