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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 21/02/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere – relatore ha pronunciato, la seguente:
SENTENZA nella causa civile di 2° grado iscritta al n. 342 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 promossa da:
(C.F. , in persona dell'amministratore pro Parte_1 P.IVA_1
tempore rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli Avv. Parte_2
Valeria Marchesi e Michele Torre, presso il cui studio in Viale Umberto n. 72, è Pt_1
elettivamente domiciliato;
appellante contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. CP_1 P.IVA_2
, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Francesco Pisenti ed Controparte_2 elettivamente domiciliata in Viale Umberto I n.28, presso l'avv. Annalena Esposito;
Pt_1
appellata
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Il (d'ora in poi anche solo ) citava in giudizio innanzi al Parte_3 Parte_1
Tribunale di Sassari (d'ora in poi anche solo , impugnando l'ingiunzione CP_1 CP_1
di pagamento n. 2021/2016, con la quale il gestore del servizio idrico, in data 14/11/2016, le aveva ingiunto il pagamento del complessivo importo di euro 15.036,84, derivante dall'omesso versamento di quanto richiesto con le fatture n. 2013/3229 del 24/01/2013 di € 10.277,56, n.
2013/37030 del 20/04/2013 di € 565,03 e n. 2013/70509 del 29/06/2013 di € 3.194,25. L'attore, in primo luogo, sosteneva che non aveva il potere di emettere ingiunzioni di pagamento e CP_1 rilevava altresì che la notifica dell'ingiunzione era inesistente. Nel merito, sosteneva che gli importi pretesi dal gestore non erano dovuti, poiché i dati di consumo idrico rilevati dal contatore condominiale per i periodi cui facevano riferimento le fatture, manifestamente superiori a quelli storicamente registrati, erano dovuti al cattivo funzionamento del misuratore. Parte attrice, a sostegno delle proprie pretese, evidenziava inoltre i seguenti fatti: 1) l'impianto idrico del era in condizioni di manutenzione impeccabili;
2) in seguito ad apposito Parte_1 CP_1
reclamo del 17/06/2011, aveva già disposto in passato l'annullamento di tre fatture correlate a richieste di pagamento e dati di consumo del tutto eccessivi;
3) la mancata riposta dell'ente alla richiesta del , di controllare il corretto funzionamento del contatore, inoltrata nel 2013, a Parte_1
cui aveva fatto seguito l'unilaterale sostituzione, in data 31/07/2014, del misuratore senza alcuna previa comunicazione al stesso;
4) la successiva rilevazione di dati di consumo Parte_1 congrui;
5) l'aver già corrisposto alla controparte l'importo di euro 4.366,75 per l'arco temporale cui si riferivano le fatture oggetto di impugnazione. si costituiva regolarmente in giudizio rilevando, in rito, l'incompetenza per CP_1 territorio dell'adito Tribunale di Sassari e chiedendo, nel merito, la reiezione dell'avversa domanda con conseguente conferma dell'ingiunzione di pagamento.
Il Tribunale, istruita la causa con prove documentali e testimoni, con sentenza n. 292/2023 in data
23/03/2023 accoglieva solo in parte la domanda proposta dal . Il giudice di prime cure, Parte_1
richiamato il contenuto degli artt. 1 D.M. MEF 30/12/2015, 17, comma terzo bis, D. Lgs. 46/1999 e la disciplina del T.U. 639/2010, statuiva, in via pregiudiziale, la sussistenza del potere di CP_1
soggetto formalmente privato ma con notevole capitale pubblico, di emettere l'impugnata ingiunzione, rilevando altresì la validità della notificazione. Nel merito, da un lato, riteneva che avesse provato sia “il consumo idrico di cui domanda il pagamento” sia il proprio credito CP_1
e, dall'altro, reputava che l'attore, in ragione dell'accertata corrispondenza tra i consumi registrati dal contatore condominiale e quelli indicati nelle contestate fatture, avrebbe dovuto provare l'errata registrazione per causa della convenuta. Prova che per il primo giudice non era stata offerta, così come non era stato provato l'invocato cattivo funzionamento del contatore de quo. Il Tribunale riteneva, viceversa, che l'attore avesse dato prova di aver corrisposto parte delle somme richieste con le fatture con il pagamento dell'importo di euro 4.366,75, cosicché, accogliendo parzialmente la domanda attorea, revocava l'impugnato atto ingiuntivo e condannava il condominio alla corresponsione, a favore di parte convenuta, del minor importo di euro 10.670.09. Il giudice di primo grado ravvisava quindi un'ipotesi di “reciproca parziale soccombenza” e pertanto disponeva la compensazione delle spese di lite. Il , in data 19/10/2023, ha proposto appello, lamentando: “I. Parte_3
Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 cpc;
Inutilizzabilità dell'estratto letture proveniente da quale fonte di prova dei consumi rilevati dal contatore controverso CP_1
(suo doc. 7); Inutilizzabilità dei dati (consumi) indicati nell'estratto letture poste a fondamento del credito stante l'omessa prova del funzionamento del contatore;
Errata interpretazione in Sentenza dell'Ordinanza istruttoria emessa dal primo G.I. del 17.05.2018”. Il , in considerazione Parte_1
delle caratteristiche del giudizio di opposizione e delle contestazioni formulate, sostiene che spettasse ad provare il buon funzionamento del contatore condominiale a fronte dei CP_1
numerosi elementi indiziari del suo cattivo funzionamento: la sostituzione del misuratore, compiuta da parte appellata in assenza di contradditorio e senza preavviso;
la mancata comunicazione dei dati emersi dal controllo dell'apparecchio sostituito nonché la rilevazione, posta in essere dal nuovo contatore, di valori di consumo idrico in linea con quelli storici. “II.Nullità della Sentenza per motivazione apparente”. L'appellante ravvisa un vizio di motivazione, in quanto alla base della statuizione del Tribunale, concernente il periodo di consumo 11/12 – 7/14, vi era “l'estratto letture redatto da e prodotto dalla medesima società (doc. 7 avverso),” con conseguente CP_1 contrasto “con i dati invece trascritti nelle fatture poste a fondamento dell'ingiunzione di pagamento (doc. 2 del fascicolo di parte di ),” a tenore dei quali l'anomalo consumo Parte_4 idrico iniziava l'8 settembre 2009. In ragione di ciò, secondo la prospettazione del condominio, non sarebbe stata esigibile la somma di euro 10.277,56 indicata nella bolletta n. 2013/3239, inerente all'arco temporale ricompreso tra l'8 settembre 2009 e il 22 novembre 2012, poiché “tali consumi non sono stati rinvenuti nell'estratto letture dal Giudice di I^ Grado.” Il condominio, pertanto, asserisce che “la non corrispondenza tra estratto letture (doc. 7 avverso) e le fatture (doc. 2 del fascicolo di parte di II^ costituisce prova della incertezza del consumo idrico di cui Pt_4 chiede il pagamento al condominio nelle fatture poste a fondamento dell'ingiunzione CP_1 opposta in I^ Grado.” “III. Violazione dell'art.2697 c.c. e art. 115 cpc;
Travisamento dei fatti e degli elementi probatori emersi in I^ Grado”. L'appellante, da una parte, ritiene che incombesse su l'onere di dimostrare il regolare funzionamento del contatore condominiale e, dall'altra, CP_1 sostiene che l'estratto delle letture idriche e le fatture non potevano costituire prova del credito di controparte in virtù delle contestazioni del condominio e della disciplina probatoria applicabile al procedimento di opposizione. Secondo l'appellante, qualora il somministrato contesti in via documentale “- e con reclami anche accolti – un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze” spetta al “somministrante fornire prova del regolare funzionamento del proprio impianto
e prova del funzionamento del contatore”. “IV. Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio: Violazione dell'art. 2729 c.c.; Prova del malfunzionamento del contatore;
Violazione dell'art. B 35 S.I.I.: Violazione dell'art. 115 e 116
c.p.c.”
L'appellante ravvisa la presenza di elementi, dotati delle caratteristiche di cui all'art. 2729, comma
1, c.c., da cui ricavare in via presuntiva la prova del cattivo funzionamento del contatore condominiale, l'inattendibilità dei dati registrati da quest'ultimo e la mancata prova del credito di parte appellata. con comparsa di costituzione in data 24.1.2024 ha resistito all'avversa CP_1
impugnazione, proponendo a sua volta appello incidentale avverso la statuizione sulla compensazione delle spese di lite, a suo dire ingiustificata stante la “presenza di comprovate circostanze oggettive che dimostravano l'infondatezza della domanda attorea”.
La causa, istruita con documenti e CTU, è stata decisa all'odierna udienza sulle conclusioni delle parti come formulate in atti.
*****
I motivi proposti dal possono essere trattati congiuntamente, poiché tutti tesi a Parte_1
contestare la correttezza dei consumi, fatturati da e riconosciuti come dovuti dal Tribunale CP_1
nonostante il cattivo funzionamento del contatore.
Di tale cattivo funzionamento il aveva infatti portato in giudizio diversi elementi Parte_1
sintomatici:
1) inspiegabili picchi di consumo nonostante l'efficienza dell'impianto idrico del condominio;
2) il precedente accoglimento di un reclamo del condominio del medesimo tenore per consumi anomali pregressi;
3) la sostituzione unilaterale del contatore da parte di unitamente alla successiva CP_1
regolarizzazione dei consumi entro medie ben più basse rispetto a quelle fatturate invece nelle contestate fatture.
A fronte di tali elementi, particolarmente sintomatici del cattivo funzionamento del misuratore, il
Tribunale erroneamente non aveva disposto la CTU per la ricostruzione dei consumi storici, gravando ingiustamente l'utente di una prova già offerta, quantomeno in via presuntiva.
Ebbene, i motivi sono fondati.
Per quanto non si ignori quella giurisprudenza di legittimità che riconosce una presunzione di correttezza dei consumi fatturati dal misuratore (Cass. 17401/2024), nel caso concreto diverse circostanze di fatto, in parte non contestate, deponevano per un'anomalia dei consumi fatturati da dovuta al cattivo funzionamento del contatore. Oltre al pregresso accoglimento di un CP_1
reclamo per le medesime ragioni e alla sostituzione senza contraddittorio del misuratore, era particolarmente significativa la regolarizzazione dei consumi dopo la sostituzione del misuratore, avvenuta in data 31/07/2014, peraltro per iniziativa unilaterale di A ciò si aggiungeva la CP_1
condotta non trasparente del gestore che, da una parte, non aveva mai fornito risposta alla richiesta del condominio di porre in essere la verifica del buon funzionamento del contatore e, dall'altra, contrariamente a quanto dettato dal principio generale di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, aveva provveduto unilateralmente a sostituirlo senza preavviso e senza nemmeno informare il condominio sull'esito di eventuali e doverose verifiche concernenti il regolare funzionamento dell'apparecchio sostituito.
Tali circostanze, plurime e concordanti, nonché caratterizzate da gravità e precisione, erano pertanto idonee, in virtù del dettato dell'art. 2729 c.c., a provare, in via presuntiva, il cattivo funzionamento del contatore condominiale.
Per tali ragioni la Corte ha disposto CTU per la ricostruzione dei consumi nel periodo in contestazione utilizzando la media storica del periodo precedente e di quello successivo alla sostituzione.
Ora la CTU ha evidenziato che, nel periodo oggetto delle contestate fatture, la media di consumo idrico giornaliero era pari all'elevato valore di 6,40 metri cubi giornalieri, mentre tale consumo per i lassi temporali precedenti e successivi si attestava su valori ben più bassi, rispettivamente pari a
2,09 metri cubi e 2,38 metri cubi.
La rilevazione di consumi idrici medi giornalieri di livello analogo per i periodi anteriori a quelli inerenti alle fatture de quibus, i cui importi sono invece riconnessi a livelli di consumo nettamente superiori, e per quelli successivi all'avvenuta sostituzione del contatore condominiale è indice, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, del malfunzionamento del misuratore.
Dal cattivo funzionamento del contatore discende l'inattendibilità dei consumi fatturati da CP_1
con le fatture n. 2013/3229, n. 2013/37030 e n. 2013/70509, cosicché l'importo del corrispettivo del servizio idrico per tali periodi va commisurato ai consumi storici medi dell'utente secondo il dettato dell'art. B. 35.1, comma terzo, Regolamento del S.I.I..
Tali consumi storici medi, in virtù di quanto indicato nella CTU, sono pari, su base giornaliera, a
2,235 metri cubi (ovvero la media tra 2,09, valore medio giornaliero ante fatture contestate, e 2,38 valore medio giornaliero successivo alla sostituzione del contatore condominiale). Dall'importo così ricalcolato da deve essere detratta la somma di euro 4.366,75, già corrisposta dal CP_1 condominio per l'arco temporale de quo. A tale riguardo si evidenzia che il pagamento di tale importo era già stato riconosciuto dal giudice di primo grado con statuizione non impugnata da e pertanto ormai in giudicato. CP_1 Previo annullamento dell'ingiunzione di pagamento opposta, il credito di deve essere CP_1
pertanto rideterminato secondo la media storica precedentemente indicata, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore motivo d'appello proposto dal . Parte_1
Viceversa, non può essere accolto l'appello incidentale proposto da CP_1
L'esito della lite impone infatti una riforma anche del capo sulle spese giudiziali, che sono poste, per entrambi i gradi del giudizio, comprese quelle di ctu, a carico di per la sua sostanziale CP_1
soccombenza nella controversia. Si dubita infatti che dalla rideterminazione dei consumi secondo il criterio della media storica accertato in sentenza, tenuto conto dell'importo di € 4.366,75, pacificamente corrisposto dal condominio per il periodo in contestazione, possa residuare una qualche somma a credito del gestore, che sarebbe, in ogni caso, talmente esigua rispetto a quella oggetto dell'ingiunzione da non inficiare la sostanziale soccombenza di Il condominio di CP_1
Pa
non ha infatti mai contestato di dover pagare il giusto corrispettivo dell'acqua fornita Parte_3
dalla società appellata, bensì ha messo in discussione, fondatamente, la misurazione dei consumi. Il processo gli ha dato interamente ragione perché ha rivelato il cattivo funzionamento del contatore e la necessità di rideterminare il credito di secondo i criteri supplettivi della media storica CP_1
indicati nel regolamento del servizio.
È dunque il gestore che ha dato causa al giudizio e alla sua protrazione, ostinandosi ingiustamente sulla correttezza dei consumi e sul buon funzionamento del contatore.
Per tali ragioni le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidate nei valori minimi per la semplicità e serialità delle questioni trattate, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di comprese le spese di ctu e ctp (queste ultime nel minor importo di € 1138,77, da CP_1 ritenersi importo congruo ai sensi dell'art. 2 D.M. 30.5.2002).
Sussistono anche i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante incidentale del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma l quater del D.P.R. n. 115/2002 come mod. dalla
L.228/12.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, accoglie l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 292/2023 del Parte_1
Tribunale di Sassari, pubblicata il 23/03/2023, e per l'effetto,
1) ordina ad di determinare l'importo dovuto dal per il lasso CP_1 Parte_1 temporale intercorrente tra l'8/09/2009 e il 25/05/2013 (ovvero il periodo di cui alle fatture n. 2013/3229, n. 2013/37030 e n. 2013/70509), in base al consumo idrico medio giornaliero di 2,235 metri cubi, provvedendo a scomputare dall'importo così determinato la somma di euro 4.366,75 già corrisposta dal;
Parte_1 2) condanna a rifondere all'appellante le spese di lite di entrambi i gradi del CP_1
giudizio, che liquida in complessivi € 2.540,00 (di cui 460,00 per studio, 389,00 introduttiva, 840,00 trattazione, 851,00 decisionale) ed € 2.906,00 (di cui 567,00 per studio,
461,00 introduttiva, 922,00 trattazione, 956,00 decisionale) per compensi professionali rispettivamente del primo e del secondo grado del giudizio ed € 1138,77 per spese di consulenza tecnica di parte, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore che si è dichiarato antistario. Pone le spese di ctu come liquidate definitivamente a carico di
CP_1
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma l quater del D.P.R. n. 115/2002 come mod. dalla L.228/12, per il pagamento del doppio del contributo unificato dovuto da parte dell'appellante incidentale.
Così deciso in Sassari all'udienza del 21 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Cristina Fois
Il Presidente
Dott. ssa Maria Grixoni