Sentenza 12 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/04/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 31/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], Corso Garibaldi n. 18/8, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Cristina Cobianchi (C.F. ), che la rappresenta e la C.F._2
difende, come da procura in atti e
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3
residente in [...], Corso Garibaldi n. 18/8, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Vittorio Petrocco (C.F. ), che lo rappresenta e lo C.F._4
difende, come da procura in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 18/03/2025 e del 20/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Moneglia (GE) in data 12/06/2010 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi Sig.ri e , Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al mantenimento della figlia minore, della figlia maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente e dell'ex coniuge prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa familiare sita in Chiavari, Corso Garibaldi civ. n. 18/8, condotta in locazione in forza di contratto intestato ad entrambi i coniugi, resta in uso alla sig.ra che ivi Pt_1
continuerà ad abitare con i figli;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 3. La figlia minore è affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Per_1
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, le decisioni di maggiore interesse per la prole, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
4. il padre potrà frequentare la figlia con la massima libertà, previo accordo con Per_1
lo stesso e con la moglie, nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi ed extrascolastici della minore medesimo e degli impegni lavorativi dei genitori;
5. la signora percepirà nella misura del 100 % la somma erogata a titolo di Pt_1
assegno unico per la figlia;
Per_1
6. il sig. provvederà al momento della sottoscrizione del presente ricorso a Pt_2
rilasciare la casa coniugale trasferendo altrove la propria residenza attesa l'impossibilità di continuare a risiedere sotto lo stesso tetto.
7. Il sig. è intestatario di bene immobile in Comune di Rossiglione (GE), come da Pt_2
visure che si allegano
8. La sig.ra non è proprietaria di beni immobili;
Pt_1
9. Il sig. provvederà a trasferire la propria residenza e a prelevare i propri beni e Pt_2
effetti personali dall''abitazione coniugale, come da accordi con la sig.ra Pt_1
10. La sig.ra non ha una stabile occupazione, si è esclusivamente dedicata, per Pt_1
scelta condivisa con il marito, alla cura e gestione della famiglia, pertanto oggi non èc economicamente autosufficiente: la sig.ra , attesa la situazione venutasi a creare da qualche tempo sta cercando una Pt_1
stabile attività lavorativa;
nonostante molteplici contatti e tentativi, ad oggi, ha trovato solo lavori temporanei e precari;
Il sig. è imprenditore edile e si di dichiara economicamente autosufficiente;
Pt_2
12. La sig.ra è titolare di carta postale ricaricabile a lei già intestato in via Pt_1
esclusiva; in merito il sig. dichiara e riconosce che le attività presenti su detta Pt_2
carta sono state formate esclusivamente dalla sig.ra e che su di essere non avanza Pt_1
alcuna pretesa a qualsiasi titolo e/o ragione.
13. Il sig. è titolare di un conto corrente acceso presso il Banco BPM al medesimo Pt_2
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 esclusivamente intestato, oltre a conto corrente intestato alla Imm. Costruzioni Srl di
[...]
Pt_2
14. Vista la precaria situazione economica della sig.ra , il sig. Pt_1 Pt_2
corrisponderà alla sig.ra un contributo mensile per il suo esclusivo mantenimento di Euro
900,00 (novecento/00) rivalutabili Istat, entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla sottoscrizione della separazione tramite bonifico bancario all'IBAN
[...] relativo Alla carta Postepay Poste Italiane intestata alla sig.ra medesima;
15. Il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di mantenimento della figlia Pt_2 Pt_1
minore e del figlio maggiore di età, ma non economicamente Per_1 Per_2
autosufficiente, la somma mensile totale di Euro 600,00 (seicento/00) di cui 350,00 per ed € 250,00 per oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo Per_1 Per_2
della sezione famiglia di codesto Tribunale;
16. Con l'adempimento di quanto previsto ai superiori punti, i coniugi ricorrenti dichiarano di aver definitivamente risolto e transatto ogni altro loro rapporto patrimoniale.
17. I coniugi si concedono, reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio (o di altro equipollente documento).
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2010, Numero 2, Parte I, Serie, Uff. 1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 11/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4