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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/04/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2802/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Stefania Maxia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione notificato in data 21.3.2023 da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 con l'avv. Alessandra Maestripieri attore nei confronti di
P. IVA CP_1 P.IVA_1
convenuta contumace e
P. IVA Controparte_2 P.IVA_2 con l'avv. Francesco Gambi convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione sopra richiamato, il signor ha convenuto in giudizio la Parte_1
e la affinché previo accertamento e dichiarazione di CP_1 Controparte_2 risoluzione del contratto di acquisto di un depuratore intervenuto in data 12.7.2012 tra l'attore e la fossero condannate al risarcimento dei danni e alla restituzione dei canoni CP_1 versati, chiedendo anche che fosse dichiarata la nullità del contratto e che fosse sospesa la procedura di finanziamento.
Sosteneva l'attore di aver acquistato in data 12.7.2012 un depuratore dalla la CP_1 quale si appoggiava per la vendita del bene alla finanziaria di non Controparte_2 aver mai firmato un contratto con la e di non essere stato messo al Controparte_2 corrente che legato alla stipula del contratto vi fosse collegato un finanziamento con di aver ricevuto la consegna del depuratore privo dei ricambi e Controparte_2 senza essere stato montato con la conseguenza che tale bene non svolgeva l'uso pattuito.
Si costituiva la con comparsa 14.6.2023 chiedendo in via Controparte_2 preliminare che il procedimento fosse dichiarato improcedibile per il mancato esperimento della procedura della mediazione e che fosse accertata e dichiarata la mancata prova della notifica dell'atto di citazione ad nel merito che le domande formulate dall'attore CP_1 fossero rigettate;
in ipotesi di risoluzione del contratto di vendita tra l'attore e che CP_1 fosse dato atto che non si opponeva alla domanda di risoluzione Controparte_2 del finanziamento ex art. 125 quinquies T.U.B. e alle statuizioni conseguenti e per l'effetto che fosse condannata a pagare a la somma di euro CP_1 Controparte_2 5.300,00, oltre interessi.
Disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione ad quest'ultima non si CP_1 costituiva e veniva dichiarata contumace.
Veniva espletata la procedura di mediazione, come richiesto con provvedimento del 7.7.2023, che dava esito negativo
Con provvedimento del 22.1.2024 veniva concesso termine a per la Controparte_2 notifica della comparsa di costituzione e risposta ad adempimento che veniva CP_1 eseguito regolarmente.
In data 26.6.2024 il signor depositava istanza cautelare per la sospensione dei Parte_1 pagamenti nei confronti di che non veniva notificata alle Controparte_2 controparti, unitamente al provvedimento di fissazione di udienza, con la conseguenza che su tale istanza veniva disposto non luogo a procedersi.
Precisate le conclusioni e concessi i termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione formulata in via preliminare dalla relativamente alla mancata prova della notifica dell'atto di citazione Controparte_2 a L'attore in data 12.7.2023 ha depositato l'atto di citazione in rinnovazione CP_1 firmato digitalmente, la procura firmata digitalmente, la relata di notifica firmata digitalmente, unitamente alla pec del 10.7.2023, contenente tali documenti, inviata a e relativa CP_1 ricevuta di consegna, con la conseguenza che deve ritenersi assolto l'onere della prova relativamente alla notifica dell'atto introduttivo a regolarmente dichiarata CP_1 contumace.
Nel merito le domande formulate dall'attore non meritano accoglimento.
Dalla documentazione agli atti, prodotta dall'attore, si rileva che vi è stata una regolare consegna ed installazione del depuratore da parte del venditore (v. documenti CP_1 contenuti nel file denominato Evolve Villa, allegato all'atto di citazione).
In particolare dal verbale di installazione del 4.11.2021 sottoscritto dal signor Parte_1 risulta “l'installazione eseguita a regola d'arte” dell'impianto di depurazione acquistato da di cui all'ordine n. 1322 del 21.10.2021. Dal verbale del 24.11.2021 sottoscritto CP_1 dal signor risulta la consegna di 6 filtri. Dal modulo di installazione e conformità Parte_1 del 24.11.2021 risulta confermata l'installazione dell'impianto di depurazione a regola d'arte.
Alcuna prova è stata, pertanto, fornita in merito all'eccepito inadempimento contrattuale e precontrattuale di con la conseguenza che la domanda di risoluzione del CP_1 contratto di vendita del depuratore intercorso tra e il signor deve CP_1 Parte_1 essere rigettata, unitamente alla domanda di risarcimento dei danni, peraltro formulata in modo generico.
Da rigettare è anche la domanda di restituzione dei canoni formulata dall'attore, non essendo stata fornita la prova dell'inadempimento da parte di L'eventuale diritto del CP_1 finanziato alla restituzione delle rate versate consegue soltanto in caso di risoluzione del contratto di vendita/fornitura ex art. 125 quinquies T.U.B., che nella specie non può essere pronunciato. Peraltro l'attore non ha neppure dato prova delle rate pagate, non dedotte in modo specifico.
Da respingere è anche la domanda di nullità del contratto per mancata informativa, per la violazione dei diritti del consumatore e per non aver mai sottoscritto il contratto di finanziamento con la Controparte_2
Alcuna prova è stata fornita dall'attore in merito alla mancata informativa e alla presunta violazione dei diritti del consumatore.
Quanto al contratto di finanziamento con la che l'attore asserisce Controparte_2 di non aver mai firmato, risulta che il signor ha firmato il suddetto contratto Parte_1 digitalmente in data 3.12.2021 (doc.
5-9 fascicolo convenuta). La disciplina normativa di riferimento è contenuta nel Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs n. 82/2005) che all'art. 20, comma 1-bis prevede in particolare che “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c. quando vi è apposta una firma digitale”; il successivo comma 1-ter prevede invece che “l'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare della firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria”. Nel caso di specie l'attore si è limitato ad un generico disconoscimento espresso nella memoria depositata in data 4.10.2023 senza provare di non aver apposto la firma digitale. Né ha alcuna rilevanza l'istanza depositata in data 10.12.2024 di disconoscimento del contratto con richiesta di esibizione dell'originale del contratto stesso, stante la palese tardività dell'istanza, tenuto conto che il contratto in contestazione è stato depositato dalla convenuta unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in data
14.6.2023.
Tutte le domande formulate dall'attore sono destituite di fondamento, non provate e devono, pertanto, essere rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, emana il seguente
DISPOSITIVO 1) Rigetta le domande formulate dal signor;
Parte_1
2) Condanna il signor al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_2 della somma di euro 4.000,00 per compensi, oltre spese 15%, CPA ed IVA
[...] come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Così deciso il 10 aprile 2025
Il G.O.T.
Stefania Maxia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Stefania Maxia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione notificato in data 21.3.2023 da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 con l'avv. Alessandra Maestripieri attore nei confronti di
P. IVA CP_1 P.IVA_1
convenuta contumace e
P. IVA Controparte_2 P.IVA_2 con l'avv. Francesco Gambi convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione sopra richiamato, il signor ha convenuto in giudizio la Parte_1
e la affinché previo accertamento e dichiarazione di CP_1 Controparte_2 risoluzione del contratto di acquisto di un depuratore intervenuto in data 12.7.2012 tra l'attore e la fossero condannate al risarcimento dei danni e alla restituzione dei canoni CP_1 versati, chiedendo anche che fosse dichiarata la nullità del contratto e che fosse sospesa la procedura di finanziamento.
Sosteneva l'attore di aver acquistato in data 12.7.2012 un depuratore dalla la CP_1 quale si appoggiava per la vendita del bene alla finanziaria di non Controparte_2 aver mai firmato un contratto con la e di non essere stato messo al Controparte_2 corrente che legato alla stipula del contratto vi fosse collegato un finanziamento con di aver ricevuto la consegna del depuratore privo dei ricambi e Controparte_2 senza essere stato montato con la conseguenza che tale bene non svolgeva l'uso pattuito.
Si costituiva la con comparsa 14.6.2023 chiedendo in via Controparte_2 preliminare che il procedimento fosse dichiarato improcedibile per il mancato esperimento della procedura della mediazione e che fosse accertata e dichiarata la mancata prova della notifica dell'atto di citazione ad nel merito che le domande formulate dall'attore CP_1 fossero rigettate;
in ipotesi di risoluzione del contratto di vendita tra l'attore e che CP_1 fosse dato atto che non si opponeva alla domanda di risoluzione Controparte_2 del finanziamento ex art. 125 quinquies T.U.B. e alle statuizioni conseguenti e per l'effetto che fosse condannata a pagare a la somma di euro CP_1 Controparte_2 5.300,00, oltre interessi.
Disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione ad quest'ultima non si CP_1 costituiva e veniva dichiarata contumace.
Veniva espletata la procedura di mediazione, come richiesto con provvedimento del 7.7.2023, che dava esito negativo
Con provvedimento del 22.1.2024 veniva concesso termine a per la Controparte_2 notifica della comparsa di costituzione e risposta ad adempimento che veniva CP_1 eseguito regolarmente.
In data 26.6.2024 il signor depositava istanza cautelare per la sospensione dei Parte_1 pagamenti nei confronti di che non veniva notificata alle Controparte_2 controparti, unitamente al provvedimento di fissazione di udienza, con la conseguenza che su tale istanza veniva disposto non luogo a procedersi.
Precisate le conclusioni e concessi i termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione formulata in via preliminare dalla relativamente alla mancata prova della notifica dell'atto di citazione Controparte_2 a L'attore in data 12.7.2023 ha depositato l'atto di citazione in rinnovazione CP_1 firmato digitalmente, la procura firmata digitalmente, la relata di notifica firmata digitalmente, unitamente alla pec del 10.7.2023, contenente tali documenti, inviata a e relativa CP_1 ricevuta di consegna, con la conseguenza che deve ritenersi assolto l'onere della prova relativamente alla notifica dell'atto introduttivo a regolarmente dichiarata CP_1 contumace.
Nel merito le domande formulate dall'attore non meritano accoglimento.
Dalla documentazione agli atti, prodotta dall'attore, si rileva che vi è stata una regolare consegna ed installazione del depuratore da parte del venditore (v. documenti CP_1 contenuti nel file denominato Evolve Villa, allegato all'atto di citazione).
In particolare dal verbale di installazione del 4.11.2021 sottoscritto dal signor Parte_1 risulta “l'installazione eseguita a regola d'arte” dell'impianto di depurazione acquistato da di cui all'ordine n. 1322 del 21.10.2021. Dal verbale del 24.11.2021 sottoscritto CP_1 dal signor risulta la consegna di 6 filtri. Dal modulo di installazione e conformità Parte_1 del 24.11.2021 risulta confermata l'installazione dell'impianto di depurazione a regola d'arte.
Alcuna prova è stata, pertanto, fornita in merito all'eccepito inadempimento contrattuale e precontrattuale di con la conseguenza che la domanda di risoluzione del CP_1 contratto di vendita del depuratore intercorso tra e il signor deve CP_1 Parte_1 essere rigettata, unitamente alla domanda di risarcimento dei danni, peraltro formulata in modo generico.
Da rigettare è anche la domanda di restituzione dei canoni formulata dall'attore, non essendo stata fornita la prova dell'inadempimento da parte di L'eventuale diritto del CP_1 finanziato alla restituzione delle rate versate consegue soltanto in caso di risoluzione del contratto di vendita/fornitura ex art. 125 quinquies T.U.B., che nella specie non può essere pronunciato. Peraltro l'attore non ha neppure dato prova delle rate pagate, non dedotte in modo specifico.
Da respingere è anche la domanda di nullità del contratto per mancata informativa, per la violazione dei diritti del consumatore e per non aver mai sottoscritto il contratto di finanziamento con la Controparte_2
Alcuna prova è stata fornita dall'attore in merito alla mancata informativa e alla presunta violazione dei diritti del consumatore.
Quanto al contratto di finanziamento con la che l'attore asserisce Controparte_2 di non aver mai firmato, risulta che il signor ha firmato il suddetto contratto Parte_1 digitalmente in data 3.12.2021 (doc.
5-9 fascicolo convenuta). La disciplina normativa di riferimento è contenuta nel Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs n. 82/2005) che all'art. 20, comma 1-bis prevede in particolare che “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c. quando vi è apposta una firma digitale”; il successivo comma 1-ter prevede invece che “l'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare della firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria”. Nel caso di specie l'attore si è limitato ad un generico disconoscimento espresso nella memoria depositata in data 4.10.2023 senza provare di non aver apposto la firma digitale. Né ha alcuna rilevanza l'istanza depositata in data 10.12.2024 di disconoscimento del contratto con richiesta di esibizione dell'originale del contratto stesso, stante la palese tardività dell'istanza, tenuto conto che il contratto in contestazione è stato depositato dalla convenuta unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in data
14.6.2023.
Tutte le domande formulate dall'attore sono destituite di fondamento, non provate e devono, pertanto, essere rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, emana il seguente
DISPOSITIVO 1) Rigetta le domande formulate dal signor;
Parte_1
2) Condanna il signor al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_2 della somma di euro 4.000,00 per compensi, oltre spese 15%, CPA ed IVA
[...] come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Così deciso il 10 aprile 2025
Il G.O.T.
Stefania Maxia