Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/05/2025, n. 2100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2100 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 22.5.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.9652/2023 del Ruolo Generale affari contenziosi
TRA
avv. CONTE A Parte_1
CONTRO avv. B MASSARELLI, L SARACINO Controparte_1
[... Controparte_2
, M LEPORE CP_3 CP_4
conclusioni: come in atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2023 l'istante conveniva in giudizio l intimata chiedendo di CP_5 accertare il diritto all'adeguamento dell'indennità di equiparazione ex artt. 1 l.n.200/1974 ed 31 DPR
n761/1979 alla cat. D del Comparto Università commisurata alla retribuzione complessiva spettante al dirigente di I livello Area dirigenza sanitaria professionale tecnica amministrativa del SSN a decorrere dal 1.7.2002 o di altra di giustizia fino al 31.12.2022 con conseguente condanna a corrispondere alla medesima le differenze retributive pari ad euro 174.858,96 oltre accessori di legge nei termini ivi in dettaglio indicati oltre alle spese di causa. Si costituiva in giudizio l intimata, contestando la CP_5 fondatezza della domanda nel merito, concludendo per il relativo rigetto con vittoria delle spese e chiedendo l'integrazione del contradditorio con il Si costituiva in giudizio anche tale Controparte_2 ente, contestando la fondatezza della domanda nel merito Istruita con prove documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In fatto costituisce circostanza pacifica, in assenza di contestazioni inter partes, che: l'istante
è dipendente dell'università intimata e fa parte del personale conferito in convenzione al CP_2
per il periodo temporale 2012- 2019 ST ha goduto dell'indennità di equiparazione de qua;
ST ha conseguito la categoria D in seguito a procedura selettiva la cui graduatoria è stata approvata con decreto rettorale del 12.10.2005 ed ha stipulato il relativo contratto in data 2 novembre 2005.
2.1. Il perfezionamento di tale contratto in tale data implica l'assoggettamento del medesimo alla disciplina dell'art. 28 comma 6 e 7 CCNL 2002/2005 comparto Università secondo cui: “
6. Sono fatte salve, con il conseguente inserimento nella colonna A della precedente tabella, le posizioni giuridiche ed economiche, comunque conseguite, del personale già in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del presente CCNL. Per il personale che, anch'esso già in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del presente CCNL, non trova collocazione nella medesima tabella di cui al comma 2, ivi comprese le EP, sono fatte salve le posizioni conseguite per effetto delle corrispondenze con le figure del personale del SSN.”, “7.I benefici economici derivanti dall'applicazione dell'art. 51, comma 4, ultimo capoverso del CCNL 9.8.2000 e art. 5, comma 3, del CCNL 13.5.2003, sono conservati "ad personam", salvo eventuale successivo riassorbimento.”
2.2. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 28/10/2021, n.30603 ha da ultimo ribadito che:” 5.
1. il richiamato art. 28 CCNL 2002/2005, dopo avere previsto una nuova tabella delle corrispondenze fra il personale dipendente dalle Università e quello in servizio presso le Aziende sanitarie, stabilisce, al comma 6, che "sono fatte salve..., le posizioni giuridiche ed economiche, comunque conseguite, del personale già in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del presente CCNL" ed, al comma 7, aggiunge che " i benefici economici derivanti dall'applicazione dell'art. 51, comma 4, ultimo capoverso del CCNL 9.8.2000 e art. 5, comma 3, del CCNL 13.5.2003, sono conservati ad personam, salvo eventuale successivo riassorbimento";
5.3. detta equiparazione non è stata posta nel nulla dall'adozione delle nuove corrispondenze (sicuramente meno favorevoli per l' A. rispetto a quelle della precedente tabella), perchè la disposizione contrattuale è chiara nel prevedere la conservazione dei diritti già acquisiti e nello stabilire che le posizioni economiche maturate, se più favorevoli rispetto a quelle previste dalla nuova tabella, vengono garantite attraverso
l'erogazione di un assegno ad personam riassorbibile nei futuri miglioramenti contrattuali;
”
2.3. Sulla scorta di quanto precede, deve ritenersi che l'istante ha diritto a conservare l'importo già conseguito a titolo di indennità di equiparazione per l'importo di euro 780,07 (cristallizzato all'entrata in vigore del cit. CCNL) a titolo di assegno ad personam riassorbile senza alcuna pretesa di adeguamento della medesima, salvi i futuri miglioramenti contrattuali. In definitiva, l'azione è infondata sotto tutti i profili dedotti in ricorso e pertanto va rigettata.
3. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro
Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214;
2 Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017;
Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
4. Le spese di causa vanno compensate in toto in considerazione della novità delle questioni interpretative trattate.
P.Q.M.
il giudice definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
compensate le spese tra le parti.
Bari 22.5.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
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