Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
NRG 3739/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino Presidente
- dr. Paolo Celentano Consigliere
- dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso la sentenza n. 1454/2020 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata il
13.10.2020, iscritto al n. 3739/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
(codice fiscale ), con sede in Poggiomarino (NA), alla Via Parte_1 P.IVA_1
Nappi n. 79, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° comma c.p.c., dagli avv.ti
Gennaro Cavallaro (codice fiscale ), Antonio Cavallaro (codice fiscale C.F._1
) e Carmelo Cavallaro (codice fiscale ) C.F._2 C.F._3
- APPELLANTE-
E
(codice fiscale , con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Torre del Greco (NA), alla via Marconi n. 66, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti conferita con la scrittura privata autenticata dal dott. , Notaio in Castellammare di Stabia il 30 luglio 2020, rep. n. 6393 – dagli Persona_1 avv.ti Biagio Cozzolino (codice fiscale ) ed Eduardo Martucci (codice fiscale C.F._4
); C.F._5
- APPELLANTE INCIDENTALE -
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato presso il Tribunale di Torre Annunziata in data
17.2.2017, la in qualità di centro accreditato presso il a svolgere prestazioni Parte_1 CP_2
sanitarie di terapia fisica e riabilitativa relative alla branca di riabilitazione ex art. 26 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 nel territorio dell' , chiedeva ingiungersi a quest'ultima il Parte_2
pagamento in suo favore della somma di € 2.462.722,41 pari al saldo degli importi fatturati ed al netto degli acconti già versati e delle note di credito nonché a titolo di adeguamento tariffario a seguito del Decreto del Commissario ad Acta n. 81/2013 per le prestazioni riabilitative erogate dal
2009 al 2014 oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/2002.
A sostegno della pretesa creditoria depositava i contratti stipulati con l'amministrazione sanitaria dal 2009 al 2014 e le relative fatture.
Il Tribunale emetteva il decreto ingiuntivo n. 411/2017 del 21.02.2017 notificato il 24.2.2017, per l'importo richiesto oltre “interessi ex artt. 1284 comma 4 c.c. decorrenti dalla scadenza delle fatture come da contratto”.
Part L roponeva opposizione, con atto di citazione notificato il 3.4.2017, eccependo:
• l'inapplicabilità dell'adeguamento tariffario di cui al decreto regionale n. 81/2013;
• il superamento del tetto di spesa di macroarea e di struttura;
• la duplicazione della domanda stante l'emissione di provvedimenti monitori ottenuti in precedenza;
• l'avvenuto pagamento delle fatture oggetto di azione monitoria.
Part In virtù di tali difese l' osteneva che, a fronte di una richiesta complessiva di € 2.462.722,41,
l' aveva già liquidato l'importo di € 1.218.570,38, aveva emesso note di credito per € CP_1
102.337,23, mentre non risultava dovuto l'importo di € 1.141.814,80 per l'adeguamento tariffario ai sensi del D.C.A. n. 81/2013.
Concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la con comparsa depositata il 20.09.2017, che resisteva all'avversa Pt_1 opposizione e dava atto dell'intervenuto pagamento di € 525.253,98. Alla stregua dei pagamenti già Parte effettuati dall' il Centro precisava che la somma di cui richiedeva il pagamento non era più quella ingiunta di € 2.462.722,41, ma € 1.937.468,43 (€ 2.462.722,41 - € 525.253,98).
2 NRG 3739/2020
Con sentenza n. 1454/2020 pubblicata il 13.10.2020 il Tribunale accoglieva parzialmente
Parte l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l' al pagamento della minor somma di € 335.973,48 con compensazione delle spese di lite per metà.
In particolare, il Tribunale osservava che:
• contrariamente a quanto asserito dalla (ossia di agire “esclusivamente per il Pt_1 pagamento del corrispettivo riferito al periodo da Gennaio 2009 ad Ottobre 2014 per complessivi €
2.462.722,41”) nelle fatture poste alla base del monitorio vi erano anche quelle aventi ad oggetto la corresponsione di adeguamenti tariffari per gli anni dal 2003 al 2012;
• con riferimento al saldo delle fatture emesse dall'anno 2009 all'anno 2014 la aveva Pt_1 ammesso di aver ricevuto il pagamento di fatture per un totale di € 525.253,98;
• con riferimento alle fatture del 2010 e 2011 e quelle dal 2012 al 2014, dalla documentazione
Parte depositata dall' risultava che erano stati emessi ordinativi di pagamento con le relative ricevute di pagamento della Banca popolare dell'Emilia, per un importo complessivo di € 459.680,15.
Parte Secondo il Tribunale risultava, quindi, provato che l' avesse pagato l'importo di €
459.680,15 per le fatture relative agli anni 2013 – 2014 e di € 525.253,98 per le fatture relative agli anni 2010 - 2011. Dunque, a fronte della richiesta complessiva di € 2.462.722,41, il Tribunale detraeva sia l'importo di € 1.141.814,80, richiesto a titolo di adeguamento tariffario e in relazione al
Part Part quale mancavano i contratti stipulati con l' sia quanto pagato dall per le fatture 2013 – 2014
(€ 459.680,15) e per le fatture 2010- 2011 (€ 525.253,98 pagamento riconosciuto dall'opposta), con un residuo dovuto di € 335.973,48.
Parte In definitiva, l' veniva condannata al pagamento in favore della dell'importo di € Pt_1
335.973,48 per prestazioni sanitarie erogate e non pagate.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
“A. In via preliminare, accogliere l'appello parziale e conseguentemente riformare e/o annullare la sentenza n. 1454 del 2020 - R.G. 2450/2017 resa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 13 ottobre 2020 per i motivi sopra esposti e precisamente quelli esposti nella parte “A” “B” “C” “D” della motivazione e , per l'effetto revocare la sentenza impugnata limitatamente ai motivi specifici di cui sopra;
B. confermare le altre statuizioni in particolare la condanna dell' al Parte_2 pagamento in favore della della somma di € 335.973,48 oltre interessi come Parte_1 liquidati, C) dichiarare ed accertare dovuta la rimanente somma di € 1.937.468,43 oltre interessi così come liquidati nell'opposto decreto ingiuntivo e conseguentemente: D) condannare l' Pt_2
3
[...] NRG 3739/2020
al pagamento in favore della della somma complessiva di € CP_1 Parte_1
1.937.468,43 oltre accessori come per legge, di cui € 796.246,03 per prestazioni sanitarie erogate e non liquidate ed € 1.141.222,40 a titolo di adeguamento tariffario D.C.A. 81/2013; E) condannare
l' al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso Parte_2
forfettario 15% , il tutto in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.; F) condannare l' al pagamento della restante somma pari al 50% delle spese di lite, Parte_2
oltre al rimborso forfettario 15% il tutto in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93
Part c.p.c.; G. Condannare l' appellata al pagamento delle spese, e competenze del ricorso per decreto ingiuntivo n. 411 del 2017 pari ad € 870,00 per spese ed € 6000,00 per competenze oltre al rimborso forfettario del 15% IVA e CPA come per legge il tutto in favore degli Avv.ti Gennaro
Cavallaro, Avv. Antonio Cavallaro e Avv. Carmelo Cavallaro procuratori antistatari ex art. 93
c.p.c., ai sensi del D.M. 137/2018, per il consolidato principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.”.
Si è costituita, con comparsa depositata il 23.3.2021, l' che ha resistito Parte_2 all'appello ed ha formulato appello incidentale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. In accoglimento di quanto esposto in comparsa di costituzione, rigettare integralmente l'atto di appello proposto dalla Società in quanto infondato in fatto e in diritto;
2. Parte_1
Accogliere integralmente l'appello incidentale ritualmente e tempestivamente proposto dalla
[...]
e, contestualmente, riforma-re l'impugnata sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Parte_2
Sezione Seconda Civile, Giudice dr.ssa Luisa Zicari, n. 1454/2020, con declaratoria di infondatezza nel merito della domanda proposta con ricorso in via monitoria dalla società appellante in via principale e ulteriormente conseguente revoca del decreto ingiuntivo 411/2017, oggetto dell'azione in opposizione proposta dalla , introduttiva del primo grado di giudizio.
3. Per Parte_2
l'effetto, condannare la parte appellante al pagamento di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”
All'udienza dell'8.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri atti e scritti difensivi ed il processo è stato introitato in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il 9.12.20214 l'appellante ha depositato la comparsa conclusionale e il 30.12.2024 la memoria di replica. In entrambi gli scritti difensivi la ha modificato parzialmente le proprie Parte_1 conclusioni, chiedendo di: “Dichiarare ed accertare la tardività dell'appello incidentale proposto Part dall' ; Confermare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado n. 1454/2020 di condanna dell' alla somma di € 335.973.48; Dichiarare ed accertare e Parte_3 conseguentemente condannare l' in favore del centro la somma complessiva Parte_3 Parte_1
4 NRG 3739/2020
di € 459.680.15 oltre interessi al tasso previsto dal d.lgs. 231/2002 con decorrenza dalle scadenze delle singole fatture dal 61° gg. fino al soddisfo e, alla somma di € 495.394.36 a titolo di adeguamenti tariffari dal 2003 al 2008 oltre interessi al tasso previsto dal d.lgs. 231/2002 con decorrenza dalle scadenze delle singole fatture ( tutte del 18/07/2013) dal 61° gg. fino al soddisfo;
Condannare l' agli esborsi sostenuti di cui al monitorio (€ 843 ed € 27.00 a titolo di Parte_4 contributo unificato) e per il presente giudizio di appello (€ 2.556.00 ed € 27.00 a titolo di contributo unificato) oltre le spettanze professionali per il primo grado di giudizio anche mediante unico compenso con la fase monitoria nonché, del presente giudizio di appello il tutto oltre spese generali, cpa ed iva con attribuzione in favore dei procuratori costituiti”.
L'appellante ha precisato che gli importi indicati nelle fatture 244-245-246-247-248-249 del
2014 n. 6/2009 n. 555 e 556 del 2013, a titolo di adeguamento tariffario inerenti alle annualità dal
2009 al 2013, non sono dovute in quanto rideterminate con altro tariffario differente da quello applicabile per le annualità dal 2003 al 2008 ed ha chiesto, quindi, il riconoscimento della minor somma a titolo di adeguamento tariffario per un importo di € 495.394.36.
Parte L non ha depositato né la comparsa conclusionale né la memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato che le memorie conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c. hanno una natura meramente illustrativa ed argomentativa, sicché non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino l'ampliamento del thema decidendum (così Cass. civ., sent. n. 20732/2018).
Tuttavia, è ammissibile una parziale riduzione della domanda, come avvenuto nel caso di specie, avendo di recente la S.C. affermato che: “Nel giudizio di appello la parte può sempre rinunciare alla domanda, o a parti di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa” (Cass. civ., sent. 3453/2024). Pertanto, è ammissibile la modifica della domanda in termini restrittivi, come accaduto nel caso de quo in cui l'appellante ha chiesto il riconoscimento della minor somma a titolo di adeguamento tariffario di € 495.394.36.
L'appello principale
L'appello è infondato e va rigettato, sebbene la motivazione della sentenza impugnata debba essere integrata e modificata per le ragioni di seguito indicate.
5 NRG 3739/2020
Con il primo e secondo motivo di appello la sostiene che il Tribunale sia incorso in errore Pt_1
Parte in quanto, accertato il parziale pagamento da parte dell' per un importo pari ad € 525.253,98, avrebbe dovuto condannare l'amministrazione sanitaria al pagamento della residua somma di € Part 1.937.468,43, senza dedurre l'ulteriore importo di € 459.680,15 del cui pagamento da parte dell' non vi sarebbe prova.
I motivi sono infondati e vanno rigettati.
Come emerge dalla documentazione tempestivamente allegata e prodotta in atti
Parte dall'amministrazione sanitaria in primo grado, risulta che l' non solo ha depositato gli ordinativi di pagamento, ma anche le rispettive ricevute di pagamento della Banca popolare dell'Emilia
Romagna per i seguenti importi:
€ 115.399,98, per le fatture nn. 450 , 451, 452, 453, 454, 455 del 30.9.2014 che erano oggetto della richiesta monitoria;
€ 91.472,64 per le fatture n. 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411 del 318.2014 che erano oggetto della richiesta monitoria;
€ 107.048,92 per le seguenti fatture n. 27 del 21.1.2014, 28, 29, 30, 31, 32, 25 , 26 tutte del
31.1.2014, 162, 163, 164, 165, 166, 167 tutte del 31.3.2014, 98, 99, 100, 101, 102, 103 104 tutte del
28.2014, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 230 del 30.4.2014, 284, 286 del 31.5.2014, 341, 342, 337,
338339, 340, del 30.06.2014, 281 bis, 282 bis, 283 bis, 285 bis del 31.5.2014, 388, 389, 390 391,
386, 387 del 31.7.2014, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411 del 31.8.2014, 450,451 452, 453, 454, 455 del 30.9.2014;
€ 145.758,61 per le seguenti fatture nn. 51, 52 53. 54555657 del 31/01/2013. Numero 126,125,
124, 123,122,121,120 del 28/02/2013 206, 205, 204, 203, 202, 201, 207 del 31/03/2013, 269, 268,
267, 266, 265 del 30/04/2013, 454, 455, 456, 458, 457 del 31/07/2013. 474, 475, 476, 477, 478, 479,
480, 481 del 31/08/2013, 506, 505, 504, 503, 502 del 30/09/2013, 501, 508, 507 del 30/09/2013,
572, 571, 570, 569, 568, 567, 566, 565 del 30/11/2013, 595, 594, 591, 595 596 del 31/12/2013.
Per un totale di € 459.680,15.
Part Pertanto, correttamente il Tribunale ha detratto tale importo dalle somme dovute dall'
Con altro motivo d'appello la ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale Parte_1
Parte ha accolto l'opposizione proposta dall' ritenendo non dovuto l'importo di € 1.141.814,80 relativo alle fatture emesse per l'adeguamento tariffario.
6 NRG 3739/2020
Per il Centro appellante il Tribunale non avrebbe correttamente applicato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale le tariffe stabilite nel decreto del Commissario ad Acta n. 81/2013 costituiscono un parametro valido su cui fondare il diritto di credito azionato dai Centri.
A sostegno della propria tesi il ha richiamato la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. Pt_5
1549 del 2017 che ha confermato l'applicazione delle tariffe adottate con il decreto n. 81/2013 anche l'anno 2014.
Ritiene la Corte che il Tribunale abbia correttamente rigettato la pretesa creditoria fondata sulle fatture nn. 440, 441, 442, 443, 444, 445 del 18.07.2013, dell'importo complessivo di € 495.394,36, poiché trattasi di richiesta di pagamento per l'adeguamento tariffario di prestazioni rese negli anni
2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, per le quali il non ha prodotto i relativi contratti. Ne Pt_5
consegue che, non essendo stata provata la stipula dei contratti che devono rivestire la forma scritta a pena di nullità, relativamente agli anni 2003 -2008 al Centro non spetta il diritto di ottenere il rimborso di tali somme.
Viceversa, per le fatture relative all'adeguamento tariffario di prestazioni rese negli anni 2009,
2010, 2011, 2012 e 2013, dell'importo complessivo di € 695.362,06, il Centro ha prodotto i relativi Parte contratti. Il Tribunale ha, tuttavia, accolto l'opposizione dell' ritenendo che tali somme non potessero essere rimborsate per la mancata integrazione dell'efficacia del decreto n. 81/2013, ovvero per la mancanza del parere favorevole del Ministero.
A tal proposito va innanzi tutto precisato che questa Corte si è pronunciata più volte affermando che l'efficacia del decreto del Commissario ad acta n. 81/2013 fosse condizionata al parere favorevole dei Ministeri della Salute e dell'Economia e che quest'ultimo non fosse intervenuto.
Tale circostanza, infatti, risulta dal successivo decreto del Commissario ad Acta n. 22 del 5 maggio 2014, avente ad oggetto esclusivamente le tariffe applicabili alle prestazioni svolte a partire dal 1° gennaio 2014.
Tuttavia, in tale decreto (a pag. 3) si dà atto che per le annualità precedenti “pur in presenza del relativo parere ministeriale non favorevole e al solo fine di evitare disagi agli utenti e consentire la continuità assistenziale da parte delle strutture erogatrici, con le proprie note n. 6257/C/2013 e n.
225/C/2014, in via prudenziale e del tutto provvisoria, si confermava l'applicazione delle tariffe adottate con il DCA 81/2013”.
Il predetto decreto riporta quasi pedissequamente il contenuto del provvedimento n. 225/C del 15 gennaio 2014 del sub commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro sanitario secondo il
7 NRG 3739/2020
quale, preso atto del parere non favorevole espresso dai Ministeri della Salute e dell'Economia in ordine al decreto commissariale n. 81/2013, si stabiliva che “nelle more, in via prudenziale, al fine di evitare disagi agli utenti e consentire la continuità assistenziale da parte delle strutture erogatrici, in linea con quanto già affermato con la citata nota prot. n. 6527 dell'11/12/2013, si conferma, indipendentemente dalla modalità di fatturazione delle strutture l'applicazione in via provvisoria delle tariffe adottate con il DCA 81/2013 con la previsione di possibili conguagli in attivo o in passivo”.
Tale provvedimento fa sì che le prestazioni delle strutture accreditate nei trienni 2003/2005 e
2006/2008, al fine di evitare disagi agli utenti, vengano remunerate in base alle tariffe contenute nel
DCA 81/2013 fino all'adozione di un nuovo provvedimento al riguardo, che, tuttavia, dagli atti non risulta intervenuto.
Può concludersi che l'applicazione in via provvisoria del DCA 81/2013 è limitata ai due trienni ai quali lo stesso si riferiva (2003 – 2005 e 2006 – 2008), mentre per le prestazioni rese nel periodo successivo, fino al 1.1.2014 (momento a partire dal quale operano le tariffe contenute nel decreto
22/2014), si applicano, sempre in via provvisoria, le tariffe contenute nel DCA 92/2013.
La soluzione accolta da questa Corte ha poi trovato conforto nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione (sentenza Corte di Cassazione n.33/2019), sicché non v'è motivo di rimeditarla, anche Parte perché le argomentazioni nella specie utilizzate dall' e dal primo Giudice per sostenere la soluzione contraria sono già state convincentemente confutate da quella giurisprudenza.
Tanto premesso, le prestazioni oggetto della presente controversia sono state rese dal 2009 al 2013 sicché l'appellante non può pretendere l'applicazione delle tariffe stabilite con DCA n.81/2013, ma avrebbe dovuto chiedere l'applicazione di quelle stabilite con DCA n. 92/2013.
Tuttavia, come già evidenziato, con le memorie conclusionali la ha rinunciato a tale parte Pt_1 della domanda dichiarato che “atteso che le ulteriori fatture n. 244 – 245 – 246 – 247 - 248 e 249 del
2014, n. 6/2009 n. 555 e 556 del 2013 riguardano prestazioni che decorrono dall'anno 2009 al 2013
e quindi non sono dovute” e dunque per le suddette fatture l'adeguamento tariffario non è dovuto in quanto rideterminato con altro tariffario differente da quello applicabile per le annualità dal 2003 al
2008”.
Concludendo, questo Collegio ritiene che l'appello vada integralmente rigettato, avendo il
Tribunale correttamente quantificato le somme dovute al , decurtando dalla somma Pt_5
8 NRG 3739/2020
Part complessivamente richiesta le somme già corrisposte dall' e quelle non dovute a titolo di adeguamento tariffario.
Per tutto quanto esposto l'appello deve essere rigettato e la sentenza confermata.
L'appello incidentale
L'appello incidentale proposto dall' è inammissibile perché tardivo. Parte_2
L'udienza indicata in citazione era fissata per il 24.3.2021, poi differita alla prima utile al Parte 30.3.2021, mentre l' si è costituita solo il 23.3.2021 e dunque tardivamente, decadendo dalla facoltà di proporre appello incidentale.
Le spese
La reciproca soccombenza, desunta dal rigetto dell'appello principale e di quello incidentale, giustifica la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata il 13.10.2020 e contraddistinta dal n.
1454/2020, così provvede:
Rigetta l'appello principale, dichiara inammissibile l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il 18.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Roberto Notaro dott.ssa Caterina Molfino
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