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Sentenza 7 dicembre 2024
Sentenza 7 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 07/12/2024, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1267 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1267 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. DELL'ANNA DIEGO CodiceFiscale_1
( CodiceFiscale_2
e nata a [...] il 12/06 ) CP_1 C.F._3
Avv. FAGGIOTTO FRANCESCA (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 26/07/2024 con il quale e Parte_1 CP_1
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio
[...]
celebrato in data 28.08.2011, a Talamello (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia Per_1
- considerato che i coniugi all'udienza tenutasi in data 26.11.2024 hanno confermato le richieste di cui al ricorso, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute, con alcune precisazioni e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate in udienza, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- La figlia minore sia affidata ad entrambi i genitori in maniera condivisa, Persona_2
con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale, pari opportunità di frequentazione, residenza abituale in Novafeltria e collocazione prevalente presso la madre.
- Quando la figlia è con uno dei genitori l'altro potrà telefonarle con frequenza giornaliera;
- Nell'ipotesi in cui, per impegni di lavoro o famigliari improrogabili ed improvvisi, il genitore che dovrebbe prendere in custodi la figlia non possa prendersene cura il compito passerà prioritariamente all'altro genitore ovvero – nel caso di impossibilità di entrambi – alle seguenti persone di fiducia che potranno occuparsi della minore anche ospitandola presso la propria abitazione: nonni paterni, nonni materni;
- Quanto ai periodi di assenza dalla scuola la minore trascorrerà nel periodo estivo con ciascun genitore il 50% del periodo feriale, da stabilirsi con anticipo. Dopo la scuola e al di fuori dei soggiorni di vacanza fuori sede la minore sarà libera di stare con il padre o con la madre indifferentemente;
- Le vacanze di Natale saranno trascorse in egual modo con padre e madre, con alternanza di Natale
e Capodanno da un anno all'altro;
- Le vacanze di Pasqua saranno trascorse dividendo la settimana di sosta in quattro giorni (con la
Pasqua) e tre giorni (con la Pasquetta) con alternanza da un anno all'altro;
- E'data licenza a ciascuno dei genitori di portare la minore all'estero, per periodi di tempo da concordarsi entro 15 (quindici) giorni prima della partenza, acconsentendo a concedere reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto;
- I genitori si impegnano a scambiarsi tempestivamente reciproche informazioni circa le esigenze mediche, eventualmente sopravvenute durante la permanenza presso ciascuno di loro, mediante comunicazione telefonica o, in caso di momentanea irreperibilità telefonica, via whatsapp;
- Nel caso di impegnativa malattia della figlia questa si tratterrà dove si trova sino al superamento della stessa, recuperando eventualmente in un momento successivo le giornate perse con l'altro genitore, secondo accordi;
- Durante il periodo di malattia il genitore presso cui si trova garantirà all'altro genitore la Per_1
possibilità di vedere la figlia ovvero di raggiungerla telefonicamente;
- Il signor si impegna ed obbliga a versare mensilmente euro 300,00 a Parte_1
titolo di mantenimento in favore della figlia minore, mediante bonifico bancario alle coordinate note;
Tate somma sarà soggetta a rivalutazione ISTAT come per legge.
- Eventuali spese ulteriori di carattere straordinario, previamente concordate tra i genitori, saranno sopportate nella misura del 50% ciascuno;
- L'assegno unico verrà percepito dalla signora genitore collocatario Controparte_1
prevalente.
A questo proposito, le parti precisano che finché l' non avrà trasferito l'assegno unico alla CP_
signora, la stessa avrà la facoltà di prelevare il relativo importo mensile dal conto cointestato nel quale l' lo sta versando;
CP_
- La scelta dell'istituto scolastico nonché le sue variazioni dovranno essere necessariamente concordate, come ogni altra decisione destinata ad incidere durevolmente sulla vita della figlia;
- I coniugi danno atto di avere già regolamentato i propri rapporti patrimoniali e di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altra;
- I coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento della figlia negli stessi.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 CP_1
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Talamello (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Atto n. 4 Parte II Serie A Anno 2011);
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1267 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. DELL'ANNA DIEGO CodiceFiscale_1
( CodiceFiscale_2
e nata a [...] il 12/06 ) CP_1 C.F._3
Avv. FAGGIOTTO FRANCESCA (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 26/07/2024 con il quale e Parte_1 CP_1
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio
[...]
celebrato in data 28.08.2011, a Talamello (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia Per_1
- considerato che i coniugi all'udienza tenutasi in data 26.11.2024 hanno confermato le richieste di cui al ricorso, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute, con alcune precisazioni e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate in udienza, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- La figlia minore sia affidata ad entrambi i genitori in maniera condivisa, Persona_2
con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale, pari opportunità di frequentazione, residenza abituale in Novafeltria e collocazione prevalente presso la madre.
- Quando la figlia è con uno dei genitori l'altro potrà telefonarle con frequenza giornaliera;
- Nell'ipotesi in cui, per impegni di lavoro o famigliari improrogabili ed improvvisi, il genitore che dovrebbe prendere in custodi la figlia non possa prendersene cura il compito passerà prioritariamente all'altro genitore ovvero – nel caso di impossibilità di entrambi – alle seguenti persone di fiducia che potranno occuparsi della minore anche ospitandola presso la propria abitazione: nonni paterni, nonni materni;
- Quanto ai periodi di assenza dalla scuola la minore trascorrerà nel periodo estivo con ciascun genitore il 50% del periodo feriale, da stabilirsi con anticipo. Dopo la scuola e al di fuori dei soggiorni di vacanza fuori sede la minore sarà libera di stare con il padre o con la madre indifferentemente;
- Le vacanze di Natale saranno trascorse in egual modo con padre e madre, con alternanza di Natale
e Capodanno da un anno all'altro;
- Le vacanze di Pasqua saranno trascorse dividendo la settimana di sosta in quattro giorni (con la
Pasqua) e tre giorni (con la Pasquetta) con alternanza da un anno all'altro;
- E'data licenza a ciascuno dei genitori di portare la minore all'estero, per periodi di tempo da concordarsi entro 15 (quindici) giorni prima della partenza, acconsentendo a concedere reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto;
- I genitori si impegnano a scambiarsi tempestivamente reciproche informazioni circa le esigenze mediche, eventualmente sopravvenute durante la permanenza presso ciascuno di loro, mediante comunicazione telefonica o, in caso di momentanea irreperibilità telefonica, via whatsapp;
- Nel caso di impegnativa malattia della figlia questa si tratterrà dove si trova sino al superamento della stessa, recuperando eventualmente in un momento successivo le giornate perse con l'altro genitore, secondo accordi;
- Durante il periodo di malattia il genitore presso cui si trova garantirà all'altro genitore la Per_1
possibilità di vedere la figlia ovvero di raggiungerla telefonicamente;
- Il signor si impegna ed obbliga a versare mensilmente euro 300,00 a Parte_1
titolo di mantenimento in favore della figlia minore, mediante bonifico bancario alle coordinate note;
Tate somma sarà soggetta a rivalutazione ISTAT come per legge.
- Eventuali spese ulteriori di carattere straordinario, previamente concordate tra i genitori, saranno sopportate nella misura del 50% ciascuno;
- L'assegno unico verrà percepito dalla signora genitore collocatario Controparte_1
prevalente.
A questo proposito, le parti precisano che finché l' non avrà trasferito l'assegno unico alla CP_
signora, la stessa avrà la facoltà di prelevare il relativo importo mensile dal conto cointestato nel quale l' lo sta versando;
CP_
- La scelta dell'istituto scolastico nonché le sue variazioni dovranno essere necessariamente concordate, come ogni altra decisione destinata ad incidere durevolmente sulla vita della figlia;
- I coniugi danno atto di avere già regolamentato i propri rapporti patrimoniali e di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altra;
- I coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento della figlia negli stessi.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 CP_1
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Talamello (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Atto n. 4 Parte II Serie A Anno 2011);
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi