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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 15/05/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 133/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n° 13/2025
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi consigliere
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel.
ha pronunciato, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante redazione di dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 133/2024 R.G. Lav. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso, elettivamente Parte_1
domiciliata come in atti appellante
contro
:
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, ivi ope legis domiciliato appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente entro il termine del
17.01.2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c,, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 27.03.2024, il Tribunale di Campobasso – in composizione monocratica e in veste di giudice del lavoro - ha rigettato il ricorso proposto da , docente Parte_1
di scuola secondaria di II grado e già entrata in ruolo come personale educativo. Questa lamentava il non corretto computo dell'attività prestata come personale educativo dall'a.s.
2007/2008 all'a.s. 2015/2016 nel decreto di ricostruzione della carriera, avendo l'Amministrazione determinato l'anzianità facendo applicazione dell'art. 4, co. 8,9 e 10 del
DPR n. 399/1988, ossia con il meccanismo della temporizzazione che non consente di valutare per intero il servizio pre-ruolo svolto dal personale scolastico al momento dell'assunzione a tempo indeterminato. In particolare, la evidenziava che era stata inquadrata nello Pt_1
scaglione 0-8 anni, con l'anzianità utile di anni 8, mesi 4, inferiore a quella maturata in base al servizio pregresso e pari ad anni 12.
1.1. Deduceva la ricorrente che i servizi di ruolo prestati in precedenza, in caso di passaggio ai ruoli di scuola secondaria, sono integralmente computabili nell'anzianità del docente, in base alla normativa vigente (artt. 485 e 487 D.L.vo n. 297/1994). Il aveva, invece, CP_1 erroneamente applicato l'art. 4 DPR n. 399/1988. La decisione della Amministrazione scolastica era palesemente illegittima atteso che, avendo l'art. 57 l. n. 312/1980, generalizzato per il personale docente la possibilità di passaggio da un ruolo ad un altro, consentendo sia la mobilità orizzontale che quella verticale, l'art. 487 TU Scuola non può che riferirsi a tutte le ipotesi di passaggio fra i ruoli del personale docente e, quindi, anche al passaggio dalla scuola materna e primaria alla scuola secondaria. Diversamente opinando, ove non si consentisse di mantenere l'anzianità di servizio ai soli docenti della scuola materna e primaria, si avrebbe una disparità di trattamento costituzionalmente inammissibile perché in contrasto con gli artt. 3 e
97 Cost.
Richiamata la giurisprudenza, anche amministrativa, favorevole alla tesi prospettata, la ricorrente chiedeva la condanna dell'Amministrazione ad inquadrare la nello Pt_1
scaglione stipendiale 9-14 anni, riconoscendo alla stessa l'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici di anni 12, nonché a corrispondere alla stessa, a titolo di differenze retributive, la somma di € 10.484,83.
1.2. Si costituiva il , rilevando che i benefici derivanti dalla Controparte_1
temporizzazione non erano cumulabili con quelli derivanti dalla ricostruzione della carriera.
1.3. Il Tribunale, rilevato che prima dell'assunzione nel ruolo quale docente di scuola secondaria di
II grado, la aveva prestato servizio, fin dal 2007/2008, nel ruolo del personale Pt_1
educativo, riteneva che correttamente fosse stato applicato l'istituto della temporizzazione, ai
2 sensi dell'art. 4 DPR 399/1988 che, al co. 8, prevede che “nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a regime per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a regime relativo alla posizione in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale”.
Richiamava, altresì, il co. 9 dell'art. 4 DPR cit., secondo cui “qualora il nuovo stipendio si collochi tra due posizioni stipendiali il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la corresponsione ad personam di detta differenza;
la differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica”. Secondo il Tribunale dette disposizioni, come anche quelle successive (art. 569, co.3, D.L.vo 297/1994), che pure prevedevano decurtazioni per il calcolo dell'anzianità maturata in ruolo inferiore ai fini della ricostruzione di carriera nella nuova posizione, non si ponevano in contrasto con il principio, di derivazione europea
(Direttiva n. 1999/70/CE), di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, riguardando tale decurtazione sia i servizi pregressi prestati in virtù di contratti a termine, sia quelli prestati in ruolo nella qualifica inferiore, equiparandosi, quindi, i due tipi di rapporto. Il sistema attuato dal era, peraltro, ritenuto ragionevole CP_1
in quanto si differenziava, così, la posizione di coloro che hanno maturato una determinata anzianità nella qualifica superiore e coloro che ad essa accedono solo successivamente grazie al passaggio da una qualifica inferiore.
2. Avverso la sentenza propone appello la che, con unico e articolato motivo, denuncia Pt_1
violazione e /o erronea valutazione dei fatti;
omessa valutazione ed erronea interpretazione delle allegazioni processuali e delle risultanze istruttorie;
violazione e falsa applicazione degli artt.
57, co.2, l. n. 312/1980 (oggi art. 57, co.5, D.L.vo n. 297/1994) e art. 83 D.P.R. n. 417/74 (oggi art. 487 D.L.vo n. 297/1004).
3. Deduce, quindi, l'appellante che il giudice di primo grado avrebbe applicato alla fattispecie al suo esame una normativa diversa da quella applicabile al personale docente che transita da un ruolo inferiore ad uno superiore (quella appunto richiamata). Detta normativa inequivocabilmente stabilisce che “l'anzianità di servizio dei docenti che passano da un ruolo inferiore ad uno superiore deve essere calcolata in ossequio al combinato disposto degli artt.
57, co.2, l. n. 312/1980 (oggi art. 57, co.5, D.Lgs n. 297/94) e art. 83 D.P.R. n. 417/74 (oggi art. 487 D.Lgs. n. 297/94)”. Il , invece, ricostruisce la carriera degli insegnanti che CP_1
transitano alla scuola secondaria da un ruolo inferiore secondo un criterio che prevede l'attribuzione dell'anzianità più favorevole per il lavoratore, ottenuta confrontando i risultati
3 derivanti dalla temporizzazione di cui all'art. 4, co. 8 e 9, D.P.R. n. 399/1988 e di quello di cui all'art. 485, co.1, D.L.vo n. 297/1994.
Tale criterio di ricostruzione della carriera, comportando l'attribuzione al lavoratore di una anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici inferiore a quella effettivamente maturata, si porrebbe in contrasto con la richiamata normativa del 1994 che ha, invece, sancito il diritto dei docenti che transitano da un ruolo inferiore ad uno superiore di conservare l'intera anzianità di servizio maturata nella precedente qualifica.
Si aggiunge che, poiché dal 1980 è stata generalizzata per il personale docente la possibilità di passare da un ruolo all'altro, l'art. 83 D.P.R. n. 417/74 (oggi art. 487 D.Lgs. n. 297/94) deve considerarsi applicabile a tutte le ipotesi di passaggio di ruolo. Se, infatti, non si consentisse il mantenimento dell'anzianità di servizio ai soli docenti della scuola materna e primaria, si determinerebbe una disparità di trattamento inammissibile per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.
Si richiamava, quindi, la giurisprudenza, anche amministrativa, a sostegno della propria tesi, e una nota dell'Avvocatura di Stato di Arezzo (prot. N. 34969 del 20.11.2012) con la quale si invitava l'Ufficio dell'Ambito territoriale di Arezzo ad informare con lettera circolare i dirigenti scolastici “che il periodo lavorativo prestato presso le scuole materne va computato ai fini della ricostruzione della anzianità di carriera degli insegnanti sempre che, beninteso, i periodi lavorativi in questione siano stati prestati come servizio di ruolo…”.
L'appellante conclude, quindi, chiedendo l'accoglimento integrale delle conclusioni formulate nel ricorso di primo grado, previo espletamento, in caso di contestazione da parte dell'appellato, di ctu contabile, al fine di determinare le somme maturate dalla e non corrisposte dal Pt_1
Cont
. Cont
4. Si è costituito il che contesta la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto, evidenziando la correttezza della decisione del primo giudice, all'uopo richiamando le difese e gli argomenti spesi davanti al Tribunale di Campobasso, in particolare ribadendo che le disposizioni la cui applicazione è invocata dalla si riferiscono alle ipotesi di passaggio Pt_1
da un ruolo inferiore ad uno superiore del personale direttivo e docente della scuola, avendo, invece, l'appellante operato, prima di detto passaggio, quale educatrice.
5. Acquisite le note scritte depositate telematicamente dalle parti, la causa era decisa come da separato dispositivo.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Ritiene la Corte che l'appello sia inammissibile, dovendosi confermare la sentenza del
Tribunale di Campobasso.
4 È incontestato, alla luce delle allegazioni del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e dagli atti con esso depositati, che la , prima del passaggio nel ruolo dei docenti della Pt_1
scuola secondaria di II grado, ha prestato servizio, di ruolo dal 2007/2008, quale educatrice.
Il Tribunale, partendo dall'implicito presupposto che il personale educativo non fosse equiparabile al personale docente, è giunto alla conclusione che il sistema applicato dal
(cd. temporizzazione) fosse legittimo e non in contrasto con il principio di non CP_1
discriminazione, essendo la decurtazione prevista sia per i servizi prestati in virtù di contratti a tempo determinato sia per quelli prestati in virtù di contratti a tempo indeterminato. Tanto alla luce di disposizioni di legge specificatamente richiamate (art. 4, co. 8 e 9 DPR n. 399/1988; art. 569, co.2, D.L.vo n. 297/94).
L'appellante, anziché confrontarsi con tale prospettazione e censurare la sentenza laddove ha ritenuto non equiparabile l'educatore al docente, si dilunga a richiamare normativa e giurisprudenza relative, però, alla diversa fattispecie del passaggio di personale già rivestente il ruolo di docente dalla scuola materna alla scuola superiore di secondo grado.
Se ne evince, quindi, come l'equiparazione della posizione della a quella di un docente, Pt_1
operata da parte appellante, abbia determinato il richiamo a problematiche, normative e principi giurisprudenziali che non si attagliano affatto alla stessa e risultano incongrui rispetto alle argomentazioni fondanti la decisione del primo Giudice, ritagliate sul ruolo di educatrice svolto dalla ricorrente.
Ne consegue la inammissibilità dell'appello, essendo l'appellante venuta meno all'obbligo di indicare specificatamente le circostanze da cui deriva la violazione della legge (art. 342, co.1,
n.2, c.p.c.), facendo riferimento ad elementi normativi e fattuali del tutto incoerenti con la decisione del Giudice di I grado e non mettendo, perciò, la Corte di appello in grado di cogliere le doglianze mosse alla sentenza impugnata ed effettivamente rilevanti per la fattispecie in esame (cfr. Cass. sez. I, sentenza n. 21566 del 18.9.2017:”In tema di appello, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, sicché non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della pronuncia impugnata”).
5 Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello consegue la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese in favore dell'appellato, che si liquidano come da dispositivo, non ricorrendo elementi per disporne la compensazione anche solo parziale.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/02 e successive modifiche, è dovuto dalla parte soccombente il doppio del contributo unificato
PQM
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Larino - Giudice del lavoro - in data 27.03.2024, proposto da con ricorso qui depositato il Parte_1
20.09.2024, nei confronti di , in Controparte_1
persona del rappresentante p.t., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione Controparte_4
disattesa, così provvede: dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado, che liquida in €
1.500,00, oltre spese generali, Iva e Cap, come per legge.
Dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente appello.
Campobasso, 24.01.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita Pasqualina Curci Dr. Vincenzo Pupilella
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