Ordinanza cautelare 20 dicembre 2018
Sentenza 19 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 19/12/2022, n. 2002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2002 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/12/2022
N. 02002/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01335/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 1335 del 2018, proposto da:
--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandro Paladini, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Brindisi, rappresentato e difeso, ope legis , dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliata;
per l’annullamento
- del decreto del Questore della Provincia di Brindisi del 26.6.2018, Cat. 6F-2018 n. 55/Div. P.A.S., con il quale veniva ‘non accolta’ l’istanza presentata da -OMISSIS- tesa ad ottenere il rilascio della licenza di porto di fucile per l’esercizio del tiro a volo;
- del decreto del Questore della Provincia di Brindisi del 26.06.2018, Cat. 6F-2018 n. 56/Div. P.A.S., con il quale veniva revocata la licenza di porto di fucile per uso caccia di cui era titolare il predetto -OMISSIS-.
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Brindisi.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 16 dicembre 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- il sig. -OMISSIS-, già titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia rilasciata dalla Questura di Brindisi nell’anno 2001, era iscritto alla Federazione Italiana Tiro a Volo e rivestiva la qualifica di Ufficiale di Gara Regionale.
- in data 19 dicembre 2017 egli depositava presso la Questura di Brindisi un’istanza volta a ottenere la ‘Licenza di porto di fucile per l’esercizio dello sport e del tiro a volo’.
- a seguito di una denuncia-querela per gravi minacce sporta dal sig. -OMISSIS-, persona affettivamente legata a -OMISSIS-, nei confronti di -OMISSIS-, padre della predetta -OMISSIS- nonché di -OMISSIS-, e della conseguente pendenza presso il Tribunale di Brindisi di un procedimento penale, i Carabinieri di San Pietro Vernotico, in data 28 gennaio 2018, procedevano, ai sensi dell’art. 39 TULPS, al ritiro cautelare di alcune armi regolarmente detenute da -OMISSIS- e dall’odierno ricorrente -OMISSIS-, nonché al ritiro della licenza di porto di fucile per uso caccia di cui quest’ultimo era titolare.
- con provvedimento Cat.6.F-2018 del 15 marzo 2018, la Questura di Brindisi, Divisione Polizia Amministrativa e Sociale Ufficio Porto d’Armi, comunicava inoltre all’odierno ricorrente l’inizio di un ‘ procedimento amministrativo avviato d’ufficio per la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia ’, attesa la ‘ coabitazione con persona nei confronti della quale si ravvisano condizioni ostative per la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, che fanno configurare pericoli di abuso delle stesse ’.
- con provvedimento Cat.6.F-2018/Div. P.A.S. dello stesso 15 marzo 2018, inoltre, la Questura di Brindisi, Divisione Polizia Amministrativa e Sociale Ufficio Porto d’Armi, comunicava a -OMISSIS- i motivi che ostavano all’accoglimento dell’istanza tesa ad ottenere il rilascio della licenza di porto di fucile per l’esercizio dello sport del tiro a volo.
- in data 26 maggio 2018 -OMISSIS- produceva le proprie controdeduzioni con le quali, premettendo di aver trasferito la propria residenza da -OMISSIS- ( luogo in cui viveva con il padre ) presso altra abitazione sita alla -OMISSIS-, sempre in San Pietro Vernotico, chiedeva di essere convocato presso la Questura di Brindisi per essere ascoltato.
- nonostante l’audizione del ricorrente, seguivano: il decreto del Questore della Provincia di Brindisi del 26 giugno 2018, Cat. 6F-2018 n. 55/Div. P.A.S. con il quale si respingeva l’istanza presentata da -OMISSIS- tesa ad ottenere il rilascio della licenza di porto di fucile per l’esercizio del tiro a volo; il decreto del Questore della Provincia di Brindisi del 26 giugno 2018, Cat. 6F-2018 n. 56/Div. P.A.S., con il quale si revocava la licenza di porto di fucile per uso caccia di cui era titolare -OMISSIS-.
- veniva dunque proposto il presente ricorso, così articolato: erronea applicazione dell’art. 43, comma 2, TULPS, in relazione all’art. 11 TULPS; eccesso di potere per difetto di istruttoria; carenza motivazionale; valutazione delle prove irrazionale ed arbitraria.
2.- Osservato che:
- delibando e respingendo l’istanza cautelare formulata dalla parte, questo Tribunale già poneva in rilievo come, « alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale prevalente e condivisibile, l’Autorità di Polizia può ragionevolmente e legittimamente disporre il divieto di detenere armi, ovvero la revoca di una licenza o il diniego del suo rinnovo, allorquando (come nella fattispecie concreta in questione) il suo titolare sia un congiunto di un soggetto ritenuto socialmente pericoloso (sottoposto nel caso di specie a procedimento penale per il reato di minaccia) e ne sia anche saltuariamente convivente ovvero abbia consueti rapporti con questi - sicché è irrilevante il recente cambio di residenza del ricorrente, intercorso peraltro a seguito della comunicazione di avvio (d’ufficio) del procedimento amministrativo per la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia e della comunicazione dei motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza presentata dall’odierno ricorrente per ottenere il rilascio della licenza di porto di fucile per l’esercizio dello sport del tiro al volo - atteso che il legame familiare e la frequentazione abituale comportano reciproci condizionamenti o tolleranze, né occorre al riguardo uno specifico giudizio di pericolosità sociale del destinatario del provvedimento di pubblica sicurezza, poiché ciò che conta - in tali circostanze - è il pericolo in sé che vi siano occasioni per l’utilizzo indebito dell’arma (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, Sezione III, 05/07/2016, n. 2999) » (TAR Puglia Lecce, III, 20 dicembre 2018, n. 661).
- le esposte considerazioni, dal Tribunale condivise e richiamate quali parti integranti di questa motivazione, non formavano oggetto di censura.
- dalla nota della Questura di Brindisi del 21 novembre 2022, inoltre, emerge una situazione di gravissima conflittualità familiare tra i soggetti prima citati: il sig. -OMISSIS-, anzitutto, veniva descritto nelle osservazioni procedimentali del ricorrente, richiamate dalla P.S., come autore « di continui soprusi, minacce, violenze e prevaricazioni ... soggetto estremamente pericoloso e come tale noto alle forze dell’ordine … (il quale) nel corso degli ultimi anni non ha disdegnato l’uso della violenza nei confronti di chi si sia frapposto ai suoi interessi ... autore di una escalation di atti criminosi tanto da essere denunciato dalla compagna -OMISSIS- per maltrattamenti nonché da -OMISSIS- per minacce e lesioni e da -OMISSIS- per minacce e lesioni e da altre persone, vittime delle sue condotte violente, al limite della follia. Si riferiva, inoltre, che -OMISSIS- era stato destinatario di un provvedimento del Tribunale dei Minorenni di Lecce che aveva disposto il collocamento in ambiente protetto delle figlie avute dalla compagna -OMISSIS- unitamente alla stessa e, inoltre, che nel maggio 2018 il predetto aveva minacciato di farsi esplodere insieme a sua madre con alcune bombole di gas collegate ad una tanica di benzina per essere successivamente sottoposto a TSO (…). In data 10.06.2018 -OMISSIS- presentava denuncia/querela contro -OMISSIS- per il reato di percosse; il procedimento penale n. 541/2018 bis conseguentemente instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Brindisi per il reato di cui all’art. 582 c.p. è tuttora pendente (prossima udienza il 28.02.2023). In data 24.03.2022 veniva redatta annotazione di polizia giudiziaria dai carabinieri di San Pietro Vernotico a seguito di intervento presso la scuola primaria -OMISSIS- da cui risulta che -OMISSIS- riferiva di essere stato aggredito da -OMISSIS- e -OMISSIS-. in data 30.03.2022 con C.N.R. 42/3 -OMISSIS- presentava denuncia/querela nei confronti del padre -OMISSIS- per il reato di cui all’art. 612-bis c.p. per avere dal mese di gennaio 2022 perseguitato la denunciante, il marito -OMISSIS- ed i loro tre figli minori mediante atti vessatori consistiti in reiterate molestie, pressioni e condizionamenti; il procedimento penale conseguentemente instaurato n. 1470/2022 si è concluso in data 17.08.2022 con decreto di archiviazione per mancanza di condizioni (…) In data 12.04.2018 -OMISSIS- presentava querela nei confronti di -OMISSIS- per i reati di cui agli art 582 e 612 c.p.; il procedimento penale n. 466/2018 bis conseguentemente instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Brindisi è tuttora pendente (prossima udienza il 22.12.2022). (…) Tale situazione di conflittualità tra diversi componenti della famiglia -OMISSIS-/-OMISSIS- risulta essere sotto alcuni aspetti tuttora perdurante, vista la pendenza di procedimenti penali scaturiti da episodi del passato e l’ultima denuncia/querela sporta da -OMISSIS- in data 30.03.2022 nei confronti del padre -OMISSIS-. Essa inoltre è suscettibile di riproporsi tenuto conto anche dell’indole violenta manifestata da -OMISSIS- (vedasi sentenza di condanna del 15.07.2019 per resistenza a pubblico ufficiale), persona sottoposta nel maggio 2018 a TSO e nei cui confronti, in data 30.07.2018, è stata aperta l’amministrazione di sostegno a tempo indeterminato. La carenza del requisito dell’indubbio affidamento per la detenzione ed il porto delle armi in capo a -OMISSIS- si configura in considerazione della suddetta situazione di conflittualità in cui il predetto è coinvolto personalmente (come dimostrato dalla attuale pendenza del procedimento penale n. 466/2018 bis sopra indicato) e a prescindere dalla formale convivenza con il padre -OMISSIS-, il quale tuttora ha un ruolo attivo nell’ambito delle vicende familiari sopra descritte. Infatti nell’ambito della naturale, consuetudinaria vita di relazione è plausibile che il padre possa avere accesso all’abitazione del figlio -OMISSIS- e conseguentemente ad armi da questi detenute » (cfr. nota della Questura di Brindisi Cat. 6.F/ P.A.S. 22 / Uff. Armi / RP del 21 novembre 2022).
- la più recente giurisprudenza amministrativa, d’altronde, « è costante nel ritenere che:
- ‘il giudizio alla base del provvedimento di divieto di detenzione di armi non è un giudizio di pericolosità sociale, bensì un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto e sull’assenza di rischio di abusi, per certi versi più stringente del primo, atteso che il divieto può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente non ascrivibili a buona condotta’ (da ultimo, Consiglio di Stato, III, 29 ottobre 2020, n. 6614);
- ‘competono all’Amministrazione ampi e penetranti poteri discrezionali, sindacabili da parte del giudice amministrativo unicamente ab externo, in relazione ai noti vizi di grave e manifesta illogicità, travisamento dei fatti ed incompletezza della motivazione, rimanendo esclusa ogni indagine di merito’ (ex multis, Consiglio di Stato, IV, 14 maggio 2021, n. 3819) » (T.a.r. Calabria Catanzaro, I, 27 settembre 2022, n. 1574); la facoltà di detenere e portare armi, peraltro, « corrisponde … ad un interesse del privato ritenuto cedevole di fronte al ragionevole sospetto di abuso della facoltà medesima, il cui soddisfacimento recede al cospetto dell’esigenza di evitare rischi per l’incolumità pubblica e per la tranquilla convivenza della collettività, sicché l’Amministrazione può legittimamente negare la detenzione e il porto d’armi anche qualora la condotta dell’interessato presenti soltanto segni di pericolosità o semplici indizi di inaffidabilità (al riguardo, T.a.r. Lombardia Brescia, II, 20 agosto 2019, n. 753; T.a.r. Piemonte, I, 5 giugno 2018, n. 693). Sotto altro profilo, l’ampia discrezionalità de qua deriva dalla circostanza che il compito dell’Autorità di Pubblica Sicurezza in materia non è sanzionatorio o punitivo, ma è quello di natura cautelare consistente nel prevenire abusi nell’uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità (Cons. Stato, I, 17 febbraio 2020, n. 431; T.a.r. Sicilia Palermo, I, 30 aprile 2019, n. 1188); di conseguenza il controllo effettuato dall’Autorità di pubblica sicurezza viene ad assumere connotazioni particolarmente pregnanti e severe e spetta al prudente apprezzamento di detta Autorità l’individuazione della soglia di emersione delle ragioni impeditive della detenzione degli strumenti di offesa (T.a.r. Lazio Roma, I-ter, 4 maggio 2020, n. 4640; T.a.r. Emilia Romagna, Parma, I, 22 gennaio 2019, n. 16). Pertanto, ai fini della revoca (o del diniego dell’autorizzazione) possono assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi, potendo altresì l’Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa affidabilità nell’uso delle stesse (Cons. Stato, III, 29 aprile 2019, n. 2772; T.a.r. Lazio Roma, I-ter, 21 novembre 2019, n. 13379). Sotto il profilo applicativo, il carattere accentuatamente discrezionale del giudizio in ordine all’affidabilità nell’uso delle armi importa poi la legittimità anche del ricorso a valutazioni della capacità di abuso fondate su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus, in quanto nella materia de qua l’espansione della sfera di libertà dell’individuo è destinata a recedere di fronte al bene della sicurezza collettiva (T.a.r. Veneto, I, 28 maggio 2019, n. 658) » (T.a.r. Sicilia Catania, IV, 26 luglio 2022, n. 2065).
3.- Ritenuto che:
- nonostante la posizione certamente più ‘defilata’ assunta nei descritti contrasti familiari dall’odierno ricorrente, gli atti impugnati appaiono dunque, sulla base degli univoci orientamenti giurisprudenziali appena descritti, immuni dalle censure formulate: il ricorso va pertanto respinto.
- le spese di lite possono essere compensate, per la particolarità delle vicende in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1335 del 2018 indicato in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ( e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ), a tutela dei diritti o della dignità delle persone, fisiche e giuridiche menzionate, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2022, con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ettore Manca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.