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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/04/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2536/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. VECCHIO ANTONELLA Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti VALERIA Controparte_1
GRANDIZIO ed ETTORE TRIOLO. resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.12.2018, parte ricorrente - a seguito di dichiarazione di dissenso delle conclusioni poste dal CTU nominato ex art. 445 bis cpc diretto al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza - chiedeva la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'art. 445/bis 6 comma cpc
Si costituiva l' , contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto, CP_1
sostenendo in particolare che il ricorrente superava i limiti reddituali previsti dalla legge per poter beneficiare della prestazione.
Con ordinanza del 13 dicembre 2022, il Giudice disponeva consulenza tecnica d'ufficio in ambito medico-legale, conferita al Dott. [], il quale in data [] depositava regolare relazione peritale.
1 MOTIVAZIONE
1. Nel corso del giudizio, con atto depositato in data 13.12.2022, il ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c..
2. L' , pur non avendo formalmente aderito alla rinuncia, si è limitato a depositare CP_1
note con osservazioni di stile, ribadendo che il ricorrente non avrebbe comunque avuto diritto alla prestazione per superamento dei limiti reddituali.
3. Tale comportamento processuale, pur non integrando un'espressa accettazione della rinuncia, consente di ritenere venuto meno l'interesse alla prosecuzione della lite, e quindi di dichiarare la cessazione della materia del contendere, in applicazione dell'art. 100 c.p.c., in quanto l'oggetto del contendere è venuto meno per volontà del ricorrente. Poiché l'interesse ad agire (come concreta utilità che dall'esercizio della giurisdizione può derivare alla parte) deve sussistere in termini di attualità al momento della pronunzia della decisione, nel caso d'intervenuta conciliazione extragiudiziale della lite, ovvero di corresponsione o riconoscimento di quanto reclamato dal ricorrente da parte del convenuto, il Giudice è tenuto, anche d'ufficio, a dichiarare la cessazione della materia del contendere (cfr Cass. 1538 del 1991, Cass.4220 del 1983).
4. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, attesa la natura del contenzioso assistenziale e l'assenza di attività processuali significative successive alla rinuncia.
5. Diversamente, le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono essere poste a carico del ricorrente, quale parte che ha dato impulso al giudizio e ha poi rinunciato allo stesso, determinando comunque l'esecuzione dell'incombente peritale già disposto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
– dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 100 c.p.c.;
– compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
– condanna il ricorrente al pagamento delle spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
Lì, 19/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
2
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2536/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. VECCHIO ANTONELLA Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti VALERIA Controparte_1
GRANDIZIO ed ETTORE TRIOLO. resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.12.2018, parte ricorrente - a seguito di dichiarazione di dissenso delle conclusioni poste dal CTU nominato ex art. 445 bis cpc diretto al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza - chiedeva la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'art. 445/bis 6 comma cpc
Si costituiva l' , contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto, CP_1
sostenendo in particolare che il ricorrente superava i limiti reddituali previsti dalla legge per poter beneficiare della prestazione.
Con ordinanza del 13 dicembre 2022, il Giudice disponeva consulenza tecnica d'ufficio in ambito medico-legale, conferita al Dott. [], il quale in data [] depositava regolare relazione peritale.
1 MOTIVAZIONE
1. Nel corso del giudizio, con atto depositato in data 13.12.2022, il ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c..
2. L' , pur non avendo formalmente aderito alla rinuncia, si è limitato a depositare CP_1
note con osservazioni di stile, ribadendo che il ricorrente non avrebbe comunque avuto diritto alla prestazione per superamento dei limiti reddituali.
3. Tale comportamento processuale, pur non integrando un'espressa accettazione della rinuncia, consente di ritenere venuto meno l'interesse alla prosecuzione della lite, e quindi di dichiarare la cessazione della materia del contendere, in applicazione dell'art. 100 c.p.c., in quanto l'oggetto del contendere è venuto meno per volontà del ricorrente. Poiché l'interesse ad agire (come concreta utilità che dall'esercizio della giurisdizione può derivare alla parte) deve sussistere in termini di attualità al momento della pronunzia della decisione, nel caso d'intervenuta conciliazione extragiudiziale della lite, ovvero di corresponsione o riconoscimento di quanto reclamato dal ricorrente da parte del convenuto, il Giudice è tenuto, anche d'ufficio, a dichiarare la cessazione della materia del contendere (cfr Cass. 1538 del 1991, Cass.4220 del 1983).
4. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, attesa la natura del contenzioso assistenziale e l'assenza di attività processuali significative successive alla rinuncia.
5. Diversamente, le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono essere poste a carico del ricorrente, quale parte che ha dato impulso al giudizio e ha poi rinunciato allo stesso, determinando comunque l'esecuzione dell'incombente peritale già disposto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
– dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 100 c.p.c.;
– compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
– condanna il ricorrente al pagamento delle spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
Lì, 19/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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