CASS
Sentenza 14 aprile 2023
Sentenza 14 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/04/2023, n. 10057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10057 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13855/2020 R.G. proposto da: FALLIMENTO FMCE S.p.A. in liquidazione (C.F. 0492874100), in persona del curatore, rappresentato e difeso dall’Avv. VINCENZO POMPA (C.F. [...]) in virtù di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via G: Pisanelli, 2 – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – ADER (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore – intimato – Oggetto: tributi – giudizio di rinvio – IVA - detrazione Civile Sent. Sez. 5 Num. 10057 Anno 2023 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: D'AQUINO FILIPPO Data pubblicazione: 14/04/2023 N. 13855/20 R.G. Est. F. D’Aquino 2 di 5 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 5203/07/19, depositata in data 23 settembre 2019 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella pubblica udienza del 7 febbraio 2023 ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CARDINO, che ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo. FATTI DI CAUSA 1. Il FALLIMENTO FMCE S.p.A. in liquidazione ha impugnato una cartella di pagamento emessa per IVA a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 relativa a tributi del periodo di imposta 2006, per omessa presentazione della dichiarazione del periodo di imposta 2005. 2. La CTP di Roma ha accolto il ricorso e la CTR del Lazio ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio per difetto di interesse all’impugnazione. Questa Corte (Cass., Sez. V, 24 aprile 2018, n. 10008) ha cassato con rinvio la decisione del giudice di appello, ritenendo sussistere l’interesse ad agire dell’Ufficio e ritenendo la cartella legittimamente emessa e adeguatamente motivata. 3. La CTR del Lazio, con sentenza 23 settembre 2019, ha accolto l’appello dell’Ufficio ritenendo legittimamente emessa la cartella, stante l’omessa dichiarazione IVA da parte della contribuente in relazione al precedente periodo di imposta. 4. Propone ricorso per cassazione il fallimento, affidato a due motivi e ulteriormente illustrato da memoria;
l’Ufficio intimato non si è costituito in giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE N. 13855/20 R.G. Est. F. D’Aquino 3 di 5 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 383, quarto comma e 394, secondo e terzo comma, cod. proc. civ., nonché degli artt. 53, 62, 63, comma 4, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degli artt. 112 e 99 cod. proc. civ., nonché degli artt. 342 cod. proc. civ. e dell’art. 329 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata non ha ritenuto inammissibile l’appello dell’Ufficio per omessa indicazione da parte dell’Ufficio in sede di rinvio delle ragioni di diritto e delle circostanze in fatto al fine di accogliere l’appello; la decisione del giudice del rinvio configurerebbe – ad avviso del ricorrente - pronuncia d’ufficio in violazione del principio della domanda, stante l’omessa proposizione di domanda in fase di rinvio. 2. Il primo motivo è infondato. L'onere della riassunzione del giudizio di rinvio non implica che vi debbano provvedere, separatamente e distintamente, tutte le parti interessate alla prosecuzione, tenuto conto del carattere non impugnatorio ma di mero impulso dell'atto di riassunzione e del litisconsorzio processuale in sede di rinvio fra le stesse parti di quello di cassazione. Pertanto, una volta avvenuta la riassunzione a opera di una delle parti, le altre possono ritualmente assumere le conclusioni di merito di cui all'art. 394, terzo comma, cod. proc. civ. anche mediante comparsa;
nel qual caso, il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare ex novo la controversia, nel rispetto del principio di diritto formulato dalla cassazione, per gli aspetti rimasti impregiudicati o non definiti nei precedenti gradi (Cass. Sez. II, 27 febbraio 2019, n. 5741), indipendentemente dalla riproposizione delle questioni (Cass., Sez. V, 12 febbraio 2019, n. 4070). 3. L'atto di riassunzione è, difatti, di per sè sufficiente a ricollocare le parti nella posizione che avevano assunto nel giudizio conclusosi con la sentenza annullata e, essendo escluso che ai fini della validità dell'atto, sia richiesta una specifica indicazione del petitum la domanda N. 13855/20 R.G. Est. F. D’Aquino 4 di 5 originaria si intende riproposta e su questa deve provvedere il giudice di rinvio, indipendentemente dall'assunzione di specifiche conclusioni in tal senso (Cass, Sez. II, 16 febbraio 2022, n. 5042; Cass., Sez. V, 11 aprile 2018, n. 8938; Cass., Sez. V, 1° ottobre 2003, n. 14616; Cass., Sez. V, 23 maggio 2005, n. 10844). Condivisibile appare, pertanto, l’assunto del Pubblico Ministero, ove osserva che «l’Agenzia controdeducente non aveva l’onere di riproporre tutte le questioni già oggetto del suo atto di appello (Cass. Sez. V, 4070/2019; Sez. III, 24336/2015. Sez. I, 5/1963)». 4. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 74-bis, 30, secondo comma, 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 8, commi 2, 3, e 4, 8- bis, commi 1, 2 d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che l’omessa presentazione della dichiarazione IVA del periodo di imposta precedente precludesse il riporto a nuovo del credito nel periodo di imposta successivo. Osserva il ricorrente che la dichiarazione annuale è una dichiarazione di scienza, la cui omissione non può determinare la decadenza dal diritto al rimborso. 5. Il secondo motivo è fondato. Come osservato dal Pubblico Ministero «il principio di neutralità dell’I.V.A. non può portare al disconoscimento del relativo credito, solo a cagione della isolata omissione della dichiarazione suddetta (Cass. Sez. VI-5, 19790/2018; 1627/2017). Purché richiesto entro il termine di cui all’art. 19, comma 1, d.p.r. 633/1972 (nel testo vigente ratione temporis) ed all’art. 8, comma 3, d.p.r. 22.7.1998, n. 322». Secondo la giurisprudenza di questa Corte, citata dal ricorrente in memoria, la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta che risulti da dichiarazioni periodiche e da regolari versamenti e sia richiesta entro il termine previsto per la N. 13855/20 R.G. Est. F. D’Aquino 5 di 5 presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, deve essere riconosciuta dal giudice tributario, qualora il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione;
nel qual caso, nel giudizio di impugnazione della cartella emessa a seguito di controllo formale automatizzato, non può essere negato il diritto alla detrazione se venga dimostrato in concreto che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili (Cass., Sez. U., 8 settembre 2016, n. 17757, cit.; Cass., Sez. VI, 3 aprile 2018, n. 8131; Cass., Sez. V, 16 luglio 2020, n. 15143). Non è, pertanto, la presentazione della dichiarazione IVA che regge, in quanto tale, la spettanza della detrazione, ma la sussistenza dei presupposti sostanziali per la sua fruizione (Cass., Sez. V, 1° febbraio 2022, n. 3066). 6. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio e va cassata, dovendo il giudice del rinvio accertare la sussistenza dei requisiti sostanziali per l’esercizio della detrazione, nonché (come accenna il Pubblico Ministero) l’esercizio del suddetto diritto nel termine di decadenza applicabile ratione temporis, rimettendo al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo;
cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, in data 7 febbraio 2023
l’Ufficio intimato non si è costituito in giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE N. 13855/20 R.G. Est. F. D’Aquino 3 di 5 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 383, quarto comma e 394, secondo e terzo comma, cod. proc. civ., nonché degli artt. 53, 62, 63, comma 4, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degli artt. 112 e 99 cod. proc. civ., nonché degli artt. 342 cod. proc. civ. e dell’art. 329 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata non ha ritenuto inammissibile l’appello dell’Ufficio per omessa indicazione da parte dell’Ufficio in sede di rinvio delle ragioni di diritto e delle circostanze in fatto al fine di accogliere l’appello; la decisione del giudice del rinvio configurerebbe – ad avviso del ricorrente - pronuncia d’ufficio in violazione del principio della domanda, stante l’omessa proposizione di domanda in fase di rinvio. 2. Il primo motivo è infondato. L'onere della riassunzione del giudizio di rinvio non implica che vi debbano provvedere, separatamente e distintamente, tutte le parti interessate alla prosecuzione, tenuto conto del carattere non impugnatorio ma di mero impulso dell'atto di riassunzione e del litisconsorzio processuale in sede di rinvio fra le stesse parti di quello di cassazione. Pertanto, una volta avvenuta la riassunzione a opera di una delle parti, le altre possono ritualmente assumere le conclusioni di merito di cui all'art. 394, terzo comma, cod. proc. civ. anche mediante comparsa;
nel qual caso, il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare ex novo la controversia, nel rispetto del principio di diritto formulato dalla cassazione, per gli aspetti rimasti impregiudicati o non definiti nei precedenti gradi (Cass. Sez. II, 27 febbraio 2019, n. 5741), indipendentemente dalla riproposizione delle questioni (Cass., Sez. V, 12 febbraio 2019, n. 4070). 3. L'atto di riassunzione è, difatti, di per sè sufficiente a ricollocare le parti nella posizione che avevano assunto nel giudizio conclusosi con la sentenza annullata e, essendo escluso che ai fini della validità dell'atto, sia richiesta una specifica indicazione del petitum la domanda N. 13855/20 R.G. Est. F. D’Aquino 4 di 5 originaria si intende riproposta e su questa deve provvedere il giudice di rinvio, indipendentemente dall'assunzione di specifiche conclusioni in tal senso (Cass, Sez. II, 16 febbraio 2022, n. 5042; Cass., Sez. V, 11 aprile 2018, n. 8938; Cass., Sez. V, 1° ottobre 2003, n. 14616; Cass., Sez. V, 23 maggio 2005, n. 10844). Condivisibile appare, pertanto, l’assunto del Pubblico Ministero, ove osserva che «l’Agenzia controdeducente non aveva l’onere di riproporre tutte le questioni già oggetto del suo atto di appello (Cass. Sez. V, 4070/2019; Sez. III, 24336/2015. Sez. I, 5/1963)». 4. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 74-bis, 30, secondo comma, 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 8, commi 2, 3, e 4, 8- bis, commi 1, 2 d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che l’omessa presentazione della dichiarazione IVA del periodo di imposta precedente precludesse il riporto a nuovo del credito nel periodo di imposta successivo. Osserva il ricorrente che la dichiarazione annuale è una dichiarazione di scienza, la cui omissione non può determinare la decadenza dal diritto al rimborso. 5. Il secondo motivo è fondato. Come osservato dal Pubblico Ministero «il principio di neutralità dell’I.V.A. non può portare al disconoscimento del relativo credito, solo a cagione della isolata omissione della dichiarazione suddetta (Cass. Sez. VI-5, 19790/2018; 1627/2017). Purché richiesto entro il termine di cui all’art. 19, comma 1, d.p.r. 633/1972 (nel testo vigente ratione temporis) ed all’art. 8, comma 3, d.p.r. 22.7.1998, n. 322». Secondo la giurisprudenza di questa Corte, citata dal ricorrente in memoria, la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta che risulti da dichiarazioni periodiche e da regolari versamenti e sia richiesta entro il termine previsto per la N. 13855/20 R.G. Est. F. D’Aquino 5 di 5 presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, deve essere riconosciuta dal giudice tributario, qualora il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione;
nel qual caso, nel giudizio di impugnazione della cartella emessa a seguito di controllo formale automatizzato, non può essere negato il diritto alla detrazione se venga dimostrato in concreto che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili (Cass., Sez. U., 8 settembre 2016, n. 17757, cit.; Cass., Sez. VI, 3 aprile 2018, n. 8131; Cass., Sez. V, 16 luglio 2020, n. 15143). Non è, pertanto, la presentazione della dichiarazione IVA che regge, in quanto tale, la spettanza della detrazione, ma la sussistenza dei presupposti sostanziali per la sua fruizione (Cass., Sez. V, 1° febbraio 2022, n. 3066). 6. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio e va cassata, dovendo il giudice del rinvio accertare la sussistenza dei requisiti sostanziali per l’esercizio della detrazione, nonché (come accenna il Pubblico Ministero) l’esercizio del suddetto diritto nel termine di decadenza applicabile ratione temporis, rimettendo al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo;
cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, in data 7 febbraio 2023