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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/06/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est.
dott.ssa Rossella Magarelli Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3874/23 R.g.
Tra
elett.te dom.to in Potenza presso lo studio dell'avv. Massimo Parte_1
Maria Molinari che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio dell'avv. Gerardo Controparte_1
Bellettieri che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione.
Resistente
nonché , elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio dell'avv. Controparte_2
Gerardo Bellettieri che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione.
Interventrice
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, domande accessorie.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 22.01.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 19.10.2023 - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Potenza il 28.06.1992 e che Controparte_1 con decreto n. cron. 6229/14 del 05.06.024 è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni ivi concordate – ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio sono nate le figlie (n. 22.05.1993) e Persona_1
(n. 13.03.2000), entrambe maggiorenni ed economicamente CP autosufficienti.
Ha chiesto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con il riconoscimento in favore della IG di un assegno mensile di CP
€ 200,00 quale contributo alle spese sostenute dalla stessa per una profilassi odontoiatrica.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la resistente ed è intervenuta la IG
. La prima ha aderito alla domanda di divorzio ed entrambe, CP lamentando il mancato adempimento dei patti della separazione in ordine all'assegnazione dell'immobile ATER, come già richiesta dal ricorrente, ne hanno chiesto l'adempimento. Hanno chiesto altresì che sia posto a carico del ricorrente il contributo di mantenimento di € 300,00 mensili per la medesima IG, in quanto non ancora autonoma economicamente.
La IG ha dedotto di avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato e part- time per 3 ore giornaliere, con uno stipendio mensile di circa € 500,00/600,00, che non le permette di avere una indipendenza economica, tant'è che è costretta a vivere insieme alla madre anche per dividere i costi di locazione e delle utenze domestiche.
Acquisita la documentazione prodotta, ad istanza delle parti la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni sullo status e con sentenza non definitiva n. 1050/2024 del 25.06.2024 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Rimessa la causa sul ruolo, la causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza del 22.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni.
Il ricorrente ha reiterato “tutte le istanze ed eccezioni già formulate e si insiste nell'accoglimento di motivi illustrati nella comparsa di costituzione e risposta che qui si abbia per integralmente ripetuta e trascritta. Si chiede che la causa sia riservata per la decisione. Si evidenzia che il provvede al versamento Pt_1 delle somme indicate nei confronti della IG”.
Le resistenti hanno così concluso: “Porre a carico del SI. un Parte_1 contributo mensile a titolo di mantenimento in favore della IG CP
, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, di € 300,00
[...] mensili, oltre spese straordinarie al 50% fin quanto la stessa non avrà una propria indipendenza economica;
- Ordinare al SI. di procedere a tutti Pt_1 gli atti necessari per la voltura dell'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, depositata presso gli uffici dell'Azienda Territoriale per
l'Edilizia Residenziale della provincia di Potenza, al fine di assicurare alla SI.ra
e alle proprie figlie una congrua abitazione;
In alternativa alla predetta CP_1 condizione, porre a carico del un contributo alla locazione determinato Pt_1 secondo giustizia;
Con vittoria di spese ed onorari da corrispondere al sottoscritto in quanto antistatario.”.
Sulla base delle riportate conclusioni la causa è stata riservata in decisione.
Il PM ha apposto il proprio “visto”.
Dato atto della pronuncia non definitiva sullo status, il Tribunale osserva che sulle condizioni di divorzio vi è contrasto tra le parti unicamente sulla spettanza del contributo di mantenimento per la IG oggi CP venticinquenne. Il ricorrente ha chiesto che sia posta a suo carico la sola somma mensile di 200,00 euro a titolo di contribuzione alle spese di profilassi odontoiatrica della IG, mentre le resistenti hanno chiesto che sia riconosciuto il contributo di mantenimento ordinario per la giovane.
Va premesso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. sent. n. 26875 del 20/09/2023).
Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (v. Cass. ord.
n. 17183 del 14/08/2020).
Il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito (v. Cass. n. 12123 del 06/05/2024).
La richiedente ha fondato la sua richiesta unicamente sull'assunto della esiguità della retribuzione lavorativa mensile: nella specie, ella ha allegato e provato documentalmente di poter contare su un rapporto di lavoro a tempo indeterminato part-time con mansioni di commessa dal lunedì al sabato dalle ore
10:00 alle ore 13:00 e con possibilità di variazione oraria non eccedente le 18 ore settimanali (doc. 5 in allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Ella ha inoltre dichiarato di aver conseguito il diploma di odontotecnico presso l'Istituto professionale I.P.S.I.A. di Potenza e di essere assunta presso il negozio
“Benetton” da aprile 2022 con contratto a tempo indeterminato con retribuzione mensile di circa 700,00 euro (v. dichiarazioni rese all'udienza CP del 12.06.2024).
Dalla produzione documentale e dalle allegazioni della resistente emerge l'effettivo ingresso nel mondo del lavoro da parte della IG che non consente di far rivivere i presupposti per il riconoscimento del contributo di mantenimento.
Lo svolgimento di attività lavorativa con contratto di lavoro, peraltro a tempo indeterminato, sottoscritto dalla all'età di 21 anni è indice presuntivo di Pt_1 conclusione del percorso formativo e consente di ritenere la stessa indipendente economicamente, non rilevando la mancata possibilità di contare su un rapporto lavorativo a rendimenti crescenti. Ciò premesso va rigettata la domanda di riconoscimento in favore di
[...] del contributo di mantenimento a carico del padre, il quale CP continuerà a versarle, come da lui stesso richiesto, il contributo mensile straordinario di € 200,00, “finalizzate al sostegno per una profilassi odontoiatrica da corrispondersi sino al termine del trattamento” (v. ricorso introduttivo).
Va infine ribadita l'inammissibilità della domanda relativa alla assegnazione dell'immobile di edilizia residenziale, già rilevata alla prima udienza del
12.06.2024, in quanto priva di connessione ex art. 40 c.p.c. con quelle che formano oggetto del presente procedimento di divorzio. Peraltro, alla prima udienza la resistente ha ammesso che la suddetta casa non è stata assegnata dall'ATER al ricorrente.
La natura del presente procedimento e i rapporti tra le parti giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti di con ricorso del 19.10.2023, con
[...] Controparte_3
l'intervento di , richiamata la sentenza non definitiva n. Controparte_2
1050/2024 del 25.06.2024, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara cessato l'obbligo di mantenimento della IG a CP carico del ricorrente;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 28.05.2025
La Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est.
dott.ssa Rossella Magarelli Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3874/23 R.g.
Tra
elett.te dom.to in Potenza presso lo studio dell'avv. Massimo Parte_1
Maria Molinari che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio dell'avv. Gerardo Controparte_1
Bellettieri che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione.
Resistente
nonché , elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio dell'avv. Controparte_2
Gerardo Bellettieri che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione.
Interventrice
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, domande accessorie.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 22.01.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 19.10.2023 - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Potenza il 28.06.1992 e che Controparte_1 con decreto n. cron. 6229/14 del 05.06.024 è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni ivi concordate – ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio sono nate le figlie (n. 22.05.1993) e Persona_1
(n. 13.03.2000), entrambe maggiorenni ed economicamente CP autosufficienti.
Ha chiesto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con il riconoscimento in favore della IG di un assegno mensile di CP
€ 200,00 quale contributo alle spese sostenute dalla stessa per una profilassi odontoiatrica.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la resistente ed è intervenuta la IG
. La prima ha aderito alla domanda di divorzio ed entrambe, CP lamentando il mancato adempimento dei patti della separazione in ordine all'assegnazione dell'immobile ATER, come già richiesta dal ricorrente, ne hanno chiesto l'adempimento. Hanno chiesto altresì che sia posto a carico del ricorrente il contributo di mantenimento di € 300,00 mensili per la medesima IG, in quanto non ancora autonoma economicamente.
La IG ha dedotto di avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato e part- time per 3 ore giornaliere, con uno stipendio mensile di circa € 500,00/600,00, che non le permette di avere una indipendenza economica, tant'è che è costretta a vivere insieme alla madre anche per dividere i costi di locazione e delle utenze domestiche.
Acquisita la documentazione prodotta, ad istanza delle parti la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni sullo status e con sentenza non definitiva n. 1050/2024 del 25.06.2024 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Rimessa la causa sul ruolo, la causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza del 22.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni.
Il ricorrente ha reiterato “tutte le istanze ed eccezioni già formulate e si insiste nell'accoglimento di motivi illustrati nella comparsa di costituzione e risposta che qui si abbia per integralmente ripetuta e trascritta. Si chiede che la causa sia riservata per la decisione. Si evidenzia che il provvede al versamento Pt_1 delle somme indicate nei confronti della IG”.
Le resistenti hanno così concluso: “Porre a carico del SI. un Parte_1 contributo mensile a titolo di mantenimento in favore della IG CP
, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, di € 300,00
[...] mensili, oltre spese straordinarie al 50% fin quanto la stessa non avrà una propria indipendenza economica;
- Ordinare al SI. di procedere a tutti Pt_1 gli atti necessari per la voltura dell'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, depositata presso gli uffici dell'Azienda Territoriale per
l'Edilizia Residenziale della provincia di Potenza, al fine di assicurare alla SI.ra
e alle proprie figlie una congrua abitazione;
In alternativa alla predetta CP_1 condizione, porre a carico del un contributo alla locazione determinato Pt_1 secondo giustizia;
Con vittoria di spese ed onorari da corrispondere al sottoscritto in quanto antistatario.”.
Sulla base delle riportate conclusioni la causa è stata riservata in decisione.
Il PM ha apposto il proprio “visto”.
Dato atto della pronuncia non definitiva sullo status, il Tribunale osserva che sulle condizioni di divorzio vi è contrasto tra le parti unicamente sulla spettanza del contributo di mantenimento per la IG oggi CP venticinquenne. Il ricorrente ha chiesto che sia posta a suo carico la sola somma mensile di 200,00 euro a titolo di contribuzione alle spese di profilassi odontoiatrica della IG, mentre le resistenti hanno chiesto che sia riconosciuto il contributo di mantenimento ordinario per la giovane.
Va premesso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. sent. n. 26875 del 20/09/2023).
Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (v. Cass. ord.
n. 17183 del 14/08/2020).
Il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito (v. Cass. n. 12123 del 06/05/2024).
La richiedente ha fondato la sua richiesta unicamente sull'assunto della esiguità della retribuzione lavorativa mensile: nella specie, ella ha allegato e provato documentalmente di poter contare su un rapporto di lavoro a tempo indeterminato part-time con mansioni di commessa dal lunedì al sabato dalle ore
10:00 alle ore 13:00 e con possibilità di variazione oraria non eccedente le 18 ore settimanali (doc. 5 in allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Ella ha inoltre dichiarato di aver conseguito il diploma di odontotecnico presso l'Istituto professionale I.P.S.I.A. di Potenza e di essere assunta presso il negozio
“Benetton” da aprile 2022 con contratto a tempo indeterminato con retribuzione mensile di circa 700,00 euro (v. dichiarazioni rese all'udienza CP del 12.06.2024).
Dalla produzione documentale e dalle allegazioni della resistente emerge l'effettivo ingresso nel mondo del lavoro da parte della IG che non consente di far rivivere i presupposti per il riconoscimento del contributo di mantenimento.
Lo svolgimento di attività lavorativa con contratto di lavoro, peraltro a tempo indeterminato, sottoscritto dalla all'età di 21 anni è indice presuntivo di Pt_1 conclusione del percorso formativo e consente di ritenere la stessa indipendente economicamente, non rilevando la mancata possibilità di contare su un rapporto lavorativo a rendimenti crescenti. Ciò premesso va rigettata la domanda di riconoscimento in favore di
[...] del contributo di mantenimento a carico del padre, il quale CP continuerà a versarle, come da lui stesso richiesto, il contributo mensile straordinario di € 200,00, “finalizzate al sostegno per una profilassi odontoiatrica da corrispondersi sino al termine del trattamento” (v. ricorso introduttivo).
Va infine ribadita l'inammissibilità della domanda relativa alla assegnazione dell'immobile di edilizia residenziale, già rilevata alla prima udienza del
12.06.2024, in quanto priva di connessione ex art. 40 c.p.c. con quelle che formano oggetto del presente procedimento di divorzio. Peraltro, alla prima udienza la resistente ha ammesso che la suddetta casa non è stata assegnata dall'ATER al ricorrente.
La natura del presente procedimento e i rapporti tra le parti giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti di con ricorso del 19.10.2023, con
[...] Controparte_3
l'intervento di , richiamata la sentenza non definitiva n. Controparte_2
1050/2024 del 25.06.2024, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara cessato l'obbligo di mantenimento della IG a CP carico del ricorrente;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 28.05.2025
La Presidente est.