Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/05/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2782/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile composta dai magistrati
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott. Isabella Ciriaco ConSIliere istr. est.
Dott. Laura Cesira Stella ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello da
, C.F. , elettivamente domiciliata in Somma Parte_1 C.F._1
Lombardo via L. Briante n.22 presso l'Avv. Cristina C. Pescatore (C.F. che la C.F._2
rappresenta, difende ed assiste per delega in calce all'atto di citazione in appello;
- appellante -
Contro
via Briantina n. 65, Seregno, C.F. Controparte_1
, in persona dell'Amministratore di P.IVA_1 Controparte_2
( ), elettivamente domiciliata in Milano, viale E. Stefini n. 3, presso lo studio C.F._3 dell'Avv. Ciro Di Vuolo (C.F. ), dal quale è rapp.to e difeso, congiuntamente e C.F._4 disgiuntamente con l'Avv. Roberta Di Vuolo (C.F. ), come da procura allegata C.F._5 alla comparsa di costituzione;
- appellato –
OGGETTO: appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Monza n. 2156/2024 pubblicata in data 20 agosto 2024, in materia di “restituzione somme e risarcimento”.
CONCLUSIONI tempestivamente precisate in via telematica,
1
“Espressamente richiamate tutte le deduzioni, allegazioni, eccezioni e difese formulate in primo grado, Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello di Milano, dichiarare la nullità della sentenza n.2156/2024 pronunciata in data 18/8/2024 dal Tribunale di Monza, pubblicata in data 20/08/2024 (nel procedimento R.G. n.4711/2022) e/o in parziale riforma della stessa, in accoglimento del presente appello e respinte le avverse e diverse domande ed eccezioni così giudicare: accertate le circostanze di cui all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
Nel merito dichiarare tenuto e quindi condannare il , in persona Controparte_1 dell'amministratore pro-tempro SI. , a corrispondere alla SI.ra Controparte_2 Parte_1
la somma di € € 5.965,84, ovvero la maggior o minor somma che si riterrà accertata in corso
[...] di causa, ovvero da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo.
In via istruttoria e di subordine: Si chiede, se del caso e senza inversione dell'onere probatorio, l'ammissione delle seguenti istanza istruttorie:
-) disporsi nuova CTU sullo stesso quesito sottoposto al CTU in sede di ATP;
-) ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che su incarico della SI.ra ho svolto l'attività professionale di cui alla mia Parte_1 fattura n. 5/2023 del 02.02.2023 che mi si rammostra (doc. 17 del fascicolo di primo grado)”;
2) “Vero che la SI.ra ha provveduto a pagare in data 02.02.203 la mia fattura n.5/2023 del Pt_1
02.02.2023 che mi si rammostra (doc. 17 del fascicolo di primo grado)”;
3) “Vero che l'Avv. Cristina C. Pescatore su incarico della SI.ra ha svolto l'attività Pt_1 professionale di cui alle fatture n. 9 e 10 del 02.02.2023 che mi si rammostrano (docc.14-15 del fascicolo di primo grado)”;
4) “Vero che la SI,.ra ha provveduto a pagare con assegno bancario Banco BPM n. Pt_1
0208889635-06 datato 02.02.2023 di € 3.344,56 , che mi si rammostra (v.doc. 16 del fascicolo di primo grado), le fatture emesse dall'Avv.Pescatore nei suoi confronti n. 9 e 10 del 02.02.2023 che mi si rammostrano (docc.14-15 del fascicolo di primo grado)”.
Si indicano a testimoni:
. , con studio in Somma Lombardo via Garibaldi n.39 sui capitoli n.1 e2; Tes_1 Controparte_3
, presso lo studio dell'Avv.Cristina C.Pescatore, corrente in Somma Lombardo via Testimone_2
L.Briante n. 22 sui capitolo n. 3 e n. 4.
Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio”.
Per il Condominio appellato:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione nessuna domanda abbandonata: Nel merito: respingere tutte le domande e le conclusioni dell'attrice appellante, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nell'atto di costituzione.
-In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La SI.ra ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_4
(di seguito solo ) per ottenere la condanna di quest'ultimo a
[...] CP_1 corrisponderle la somma di € 5.965,84 (ovvero la diversa somma accertata in corso di causa) pari alle spese che la aveva dovuto sostenere per l'assistenza legale e tecnica nell'ambito del Pt_1
2 procedimento per accertamento tecnico preventivo instaurato (in tesi ingiustificatamente) dal nonché a titolo di rimborso delle spese di assistenza legale sostenute nel successivo CP_1 procedimento di negoziazione avviato in vista del presente giudizio.
A sostegno della domanda, la ha dedotto che: Pt_1
- il aveva introdotto un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis CP_1
c.p.c. volto ad individuare le cause delle infiltrazioni di acqua riscontrate nel piano interrato dell'edificio con danni ai box riconducibili, secondo il , all'immobile CP_5 CP_1 limitrofo di proprietà della e, in particolare, alla presenza di “porzioni di muratura lesionata, Pt_1 con delle cavità che consentono all'acqua di infiltrarsi” (v.pag. 2 del ricorso per ATP) nel muro a confine, con richiesta di individuazione e quantificazione dei lavori necessari ad eliminare le infiltrazioni, già indicati dal nell'importo complessivo di € 14.030,00; CP_1
- la consulenza tecnica svolta nel procedimento ante causam, condivisa dai CTP nominati, aveva escluso che le infiltrazioni d'acqua potessero derivare dal muro di confine della proprietà e Pt_1 qualsiasi responsabilità alla stessa riconducibile;
- si palesava, quindi, l'assoluta infondatezza della pretesa risarcitoria formulata dal
[...]
nei confronti della SI.ra a supporto della quale era stato promosso Controparte_1 Pt_1 il procedimento per accertamento tecnico preventivo de quo;
- in ogni caso la pretesa del sarebbe stata infondata anche qualora si fosse accertato che CP_1 le infiltrazioni provenivano dal fondo di proprietà della in quanto, come rilevato dal CTU, “Il Pt_1 complesso Edilizio pre-frazionamento non aveva piani interrati per box“, per cui il dislivello tra le due proprietà per cui è causa era stato creato “ex novo” dal proprietario del fondo sul quale è stato edificato il convenuto per realizzare i box interrati;
avrebbe dovuto quindi trovare CP_1 applicazione l'art. 887 c.c., in base al quale secondo la giurisprudenza di legittimità “l'onere di manutenzione del muro di sostegno ricade sempre sul proprietario del fondo inferiore quando lo stesso abbia modificato lo stato del terreno con scavi e sbancamenti i quali abbiano reso indispensabile il muro di sostegno che, senza quelle opere, non sarebbe stato necessario”. (Cass.
27.08.1991 n. 9156; Cass. 21.02.2007 n.4031, Cass. 11.06.2007 n.13685; Cass. sez. VI -2 ordinanza n. 8522 del 29.04. 2016).
- Tali circostanze erano state rappresentate al in via stragiudiziale, evidenziando altresì CP_1 che le lamentate infiltrazioni in alcun modo potessero essere riconducibili al muro di confine attesa la mancata presenza di infiltrazioni e/o umidità di risalita sullo stesso e in considerazione del fatto che la zona in cui si verificavano le infiltrazioni era prossima al bocchettone di scarico di drenaggio del giardino piletta lastrico copertura box che era ben distante dal confine con la proprietà Pt_1
Sulla scorta di tali argomentazioni e deduzioni la SI.ra ha agito in giudizio ritenendo il Pt_1
“tenuto a risarcire i danni tutti subiti dalla SI.ra a Controparte_1 Pt_1 causa e per effetto delle infondate e pretestuose domande avanzate dal medesimo nei suo confronti, danni rappresentati dalle citate spese per assistenza legale e tecnica del procedimento di ATP nonché dalle spese di assistenza legale nel successivo procedimento di negoziazione assistita promosso
3 dall'odierna attrice pari ad € 1.181,88 già compresi accessori di legge, come da allegata parcella ex
D.M. 55/2014”.
2. Il Tribunale di Monza con la sentenza n. 2156/24, dopo aver richiamato i principi giurisprudenziali di legittimità quanto alla natura non giudiziale delle spese di ATP e alla loro riconducibilità nell'alveo delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite nonché alla loro liquidabilità solo come danno emergente, purchè provate e documentate, ha rigettato la domanda di NI rilevando che il giudizio introdotto non attiene al merito dell'ATP (non essendo stata proposta alcuna domanda di accertamento negativo della responsabilità dell'attrice rispetto a quanto lamentato dal ) CP_1 ma una domanda, autonoma, per il risarcimento del danno causato dalla promozione del giudizio ex art 696 bis c.p.c.
Il Tribunale ha osservato: “La domanda principale è infatti quella volta alla refusione di detto danno, in relazione al quale la soccombenza si pone al più – attesa la generica formulazione nelle conclusioni - come mera questione (e non domanda ex art 34 cpc) incidentale.
Ora proprio alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati una condanna alle spese giudiziali di ATP, pur aventi natura di danno (e con una commistione dei relativi diritti per la verità non priva di zone d'ombra), non può andare disgiunta dallo svolgimento ed accertamento della soccombenza nella fase di merito e, alla luce della pronuncia del giudice delle leggi, senza che ciò costituisca in qualche modo lesione del diritto di difesa.
Nella fase di ATP infatti, alla stregua della sua natura di mero accertamento anticipatorio delle situazioni dedottevi, la decisione di costituirsi e nominare un perito costituisce una scelta del tutto eventuale per la parte resistente.
Ne segue che in assenza del giudizio di merito risulta impossibile far ricorso ai criteri di cui agli artt.
91 e 92 c.p.c. per la ripartizione anche e proprio delle spese di ATP.”
Il Tribunale di Monza ha, poi, ulteriormente argomentato che anche a voler ritenere promuovibile in via autonoma – come nel caso di specie- la richiesta di danno “.. a causa e per effetto delle pretestuose ed infondate domande avanzate dal ” Cfr p.6 atto di citazione) tuttavia non ne sussistono CP_1 in concreto i presupposti di accoglimento, non essendo provata- a differenza di quanto sostenuto dall'attrice – la prevedibilità e conoscibilità ex ante dell'esito dell'ATP (per il quale peraltro e come già precisato non è concepibile la soccombenza). Sotto quest'ulteriore aspetto Il Tribunale ha ricordato che il aveva promosso il giudizio di ATP dopo aver acquisito una perizia di CP_1 parte nella quale il perito incaricato aveva attestato, a seguito di un sopralluogo con allagamento del marciapiede nella proprietà confinante, il verificarsi delle infiltrazioni lamentate dal , per CP_1 cui sulla scorta delle preliminari verifiche disposte non era prevedibile l'esito del chiesto ATP.
Il primo giudice ha inoltre ritenuto dubbia e meritevole di un approfondimento in fase di merito l'asserita applicabilità al caso di specie della disciplina di cui all'art. 887 c.c.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello , chiedendone la dichiarazione di Parte_1 nullità o la parziale riforma, deducendo sostanzialmente quattro motivi di doglianza che verranno puntualmente esaminati nel prosieguo.
4 Il , costituitosi in giudizio, ha chiesto di respingere le domande tutte di parte appellante CP_1 siccome infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali, anche del presente grado di giudizio.
Così instaurato il contraddittorio, il ConSIliere Istruttore, all'udienza del 21.01.2025, riservata al
Collegio ogni decisione anche sulle richieste istruttorie formulate dalle parti, ha fissato l'udienza del
06.05.2025 per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c..
A tale udienza, viste le note depositate dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di conSIlio tenutasi in data 12 maggio 2025.
*****
4.1 Con il primo motivo di gravame l'appellante denuncia la nullità della sentenza impugnata ex art. 161 c.p.c. per “carenza di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”. Sostiene la difesa che il giudice di primo grado avrebbe riportato solo uno stralcio delle conclusioni rassegnate Pt_1 dall'attrice nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato, atteso che non ha tenuto conto della domanda ivi posta di “accertamento delle circostanze di cui all'atto di citazione”, preliminare alla richiesta costitutiva dell'obbligo in capo al di rifondere i costi sostenuti dalla CP_1 Pt_1 in sede di ATP e per la negoziazione assistita e alla conseguente richiesta di condanna del CP_1 al pagamento della somma di € 5.965,84, ovvero la maggiore o minor somma accertata in corso di causa, ovvero da liquidarsi in via equitativa.
Il motivo è infondato e non si rapporta con la motivazione della sentenza dal cui tenore emerge, a contrario, che il giudice abbia esaminato e considerato i fatti posti a fondamento della domanda attorea, ritenendo, tuttavia, di non poter procedere ad alcun accertamento nel merito, non riscontrando in atti l'espressa domanda sul punto.
Il Tribunale ha infatti chiaramente evidenziato come, a suo parere, il giudizio introdotto non può essere considerato il giudizio di merito sui fatti oggetto di ATP, rilevando che non è stata proposta la domanda di accertamento negativo della responsabilità della rispetto alle infiltrazioni Pt_1 lamentate dal Condominio, ed ha qualificato la domanda azionata quale domanda autonoma di risarcimento del danno causato dalla promozione del giudizio ex art. 696 bis c.p.c..
Inoltre, il Tribunale ha ulteriormente sottolineato: “La domanda principale è infatti quella volta alla refusione di detto danno, in relazione al quale la soccombenza si pone al più – attesa la generica formulazione nelle conclusioni - come mera questione (e non domanda ex art 34 cpc) incidentale”.
Tale argomentazione, non specificamente contestata dall'appellante, dà conferma dell'attento ed integrale esame da parte del primo giudice delle domande formulate dall'attrice con piena corrispondenza tra quanto chiesto e il pronunciato.
4.2. Con il secondo motivo d'appello la ha sostanzialmente proposto nel merito la stessa Pt_1 doglianza oggetto del primo motivo lamentando che il giudice ha rigettato la richiesta di condanna sull'erroneo presupposto della mancata formulazione della domanda accertativa dell'assenza di
5 responsabilità della in ordine ai danni lamentati dal . Secondo l'appellante, “la Pt_1 CP_1 conclusione cui è pervenuto il giudice sarebbe all'evidenza il risultato dell'omessa ed errata valutazione ed interpretazione delle domande e difese formulate dalla SI.ra . Pt_1
L'appellante ha ribadito di aver formulato la sua domanda chiedendo al “Tribunale adito, contrariis reiectis, accertate le circostanze di cui alla narrativa del presente atto, dichiarare tenuto e quindi condannare il , in persona dell'amministratore pro-tempro Controparte_1 SI. , a corrispondere alla SI.ra la somma di € € Controparte_2 Parte_1
5.965,84…” (v. pag. 7 citazione di I gr.).
L'appellante ha sottolineato che le circostanze dedotte dall'allora attrice consistevano proprio nell'infondatezza e nella pretestuosità delle domande formulate nei suoi confronti dal CP_1 nel procedimento di ATP per non essere le lamentate infiltrazioni ascrivibili a responsabilità della SI,ra sia alla luce degli accertamenti e conclusioni di cui alla memoria tecnica peritale Pt_1 depositata nel citato procedimento dal nominato CTU sia alla luce di quanto previsto dalla giurisprudenza di legittimità nell'ipotesi di dislivello tra due fondi non di origine naturale (v. pagg.
2-3-4-5 atto di citazione), ed aveva prodotto a supporto e riprova di tali circostanze la citata memoria tecnica, chiedendo l'acquisizione agli atti del giudizio di primo grado del fascicolo del procedimento di ATP.
La prospettazione dell'appellante non è condivisibile. Come correttamente evidenziato dal primo giudice (con motivazione non specificamente impugnata né confutata sul punto), la domanda proposta da è volta alla refusione delle spese giudiziali sostenute per l'ATP e la procedura di Pt_1 mediazione, rispetto alle quali le circostanze fattuali dedotte erano l'intervenuta introduzione, ad opera del , del procedimento per ATP e la valutazione svolta dal perito nominato in detta CP_1 sede (che ha ravvisato in altre cause l'origine delle infiltrazioni, diverse da quelle paventate dal con esonero di responsabilità della per le infiltrazioni subite dal ) CP_1 Pt_1 CP_1 ma, contrariamente agli assunti di parte, nelle conclusioni rassegnate e nelle argomentazioni esposte nell'atto di citazione in primo grado non si riscontra alcuna domanda, neppure incidentale, volta ad accertare l'insussistenza (in base ad una valutazione ex ante) di alcuna responsabilità dell'attrice nella causazione dei danni lamentati e, quindi, l'infondatezza e pretestuosità dell'ATP introdotto dal
, quale presupposto necessario cui ancorare l'eventuale giudizio di soccombenza per il CP_1 regolamento delle spese. Tale ultimo principio, pure affermato dal giudice di Monza, è pacifico e non contestato dall'appellante che non ha confutato neppure il principio giurisprudenziale posto dal giudice a fondamento della decisione in base al quale l'ATP richiesto ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., finalizzato al componimento della lite, non può essere inteso come una fase giudiziale e non può, pertanto, dare luogo ad autonoma liquidazione delle spese processuali da parte del giudice che l'ha disposto, dovendo essere ricondotto alle spese stragiudiziali sostenute dalla parte prima della lite.
Conseguentemente, dette spese attengono tutte alla fase stragiudiziale e vanno liquidate nel successivo giudizio di merito come danno emergente che, in quanto tale, deve essere provato e documentato. Tali spese, pur non essendo assimilabili alle spese giudiziali, secondo la Corte di
6 Cassazione, devono comunque essere liquidate secondo le tariffe forensi (cfr. Cass. SSUU n.
16990/2017).
In conclusione, il regolamento delle spese processuali è ancorato alla valutazione della soccombenza, che presuppone l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa fatta valere dall'attore, mentre il concetto di soccombenza è estraneo al procedimento per l'accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, previsto dall'art.696 bis c.p.c., ne consegue – secondo i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, che le spese di tale procedimento ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente (e l'eventuale resistente deve sopportare quelle sostenute) e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (Cassazione civile, sez. II,07/06/2019, n. 15492 e Cass.
Civ. n. 29850 del 27/10/2023).
È evidente allora che, nel caso di specie, in mancanza del giudizio di merito finalizzato ad accertare con valore di giudicato le cause delle infiltrazioni lamentate dal , l'esistenza del danno CP_1 lamentato, nonchè a verificare, con una valutazione ex ante, quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio, onde valutare la pretestuosità o meno della procedura anticipatoria introdotta dal , risulta impossibile far ricorso ai criteri di cui agli artt. 91 e CP_1
92 c.p.c. per a ripartizione anche e proprio delle spese di ATP, come del tutto condivisibilmente ritenuto dal primo giudice, con rigetto del motivo d'appello.
4.3. Con il terzo motivo d'appello la difesa si duole della considerazione attribuita al giudice secondo cui l'appellante “avrebbe potuto evitare le lamentate spese non costituendosi nel procedimento per ATP essendo la scelta di costituirsi del tutto eventuale per la parte resistente”.
La doglianza è inconferente ed irrilevante, in quanto la parte ha mal interpretato la motivazione del giudice. Dall'attenta lettura della sentenza emerge evidentemente il ragionamento logico giuridico del giudice che sulla scorta dei principi giurisprudenziali richiamati ha ritenuto che la condanna alle spese giudiziali di ATP, pur aventi natura di danno, non può andare disgiunta dallo svolgimento del giudizio di merito al cui esito ancorare l'accertamento della soccombenza del richiedente. Pertanto, attesa la natura meramente anticipatoria e strumentale dell'accertamento svolto in sede di ATP, certamente non vincolante né definitiva, il cui esito diviene oggetto di verifica e valutazione nel successivo eventuale giudizio a cognizione piena, la decisione della parte resistente di costituirsi e munirsi di un proprio consulente è una scelta eventuale, nel senso che la sua mancata costituzione in
ATP non pregiudica il diritto alla difesa giurisdizionale.
Pertanto, anche tale doglianza è destituita di fondamento e va rigettata.
4.4. Con il quarto ed ultimo motivo d'appello, rubricato “Carenza dei presupposti per la prevedibilità e conoscibilità ex ante dell'esito dell'ATP e dubbia applicabilità della disciplina ex art.
887 C.C. e necessità di un approfondimento in fase di merito”, NI contesta la decisione del giudice laddove ha motivato che, anche a voler ritenere promuovibile in via autonoma – come nel
7 caso di specie- la richiesta di danno “.. a causa e per effetto delle pretestuose ed infondate domande avanzate dal “ Cfr p.6 atto di citazione) non ne sussistono in concreto i presupposti di CP_1 accoglimento, non essendo provata la prevedibilità e conoscibilità ex ante dell'esito dell'ATP.
La doglianza è ininfluente ed assorbita dalla motivazione sopra espose quanto alla ritenuta impossibilità di svolgere un giudizio di soccombenza in relazione ad un procedimento di ATP finalizzato alla conciliazione della lite in assenza di un giudizio di merito sulle questioni relative alle infiltrazioni ed individuazione della loro causa.
Alle precedenti considerazioni consegue il rigetto dell'appello proposto da , la Parte_1 conferma della sentenza n. 2156/2024 del Tribunale di Monza e, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese sostenute dal
[...]
liquidate sulla base del valore della causa (€ 5.965,84), tenuto Controparte_4 conto della nota spese depositata da parte appellata, considerati i criteri stabiliti dal D.M. n. 147/2022
e ritenuto di dover applicare i parametri medi, attesa la media complessità delle questioni trattate, in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, ed il valore minimo per la fase di trattazione
(contenuta nella sola partecipazione alla relativa udienza), vengono determinate nella misura complessiva € 4.888,00 per compensi (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisoria), oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 2156/2024 del Tribunale di Monza, pubblicata in data 20.08.2024,
[...] ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento in favore di Controparte_4
delle spese del presente grado di giudizio come sopra liquidate in € 4.888,00 per
[...] compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.115/2002, art.13 c. 1 quater, comma inserito dall'art.1 c.17 L. n.228/2012.
Così deciso, in Milano il 12.05.2025.
Il ConSIliere estensore La Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
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