Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/02/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7635/2020 R.G.A.C. avente ad oggetto “Contratti Bancari”
TRA
C.F.: , in qualità di erede di , C.F.: Parte_1 C.F._1 Persona_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Abbate, elettivamente domiciliato C.F._2
presso lo studio del difensore sito in Giugliano in Campania (NA) alla Via A. Palumbo n. 71.
- Opponente -
E
già , in persona del legale rappresentante p.t., C.F.: Controparte_1 Controparte_1
, rappresentata e difesa, in sostituzione dell'originario procuratore, dall'avv. Marco P.IVA_1
Rossi, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Verona al V.lo S. Bernardino
5A.
- Opposta – CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con decreto ingiuntivo n. 1267/2020, rubricato al R.G. n. 2528/2019, pubblicato da codesto Tribunale il 24.06.2020, la società
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., quale successore di Controparte_1 CP_2
per effetto di un'operazione di cartolarizzazione attuata pro soluto ai sensi della Legge n.
[...]
130/1999, ingiungeva ai sig.ri e limitatamente alle relative quote Persona_1 Parte_1 di debito maturate, il pagamento in solido dell'importo euro 7.297,17 – a titolo di saldo debitore scaturente dal prestito personale n. 50623312, elargito il 05.09.2014 da a Controparte_2 [...]
e rispettivamente quale debitore principale e coobbligata, nonché per Per_1 Parte_1
l'insoluto riferibile al contratto di finanziamento collegato alla carta di credito revolving COD.
050656719/050207598 del 05.09.2014 - oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Avverso il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponeva opposizione il sig. , a Persona_1 fondamento della quale lamentava l'estrema genericità del ricorso monitorio, l'entità e la non debenza del credito ingiunto, l'impossibilità sopravvenuta per eccessiva onerosità della prestazione cedente a suo carico, come pure l'illegittima applicazione di interessi usurari in costanza degli intercorsi contratti di finanziamento, instando per la revoca dell'opposto decreto di ingiunzione, il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con regolare comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'ingiungente il quale insisteva per il rigetto dell'opposizione, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, il tutto con vittoria delle spese processuali.
All'udienza del 25.05.2021, a seguito della morte dell'opponente, sig. , il processo Persona_1
veniva dichiarato interrotto salvo essere tempestivamente riassunto, con ricorso del 03.08.2021, dalla sig.ra avente causa della parte deceduta. Parte_1
Con ordinanza del 02.06.2022 veniva denegata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, contestualmente, le parti venivano onerate ad attivare il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 11 d. lgs. n. 28/2010. All'udienza del 29.11.2022, preso atto dell'esito negativo dell'esperito procedimento di mediazione, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
All'udienza del 15.10.2024, la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
In limine litis, va disattesa la predicata nullità dell'opposto decreto ingiuntivo poiché, in esso, sono indicati in modo sufficiente le circostanze di fatto e gli elementi di diritto posti alla base della domanda del ricorrente, cosicché sia il petitum sia la causa petendi risultano individuati in modo da consentire all'opponente di apprestare adeguate e puntuali difese.
Nel merito, l'opposizione va reputata infondata per le ragioni appresso esplicitate.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cfr.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006; Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Tali enunciati riflettono i consolidati criteri di ripartizione dell'onere probatorio in base ai quali il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cfr. Cass. S.U.
n. 13533/2001).
Nondimeno, nella specie, vertendosi in materia di cessione ex Legge n. 130/1999, va preventivamente vagliata la tangibile titolarità in capo all'opposta del credito oggetto di ingiunzione, dacché “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n.
4116/2016; Cass. 10518/2016; Cass., SS.UU., n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n.
15414/2017).
Invero, “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché…la relativa allegazione e prova incombe sull'attore, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cfr. Cass. S.U. sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951): trattasi, in ogni caso, di un accertamento che può essere svolto anche d'ufficio dal giudice il quale, infatti, può rilevare la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, purché desumibile dagli atti, poiché questione afferente a fattispecie “di ordine pubblico attinente alla legittima instaurazione del contraddittorio” e tesa a prevenire una “sentenza inutiliter data” (Cfr. Cass. S.U. n. 1912/ 2012).
Orbene, l'opposta ha puntualmente dato prova della propria legitimatio ad causam esibendo in giudizio atto di cessione del 17.09.2018 tramite il quale cedeva a Controparte_2 [...]
un portafoglio di crediti pecuniari non-performing, elencati nell'allegato A indicato CP_1
in calce al contratto, regolarmente depositato in giudizio in sede di memorie ex art. 183 VI comma n. 2, tra i quali viene congruamente specificato - in base ad un codice identificativo associato al nominativo ed al codice fiscale dell'opponente, alla sorta capitale, agli interessi addebitati ed al prezzo unitario – quello rivendicato in via monitoria.
Al riguardo, va rammentato che “La pubblicazione in Gazzetta della cessione in blocco esonera la parte cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ma non esonera dalla dimostrazione dell'inclusione dello specifico credito nell'operazione. Tale dimostrazione può avvenire tramite indicazioni precise contenute nell'avviso pubblicato nella
Gazzetta oppure mediante produzione del contratto e/o dei suoi allegati ovvero fornendo prova della cessione dello specifico credito oggetto della controversia in altro modo” (Cfr.
Cass. Ord. 17390/2024).
Tanto premesso, l'opposta ha dato dimostrazione degli elementi costitutivi della propria pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito dedotto in giudizio, versando in atti: copia contratto finanziamento personale n. 50623312 e apertura di credito revolving COD.
050656719/050207598, entrambi stipulati dalle parti in lite il 05.09.2014, con le condizioni contrattuali applicate e i documenti di sintesi;
nota del 10.09.2014 di avvenuta erogazione CP_2 dell'importo finanziato;
lettera di decadenza dal beneficio del termine del 06.07.2017; estratto CP_2
conto al 31.08.2018. CP_2
Sul punto, va osservato che nei processi avente ad oggetto i contratti di finanziamento, essendo il credito definito nel suo esatto ammontare sin dall'inizio della stipula dello schema contrattuale, ai fini probatori non è necessaria la certificazione ex art. 50 TUB, dettata in via esclusiva relativamente ai contratti di conto corrente, ma è sufficiente la produzione del contratto, unitamente alla comunicazione di messa in mora/decadenza dal beneficio del termine, atteso che in mancanza gli effetti dell'inadempimento si produrranno pacificamente soltanto a decorrere dalla data della notifica del provvedimento monitorio, da intendersi implicitamente volto alla contestazione dell'inadempimento e alla richiesta di pagamento dell'intero importo finanziato, oltre eventuali competenze e spese (Cfr. Tribunale di Foggia, sentenza n. 116/2024 del 17.01.2024; Tribunale di
Taranto, sentenza n. 1569/2023 del 29.06.2023).
In particolare, siffatta documentazione, essendo stata confutata dall'opponente mediante vaghe impugnazioni e disconoscimenti, assume efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattesa solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere (Ex multis: Cass. n. 9767/2021).
A fronte di ciò, dall'istruttoria espletata in corso di causa emerge che l'opponente non ha fornito la prova del verificarsi di fatti modificativi, impeditivi ed estintivi del credito originato dall'opposto decreto ingiuntivo.
In primo luogo, va evidenziato che è rimasta priva di riscontro probatorio la circostanza afferente alla sottoscrizione di un nuovo contratto di finanziamento con IBL Banca, per l'importo di euro
46.920,00, finalizzato allo storno dell'esposizione debitoria inerente al credito ingiunto.
Inoltre, il certificato pagamento di euro 1.770,14, intervenuto per l'attivazione della garanzia assicurativa Cardif, risulta essere stato opportunamente scomputato dal montante creditizio avanzato dall'opposta in via monitoria.
Parimenti, vanno confutate le doglianze sollevate in ordine all'impossibilità sopravvenuta, per eccessiva onerosità, di rimborsare le rate dei finanziamenti ottenuti: secondo la prospettazione dell'opponente, segnatamente, l'aggravarsi delle proprie condizioni di salute, a causa delle quali veniva peraltro riconosciuto invalido civile ai sensi della legge n. 104/1992, rappresentava una condizione oggettiva di impossibilità ad adempiere agli obblighi restitutori contrattualmente assunti.
Beninteso, l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione presuppone che vi sia, da un lato, lo squilibrio tra le prestazioni non previsto al momento della conclusione del contratto, e dall'altro la riconducibilità dell'eccessiva onerosità ad eventi straordinari ed imprevedibili, non rientrabili nella normale alea contrattuale (Cfr. Cass. 22396/2006).
Il carattere della straordinarietà è valutato in modo oggettivo, dovendosi qualificare in base alla frequenza dell'evento, alle dimensioni ed all'intensità, mentre il carattere dell'imprevedibilità ha natura soggettiva facendo riferimento alla fenomenologia della conoscenza.
Altresì, deve essere compiutamente allegato e provato sia il fatto sopravvenuto della sostanziale modifica delle condizioni pattizie riferite allo scambio negoziale inizialmente convenuto tra le medesime parti, sia l'addebitabilità del suddetto scarto a fatti e circostanze non previste ed imprevedibili al momento in cui ebbe luogo la relativa contrattazione e stipula.
Nell'ipotesi scrutinata, le circostanze addotte dall'opponente, al di là di ogni considerazione in merito alla loro straordinarietà e imprevedibilità, non incidono sul sinallagma contrattuale. Difatti, l'opponente non ha documentato l'ammontare delle spese presumibilmente sostenute per curare la malattia che lo ha afflitto né ha dimostrato in che misura tali spese abbiano negativamente influito, sia nei confronti del debitore principale che del coobbligato, sull'ammortamento dei prestiti concessi.
Infine, del tutto generiche si appalesano le censure mosse relativamente all'usurarietà degli interessi praticati agli importi finanziati giacché, a tal proposito, l'opponente non ha indicato il tasso di interesse in concreto applicato nei vari periodi del rapporto, né la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, né tantomeno il disavanzo tra i due valori (Cfr. Cass. S.U. n. 19597/2020).
In definitiva, l'opposizione va rigettata con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, identificato al n. n. 1267/2020, rubricato al R.G. n. 2528/2019, pubblicato da codesto Tribunale il 24.06.2020;
2) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in S. Maria C.V., in data deposito
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente