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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/06/2025, n. 2780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2780 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Venezia, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Tobia Aceto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 27228/2024, promossa da: AGENZIA DEL DEMANIO (C.F.: ), rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (C.F.: , C.F._1
-attrice- contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
(C.F.: , Controparte_2 C.F._3
(C.F.: ), Controparte_3 C.F._4
(C.F.: ), Controparte_4 C.F._5
-convenuti contumaci- CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
Voglia Codesto Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, per tutte le ragioni in fatto e in diritto illustrate in narrativa, condannare il Sig. Controparte_1
e le Sig.re , e al rilascio senza dilazione Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 dell'immobile sito in Comune di Cavallino Treporti via Hermada 19-27, indicato in NCEU al foglio 30 particella 46 sub 1-2) libero e sgombro da persone e da cose anche interposte.
Compensi professionali integralmente rifusi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
IN FATTO.
L'Agenzia del Demanio ha adito il Tribunale di Venezia rappresentando che, come accertato all'esito di due sopralluoghi avvenuti il 25/11/2021 e il 30/05/2024, i convenuti utilizzano, in assenza di qualsivoglia titolo legittimate, il fabbricato identificato al Catasto del Comune di Cavallino Treporti al foglio 30, particella 46, sub. 1-2, via Hermada 19-27, facente parte di un più vasto compendio immobiliare di proprietà dello Stato, di cui la legge n. 652/1986 aveva autorizzato la vendita a trattativa privata, in lotti, ai soci della cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti che risultavano assegnatari degli stessi alla data di entrata in vigore della legge in questione. L'immobile oggetto di causa, ha poi esposto l'attrice, faceva parte del lotto 51 ed era stato assegnato a , ma a questi CP_5 mai venduto, così come non è stato successivamente possibile né venderlo all'odierno convenuto , suo erede, poiché privo Controparte_1 dei requisiti per contrarre con la P.A., né, infine, concederlo in locazione alla moglie e alle figlie di costui, anch'esse qui convenute, in quanto il nucleo familiare si sarebbe reso inadempiente al pagamento, pur riconosciuto come dovuto, dell'indennità di occupazione richiesta per il pregresso. L' ha quindi concluso come in epigrafe. Controparte_6
I convenuti, pur ritualmente notificati, sono rimasti contumaci.
All'esito della prima udienza in data 22/05/2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni e udita la discussione orale, si è riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
IN DIRITTO.
La domanda con cui l'attrice ha chiesto di accertare la natura abusiva dell'occupazione dell'immobile di sua proprietà da parte dei convenuti, con condanna degli stessi al rilascio del bene oggetto di causa, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa e i convenuti medesimi, dà luogo a un'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. (cfr. Cass., n. 18050/2023).
Ai fini della prova gravante sull'attrice (cfr. Cass., n. 21940/2018), basti in questo caso osservare che il co. 1 dell'art. 1 della citata L.
652/1986, nell'autorizzare l'Amministrazione “a vendere, a trattativa privata […] i lotti, costituiti da terreni e fabbricati su di essi insistenti […]
Pag. 2 di 4 facenti parte del compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito nel comune di Venezia, in località Punta Sabbioni-
Cavallino, esteso ettari 323 circa, riportato in catasto ai fogli 53, 54, 55, 57,
58, 59, 60, 61 […]”, presuppone, riconoscendola, la proprietà pubblica dei beni considerati, tra i quali è ricompreso l'immobile oggetto di causa il cui attuale classamento deriva, per variazione catastale, dal foglio 57 menzionato (cfr. pagg. 9 e 10, “verbale sopralluogo 25 novembre 2021”).
Dimostrata, dunque, la proprietà dell'immobile in questione in capo all'attrice, nonché l'attuale occupazione sine titulo dello stesso da parte dei convenuti contro la volontà del proprietario (cfr. verbali di sopralluogo;
“atto di dilazione”, con cui i convenuti stessi hanno riconosciuto di dovere l'indennità di occupazione per l'utilizzazione dell'immobile de quo; “nota prot. 10749” di diffida al rilascio), costoro saranno tenuti a liberarlo.
D'altro canto, la mancata costituzione in giudizio dei convenuti ha impedito l'acquisizione di eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa azionata.
La domanda è in definitiva fondata e dev'essere accolta.
Le spese processuali seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate, come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., tenuto conto del valore indeterminato della controversia (€ 26.001,00-
€ 52.000,00), della modesta complessità della stessa, dell'attività difensiva effettivamente espletata e della sostanziale assenza di una fase istruttoria;
con la conseguenza che potrà essere fatta applicazione dei parametri minimi di liquidazione.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando in accoglimento della domanda, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. CONDANNA i convenuti all'immediata restituzione, in favore dell'attrice, dell'unità immobiliare identificata al Catasto del Comune di
Pag. 3 di 4 Cavallino Treporti al foglio 30, particella 46, sub. 1-2, via Hermada 19-
27, libera e sgombra da persone e da cose anche interposte;
2. CONDANNA i convenuti a rifondere all'attrice le spese processuali che si liquidano in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Venezia, così deciso il 04/06/2025
IL GIUDICE Tobia Aceto
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