Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 06/05/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 308 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Divorzio congiunto -
Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF Parte_1
- nata a [...] in data [...] e sig. - CF C.F._1 Parte_2
- nata in BELGIO ed in data 23/08/1965, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. PERRI C.F._2
ROSARIO - CF - elettivamente domiciliati presso il di lui Studio legale, giusta procura C.F._3 rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 22 aprile 2025”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 10/04/2025 - che i ricorrenti, in data 1.8.1998 si sono uniti in matrimonio in Lamezia Terme in regime di comunione dei beni;
il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del comune di Lamezia Terme al N. 23 P. 2 S. A
Uff. 5 anno 1998;
Dal matrimonio sono nati i seguenti figli: e , entrambi maggiorenni, ma Persona_1 Persona_2 non ancora economicamente indipendenti;
con sentenza del 21.5.2024 veniva dichiarata dal Tribunale di Lamezia Terme la separazione personale dei coniugi disponendo a carico del marito sig. , l'obbligo di corrispondere direttamente in favore Parte_2 dei figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, e Persona_1 [...]
, a titolo di contributo di mantenimento, la somma di euro 200,00 mensili, in ragione di euro 100,00 Per_2
cadauno, da versare in forme tracciabili entro i primi 5 giorni del mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT di inflazione monetaria, oltre spese straordinarie nei termini di cui in motivazione;
NULLA sulla casa coniugale (vedi, in tal senso, il contenuto del ricorso introduttivo congiunto in atti).
Tanto premesso i ricorrenti congiuntamente chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla sig.ra e dal sig in data 1.8.98 in Lamezia Terme, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio Pt_1 Per_1 del Comune di Terme al N. 23 P. 2 S. A Uff. 5 anno 1998, alle medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione personale del 21.5.2024, che qui devono intendersi integralmente trascritte.
In rito, i ricorrenti dichiaravano – altresì - di non volersi riconciliare e chiedevano che la comparizione all'udienza venisse sostituita con il deposito di note scritte.
Ciò posto, le parti venivano pertanto rimesse dinanzi al Giudice Relatore della causa in oggetto, da identificarsi nello stesso Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, per l'udienza del 6 maggio 2025, il quale, con provvedimento interlocutorio emesso in data 12 aprile 2025 ex art. 473-bis.51 c.p.c., disponeva che la controversia, per la tipologia della materia e per come consentito dalla disciplina di cui al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., si svolgesse in forma cartolare, con termine per il deposito delle note scritte autorizzate;
onere ed incombente cui le stesse espressamente e tempestivamente aderivano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data 22 aprile 2025, le relative note di trattazione scritta, con presa d'atto delle pregresse condizioni e della volontà di non comparire in udienza – con esplicita rinuncia - e di non essere intenzionati a conciliarsi.
All'udienza in oggetto lo stesso Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio, il quale a sua volta - una volta preso atto della comparizione figurata delle parti, del deposito tempestivo delle note di trattazione scritta e delle dichiarazioni confirmatorie da esse provenienti – tratteneva la causa in decisione, preso altresì atto del fatto che il PM aveva espresso parere favorevole sulle condizioni in oggetto con provvedimento tempestivamente reso in data 18 aprile 2025, dunque entro il termine di giorni tre antecedenti la fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio ex art. 473 bis.51, comma 3°, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Lamezia Terme (CZ) ed in data 01/08/1998, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio già allegato in atti.
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione, documentano altresì che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 21 maggio 2024 nella relativa procedura di separazione giudiziale iscritta al n. 228/2024 RG – poi trasformata in consensuale: n.d.r. - e che, in pari data, il Tribunale – in composizione collegiale - aveva emesso sentenza di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla 3
normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 21 maggio 2024; data di deposito del presente ricorso: 10 aprile 2025) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite comparivano dinanzi al Tribunale Collegiale all'udienza camerale del 6 maggio 2025 e, in quella sede, ribadivano concordemente la domanda di divorzio, alle condizioni ivi indicate, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo;
il Tribunale, dunque, trasmessi gli atti al PM, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione (dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare), tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della procedura di divorzio congiunto, peraltro espressamente del tutto identiche a quelle di cui alla sentenza di omologa delle condizioni della separazione consensuale, in quanto non contrarie a norme imperative ed alle stesse esigenze dei figli – maggiorenni ma non ancora autosufficienti - come già all'epoca della separazione
(vedi in atti).
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – in data 18 aprile 2025, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 308 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi - CF - nata a [...] Parte_1 C.F._1 in data 08/02/1973 e sig. - CF - nata in BELGIO ed in data Parte_2 C.F._2
23/08/1965, rappresentato e difeso dall'avv. PERRI ROSARIO - CF - elettivamente C.F._3 domiciliato presso il di lui Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto;
;
- Parti ricorrenti -
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede -
- Interventore ex lege -
Così provvede:
A) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi sopra generalizzati in Lamezia Terme (CZ) ed in data 01/08/1998,
CONFERMANDO integralmente le condizioni di cui alla sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale di
Lamezia terme in data 21 maggio 2024 nella procedura recante il n. 228/2024 RG;
4
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lamezia Terme (CZ) – atto n. N. 23, P. 2, S. A, Vol. 0, Uff. 5, anno 1998 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e
69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 6 maggio 2025.
Il Presidente ES
(Dott. Giovanni GAROFALO)