Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/06/2025, n. 2187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2187 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari in persona del Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, Dott.ssa Assunta Napoliello, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di 1° grado iscritta al n. 2375 del RG affari contenziosi civili dell'anno 2020 avente a oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo tra e rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Parte_1 Parte_2 le B Opponenti Contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Opposta
Ragioni di fatto e di diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
************* Con decreto n. 4617/2019, notificato il 05.12.2019, si ingiungeva a , in qualità di Parte_1 debitore principale, e a , in qualità di fideiussore, il p olido tra loro Parte_2 della somma di € 36.845,98 a titolo di saldo debitore del c/c n. 01/102/8716847/7. Con atto di citazione, notificato il 13.01.2020, e spiegavano Parte_1 Parte_2 formale opposizione avverso il predetto decreto, re Disconoscevano la conformità all'originale della documentazione depositata in copia nel fascicolo monitorio, in particolare disconoscevano il contratto di c/c e la fideiussione rilasciata da . Parte_2 So sistenza del credito, anche per difetto di prova. Eccepivano l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, in violazione del principio di reciprocità di cui alla delibera CICR del 09.02.2000, nonché della commissione di massimo scoperto e di ulteriori competenze mai pattuite;
l'applicazione di interessi usurari e l'illegittima variazione delle condizioni contrattuali, in violazione dell'art. 118 TUB;
la nullità totale della fideiussione rilasciata da per conformità della stessa allo schema ABI 2003, Parte_2 chiedendo la liberazione ai sensi dell'art. 1957 c.c., non avendo la banca opposta agito nei confronti del debitore principale nel termine prescritto di sei mesi. Con comparsa del 18.05.2020 si costituiva in giudizio la Controparte_1
, chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione e
[...] sto. Evidenziava la genericità del disconoscimento operato da parte opponente ed eccepiva la prescrizione delle rimesse solutorie, sostenendo la legittimità delle condizioni economiche pattuite. In relazione alla fideiussione rilasciata da , ne asseriva la qualificazione in Parte_2 termini di contratto autonomo di garanzia, c rigetto delle avverse eccezioni e sottolineava che, a fronte della chiusura del c/c oggetto di controversia con passaggio a
scissa e indipendente dall'obbligazione garantita nel caso di contratto autonomo, con preclusione, in tale ultimo caso, della facoltà per il garante di opporre le eccezioni attinenti al rapporto garantito. Per quanto riguarda il regime delle eccezioni, in ragione dell'assenza dell'accessorietà propria della fideiussione, "il garante, nel contratto autonomo di garanzia, non può opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, ossia il rapporto di valuta, salva l'esperibilità del rimedio generale dell'exceptio doli, potendo però sollevare nei confronti del creditore eccezioni fondate sul contratto di garanzia" (cfr. Cass. civ. sez. III, n. 31956/2018). L'autonomia del contratto di garanzia determina un'astrazione sostanziale della garanzia stessa rispetto al rapporto garantito in quanto il garante si impegna a pagare al beneficiario a
“semplice” ovvero “a prima” richiesta del creditore, rinunciando ad opporre le eccezioni relative al rapporto garantito. L'astrazione sostanziale nel contratto autonomo di garanzia, infatti, è l'effetto dell'inserimento di clausole “a prima richiesta” o “senza eccezioni” le quali assolvono la funzione di dispensare il beneficiario della prova dei presupposti legittimanti la richiesta di pagamento. Secondo le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. Un. n. 3947/2010) tali clausole sono espressione della volontà delle parti di derogare alla disciplina legale della fideiussione, attribuendo al creditore il potere di esigere dal garante il pagamento immediato, a prescindere da qualsiasi accertamento in ordine all'effettiva sussistenza di un inadempimento del debitore principale. L'inserimento delle clausole “a prima richiesta” e
“senza eccezioni”, dunque, determina una presunzione di autonomia della garanzia, superabile laddove dal contenuto della convenzione negoziale risulti una diversa volontà delle parti: “nel contratto autonomo di garanzia – ai fini della distinzione dalla fideiussione – non è decisivo l'impiego o meno di espressioni quali a prima richiesta o a semplice richiesta scritta, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia” (Trib. Firenze, n. 1722/2020). Ed ancora, “la clausola del contratto di fideiussione secondo la quale il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, non è di per sé solo idonea a qualificare tale atto come un contratto autonomo di garanzia, non essendo sufficiente ad escludere l'accessorietà della garanzia e il conseguente diritto del fideiussore di opporre le eccezioni relative al rapporto fondamentale" (Corte Appello Venezia, 2.7.2020). “Una mera clausola di "pagamento a prima richiesta" non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita (Cass. n. 16825 del 9.8.2016). In definitiva, per poter configurare un negozio fideiussorio come contratto autonomo di garanzia, è necessario che dal contratto emerga la volontà dei contraenti di rendere autonoma la garanzia, imponendo al garante non solo di pagare immediatamente, ma anche di non sollevare in modo assoluto (anche in un secondo momento) eccezioni. Applicando i suesposti principi al caso di specie, il solo inserimento nel contratto in oggetto della clausola “a semplice richiesta scritta”, non vale a qualificare il negozio in termini di contratto autonomo di garanzia, non essendoci ulteriori elementi che facciano concludere in tal senso. Sebbene l'inserimento dell'inciso “a semplice richiesta” possa, in astratto, essere un indice della volontà delle parti di elidere il nesso di accessorietà tipico della fideiussione, al fine di operare una più corretta qualificazione giuridica dell'impegno assunto dal garante, è necessario esaminare l'intero contesto delle pattuizioni. In tal senso assumono rilevanza le ulteriori clausole previste nella fideiussione: infatti, l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni generalmente è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (Tribunale Milano sez. VI, 16/07/2020, n.4405). Inoltre, sarebbe incompatibile con un contratto autonomo una garanzia che, come la fideiussione omnibus, non predetermini in maniera precisa l'oggetto della prestazione del garante, ma lo individui in relazione al debito del debitore principale (limitatamente all'importo massimo garantito), che può variare nel tempo: l'autonomia dell'obbligazione di garanzia rispetto all'obbligazione del garantito, che vale ad escludere la sua accessorietà e la possibilità di proporre le eccezioni del debitore principale, richiede la sussistenza di un contratto (anziché un atto unilaterale di prestazione di garanzia) e la predeterminazione della somma di denaro che il garante in via autonoma si obbliga a corrispondere, in via sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore. Tale contenuto, che risponde al requisito di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto (art. 1346 c.c.), richiesto a pena di nullità (art. 1418 comma II c.c.), è incompatibile con una fideiussione omnibus che indica solo l'importo massimo garantito e che comporta, da parte del garante, l'impossibilità di conoscere preventivamente la prestazione che si obbliga ad effettuare a semplice richiesta, senza possibilità di proporre eccezioni inerenti il rapporto obbligatorio garantito. In altri termini una garanzia personale che, come quella di cui si discute, indica un importo massimo garantito e la prestazione alla quale sarà tenuto il garante, non ha alcun carattere di autonomia rispetto alle obbligazioni principali, dalle quali dipende il quantum garantito, e può qualificarsi solo come fideiussione per obbligazioni future. Alla luce di quanto esposto, il contratto sottoscritto da in data 01.06.2001, il cui Parte_2 massimale è stato poi aumentato in data 20.09.20 09, è qualificabile come fideiussione omnibus. Così chiarito l'inquadramento giuridico della garanzia rilasciata, la censura di nullità della fideiussione rilasciata da , sì come prospettata dagli opponenti, non può essere Parte_2 accolta: la declaratoria di hema contrattuale inserito nel contratto di fideiussione di cui è causa, sarebbe al più parziale con la conseguenza che non potrà travolgere l'intero contratto di fideiussione (come invece richiesto in via principale dagli opponenti), in ossequio al principio di conservazione del contratto. Come affermato dalla S.C.: il provvedimento di Banca d'Italia, che ha accertato la contrarietà al diritto della concorrenza di alcune delle clausole presenti nel modulo standard predisposto dall'ABI, non comporta l'automatica e integrale nullità di tutti i contratti di fideiussione stipulati sulla base di tale modello, ma ha disposto che: “gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a); b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza". La recente giurisprudenza della Corte Suprema (Cass. Sez. Un. n. 41994/2021), ha confermato l'orientamento per cui le polizze fideiussorie sono nulle limitatamente alle clausole riproduttive dello schema ABI in violazione della normativa antitrust, non estendendosi all'intero contratto di garanzia che conserva la propria validità e causa concreta. Invero, l'estensione all'intero contratto della nullità delle singole clausole, secondo la previsione dell'art. 1419 cod. civ., ha carattere eccezionale, in quanto deroga al principio generale della conservazione del contratto, e può essere dichiarata dal giudice solo se risulti che il negozio non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità, e cioè solo se il contenuto dispositivo del negozio, privo della parte nulla, risulti inidoneo a realizzare le finalità cui la sua conclusione era preordinata (v. in senso conforme Cass. n. 10690 del 20/05/2005). Pertanto, alla luce di tali principi e in ragione del principio di conservazione degli atti negoziali, occorre considerare nulli i contratti di fideiussione a valle solo limitatamente alle clausole riproduttive dello schema illecito a monte, poiché adottato in violazione della normativa nazionale ed Eurounitaria antitrust, a meno che non risulti provata una diversa volontà delle parti, nel senso dell'essenzialità per l'assetto di interessi dei contraenti, della parte del contratto colpita da nullità (Cass. n. 41994/2021; Cass. n. 24044/2019). Tale carattere essenziale deve essere dimostrato, in modo adeguato, dalla parte interessata all'estensione della nullità: in tal senso, e nello specifico, le clausole in questione sono in realtà funzionali al solo interesse della banca e non del fideiussore;
quindi, solo la banca avrebbe potuto dolersi della loro espunzione dalla complessiva pattuizione. D'altra parte, l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia anche in seguito all'esclusione delle suddette clausole, poiché l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti. Dunque, dall'applicazione di tali principi deriva che la fideiussione per cui è causa resta pienamente valida ed efficace, sebbene depurata delle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca d'Italia poiché anticoncorrenziali: art. 2 clausola di reviviscenza art. 6 clausola di rinunzia dei termini e art. 8 clausola di sopravvivenza, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1419 c.c. L'assetto degli interessi in gioco non appare pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite: le clausole tacciate di nullità non appaiono decisive ai fini della conclusione del contratto sulla considerazione che le clausole in questione sono, in realtà, funzionali all'interesse della banca e non dei fideiussori e che quindi, solo la banca avrebbe potuto dolersi della loro espunzione. Le clausole, frutto di intese illecite e favorevoli solo alla Banca, non incidono sulla struttura e sulla causa del contratto, non hanno pregiudicato la posizione del garante, che risulta meglio tutelata proprio in ragione della declaratoria di nullità parziale. Ebbene, in definitiva, pur se nulle quelle clausole (2, 6 e 8), non si può pronunciare la declaratoria di nullità dell'intero contratto, in mancanza di allegazione che quell'accordo, senza l'inserimento di dette clausole, non sarebbe stato concluso. In definitiva, per pronunciare la nullità dell'intero contratto fideiussorio è necessaria la decisività delle clausole nulle contenute nell'atto medesimo (e coincidenti con quelle suindicate) ai fini della conclusione del contratto per entrambe le parti (in questo senso, anche Cass. n. 24044/2019; Cass. n. 13846/2019), ma sul punto nulla è stato dedotto dalla difesa di parte opponente, non avendo questa neppure allegato quale sarebbe la conseguenza della nullità di tali clausole sui rapporti fideiussori per cui è causa. Ne consegue che, pur volendo ritenere nulle le clausole di cui agli artt. 2,6,8 del contratto di fideiussione stipulato dagli opponenti, in ogni caso deve concludersi per il rigetto della domanda di nullità totale attesa la natura di nullità parziale, limitata alle sole clausole inserite in violazione della normativa antitrust l. 287/1990. Orbene, pur volendo considerare parzialmente nulla la fideiussione così sottoscritta, deve essere rigettata la richiesta di liberazione ai sensi dell'art. 1957 c.c., avanzata dagli opponenti. Infatti, considerando quale dies a quo la data relativa all'ultimo movimento bancario, sì come risultante dalle produzioni documentali e individuabile nel 31.03.2019, è circostanza accertata e non contestata che il ricorso per decreto ingiuntivo, proposto sia nei confronti del debitore principale che nei confronti del fideiussore, sia stato depositato a settembre del 2019, nel rispetto del termine di sei mesi di cui alla citata norma. Alla luce di quanto fin qui esposto, l'opposizione risulta in parte fondata e va accolta per quanto di ragione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna di parte opponente al pagamento, in favore della banca opposta, della somma rideterminata dal ctu. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, sulla base della somma rideterminata, con spese di ctu definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato il 13.01.2020 avverso il decreto ingiuntivo n. 4617/2019 notificato il 05.12.2019, così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo n. 4617/2019;
2. ON e al pagamento, in solido tra loro, in favore di Parte_1 Parte_2
persona del legale rappresentante p.t., alla Controparte_1 ionali dalla data di notifica del decreto ingiuntivo;
3. ON e al pagamento, in solido tra loro, in favore di Parte_1 Parte_2 persona del legale rappresentante p.t., delle Controparte_1 ltre rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA come per legge;
4. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 30.04.2023, definitivamente a carico della parte soccombente Bari, 05/06/2025
Il Giudice Assunta Napoliello