Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo di emendamento all'articolo 50 (a) della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), adottata a Montreal il 16 ottobre 1974.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo di emendamento all'articolo 50 (a) della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), adottata a Montreal il 16 ottobre 1974.