Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/06/2025, n. 2802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2802 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
n. 19491/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Il Tribunale, seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Azzolini -Presidente relatore-
Dott. Matteo Del Vesco -Giudice- Dott. Carlo Azzolini -Giudice- ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in epigrafe indicato promosso con atto di citazione ritualmente notificato in data
2.10.2024 da
, Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Elena Jaccheri del Foro di Pisa ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'Avv. Giovanni Pavan del Foro di
Venezia, in San Donà di Piave (VE), Via Cesare Battisti 65;
-attrice- contro
; CP_1
-convenuta contumace-
In punto: impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità; Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 5.06.2025; RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, nata a [...]à di Piave il 27.08.1970 e riconosciuta inizialmente solo Parte_1 dalla madre , ha agito in giudizio in qualità di figlia maggiorenne convenendo la CP_1 predetta madre in proprio e, si deve intendere, anche quale erede -in quanto coniuge CP_1 superstite- del padre presunto (deceduto il 26.12.2019), per sentire accertare e Persona_1 dichiarare da questo Tribunale che quest'ultimo, , contrariamente a quanto riportato Persona_1 nei registri di stato civile del Comune di San Donà a seguito del suo riconoscimento tardivo d.d.
17.01.1975, non è il suo padre biologico, con conseguente ordine di annotazione sul suo atto di nascita, fermo il mantenimento del patronimico, tratto distintivo della propria identità personale.
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Persona_2
Invero, l'attrice ha esposto e documentato che all'esito dell'approfondimento genetico, la
Prof.ssa , Professore Associato di Medicina Legale e responsabile del Laboratorio Persona_3 di Genetica Forense aveva così concluso: “Dalla comparazione dei profili genetici del materiale biologico di e si dimostra che tra i due soggetti vi è sempre Persona_2 Parte_1 la condivisione di un allele per ogni polimorfismo analizzato, dimostrando la compatibilità padre- figlia tra e caso in esame, inoltre, il calcolo Persona_2 Controparte_2 biostatistico di probabilità a posteriori dell'affermato rapporto di parentela ha consentito di pervenire ad un valore di 99.99986952%... Il valore ottenuto con il calcolo in questione si colloca nella fascia di probabilità, superiore al 99,73%, indicata da ome "paternità praticamente Per_4 dimostrata". Anche il Ge.F.I. (Genetisti Forensi Italiani) considera valore dimostrante la paternità una probabilità uguale o superiore a 99,99%. Nel caso in esame il valore di probabilità a posteriori dell'ipotizzato rapporto di parentela ottenuto (99.99986952%) supera ampiamente i valori soglia segnalati nella letteratura sopracitata, deponendo, pertanto, a favore della paternità di nei confronti di (doc. 6). Persona_2 Parte_1
Ancora, l'attrice ha prodotto una comunicazione scritta dell'asserito padre biologico con il quale egli si dichiara disponibile a riconoscerla formalmente.
, pur ritualmente convenuta, è rimasta contumace nel presente giudizio. CP_1
La domanda di disconoscimento della paternità proposta dall'attrice è fondata e deve trovare accoglimento.
Il decesso del padre presunto (il quale aveva riconosciuto l'attrice nel 1975 Persona_1 dopo aver contratto matrimonio con la di lei madre nel 1974), intervenuto nel 2019, e l'assenza di suoi campioni genetici utilizzabili, hanno precluso la comparazione del suo materiale biologico con il profilo genetico dell'attrice.
Ad ogni modo, l'accertamento compiuto presso l'Ospedale di Padova sui marcatori genetici di e secondo cui la paternità biologica dell'attrice è da Parte_1 Persona_2 ascrivere senz'altro a quest'ultimo (dichiaratosi peraltro disponibile al suo riconoscimento dopo aver ammesso la relazione con nel 1969/1970) e non già, dunque, a CP_1 Persona_1 che l'aveva riconosciuta tardivamente nel gennaio 1975, consente di ritenere fondata la domanda attorea.
Invero, il Collegio non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni sopra riportate dalla
FE , atteso che gli esami effettuati risultano basati su una indagine approfondita Per_3
e dettagliata.
Giova ricordare, sotto tale profilo, che la Suprema Corte (sentenza 28649/2013) ha chiarito che, nel caso in cui sia stata acquisita una consulenza sul DNA, espletata da un esperto al di fuori del processo su concorde richiesta delle parti, il giudice, ove non siano allegate specifiche ragioni tecniche e scientifiche, non è obbligato a disporre una consulenza tecnica di ufficio per il solo fatto della natura stragiudiziale della perizia acquisita, potendo utilizzarla, stante il diritto di allegazione delle parti ed il principio del libero convincimento del Giudice. Nel caso di specie, non v'è dubbio in merito alla attendibilità della perizia genetica stragiudiziale, sulla quale non è stata mossa censura alcuna, atteso che: i) è stata espletata presso un Laboratorio specializzato in indagini genetiche;
ii) riporta le modalità di identificazione dei periziati (a mezzo carta di identità) e di estrazione dei campioni (il campionamento risulta eseguito da personale di laboratorio).
Non v'è dubbio, alla luce degli esiti della suddetta perizia stragiudiziale, che Persona_1 non sia il padre biologico di . Parte_1
pagina2 di 3 L'accertamento tecnico ha qui funzione di mezzo obbiettivo di prova (Cass. 3563/2006 rv. 586793; così anche Cass. 15568/2011 rv. 619091), costituendo, dati pure i progressi della scienza biomedica, lo strumento più idoneo (Cass. 14462/2008 rv. 603922) avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione (v. anche Corte Cost.
266/2006), e con essa il Giudice accerta l'esistenza o l'inesistenza di incompatibilità genetiche, ossia un fatto (biologico), di per sé suscettibile di rilevazione solo con l'ausilio di competenze tecniche particolari. La Suprema Corte, inoltre, ha già osservato (Cass. 8451/1997 rv. 507807) che l'efficacia delle indagini ematologiche ed immunogenetiche sul DNA non può essere esclusa per la ragione che esse sono suscettibili di utilizzazione solo per compiere valutazioni meramente probabilistiche, in quanto, tutte le asserzioni delle scienze fisiche e naturalistiche hanno natura probabilistica (anche quelle solitamente espresse in termini di "leggi") e tutte le misurazioni (anche quelle condotte con gli strumenti più sofisticati) sono ineluttabilmente soggette ad errore, sia per ragioni intrinseche (cosiddetto errore statistico), che per ragioni legate al soggetto che esegue o legge le misurazioni
(cosiddetto errore sistematico) (Trib. Milano 15.01.2014).
Parimenti fondata è la domanda dell'attrice di mantenere l'attuale patronimico “ ” Per_1 poiché tale cognome, allo stato, deve ritenersi, anche alla luce dell'età dell'attrice, segno distintivo della sua identità personale, a prescindere dal futuro riconoscimento da parte del padre biologico (art. 35 d.p.r. 3 novembre 2000 n. 396); atto, questo, che solo potrà giustificare e determinare l'anteposizione o posposizione o eliminazione dell'attuale patronimico in capo all'attrice.
Pertanto, al qui dichiarato disconoscimento della paternità non conseguirà la perdita da parte dell'attrice del cognome ”. Per_1
Nulla in punto spese, stante la natura del giudizio e la contumacia della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:
- Accerta e dichiara che non è figlia di e che , in Parte_1 Persona_1 Persona_1 qualità di autore del riconoscimento, non è padre di;
Parte_1
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Donà di Piave (VE) di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di nascita dell'attrice o di qualunque altro atto ritenuto idoneo;
- Dispone che l'attrice mantenga il cognome;
Per_1
- Dichiara irripetibili le spese di lite. Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 5 giugno 2025.
Il Presidente
Dr. Carlo Azzolini
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