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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/02/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
in funzione di Giudice Unico, in persona della Dott.ssa Paola Cesaroni, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al N. 16386 dell'anno 2020 del Registro Generale Affari
Contenziosi
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti ROMITO DOMENICO , elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti
ATTORE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ARCUCCI GENNARO, elettivamente domiciliato come in atti
CONVENUTO
***************
All'udienza del 12.11.2024, sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate nelle note di trattazione inviate in ossequio al decreto del 16.10.2024, la causa era riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, , unitamente ad altri investitori, Parte_1
evocava in giudizio la formulando domanda di nullità per violazione Controparte_1
dell'art. 23 TUIF, con condanna alla restituzione della somma investita oltre interessi e danno da svalutazione monetaria, nonché di accertamento del grave inadempimento degli obblighi contrattuali con conseguente risarcimento del danno, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria.
1 Si costituiva tempestivamente in giudizio la eccependo l'improcedibilità Controparte_1
della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio, nonché la prescrizione delle azioni esperite ed in ogni caso la loro infondatezza;
in via subordinata, invocava la decurtazione dei dividendi riscossi e la restituzione delle azioni, nonché, in caso di riconoscimento del danno in favore degli attori, la quantificazione delle somme in ipotesi dovute in un importo pari alla
Cont differenza tra il valore delle azioni al momento dell'acquisto ed il controvalore residuo delle azioni
Cont al momento della proposizione del presente giudizio, al netto delle azioni loro assegnate a titolo gratuito, con l'ulteriore riduzione del risarcimento in ipotesi riconosciuto agli attori in ragione (i) del grave concorso colposo, ai sensi dell'art. 1227 doc. civ., nonché in ragione (ii) delle somme percepite a titolo di dividendi.
Disposta la separazione dei giudizi in relazione alle distinte posizioni contrattuali azionate, concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c., la causa era istruita mediante ctu contabile.
Esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione, la causa era rimessa all'udienza di precisazione delle conclusioni.
In sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice così modificava le conclusioni: “accertare e dichiarare che l'inadempimento degli obblighi contrattuali e delle regole imposte a tutela del risparmiatore da parte della convenuta, non è stato di lieve entità sia con riferimento alla fase dell'investimento che al successivo rapporto contrattuale, avendo condizionato la libertà negoziale del
Deducente attraverso il sistematico ricorso ad una informativa decettiva (tra l'altro con invio di EC titoli da cui risultano informazioni falsate sull'effettivo rischio ed inadeguatezza dello stesso) ed omissiva
(con riferimento a conflitto di interessi, illiquidità e fair value del titolo) e, per l'effetto, condannare la convenuta, al risarcimento del danno, in favore dell'attore come accertato da CTU di € 93.387,22 CP_1
considerato il valore nullo del titolo a seguito dell'azzeramento del capitale sociale per perdite, oltre al risarcimento del danno da svalutazione monetaria in quanto risparmio investito e dunque debito di valore ed interessi dalla data dell'investimento al soddisfo come per legge”.
All'udienza del 12.11.2024, la causa era riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda attorea è fondata e viene accolta per quanto di ragione.
2 Il procedimento di mediazione è stato esperito prima dell'introduzione del giudizio, senza esito positivo.
Le operazioni di investimento compiute dall'attore possono così sintetizzarsi:
La somma complessiva investita è quindi pari ad € 98.942,19, per n. 11.944 titoli acquisiti a titolo oneroso e 549 titoli ricevuti a titolo gratuito;
gli investimenti a titolo oneroso sono avvenuti fino al 2009,
riguardando gli investimenti più recenti assegnazioni a titolo gratuito.
Preliminarmente, si impone la delibazione dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
L'eccezione va esaminata con riferimento alla sola domanda residuata rispetto alle domande contenute in citazione, come da precisazione delle conclusioni, ossia l'azione risarcitoria conseguente ad inadempimento contrattuale, soggetta al termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c.
Deve premettersi, sul punto, che la giurisprudenza di legittimità ha già preso posizione circa l'ammissibilità di una tale domanda, “non sussistendo alcun ostacolo a che la pretesa risarcitoria per inadempimento contrattuale possa essere azionata anche separatamente dalla domanda di risoluzione del contratto” facendo l'art. 1453 cod. civ. espressamente salvo il risarcimento del danno, “con la conseguenza che non può ritenersi implicita nella proposizione della domanda risarcitoria quella,
autonoma, di risoluzione del contratto (tra le altre, Cass., 27 ottobre 2006, n. 23723; Cass., 24 novembre
2010, n. 23820)” (Cassazione Civile n. 12996 del 23/06/2016).
La domanda attorea, dunque, è rimasta circoscritta unicamente alla pretesa, svolta ai sensi dell'art. 1218
cod. civ., del danno patito quale conseguenza dell'illecito contrattuale, in ragione del dedotto inadempimento della banca convenuta nella prestazione degli obblighi informativi.
3 Ciò chiarito, si era negli ultimi anni registrato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità in relazione alla individuazione del dies a quo della domanda risarcitoria derivante da responsabilità contrattuale.
Secondo un primo orientamento (Cassazione civile sez. I, 24/01/2023, n.2066), il dies a quo deve essere ancorato al momento della percezione del pregiudizio causato dal colpevole inadempimento del debitore e del danno e, quindi, nella materia in oggetto, al default dell'emittente (Cass., 5 aprile 2012, n. 5504),
richiamando l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità aquiliana.
Tale orientamento, tuttavia, si è sostenuto, non consente di individuare con esattezza un momento iniziale di decorrenza della prescrizione valido per tutte le operazioni di investimento, che resta collegato ad eventi del tutto occasionali, quali il default dell'emittente, o, addirittura, a scelte meramente discrezionali dell'investitore, quali la vendita del titolo.
Secondo altro indirizzo ermeneutico, in passato condiviso dalla scrivente, la ratio dell'individuazione del dies a quo al momento in cui il titolare del diritto ha contezza del pregiudizio va circoscritta alle ipotesi di responsabilità aquiliana, per la quale sono stabiliti ristretti limiti temporali. Al contrario, in caso di responsabilità contrattuale, il termine prescrizionale va individuato nella data dell'inadempimento, in quanto una corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 2935 e 2946
c.c. non consente di procrastinare il dies a quo di decorrenza della prescrizione decennale, rispetto al momento in cui il diritto può essere fatto valere, se non nell'ipotesi di impedimento legale al detto esercizio e non anche, salve le eccezioni espressamente stabilite dalla legge e regolate con gli istituti della sospensione e dell'interruzione, nell'ipotesi di impedimento di fatto al qual genere va ricondotta l'ignoranza del titolare, colpevole o meno ch'esso sia, salvo che derivi da un comportamento doloso della controparte come desumibile dalla ratio dell'art. 2941 n. 8, c.c. (Cass. civ. n. 1547/2004).
Deve, tuttavia, prendersi atto del sopravvenire di una recente pronuncia della Suprema Corte
(Cassazione civile sez. I, 12/12/2024, n.32226), che ha chiarito in modo netto e convincente le ragioni di condivisione della prima tesi, operando alcune precisazioni.
Si afferma, in particolare, "In tema di intermediazione finanziaria, il termine prescrizionale decennale per l'esercizio, da parte del cliente/investitore, dell'azione di risarcimento danni nei confronti dell'intermediario, per responsabilità contrattuale dello stesso derivante da inadempimento agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento compiute in
4 esecuzione di un "contratto quadro" stipulato con il primo, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto, per il cliente/investitore medesimo, il pregiudizio patrimoniale, e cioè la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, questo essendo il momento in cui il diritto al risarcimento può esser fatto valere rispetto ad un danno effettivamente determinatosi".
"L'individuazione di quale sia il momento in cui, per il cliente/investitore, divenga o sia divenuto realmente percepibile il danno da ascriversi all'intermediario inadempiente ai propri obblighi informativi dipende dalle circostanze del singolo caso concreto e la relativa indagine deve necessariamente tenere conto, tra l'altro: i) della natura affatto peculiare dei beni (titoli azionari e/o obbligazionari;
derivati e prodotti simili;
etc.) generalmente oggetto delle fattispecie di intermediazione mobiliare, trattandosi di beni che, proprio per le loro caratteristiche tipiche, non sono assimilabili ad altri beni mobili;
ii) del fatto che, nel caso degli investimenti finanziari, un danno risarcibile ex art. 1223 cod. civ. non può essere provocato dal normale andamento del valore e/o prezzo del titolo sul mercato secondario, in quanto tale circostanza, vale a dire la fluttuazione del titolo stesso, è ontologicamente connaturata alla natura mutevole della valorizzazione degli investimenti finanziari (soprattutto laddove si sia al cospetto di titoli azionari). È necessario, invece, un quid pluris, se del caso anche un evento "anomalo", che, al contempo,
disveli il rischio taciuto dall'intermediario e concretizzi la lesione patrimoniale” (Cass. n.32226/24 cit.).
Sulla scorta di tali principi, nella specie, la conoscenza o conoscibilità da parte dell'azionista del danno lamentato, sulla base degli atti acquisiti ed in armonia con quanto sostenuto da parte attrice, deve ricondursi agli estratti conto inviati all'attore tra la fine del 2015 ed il 2016, laddove è indicato un progressivo aumento del livello di rischiosità del titolo unitamente al suo carattere illiquido.
Deve quindi rigettarsi l'eccezione di prescrizione, tenuto conto della natura contrattuale della responsabilità.
In particolare, secondo l'impostazione sposata dalla Suprema Corte, le norme disciplinanti l'attività di intermediazione mobiliare (art. 6 L. n. 1 del 1991 e successive modificazioni) hanno carattere imperativo: esse sono, cioè, dettate non solo nell'interesse del singolo contraente di volta in volta implicato ma anche nell'interesse generale all'integrità dei mercati finanziari e si impongono inderogabilmente alla volontà delle parti contraenti.
5 La violazione di una o più tra dette norme non comporta, però, automaticamente, la nullità dei contratti stipulati dall'intermediario col cliente, vigendo anche nello specifico settore dell'intermediazione finanziaria la tradizionale distinzione tra norme di comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto: la violazione delle prime, tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto,
genera responsabilità e può esser causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità (Cass. civ., Sez. Unite, 19/12/2007, n.26724; Sez. Unite, 19/12/2007, n.26725;
Cass. civ., Sez. I, 29/09/2005, n.19024).
L'investitore, prima di poter porre in essere operazioni di investimento finanziario, è tenuto a sottoscrivere con l'intermediario un c.d. contratto quadro, che regolerà i futuri rapporti tra le parti e che,
ai sensi dell'art. 23. deve avere la forma scritta a pena di nullità, rilevabile solo dal cliente, al CP_3
quale deve essere consegnata una copia del contratto medesimo, debitamente sottoscritta dalle parti.
Dopo la stipula del contratto quadro, l'investitore potrà procedere alla sottoscrizione delle operazioni di investimento attraverso la predisposizione di ordini.
Secondo la normativa primaria e secondaria di settore, l'intermediario è tenuto ad adempiere ad una serie di obblighi informativi in favore dell'investitore, in modo da consentirgli di effettuare scelte consapevoli.
Il rapporto fra intermediario e investitore è caratterizzato da una forte asimmetria informativa e pertanto il cliente, in qualità di contraente debole del rapporto, è legittimato, in caso di inadempimento agli obblighi informativi al momento della vendita dei prodotti finanziari, ad ottenere la risoluzione del contratto quadro e dei singoli ordini di investimento e il conseguente risarcimento del danno.
Quindi, l'intermediario finanziario è tenuto, tra gli altri obblighi previsti dalla disciplina di settore, a valutare l'adeguatezza o l'appropriatezza (a seconda che svolga o meno il servizio di consulenza)
dell'acquisito rispetto al profilo di rischio del proprio cliente ed a fornire allo stesso informazioni complete nel senso suddetto, tenuto anche conto del grado di conoscenza del cliente.
Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito che l'obbligo informativo posto a carico dell'intermediario opera per tutti i tipi di servizi di investimento, sia di esecuzione di ordini per conto dei clienti sia di
6 consulenza (tra le altre, Cass. n. 3914/2018) ed impone, in capo agli intermediari, un costante obbligo di informazione, non solo prima e in occasione della stipula del c.d. contratto quadro disciplinante i depositi di strumenti finanziari, ma anche prima dell'esecuzione della singola operazione di investimento (tra le altre, Cass. 7932/2023; 35789/2022).
Esaminando, quindi, il merito della pretesa risarcitoria, nella specie, il primo acquisto del 1995 è stato eseguito in difetto di stipula di apposito contratto quadro, mentre gli acquisti successivi sono stati effettuati nella vigenza del contratto quadro sottoscritto in data 23.06.1998.
Deve, quindi, farsi riferimento al regolamento n. 10943 del 30.09.1997 (in vigore fino al CP_4
30.06.1998) ed al D.Lgs. 415/1996 sul piano normativo, in relazione alla prima operazione, quindi al D.
Lgs. n.58/98 ed, infine, al Reg. n. 16190/2007 per le ultime operazioni di investimento. CP_4
Dall'esame dei documenti prodotti, si evince che:
- La prima operazione di investimento (1995) è stata eseguita in assenza di contratto e di qualsiasi profilatura;
- Le operazioni del 2001 sono state eseguite nella vigenza del contratto quadro del 1998 ma in assenza di qualsiasi profilatura, avendo parte attrice dichiarato di avvalersi della facoltà di non fornire le informazioni prescritte;
- Le ultime operazioni del 2009 sono state eseguite in assenza di qualsiasi profilatura.
Infatti, con l'entrata in vigore del regolamento n. 16190/2007, non è più consentito al cliente il CP_4
rifiuto di fornire informazioni circa la propria esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, situazione finanziaria, obiettivi di investimento e propensione al rischio, in quanto, in mancanza delle suddette informazioni, l'intermediario dovrebbe astenersi dal prestare i propri servizi.
Pertanto, dapprima il rifiuto a fornire informazioni e, dopo il 2007, la condotta omissiva dell'istituto di credito nel procedere alla profilatura del cliente hanno impedito in radice alcuna valutazione di adeguatezza (o finanche di appropriatezza) degli investimenti operati.
Deve, quindi, in diritto ricordarsi che “nei giudizi di risarcimento del danno, è onere dell'intermediario provare di avere agito con la diligenza richiestagli, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del
1998: norma che, lungi dal comportare un'inversione dell'onere probatorio altrimenti discendente dall'art. 2697 cod. civ., si pone in perfetta armonia e continuità con la regola generale stabilita dall'art. 7 1218 cod. civ., che, in presenza dell'inadempimento, pone a carico del debitore la prova della sua non imputabilità” (cfr. Cass. n. 17138 del 2016; Cass. n. 12990 del 2023).
"In materia di contratti di intermediazione finanziaria, allorché risulti necessario accertare la responsabilità per danni subiti dall'investitore, va verificato se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione nonché, in ogni caso, a tutte quelle obbligazioni specificamente poste a suo carico dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), e prima ancora dal D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, nonché dalla normativa secondaria, risultando, quindi, così
disciplinato, il riparto dell'onere della prova: l'investitore deve allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni;
l'intermediario, a sua volta, deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito "con la specifica diligenza richiesta" (Cass.
n. 3773/2009)" (Cass. n. 16127 del 2020, Cass. nn. 7932 e 12990 del 2023).
Costituisce, inoltre, un orientamento consolidato quello secondo cui: “i) gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21 del D.Lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel Reg. n. CP_4
11522 del 1998 sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio),
sia dopo la sua conclusione (è il caso dell'obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione e di segnalazione delle operazioni inadeguate); ii) con particolare riferimento all'obbligo di informazione attiva, l'art. 28, comma 2, Reg. Consob n. 11522 del 1998,
richiede che gli intermediari forniscano all'investitore "informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento"; iii) giusta l'art. 23, comma 6, del D.Lgs.
n. 58 del 1998, grava sull'intermediario provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e,
pertanto, di dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione o del servizio;
8 iv) l'intermediario convenuto in un giudizio di responsabilità per mancato assolvimento degli obblighi di informazione attiva è tenuto alla dimostrazione di aver fornito al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati;
in proposito, è irrilevante ogni valutazione di adeguatezza dell'investimento, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento;
v) l'assolvimento dell'obbligo di informazione specifica impone, quindi, all'intermediario di attivarsi per ottenere una conoscenza preventiva adeguata del prodotto finanziario alla luce di tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione effettiva della rischiosità (quali la solvibilità dell'emittente, il contenuto del prospetto informativo specifico destinato agli investitori istituzionali, le caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato) e di trasmettere tali informazioni al cliente;
vi) con particolare riferimento, poi, all'obbligo di informazione passiva previsto dall'art. 28, primo comma, lett. a), -
consistente nella richiesta di notizie all'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio (cd. profilatura) - esso è funzionale alla valutazione di adeguatezza delle singole operazioni che l'investitore porrà in essere;
infatti, poiché ciascuna operazione di negoziazione può
essere inadeguata tanto per tipologia ed oggetto, quanto per frequenza o dimensione, la relativa valutazione di adeguatezza da parte dell'intermediario - come tale inidonea a far sorgere l'obbligo di astensione e la necessità della relativa motivata segnalazione e del conseguente ordine scritto - richiede necessariamente la preventiva acquisizione delle informazioni concernenti la situazione finanziaria dell'investitore e gli obiettivi che questi si prefigge con il ricorso agli strumenti finanziari;
pertanto, il suo mancato assolvimento è idoneo ad inficiare la valutazione suddetta;
vii) l'intermediario non è
esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal D.Lgs. n.
58 del 1998 e dalle relative prescrizioni di cui al Regolamento n. 11522 del 1998 e successive CP_4
modificazioni, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura,
il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo” (Cassazione civile sez. I, 12/12/2024, n.32226).
9 Infine, “In tema di intermediazione mobiliare, l'intermediario finanziario, convenuto nel giudizio di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi, non è esonerato dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione di investimento nel caso in cui l'investitore nel contratto-quadro si sia rifiutato di fornire le informazioni sui propri obiettivi di investimento e sulla propria propensione al rischio, nel qual caso l'intermediario deve comunque compiere quella valutazione, in base ai principi generali di correttezza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui egli sia in possesso (come,
ad esempio, l'età, la professione, la presumibile propensione al rischio alla luce delle operazioni pregresse e abituali, la situazione di mercato)” (Cassazione civile sez. I, 23/01/2023, n.2006).
Sulla base di quanto esposto, l'incompletezza della documentazione contrattuale, già segnalata,
l'omessa valutazione circa l'adeguatezza (o l'appropriatezza) degli investimenti –non essendo riportata alcuna valutazione sul punto negli ordini di investimento- e l'inerzia tenuta dall'istituto di credito nel procedere alla profilatura del cliente legittimano una valutazione di grave inadempimento contrattuale a carico della convenuta.
Infatti, gli investimenti oggetto di esame riguardano azioni non quotate, qualificabili per l'appunto quali titoli di rischio quanto meno medio-alto, tendenzialmente illiquidi, essendo scambiabili non in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, potendo quindi incontrare limitazioni nello smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole.
Allo stato, non residua alcun valore attribuibile alle predette azioni, come già accertato in numerosi precedenti giurisprudenziali anche di questo Tribunale.
La valutazione complessiva di tali elementi porta a ritenere che, se adeguatamente informato in ordine ai rischi ed alle caratteristiche dell'operazione oggetto di causa, l'attore non avrebbe optato per tale forma di investimento;
in tal senso si configura l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata.
Sulla scorta di quanto sin qui esposto, consegue un danno pari ad € 93.387,22, calcolato sulla base delle somme investite, detratto quanto percepito a titolo di dividendi e cedole.
Non è configurabile un concorso di colpa degli attori, non adeguatamente dimostrato e circostanziato in atti.
10 “In tema di risarcimento del danno cagionato dall'intermediario per violazione dei doveri informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998, spettano al cliente danneggiato la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della sottoscrizione delle obbligazioni (giorno di verificazione dell'evento dannoso), poiché, in assenza di risoluzione del contratto, l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore, e non di valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” (Cassazione civile sez. I, 06/09/2022, n.26202).
La Suprema Corte ha al riguardo precisato che: “a) l'obbligazione di risarcimento del danno costituisce,
al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito, non di valuta, ma di valore,
in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria intervenuta nel periodo intercorso fra evento dannoso e liquidazione giudiziale del danno, senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2, detta norma attenendo alle conseguenze dannose dell'inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie (in questo senso, cfr.: Cass. n. 1627 del
2022; Cass. n. 7948 del 2020; Cass. n. 9517 del 2002; Cass. n. 11937 del 1997); b) al creditore in discorso spettano di diritto gli interessi aventi natura compensativa (cfr. Cass. n. 5584 del 1987; Cass.
n. 2240 del 1985), secondo un saggio giudizialmente determinato in via equitativa (cfr. Cass. 25817 del
2017), che si cumulano con la rivalutazione monetaria, assolvendo funzioni diverse la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata (Cass. n. 9517 del 2002), in quanto la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno e a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e pertanto debbono essere corrisposti anche gli interessi intesi come strumento per compensare il creditore del lucro cessante in dipendenza del ritardo nel conseguimento materiale della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento (cfr. Cass. n. 11937 del 2002).
Pertanto, la domanda è accolta in parte qua.
11 Le spese legali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55, tenuto conto del decisum, con applicazione tra i minimi ed i medi tariffari, in virtù della unificazione di più domande in un unico atto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione civile, in funzione di Giudice Unico, in persona della Dott. Paola
Cesaroni, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione regolarmente notificato, da nei confronti della (già Parte_1 Controparte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
- ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la convenuta al CP_1
pagamento della somma di € 93.387,22, a titolo di risarcimento del danno, oltre al danno da svalutazione monetaria, determinato in applicazione dell'Indice Istat anno per anno vigente a decorrere dai rispettivi ordini di investimento qui censurati e con la maggiorazione degli interessi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata a decorrere dalle rispettive date di acquisto;
- Condanna la convenuta a rifondere, in favore degli attori, le spese di giudizio, liquidate in € 9000,00
per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- Pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a carico della convenuta soccombente.
Bari, 12/02/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Paola Cesaroni
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