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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 03/03/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 86/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Lecco, in funzione del Giudice monocratico e quindi in persona del GOT
Dott. Nicola Cianciaruso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di opposizione a decreto ingiuntivo n. 790/2020 del
13.10.2020 emesso dal Tribunale Ordinario di Lecco nel procedimento monitorio n.
942/2020 R.G., iscritta al n. 86 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2021 da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Dell'Oca Cesare ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in
Delebio (SO), alla Via Stelvio n° 19
attore opponente
contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Brenna CP_1 P.IVA_1
Alessia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Como in
Piazzale Gerbetto n. 6
convenuta opposta
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contraiis reiectis, per i motivi in narrativa dei propri atti e in accoglimento della presente opposizione
IN VIA PRINCIPALE:
- ACCERTATO E DICHIARATO: che la somma ingiunta non rappresenta il credito dell'opposta che risulta non provato
pagina 1 di 6 - ACCERTATO e DICHIARATO che la deroga dell'art. 1957 cod. civ. prevista dall'art.
11 del contratto in oggetto è nulla e comunque non applicabile al caso di specie,
DICHIARARE non operativa la fideiussione prestata dal sig. e Parte_1
DICHIARARE nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto nei suoi confronti.
Con vittoria di spese
IN VIA SUBORDINATA:
ACCERTATO che il credito dell'opposta ammonta ad una somma inferiore a quella
ingiunta, per l'effetto, REVOCARE e dichiarare NULLO il decreto ingiuntivo opposto e disporre che l'opponente paghi all'opposta la minor somma accertata un corso di causa
Con vittoria di spese Salvis iuribus.”.
Per parte opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ex adverso dedotta:
Preliminarmente: concedere, nei confronti dell'opponente, la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto per i motivi sopra indicati;
nel merito: respingere l'opposizione proposta, perché infondata in fatto e in diritto e per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. decreto ingiuntivo n. n. 790/2020 del
13.10.2020, R.G. n. 942/2020,emesso dal Tribunale di Lecco il 13.10.2020; nel merito in via subordinata: condannare gli opponenti a pagare, alla convenuta, per le causali di cui in narrativa, l'importo di euro € 39.546,45 oltre interessi come da domanda, le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.305,00 per compensi professionali ed € 286,00 per spese. Oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA ed accessori di legge, o della diversa somma risultante dell'espletanda istruttoria o che il
Giudice riterrà di giustizia;
in ogni caso: condannare l'attore opponente alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di giudizio oltre contributo forfetario 15% e gli oneri accessori come per legge
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29.12.2020, il Sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 790/2020 (Rg n. 942/2020) emesso dal
Tribunale di Lecco il 13.10.2020, con cui era stato condannato al pagamento la somma di € 39.546,45, oltre interessi legali e spese di procedura monitoria, in quanto debitore fideiussore del finanziamento erogato a e ne contestava la Controparte_2 validità e l'efficacia sia per l'assenza di legittimazione attiva in capo all'opposta sia per pagina 2 di 6 l'assenza di prova del debito sia per nullità della fideiussione e per decadenza dalla garanzia.
L'opponente chiedeva pertanto la non concessione della provvisoria esecuzione e la dichiarazione di non operatività della fideiussione e la nullità e/o la revoca del provvedimento monitorio opposto, formulando, in via principale subordinata,
l'accertamento del minor credito.
Si costituiva in giudizio rappresentata dalla Controparte_3 CP_1
(nuova denominazione di insistendo in via preliminare nella CP_4
concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo nel merito il rigetto dell'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, confermando definitivamente il decreto ingiuntivo opposto, emesso sulla base del contratto di finanziamento e di fideiussione concluso il 18.04.2007 tra
[...]
e dal Sig. e la banca di Roma Spa dell'importo di Controparte_2 Parte_1
€100.000,00, contratto successivamente ceduto a e da quest'ultima alla Controparte_5
Controparte_3
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.. e depositate le memorie, il processo veniva interrotto con provvedimento del 4.10.2021 per l'intervenuto decesso del procuratore dell'opposta.
Riassunta la causa nei termini e costituitosi il nuovo difensore, il Tribunale, esaminate le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.., non ammetteva i mezzi istruttori e fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del Tribunale del 1.07.2024 il Tribunale tratteneva la causa in decisione concedendo i termini per le comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti del processo e la documentazione prodotta, l'eccezione di nullità parziale del contratto di fideiussione stipulato dall'attore opponente in data 18.04.2007 a garanzia delle obbligazioni assunte e/o da assumersi verso la banca da parte della
[...]
di cui al doc. 1 del giudizio monitorio (in fascicolo di parte attrice Controparte_2
opponente) per violazione della normativa antitrust è fondata e va pertanto accolta.
Va premesso che le garanzie de quibus hanno natura di fideiussioni omnibus atteso che esse, oltre ed al di là nel nomen iuris attribuito dalla stessa presunta creditrice, hanno ad oggetto la garanzia di e dei suoi/loro successori ed aventi causa, sino alla Parte_1 pagina 3 di 6 concorrenza dell'importo di euro 100.000,00 (centomila/00 euro) per l'adempimento delle obbligazioni, verso la banca che ha erogato il finanziamento, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato. La fideiussione garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso la banca in relazione a garanzie già prestate dallo stesso debitore a favore della banca nell'interesse di terzi.
Le condizioni generali che disciplinano le prestate suddette garanzie contengono, tra le altre, la clausola che prevede l'obbligo del fideiussore di rimborsare alla banca le somme che dalla stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e poi restituite a seguito di annullamento, inefficacia e revoca dei pagamenti stessi (c.d. clausola di reviviscenza, lett. b art. 7 ter), quella in cui è prevista la rinuncia del fideiussore ai termini decadenziali di cui all'art. 1957 c.c. per l'esercizio delle azioni di recupero del credito (lett. d art. 7 ter).
Tali previsioni riproducono fedelmente quelle, appunto, indicate ai numeri 2, 6 e 8 dello schema-tipo di fideiussione omnibus diffuso dall'Associazione Bancaria Italiana nel
2003, il cui contenuto era stato dichiarato dalla Banca d'Italia, all'epoca Autorità garante della concorrenza tra Istituti creditizi, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a) della L. n.287/1990, nella misura in cui le stesse avessero avuto applicazione uniforme.
A tale conclusione, l'Autorità è pervenuta ritenendo che "… 93. Le verifiche compiute nel corso dell'istruttoria hanno mostrato, con riferimento alle clausole esaminate, la sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema standard dell'ABI. Tale uniformità discende da una consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema dell'ABI (non ancora diffuso presso le associate), che potrebbe però
essere perpetuata dall'effettiva introduzione di quest'ultimo. 94. La standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti anticoncorrenziali. Essa può risultare compatibile con le regole di concorrenza a condizione che gli schemi uniformi non ostacolino la possibilità di diversificazione del prodotto offerto, anche attraverso la diffusione di clausole che, fissando condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto negoziale, impediscano un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti". pagina 4 di 6 Può quindi ritenersi provata e pertanto raggiunta la dimostrazione della violazione da parte della banca delle norme per la tutela della concorrenza e del mercato, ed in particolare dell'art. 2, comma 2, lettera a) Legge n.287/1990, secondo il quale "sono vietate le intese fra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali".
Conseguentemente, va dichiarata la nullità parziale della fideiussione omnibus sottoscritta dall'attore opponente in data 08.04.2007; nullità parziale, in virtù del principio di conservazione del contratto e della regola di cui all'art.1419, comma 1, c.c., nonché conformemente ai consolidati e condivisi principi giurisprudenziali, secondo cui laddove permanga l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, la nullità non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale (Cass. Civ. SS.UU.
n. 41994/2021).
L'espunzione delle clausole nulle e, in particolare, dell'art. 7 ter lett. d relativo alla rinuncia ai termini cui all'art.1957 c.c. determina l'applicazione del termine decadenziale semestrale previsto dalla detta norma codicistica affinché il creditore possa proporre le proprie istanze nei confronti del debitore e far sì che il fideiussore continui ad essere gravato dell'adempimento dell'obbligazione. A tale riguardo, l'opponente ha dedotto ed eccepito l'intervenuta decadenza dell'opposta da qualsivoglia azione, non avendo esercitato nei confronti del debitore principale azione alcuna nei sei mesi successivi alla scadenza delle obbligazioni, né nei sei mesi successivi alla intimazione di estinzione dei debiti.
A tale stregua, pertanto, deve essere affermata l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. ai rapporto fideiussorio in questione e deve altresì affermarsi che alcuna deroga o diversa interpretazione può essere data al contenuto di tale norma, dovendosi fare applicazione, anche nella materia qui trattata, dei conformi principi giurisprudenziali secondo i quali
"l'istanza" che il creditore avrebbe dovuto porre in essere entro il termine di decadenza semestrale deve essere intesa quale ricorso ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, escludendosi invece che il mero pagina 5 di 6 invio di una diffida possa essere ritenuto sufficiente (cfr ex multis Cass. Civ. n.
1724/2016).
Nel caso di specie, non si ha evidenza documentale di eventuali precedenti iniziative giudiziarie poste in essere dalla Banca o dai creditori ad essa subentrati volte al recupero del credito nei confronti del debitore principale.
Alla luce di quanto affermato, si deve dichiarare l'intervenuta estinzione per decadenza della garanzia fideiussoria prestata dall'attore opponente a favore dell'opponente e pertanto l'opponente nulla deve corrispondere alla convenuta opposta.
Sulla base di tali considerazioni il decreto ingiuntivo opposto deve essere pertanto revocato respingendosi la domanda di condanna al pagamento del medesimo importo nei confronti dell'opponente.
Tali considerazioni sono assorbenti rispetto agli ulteriori profili di invalidità sollevati dalla parte opponente in base al principio della ragione più liquida.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'attore opponente in complessive € 4.259,00, oltre alle spese generali nella misura del 15%, iva,
e Cpa se dovuti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 790/2020 del 13.10.2020 emesso dal Tribunale di
Lecco nel procedimento monitorio RG n. 942/2020 e per l'effetto dichiara non dovuta la richiesta somma;
3) condanna parte convenuta opposta al rimborso delle spese del giudizio in favore della parte attrice opponente, liquidate in € 4.259,00, di cui € 4.000.00 pe onorari ed € 259,00 per spese no imponibili, oltre alle spese generali nella misura del 15%, iva, e Cpa se dovuti
4) rigetta ogni altra domanda
Così deciso in Lecco oggi 03 marzo 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Nicola Cianciaruso
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Lecco, in funzione del Giudice monocratico e quindi in persona del GOT
Dott. Nicola Cianciaruso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di opposizione a decreto ingiuntivo n. 790/2020 del
13.10.2020 emesso dal Tribunale Ordinario di Lecco nel procedimento monitorio n.
942/2020 R.G., iscritta al n. 86 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2021 da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Dell'Oca Cesare ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in
Delebio (SO), alla Via Stelvio n° 19
attore opponente
contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Brenna CP_1 P.IVA_1
Alessia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Como in
Piazzale Gerbetto n. 6
convenuta opposta
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contraiis reiectis, per i motivi in narrativa dei propri atti e in accoglimento della presente opposizione
IN VIA PRINCIPALE:
- ACCERTATO E DICHIARATO: che la somma ingiunta non rappresenta il credito dell'opposta che risulta non provato
pagina 1 di 6 - ACCERTATO e DICHIARATO che la deroga dell'art. 1957 cod. civ. prevista dall'art.
11 del contratto in oggetto è nulla e comunque non applicabile al caso di specie,
DICHIARARE non operativa la fideiussione prestata dal sig. e Parte_1
DICHIARARE nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto nei suoi confronti.
Con vittoria di spese
IN VIA SUBORDINATA:
ACCERTATO che il credito dell'opposta ammonta ad una somma inferiore a quella
ingiunta, per l'effetto, REVOCARE e dichiarare NULLO il decreto ingiuntivo opposto e disporre che l'opponente paghi all'opposta la minor somma accertata un corso di causa
Con vittoria di spese Salvis iuribus.”.
Per parte opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ex adverso dedotta:
Preliminarmente: concedere, nei confronti dell'opponente, la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto per i motivi sopra indicati;
nel merito: respingere l'opposizione proposta, perché infondata in fatto e in diritto e per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. decreto ingiuntivo n. n. 790/2020 del
13.10.2020, R.G. n. 942/2020,emesso dal Tribunale di Lecco il 13.10.2020; nel merito in via subordinata: condannare gli opponenti a pagare, alla convenuta, per le causali di cui in narrativa, l'importo di euro € 39.546,45 oltre interessi come da domanda, le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.305,00 per compensi professionali ed € 286,00 per spese. Oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA ed accessori di legge, o della diversa somma risultante dell'espletanda istruttoria o che il
Giudice riterrà di giustizia;
in ogni caso: condannare l'attore opponente alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di giudizio oltre contributo forfetario 15% e gli oneri accessori come per legge
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29.12.2020, il Sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 790/2020 (Rg n. 942/2020) emesso dal
Tribunale di Lecco il 13.10.2020, con cui era stato condannato al pagamento la somma di € 39.546,45, oltre interessi legali e spese di procedura monitoria, in quanto debitore fideiussore del finanziamento erogato a e ne contestava la Controparte_2 validità e l'efficacia sia per l'assenza di legittimazione attiva in capo all'opposta sia per pagina 2 di 6 l'assenza di prova del debito sia per nullità della fideiussione e per decadenza dalla garanzia.
L'opponente chiedeva pertanto la non concessione della provvisoria esecuzione e la dichiarazione di non operatività della fideiussione e la nullità e/o la revoca del provvedimento monitorio opposto, formulando, in via principale subordinata,
l'accertamento del minor credito.
Si costituiva in giudizio rappresentata dalla Controparte_3 CP_1
(nuova denominazione di insistendo in via preliminare nella CP_4
concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo nel merito il rigetto dell'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, confermando definitivamente il decreto ingiuntivo opposto, emesso sulla base del contratto di finanziamento e di fideiussione concluso il 18.04.2007 tra
[...]
e dal Sig. e la banca di Roma Spa dell'importo di Controparte_2 Parte_1
€100.000,00, contratto successivamente ceduto a e da quest'ultima alla Controparte_5
Controparte_3
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.. e depositate le memorie, il processo veniva interrotto con provvedimento del 4.10.2021 per l'intervenuto decesso del procuratore dell'opposta.
Riassunta la causa nei termini e costituitosi il nuovo difensore, il Tribunale, esaminate le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.., non ammetteva i mezzi istruttori e fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del Tribunale del 1.07.2024 il Tribunale tratteneva la causa in decisione concedendo i termini per le comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti del processo e la documentazione prodotta, l'eccezione di nullità parziale del contratto di fideiussione stipulato dall'attore opponente in data 18.04.2007 a garanzia delle obbligazioni assunte e/o da assumersi verso la banca da parte della
[...]
di cui al doc. 1 del giudizio monitorio (in fascicolo di parte attrice Controparte_2
opponente) per violazione della normativa antitrust è fondata e va pertanto accolta.
Va premesso che le garanzie de quibus hanno natura di fideiussioni omnibus atteso che esse, oltre ed al di là nel nomen iuris attribuito dalla stessa presunta creditrice, hanno ad oggetto la garanzia di e dei suoi/loro successori ed aventi causa, sino alla Parte_1 pagina 3 di 6 concorrenza dell'importo di euro 100.000,00 (centomila/00 euro) per l'adempimento delle obbligazioni, verso la banca che ha erogato il finanziamento, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato. La fideiussione garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso la banca in relazione a garanzie già prestate dallo stesso debitore a favore della banca nell'interesse di terzi.
Le condizioni generali che disciplinano le prestate suddette garanzie contengono, tra le altre, la clausola che prevede l'obbligo del fideiussore di rimborsare alla banca le somme che dalla stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e poi restituite a seguito di annullamento, inefficacia e revoca dei pagamenti stessi (c.d. clausola di reviviscenza, lett. b art. 7 ter), quella in cui è prevista la rinuncia del fideiussore ai termini decadenziali di cui all'art. 1957 c.c. per l'esercizio delle azioni di recupero del credito (lett. d art. 7 ter).
Tali previsioni riproducono fedelmente quelle, appunto, indicate ai numeri 2, 6 e 8 dello schema-tipo di fideiussione omnibus diffuso dall'Associazione Bancaria Italiana nel
2003, il cui contenuto era stato dichiarato dalla Banca d'Italia, all'epoca Autorità garante della concorrenza tra Istituti creditizi, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a) della L. n.287/1990, nella misura in cui le stesse avessero avuto applicazione uniforme.
A tale conclusione, l'Autorità è pervenuta ritenendo che "… 93. Le verifiche compiute nel corso dell'istruttoria hanno mostrato, con riferimento alle clausole esaminate, la sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema standard dell'ABI. Tale uniformità discende da una consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema dell'ABI (non ancora diffuso presso le associate), che potrebbe però
essere perpetuata dall'effettiva introduzione di quest'ultimo. 94. La standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti anticoncorrenziali. Essa può risultare compatibile con le regole di concorrenza a condizione che gli schemi uniformi non ostacolino la possibilità di diversificazione del prodotto offerto, anche attraverso la diffusione di clausole che, fissando condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto negoziale, impediscano un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti". pagina 4 di 6 Può quindi ritenersi provata e pertanto raggiunta la dimostrazione della violazione da parte della banca delle norme per la tutela della concorrenza e del mercato, ed in particolare dell'art. 2, comma 2, lettera a) Legge n.287/1990, secondo il quale "sono vietate le intese fra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali".
Conseguentemente, va dichiarata la nullità parziale della fideiussione omnibus sottoscritta dall'attore opponente in data 08.04.2007; nullità parziale, in virtù del principio di conservazione del contratto e della regola di cui all'art.1419, comma 1, c.c., nonché conformemente ai consolidati e condivisi principi giurisprudenziali, secondo cui laddove permanga l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, la nullità non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale (Cass. Civ. SS.UU.
n. 41994/2021).
L'espunzione delle clausole nulle e, in particolare, dell'art. 7 ter lett. d relativo alla rinuncia ai termini cui all'art.1957 c.c. determina l'applicazione del termine decadenziale semestrale previsto dalla detta norma codicistica affinché il creditore possa proporre le proprie istanze nei confronti del debitore e far sì che il fideiussore continui ad essere gravato dell'adempimento dell'obbligazione. A tale riguardo, l'opponente ha dedotto ed eccepito l'intervenuta decadenza dell'opposta da qualsivoglia azione, non avendo esercitato nei confronti del debitore principale azione alcuna nei sei mesi successivi alla scadenza delle obbligazioni, né nei sei mesi successivi alla intimazione di estinzione dei debiti.
A tale stregua, pertanto, deve essere affermata l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. ai rapporto fideiussorio in questione e deve altresì affermarsi che alcuna deroga o diversa interpretazione può essere data al contenuto di tale norma, dovendosi fare applicazione, anche nella materia qui trattata, dei conformi principi giurisprudenziali secondo i quali
"l'istanza" che il creditore avrebbe dovuto porre in essere entro il termine di decadenza semestrale deve essere intesa quale ricorso ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, escludendosi invece che il mero pagina 5 di 6 invio di una diffida possa essere ritenuto sufficiente (cfr ex multis Cass. Civ. n.
1724/2016).
Nel caso di specie, non si ha evidenza documentale di eventuali precedenti iniziative giudiziarie poste in essere dalla Banca o dai creditori ad essa subentrati volte al recupero del credito nei confronti del debitore principale.
Alla luce di quanto affermato, si deve dichiarare l'intervenuta estinzione per decadenza della garanzia fideiussoria prestata dall'attore opponente a favore dell'opponente e pertanto l'opponente nulla deve corrispondere alla convenuta opposta.
Sulla base di tali considerazioni il decreto ingiuntivo opposto deve essere pertanto revocato respingendosi la domanda di condanna al pagamento del medesimo importo nei confronti dell'opponente.
Tali considerazioni sono assorbenti rispetto agli ulteriori profili di invalidità sollevati dalla parte opponente in base al principio della ragione più liquida.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'attore opponente in complessive € 4.259,00, oltre alle spese generali nella misura del 15%, iva,
e Cpa se dovuti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 790/2020 del 13.10.2020 emesso dal Tribunale di
Lecco nel procedimento monitorio RG n. 942/2020 e per l'effetto dichiara non dovuta la richiesta somma;
3) condanna parte convenuta opposta al rimborso delle spese del giudizio in favore della parte attrice opponente, liquidate in € 4.259,00, di cui € 4.000.00 pe onorari ed € 259,00 per spese no imponibili, oltre alle spese generali nella misura del 15%, iva, e Cpa se dovuti
4) rigetta ogni altra domanda
Così deciso in Lecco oggi 03 marzo 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Nicola Cianciaruso
pagina 6 di 6