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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 07/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di IA, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere Relatore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 25/2023 R.G. promossa da:
(p.iva: ), con sede in Corciano, Via Einaudi n. Controparte_1 P.IVA_1
43, in persona dei soci accomandatari e legali rappresentanti p.t., (c.f.: CP_2
) e (c.f.: ), rappresentata CodiceFiscale_1 Parte_1 CodiceFiscale_2
e difesa dall'Avv. Mauro Bigi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
IA, Via Bonazzi n. 35, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
= Appellante =
nei confronti di con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, in persona Controparte_3
del procuratore nominato Avv. (c.f.: ), rappresentata e difesa Persona_1 P.IVA_2
dall'Avv. Antonio Giannini e con esso elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Stefano Guerrieri in IA, Via Baglioni n. 10, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta nel giudizio di appello;
pagina 1 di 13 =Appellata=
OGGETTO: Mutuo
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da note di trattazione per l'udienza del 11.07.2024;
Per parte appellata: come da note di trattazione per l'udienza del 11.07.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Controparte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di IA (già Controparte_4 Controparte_5
e allegando di aver stipulato un
[...] Controparte_6
contratto di mutuo fondiario in data17.12.1997 dell'importo di £ 1.108.000.000 garantito da ipoteca, successivamente rinegoziato in data 21.11.2006.
Deduceva che a seguito dell'analisi economica del contratto effettuata da un proprio consulente era emersa l'usurarietà dell'interesse di mora pattuito e l'indeterminatezza dei tassi applicati.
Ciò posto la società attrice chiedeva: - dichiararsi la nullità del contratto di mutuo stipulato inter partes e la restituzione di quanto indebitamente pagato a titolo di interessi;
- dichiararsi la nullità delle garanzie ipotecarie concesse e la cancellazione delle stesse;
- la cancellazione delle segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca
D'Italia, il risarcimento del danno e l'accertamento della mancata partecipazione, senza giustificato motivo, dell'Istituto di credito convenuto al procedimento di mediazione.
Con comparsa del 22.03.2019 si costituiva che contestava Controparte_3
integralmente la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, concessi i termini per il deposito di memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa era ritenuta matura per la decisione senza pagina 2 di 13 ulteriore istruttoria;
quindi il Tribunale di IA, con sentenza n. 1738/2022,
pubblicata il 07.12.2022, rigettava la domanda di parte attrice e la condannava al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza del Tribunale di IA n.1738/2022 ha interposto appello e contestuale istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, Controparte_1
, per i seguenti motivi:
[...]
1) “Sull'errata valutazione della componente usuraria nel contratto bancario
sottoscritto tra le parti”.
Sostiene parte appellante che la sentenza sia errata nella parte in cui il giudice di primo grado -in relazione alla dedotta usurarietà e indeterminatezza dei tassi contrattuali- non ha rilevato le eccepite ragioni di nullità, sia con riferimento alla richiesta anatocistica di interessi su interessi, sia rispetto alla usurarietà delle pattuizioni del mutuo laddove, in virtù del combinato disposto di cui agli art. 1, 2 e 3 del contratto, la sommatoria tra gli interessi contrattuali corrispettivi (7,15%) e quelli del rapporto di c/c n. 13050 (6,85%)
determina sia l'effetto anatocistico, sia il superamento del tasso soglia.
Il giudice di prime cure, inoltre, non ha rilevato la vessatorietà e la conseguente nullità
della clausola imposta dalla Banca di cui all'art. 3 del contratto, con la quale la mutuataria si è impegnata, rinunciando a qualsiasi eccezione, a corrispondere alla Banca
l'importo degli interessi a suo carico sotto pena di risoluzione del contratto.
2) “Sull'errata valutazione della indeterminatezza dei tassi pattuiti nel contratto de
quo”.
La sentenza è errata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto infondata la dedotta nullità del contratto per indeterminatezza dei tassi pattuiti, limitandosi ad affermare e ad escludere che la pattuizione di un “mutuo con ammortamento alla francese” possa produrre l'effetto anatocistico.
pagina 3 di 13 Ad avviso dell'appellante la mancata indicazione in contratto del regime di capitalizzazione degli interessi (semplice o composto) adottato dalla Banca comporta indeterminatezza del tasso di interesse, con conseguente nullità della relativa pattuizione.
Per l'appellante, il regime di capitalizzazione composto, insito nel sistema di ammortamento alla francese, produce un aggravamento del tasso e, contestualmente, il vietato anatocismo;
inoltre la Banca mutuante non ha indicato il costo complessivo dell'operazione (ISC o TAEG), né ha allegato al contratto alcun documento informativo che chiarisca tutti gli oneri e i costi contrattuali, sì che la mancata indicazione dell'ISC
rende il contratto difforme dal modello legale, con conseguente sua nullità ai sensi dell'art. 117, comma 8, TUB.
3) “Sui richiesti mezzi istruttori”.
Da ultimo parte appellante reitera la richiesta di CTU contabile non ammessa dal giudice e ritenuta, invece, necessaria per accertare i fatti dedotti a fondamento della domanda.
In conformità dei dedotti motivi, previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, l'appellante ha domandato nel merito che: - fosse accertata l'usurarietà ovvero l'indeterminatezza ed indeterminabilità dei tassi di interesse e, per l'effetto, che venissero dichiarati non dovuti gli interessi illegittimamente pagati;
-
fossero determinate le reciproche poste dare e avere tra le parti, con decurtazione degli interessi usurari per la somma di €.324.324,45 o di quella maggiore o minore determinata in corso di causa anche a mezzo CTU, con conseguente ricalcolo del piano di ammortamento in sola linea capitale ovvero confermando quello in atti in sola linea capitale;
- venisse dichiarata la mancata partecipazione senza giustificato motivo dell'istituto di credito al procedimento di mediazione e, per l'effetto, condannato l'istituto di credito alla restituzione in favore dell'appellante della somma di pagina 4 di 13 €.324.324,45 o di quella maggiore o minore determinata nel corso del giudizio anche a seguito di CTU, disponendo che l'appellante non debba pagare all'istituto di credito ulteriori interessi a scadere;
- venissero dichiarate nulle e/o inefficaci le garanzie reali/personali rilasciate;
- fosse ordinato all'istituto di credito la cancellazione delle segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca D'Italia; - venisse disposta la compensazione tra tutte le somme dovute tra le parti e/o il ricalcolo dei saldi dare/avere;
nel merito, in via alternativa e subordinata, l'appellante ha chiesto di accertare che il metodo di ammortamento alla francese applicato rende nullo il contratto a causa dell'indeterminatezza e indeterminabilità dei tassi pattuiti e dell'effetto anatocistico insito in tale tipo di contratto e per l'effetto sostituire l'interesse rinvenuto con quello legale ex art. 1284, c. 3, c.c., con applicazione di un nuovo piano di ammortamento e con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria l'appellante ha chiesto l'ammissione di CTU contabile.
Con comparsa di risposta del 11.04.2023 si è costituta Controparte_3
contestando l'impugnazione avversaria di cui ha chiesto l'integrale rigetto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Con ordinanza del 15.05.2023 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e le richieste istruttorie formulate dall'appellante.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza dell'11.07.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Con il primo motivo di gravame parte appellante - con nuove argomentazioni dedotte per la prima volta in appello – lamenta il superamento del tasso soglia – non più in pagina 5 di 13 relazione al tasso di mora come dedotto in primo grado – ma per effetto della sommatoria tra il tasso di interesse corrispettivo del mutuo (7,15) e quello di cui al rapporto di conto corrente n. 13050 (6,85%) previsto ai sensi degli art. 1 e 3 del contratto.
Preliminarmente, sulla dedotta inammissibilità della nuova allegazione - eccepita dall'appellata con la costituzione in giudizio - la Corte osserva che l'accertamento della nullità afferisce a un diritto autodeterminato e ciò comporta che un eventuale profilo diverso di nullità, indipendentemente dalla sua specifica deduzione, debba essere comunque esaminato dal giudice (Cass. 15408/2016)
La dedotta censura se pur, quindi, ammissibile in rito è comunque infondata sotto un profilo di merito.
Il tasso degli interessi corrispettivi del mutuo in questione è indicato in contratto (ar. 7)
in misura pari al 7,15% e ad esso non può essere sommato il diverso tasso del rapporto di conto corrente n. 13050 richiamato nell'atto di mutuo (6,85%), in quanto quest'ultimo
– ai sensi dell'art. 3 del contratto - si riferisce esclusivamente allo scoperto di conto per un periodo massimo di 24 mesi (dalla data di adempimento delle condizioni previste nel rogito) successivamente al quale il prestito diviene “mutuo” e da tale momento maturano gli interessi corrispettivi previsti.
I due tassi non sono tra loro omogenei in quanto attengono a funzioni diverse, pertanto,
non sono cumulabili nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usura.
La dedotta usurarietà dei tassi di interesse si fonda, quindi, su assunti metodologici inattendibili e non accettabili, essendo sempre necessario applicare parametri omogenei nella rivelazione dei tassi usurari (Cass. 19597/2020).
In ogni caso, la Corte rileva che relativamente al rapporto di conto corrente n. 13050 la parte appellante non ha prodotto in giudizio né il contratto, né i relativi estratti conto.
pagina 6 di 13 Dunque, l'appellante non ha per nulla documentato la concreta applicazione di interessi usurari e tale deficienza probatoria già di per sé esclude ogni possibile verifica della dedotta “usurarietà”.
Quindi, la contestazione di usurarietà del rapporto basata sulla sommatoria tra l'interesse corrispettivo (7,15%) previsto in contratto (art. 7) e quello sugli scoperti determinati sul conto 13050 (6,85% - art. 3) non ha fondamento alcuno e rende inammissibile, in quanto esplorativa, la richiesta consulenza tecnica, che non può sopperire il difetto di prova della domanda, ciò che determina il rigetto della relativa richiesta istruttoria avanzata dall'appellante.
Parimenti infondata è la dedotta vessatorietà delle clausole del contratto di mutuo in questione, poiché esso risulta essere stato stipulato espressamente per “operazioni di mutuo alberghiero” (vedi art.7) e quindi non è da ricomprendere nei rapporti tra istituto di credito e semplice consumatore.
D'altronde il contratto di mutuo in discorso è stato stipulato per atto notarile e perciò
non è invocabile la nullità ai sensi dell'art. 1341 c.c., visto che in una simile fattispecie non è configurabile né la predisposizione unilaterale, né la preordinazione a disciplinare una serie indefinita di rapporti (Cass. 18917/2004 – Cass. 20732/2016).
Il motivo è, dunque, infondato e viene respinto.
****
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha censurato la decisione del Tribunale di
IA nella parte in cui il primo giudice ha escluso l'effetto anatocistico nel sistema di ammortamento del mutuo c.d. alla francese.
Inoltre, ha dedotto un nuovo argomento a fondamento della nullità delle pattuizioni contrattuali secondo cui la Banca mutuante non ha reso noto al mutuatario l'Indice
Sintetico di Costo del contratto (ISC), ossia il costo complessivo dell'operazione pagina 7 di 13 finanziaria.
Entrambe le censure non meritano di essere accolte.
Quanto al piano di ammortamento cd. "alla francese" è noto che esso si caratterizza per il fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a "rate costanti" comprensive di una quota capitale
(crescente) e di una quota interessi (decrescente).
Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi -calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo-
e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi.
Il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa.
Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via.
L'ammortamento alla francese prevede, dunque, che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. "all'italiana" in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo - ma non prevede che sugli interessi scaduti (e,
si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi.
Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine pagina 8 di 13 prestabilito;
quindi anche solo astrattamente non è ipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi.
Deve, quindi, escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, con conseguente effetto anatocistico.
Sulla questione, nel senso sopra descritto, si sono pronunciare da ultimo le Sezioni Unite
della Cassazione (sentenza n. 15130 del 29.05.2024) le cui argomentazioni -
espressamente riferite ai mutui a tasso fisso, come quello in esame - sono pienamente condivise da questa Corte.
Ad avviso di parte appellante, inoltre, la mancata esplicitazione nel contratto del regime di capitalizzazione (“composto”) degli interessi comporta l'indeterminatezza del tasso con conseguente nullità della relativa pattuizione.
Osserva la Corte che la questione se l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione
“composto” degli interessi e delle modalità di ammortamento alla francese comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto e di conseguenza la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario ha costituito oggetto della predetta pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 15130/2024) la cui impostazione è,
in questa sede, pienamente condivisa, nel senso che “alla suddetta questione è agevole
rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni
proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione
dell'importo erogato, della natura del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso
di interesse predeterminato”.
Orbene, nel caso in esame il contratto di mutuo riporta espressamente l'importo erogato pagina 9 di 13 (£ 1.108.000), la durata (10 anni), la periodicità del rimborso (rate semestrali
posticipate) ed il tasso di interesse (7,15%) (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado di parte appellante).
Agli atti, inoltre, risulta depositato il piano di ammortamento, debitamente sottoscritto dalla mutuataria, contenente per ciascuna delle rate 20 rate la determinazione esatta della quota da versare, la quota capitale e la quota interessi da cui ciascuna di essi si compone.
Su questa premessa, l'indicazione della formula di capitalizzazione degli interessi non aggiunge informazioni necessarie alla determinazione dell'obbligazione restitutoria e alla composizione delle rate.
L'odierna appellante è stata, quindi, posta nelle condizioni di conoscere compiutamente il metodo di calcolo utilizzato dalla Banca per quantificare l'obbligazione restitutoria.
Quindi, nel caso in esame, deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto del regime di capitalizzazione degli interessi incida negativamente sul requisito di determinatezza o determinabilità del contratto causandone la nullità parziale.
Il motivo, già sotto tale primo profilo, è infondato e viene rigettato.
L'appellante, inoltre, introduce per la prima volta con l'appello un nuovo argomento che,
a suo dire, determinerebbe la nullità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi in ragione della mancata indicazione da parte della Banca dell'Indicatore Sintetico di
Costo (ISC).
Anche in questo caso la Corte preliminarmente - sulla eccepita inammissibilità della questione in quanto dedotta per la prima volta con l'appello – osserva che il giudice davanti al quale sia stata dedotta (o eccepita) una nullità contrattuale, deve rilevare d'ufficio l'esistenza di cause di nullità diverse da quelle prospettate dalla parte, ove ciò
risulti dagli atti, perché l'accertamento della nullità afferisce a un diritto autodeterminato e ciò comporta che un eventuale profilo diverso di nullità, indipendentemente dalla sua pagina 10 di 13 specifica deduzione, debba poter essere comunque esaminato.
Ciò premesso, la doglianza è comunque infondata.
Va preliminarmente osservato che l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003 (successiva alla stipula del mutuo in data 12.12.1997 ) che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali … gli intermediari sono obbligati a
rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e
degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente,
secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia”.
Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione.
Par Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, comma 6, TUB.
Ebbene, la Corte osserva che la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo Pt_3
(ipotesi estranea al caso in esame) nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6
TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che “Sono nulle le clausole del
contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto
previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati
inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta
pagina 11 di 13 secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la
nullità del contratto”.
Ne consegue che l'unico rimedio di cui si sarebbe potuto avvalere il mutuatario sarebbe stato di natura risarcitoria, sempre che – e non è questo il caso – abbia dedotto e provato di aver subito un pregiudizio, dimostrando il nesso causale tra condotta scorretta della banca e danno.
Aggiungasi che sulla questione è di recente tornata a pronunciarsi la Cassazione
(ordinanza 14 febbraio 2023 N. 4597) che ha affermato che“l'erronea indicazione
Pa dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di
informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla
clientela), non incide sulla validità del contratto (vedi S.U. n. 26724/2007) e può quindi
dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale”.
Il motivo è dunque, anche sotto tale profilo, infondato e non può essere accolto.
****
Da tutto quanto sopra argomentato deriva il rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91, comma 1, c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della causa e della non particolare complessità
delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di IA, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di contrariis reiectis, Controparte_1 Controparte_3
così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata (n. 1738/2022 emessa dal Tribunale di IA il 07.12.2022);
- Condanna la parte appellante al rimborso delle spese sostenute dalla parte appellata nel pagina 12 di 13 presente grado di giudizio che liquida in €.8.600,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge;
- Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché l'appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in IA, lì 5 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
(dott. Claudia Matteini)
Il Consigliere Relatore
(dott. Simone Salcerini)
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di IA, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere Relatore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 25/2023 R.G. promossa da:
(p.iva: ), con sede in Corciano, Via Einaudi n. Controparte_1 P.IVA_1
43, in persona dei soci accomandatari e legali rappresentanti p.t., (c.f.: CP_2
) e (c.f.: ), rappresentata CodiceFiscale_1 Parte_1 CodiceFiscale_2
e difesa dall'Avv. Mauro Bigi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
IA, Via Bonazzi n. 35, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
= Appellante =
nei confronti di con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, in persona Controparte_3
del procuratore nominato Avv. (c.f.: ), rappresentata e difesa Persona_1 P.IVA_2
dall'Avv. Antonio Giannini e con esso elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Stefano Guerrieri in IA, Via Baglioni n. 10, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta nel giudizio di appello;
pagina 1 di 13 =Appellata=
OGGETTO: Mutuo
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da note di trattazione per l'udienza del 11.07.2024;
Per parte appellata: come da note di trattazione per l'udienza del 11.07.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Controparte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di IA (già Controparte_4 Controparte_5
e allegando di aver stipulato un
[...] Controparte_6
contratto di mutuo fondiario in data17.12.1997 dell'importo di £ 1.108.000.000 garantito da ipoteca, successivamente rinegoziato in data 21.11.2006.
Deduceva che a seguito dell'analisi economica del contratto effettuata da un proprio consulente era emersa l'usurarietà dell'interesse di mora pattuito e l'indeterminatezza dei tassi applicati.
Ciò posto la società attrice chiedeva: - dichiararsi la nullità del contratto di mutuo stipulato inter partes e la restituzione di quanto indebitamente pagato a titolo di interessi;
- dichiararsi la nullità delle garanzie ipotecarie concesse e la cancellazione delle stesse;
- la cancellazione delle segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca
D'Italia, il risarcimento del danno e l'accertamento della mancata partecipazione, senza giustificato motivo, dell'Istituto di credito convenuto al procedimento di mediazione.
Con comparsa del 22.03.2019 si costituiva che contestava Controparte_3
integralmente la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, concessi i termini per il deposito di memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa era ritenuta matura per la decisione senza pagina 2 di 13 ulteriore istruttoria;
quindi il Tribunale di IA, con sentenza n. 1738/2022,
pubblicata il 07.12.2022, rigettava la domanda di parte attrice e la condannava al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza del Tribunale di IA n.1738/2022 ha interposto appello e contestuale istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, Controparte_1
, per i seguenti motivi:
[...]
1) “Sull'errata valutazione della componente usuraria nel contratto bancario
sottoscritto tra le parti”.
Sostiene parte appellante che la sentenza sia errata nella parte in cui il giudice di primo grado -in relazione alla dedotta usurarietà e indeterminatezza dei tassi contrattuali- non ha rilevato le eccepite ragioni di nullità, sia con riferimento alla richiesta anatocistica di interessi su interessi, sia rispetto alla usurarietà delle pattuizioni del mutuo laddove, in virtù del combinato disposto di cui agli art. 1, 2 e 3 del contratto, la sommatoria tra gli interessi contrattuali corrispettivi (7,15%) e quelli del rapporto di c/c n. 13050 (6,85%)
determina sia l'effetto anatocistico, sia il superamento del tasso soglia.
Il giudice di prime cure, inoltre, non ha rilevato la vessatorietà e la conseguente nullità
della clausola imposta dalla Banca di cui all'art. 3 del contratto, con la quale la mutuataria si è impegnata, rinunciando a qualsiasi eccezione, a corrispondere alla Banca
l'importo degli interessi a suo carico sotto pena di risoluzione del contratto.
2) “Sull'errata valutazione della indeterminatezza dei tassi pattuiti nel contratto de
quo”.
La sentenza è errata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto infondata la dedotta nullità del contratto per indeterminatezza dei tassi pattuiti, limitandosi ad affermare e ad escludere che la pattuizione di un “mutuo con ammortamento alla francese” possa produrre l'effetto anatocistico.
pagina 3 di 13 Ad avviso dell'appellante la mancata indicazione in contratto del regime di capitalizzazione degli interessi (semplice o composto) adottato dalla Banca comporta indeterminatezza del tasso di interesse, con conseguente nullità della relativa pattuizione.
Per l'appellante, il regime di capitalizzazione composto, insito nel sistema di ammortamento alla francese, produce un aggravamento del tasso e, contestualmente, il vietato anatocismo;
inoltre la Banca mutuante non ha indicato il costo complessivo dell'operazione (ISC o TAEG), né ha allegato al contratto alcun documento informativo che chiarisca tutti gli oneri e i costi contrattuali, sì che la mancata indicazione dell'ISC
rende il contratto difforme dal modello legale, con conseguente sua nullità ai sensi dell'art. 117, comma 8, TUB.
3) “Sui richiesti mezzi istruttori”.
Da ultimo parte appellante reitera la richiesta di CTU contabile non ammessa dal giudice e ritenuta, invece, necessaria per accertare i fatti dedotti a fondamento della domanda.
In conformità dei dedotti motivi, previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, l'appellante ha domandato nel merito che: - fosse accertata l'usurarietà ovvero l'indeterminatezza ed indeterminabilità dei tassi di interesse e, per l'effetto, che venissero dichiarati non dovuti gli interessi illegittimamente pagati;
-
fossero determinate le reciproche poste dare e avere tra le parti, con decurtazione degli interessi usurari per la somma di €.324.324,45 o di quella maggiore o minore determinata in corso di causa anche a mezzo CTU, con conseguente ricalcolo del piano di ammortamento in sola linea capitale ovvero confermando quello in atti in sola linea capitale;
- venisse dichiarata la mancata partecipazione senza giustificato motivo dell'istituto di credito al procedimento di mediazione e, per l'effetto, condannato l'istituto di credito alla restituzione in favore dell'appellante della somma di pagina 4 di 13 €.324.324,45 o di quella maggiore o minore determinata nel corso del giudizio anche a seguito di CTU, disponendo che l'appellante non debba pagare all'istituto di credito ulteriori interessi a scadere;
- venissero dichiarate nulle e/o inefficaci le garanzie reali/personali rilasciate;
- fosse ordinato all'istituto di credito la cancellazione delle segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca D'Italia; - venisse disposta la compensazione tra tutte le somme dovute tra le parti e/o il ricalcolo dei saldi dare/avere;
nel merito, in via alternativa e subordinata, l'appellante ha chiesto di accertare che il metodo di ammortamento alla francese applicato rende nullo il contratto a causa dell'indeterminatezza e indeterminabilità dei tassi pattuiti e dell'effetto anatocistico insito in tale tipo di contratto e per l'effetto sostituire l'interesse rinvenuto con quello legale ex art. 1284, c. 3, c.c., con applicazione di un nuovo piano di ammortamento e con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria l'appellante ha chiesto l'ammissione di CTU contabile.
Con comparsa di risposta del 11.04.2023 si è costituta Controparte_3
contestando l'impugnazione avversaria di cui ha chiesto l'integrale rigetto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Con ordinanza del 15.05.2023 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e le richieste istruttorie formulate dall'appellante.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza dell'11.07.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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Con il primo motivo di gravame parte appellante - con nuove argomentazioni dedotte per la prima volta in appello – lamenta il superamento del tasso soglia – non più in pagina 5 di 13 relazione al tasso di mora come dedotto in primo grado – ma per effetto della sommatoria tra il tasso di interesse corrispettivo del mutuo (7,15) e quello di cui al rapporto di conto corrente n. 13050 (6,85%) previsto ai sensi degli art. 1 e 3 del contratto.
Preliminarmente, sulla dedotta inammissibilità della nuova allegazione - eccepita dall'appellata con la costituzione in giudizio - la Corte osserva che l'accertamento della nullità afferisce a un diritto autodeterminato e ciò comporta che un eventuale profilo diverso di nullità, indipendentemente dalla sua specifica deduzione, debba essere comunque esaminato dal giudice (Cass. 15408/2016)
La dedotta censura se pur, quindi, ammissibile in rito è comunque infondata sotto un profilo di merito.
Il tasso degli interessi corrispettivi del mutuo in questione è indicato in contratto (ar. 7)
in misura pari al 7,15% e ad esso non può essere sommato il diverso tasso del rapporto di conto corrente n. 13050 richiamato nell'atto di mutuo (6,85%), in quanto quest'ultimo
– ai sensi dell'art. 3 del contratto - si riferisce esclusivamente allo scoperto di conto per un periodo massimo di 24 mesi (dalla data di adempimento delle condizioni previste nel rogito) successivamente al quale il prestito diviene “mutuo” e da tale momento maturano gli interessi corrispettivi previsti.
I due tassi non sono tra loro omogenei in quanto attengono a funzioni diverse, pertanto,
non sono cumulabili nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usura.
La dedotta usurarietà dei tassi di interesse si fonda, quindi, su assunti metodologici inattendibili e non accettabili, essendo sempre necessario applicare parametri omogenei nella rivelazione dei tassi usurari (Cass. 19597/2020).
In ogni caso, la Corte rileva che relativamente al rapporto di conto corrente n. 13050 la parte appellante non ha prodotto in giudizio né il contratto, né i relativi estratti conto.
pagina 6 di 13 Dunque, l'appellante non ha per nulla documentato la concreta applicazione di interessi usurari e tale deficienza probatoria già di per sé esclude ogni possibile verifica della dedotta “usurarietà”.
Quindi, la contestazione di usurarietà del rapporto basata sulla sommatoria tra l'interesse corrispettivo (7,15%) previsto in contratto (art. 7) e quello sugli scoperti determinati sul conto 13050 (6,85% - art. 3) non ha fondamento alcuno e rende inammissibile, in quanto esplorativa, la richiesta consulenza tecnica, che non può sopperire il difetto di prova della domanda, ciò che determina il rigetto della relativa richiesta istruttoria avanzata dall'appellante.
Parimenti infondata è la dedotta vessatorietà delle clausole del contratto di mutuo in questione, poiché esso risulta essere stato stipulato espressamente per “operazioni di mutuo alberghiero” (vedi art.7) e quindi non è da ricomprendere nei rapporti tra istituto di credito e semplice consumatore.
D'altronde il contratto di mutuo in discorso è stato stipulato per atto notarile e perciò
non è invocabile la nullità ai sensi dell'art. 1341 c.c., visto che in una simile fattispecie non è configurabile né la predisposizione unilaterale, né la preordinazione a disciplinare una serie indefinita di rapporti (Cass. 18917/2004 – Cass. 20732/2016).
Il motivo è, dunque, infondato e viene respinto.
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Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha censurato la decisione del Tribunale di
IA nella parte in cui il primo giudice ha escluso l'effetto anatocistico nel sistema di ammortamento del mutuo c.d. alla francese.
Inoltre, ha dedotto un nuovo argomento a fondamento della nullità delle pattuizioni contrattuali secondo cui la Banca mutuante non ha reso noto al mutuatario l'Indice
Sintetico di Costo del contratto (ISC), ossia il costo complessivo dell'operazione pagina 7 di 13 finanziaria.
Entrambe le censure non meritano di essere accolte.
Quanto al piano di ammortamento cd. "alla francese" è noto che esso si caratterizza per il fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a "rate costanti" comprensive di una quota capitale
(crescente) e di una quota interessi (decrescente).
Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi -calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo-
e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi.
Il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa.
Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via.
L'ammortamento alla francese prevede, dunque, che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. "all'italiana" in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo - ma non prevede che sugli interessi scaduti (e,
si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi.
Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine pagina 8 di 13 prestabilito;
quindi anche solo astrattamente non è ipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi.
Deve, quindi, escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, con conseguente effetto anatocistico.
Sulla questione, nel senso sopra descritto, si sono pronunciare da ultimo le Sezioni Unite
della Cassazione (sentenza n. 15130 del 29.05.2024) le cui argomentazioni -
espressamente riferite ai mutui a tasso fisso, come quello in esame - sono pienamente condivise da questa Corte.
Ad avviso di parte appellante, inoltre, la mancata esplicitazione nel contratto del regime di capitalizzazione (“composto”) degli interessi comporta l'indeterminatezza del tasso con conseguente nullità della relativa pattuizione.
Osserva la Corte che la questione se l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione
“composto” degli interessi e delle modalità di ammortamento alla francese comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto e di conseguenza la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario ha costituito oggetto della predetta pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 15130/2024) la cui impostazione è,
in questa sede, pienamente condivisa, nel senso che “alla suddetta questione è agevole
rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni
proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione
dell'importo erogato, della natura del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso
di interesse predeterminato”.
Orbene, nel caso in esame il contratto di mutuo riporta espressamente l'importo erogato pagina 9 di 13 (£ 1.108.000), la durata (10 anni), la periodicità del rimborso (rate semestrali
posticipate) ed il tasso di interesse (7,15%) (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado di parte appellante).
Agli atti, inoltre, risulta depositato il piano di ammortamento, debitamente sottoscritto dalla mutuataria, contenente per ciascuna delle rate 20 rate la determinazione esatta della quota da versare, la quota capitale e la quota interessi da cui ciascuna di essi si compone.
Su questa premessa, l'indicazione della formula di capitalizzazione degli interessi non aggiunge informazioni necessarie alla determinazione dell'obbligazione restitutoria e alla composizione delle rate.
L'odierna appellante è stata, quindi, posta nelle condizioni di conoscere compiutamente il metodo di calcolo utilizzato dalla Banca per quantificare l'obbligazione restitutoria.
Quindi, nel caso in esame, deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto del regime di capitalizzazione degli interessi incida negativamente sul requisito di determinatezza o determinabilità del contratto causandone la nullità parziale.
Il motivo, già sotto tale primo profilo, è infondato e viene rigettato.
L'appellante, inoltre, introduce per la prima volta con l'appello un nuovo argomento che,
a suo dire, determinerebbe la nullità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi in ragione della mancata indicazione da parte della Banca dell'Indicatore Sintetico di
Costo (ISC).
Anche in questo caso la Corte preliminarmente - sulla eccepita inammissibilità della questione in quanto dedotta per la prima volta con l'appello – osserva che il giudice davanti al quale sia stata dedotta (o eccepita) una nullità contrattuale, deve rilevare d'ufficio l'esistenza di cause di nullità diverse da quelle prospettate dalla parte, ove ciò
risulti dagli atti, perché l'accertamento della nullità afferisce a un diritto autodeterminato e ciò comporta che un eventuale profilo diverso di nullità, indipendentemente dalla sua pagina 10 di 13 specifica deduzione, debba poter essere comunque esaminato.
Ciò premesso, la doglianza è comunque infondata.
Va preliminarmente osservato che l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003 (successiva alla stipula del mutuo in data 12.12.1997 ) che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali … gli intermediari sono obbligati a
rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e
degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente,
secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia”.
Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione.
Par Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, comma 6, TUB.
Ebbene, la Corte osserva che la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo Pt_3
(ipotesi estranea al caso in esame) nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6
TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che “Sono nulle le clausole del
contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto
previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati
inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta
pagina 11 di 13 secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la
nullità del contratto”.
Ne consegue che l'unico rimedio di cui si sarebbe potuto avvalere il mutuatario sarebbe stato di natura risarcitoria, sempre che – e non è questo il caso – abbia dedotto e provato di aver subito un pregiudizio, dimostrando il nesso causale tra condotta scorretta della banca e danno.
Aggiungasi che sulla questione è di recente tornata a pronunciarsi la Cassazione
(ordinanza 14 febbraio 2023 N. 4597) che ha affermato che“l'erronea indicazione
Pa dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di
informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla
clientela), non incide sulla validità del contratto (vedi S.U. n. 26724/2007) e può quindi
dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale”.
Il motivo è dunque, anche sotto tale profilo, infondato e non può essere accolto.
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Da tutto quanto sopra argomentato deriva il rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91, comma 1, c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della causa e della non particolare complessità
delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di IA, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di contrariis reiectis, Controparte_1 Controparte_3
così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata (n. 1738/2022 emessa dal Tribunale di IA il 07.12.2022);
- Condanna la parte appellante al rimborso delle spese sostenute dalla parte appellata nel pagina 12 di 13 presente grado di giudizio che liquida in €.8.600,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge;
- Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché l'appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in IA, lì 5 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
(dott. Claudia Matteini)
Il Consigliere Relatore
(dott. Simone Salcerini)
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