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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/11/2025, n. 15610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15610 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2911/2024
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Va premesso che per l'udienza cartolare del 17.07.2025 nella causa tra
[...]
contro l' ed il Parte_1 Controparte_1
tempestivamente Controparte_2 costituiti, sono state depositate le prescritte note ex art 127 ter c.p.c.
Il Tribunale lette le conclusioni che venivano rassegnate come negli atti difensivi e visto l'art 281
III comma sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione nei successivi trenta giorni.
In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: azione di condanna al pagamento somme per la remunerazione della frequentazione della scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetrice presso l' di Controparte_1 CP_1
Conclusioni: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla parte attrice è fondata e dev'esser accolta.
Va premesso nei termini di cui alle conclusioni, ha chiesto la Parte_1 condanna delle convenute, ciascuna per il proprio titolo, al pagamento della remunerazione, ritenuta dovuta, per la frequentazione alla scuola di specializzazione in medicina.
Per migliore intelligenza dell'interprete va rammentato come il dr. Pt_1 impugnava, a suo tempo, dinanzi al TAR Lazio di Roma l'illegittimità del provvedimento pagina1 di 3 di mancata ammissione alla scuola di specializzazione in medicina. Il giudice amministrativo, dopo una reiezione dell'istanza cautelare, accoglieva l'appello cautelare, anche in considerazione della arguta dichiarazione da parte dello specializzando, che – in ogni caso – avrebbe rinunciato alla remunerazione espressa in sede di domanda di ammissione;
in via cautelare di appello, veniva quindi legittimato ad immatricolarsi alla scuola di specializzazione di medicina in ginecologia e ostetricia presso l'
[...]
Controparte_1
La buona sorte in cui era incorso, veniva messa a frutto dal ricorrente, che sosteneva il corso ed i relativi esami, sino al completamento della scuola ed all'ottenimento del diploma. L'iscrizione, in consecuzione al provvedimento cautelare del Consiglio di Stato, era avvenuta senza l'erogazione del trattamento economico previsto, (anche in ragione di quanto costui affermato in precedenza, in termini di rinuncia alla remunerazione da parte del candidato), ed in ragione della pendenza della questione relativa alla conferma, in sede di merito, del diritto alla relativa iscrizione.
Con successiva sentenza n. 8281/2023 – passata in giudicato – il Tar Roma confermava il provvedimento di iscrizione del ricorrente alla scuola di specializzazione all'esito dell'avvenuta ammissione con riserva. La conferma del provvedimento cautelare, in sede di merito era stata originata, più che altro, dalla verifica del profitto con radicazione di un diritto in tal modo acquisito
Il dr. dimentico del suo impegno, discopriva a posteriori di non esser stato Pt_1 remunerato per l'intera frequentazione della scuola di specializzazione e quindi incardinava la causa e formulava le domande in epigrafe.
Nel giudizio si costituivano le parti convenute che eccepivano e rilevavano di nulla dovere, ciascuna per il proprio titolo, al dr. . Incardinata la causa, con sentenza Per_1 non definitiva n. 206/2025 del 07.01.2025 sono state rigettate le eccezioni e contestazioni svolte e si è riconosciuto il diritto del dr. al pagamento della remunerazione Pt_1 dovuta per le ragioni evidenziate nella pronuncia di merito cui si ci richiama. Con separata ordinanza si è disposta consulenza tecnica di ufficio e nominato la dr.ssa
[...]
, allo scopo del computo della sorte ed accessori spettanti per gli anni di Per_2 incarico. accettato l'incarico, depositava la propria relazione di consulenza tecnica Per_3 di ufficio in relazione alle cui conclusioni, già in sede di bozza, non venivano formulate osservazioni dalle parti.
Fermo restando quanto già deciso, l'amministrazione convenuta
[...]
dev'esser quindi condannata al pagamento in Controparte_3 favore del ricorrente – a titolo di remunerazione ai sensi Parte_1 dell'articolo 39 del D.lvo n. 368 del 17.08.1999 e dal DM n. 720 del 29.09.2017 per i cinque anni accademici in oggetto - della somma di € 157.407,76 ( comprensiva di rivalutazione ed interessi, alla data del 30.04.2025).
Le spese processuali (computate sul valore in contestazioni ed ai minimi) si pongono a carico del , e si liquidano Controparte_3 come in dispositivo.
Le spese processuali sostenute dall' costituitosi Controparte_1 con la avvocatura generale dello Stato per accordo interno tra loro, si compensano.
pagina2 di 3 Le spese di consulenza tecnica di ufficio – per come liquidate - si pongono a carico dell'amministrazione pubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG
2911/2024 tra Parte_1
a) Accoglie la domanda proposta dalla parte ricorrente e condanna il
[...]
al pagamento in favore di Controparte_3 Parte_1 della somma di € 157.407,76 come in parte motiva, oltre interessi nella
[...] misura legale dalla data del 30.04.2025 sino all'effettivo soddisfo. b) Condanna il al pagamento delle spese processuali del presente giudizio CP_3 in favore di parte attrice, che liquida nella misura di € 7052,00 oltre rimborso forfettario spese generali, nonché Iva e C.p.A. c) Le spese di consulenza tecnica di ufficio – per come liquidate - si pongono a carico dell'amministrazione pubblica. d) Nulla per le spese processuali in favore dell' . CP_4
Così deciso in Roma lì 07/11/2025.
Del ché è verbale.
Il Giudice Dr Claudio Patruno
Provvedimento firmato in via digitale.
pagina3 di 3
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Va premesso che per l'udienza cartolare del 17.07.2025 nella causa tra
[...]
contro l' ed il Parte_1 Controparte_1
tempestivamente Controparte_2 costituiti, sono state depositate le prescritte note ex art 127 ter c.p.c.
Il Tribunale lette le conclusioni che venivano rassegnate come negli atti difensivi e visto l'art 281
III comma sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione nei successivi trenta giorni.
In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: azione di condanna al pagamento somme per la remunerazione della frequentazione della scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetrice presso l' di Controparte_1 CP_1
Conclusioni: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla parte attrice è fondata e dev'esser accolta.
Va premesso nei termini di cui alle conclusioni, ha chiesto la Parte_1 condanna delle convenute, ciascuna per il proprio titolo, al pagamento della remunerazione, ritenuta dovuta, per la frequentazione alla scuola di specializzazione in medicina.
Per migliore intelligenza dell'interprete va rammentato come il dr. Pt_1 impugnava, a suo tempo, dinanzi al TAR Lazio di Roma l'illegittimità del provvedimento pagina1 di 3 di mancata ammissione alla scuola di specializzazione in medicina. Il giudice amministrativo, dopo una reiezione dell'istanza cautelare, accoglieva l'appello cautelare, anche in considerazione della arguta dichiarazione da parte dello specializzando, che – in ogni caso – avrebbe rinunciato alla remunerazione espressa in sede di domanda di ammissione;
in via cautelare di appello, veniva quindi legittimato ad immatricolarsi alla scuola di specializzazione di medicina in ginecologia e ostetricia presso l'
[...]
Controparte_1
La buona sorte in cui era incorso, veniva messa a frutto dal ricorrente, che sosteneva il corso ed i relativi esami, sino al completamento della scuola ed all'ottenimento del diploma. L'iscrizione, in consecuzione al provvedimento cautelare del Consiglio di Stato, era avvenuta senza l'erogazione del trattamento economico previsto, (anche in ragione di quanto costui affermato in precedenza, in termini di rinuncia alla remunerazione da parte del candidato), ed in ragione della pendenza della questione relativa alla conferma, in sede di merito, del diritto alla relativa iscrizione.
Con successiva sentenza n. 8281/2023 – passata in giudicato – il Tar Roma confermava il provvedimento di iscrizione del ricorrente alla scuola di specializzazione all'esito dell'avvenuta ammissione con riserva. La conferma del provvedimento cautelare, in sede di merito era stata originata, più che altro, dalla verifica del profitto con radicazione di un diritto in tal modo acquisito
Il dr. dimentico del suo impegno, discopriva a posteriori di non esser stato Pt_1 remunerato per l'intera frequentazione della scuola di specializzazione e quindi incardinava la causa e formulava le domande in epigrafe.
Nel giudizio si costituivano le parti convenute che eccepivano e rilevavano di nulla dovere, ciascuna per il proprio titolo, al dr. . Incardinata la causa, con sentenza Per_1 non definitiva n. 206/2025 del 07.01.2025 sono state rigettate le eccezioni e contestazioni svolte e si è riconosciuto il diritto del dr. al pagamento della remunerazione Pt_1 dovuta per le ragioni evidenziate nella pronuncia di merito cui si ci richiama. Con separata ordinanza si è disposta consulenza tecnica di ufficio e nominato la dr.ssa
[...]
, allo scopo del computo della sorte ed accessori spettanti per gli anni di Per_2 incarico. accettato l'incarico, depositava la propria relazione di consulenza tecnica Per_3 di ufficio in relazione alle cui conclusioni, già in sede di bozza, non venivano formulate osservazioni dalle parti.
Fermo restando quanto già deciso, l'amministrazione convenuta
[...]
dev'esser quindi condannata al pagamento in Controparte_3 favore del ricorrente – a titolo di remunerazione ai sensi Parte_1 dell'articolo 39 del D.lvo n. 368 del 17.08.1999 e dal DM n. 720 del 29.09.2017 per i cinque anni accademici in oggetto - della somma di € 157.407,76 ( comprensiva di rivalutazione ed interessi, alla data del 30.04.2025).
Le spese processuali (computate sul valore in contestazioni ed ai minimi) si pongono a carico del , e si liquidano Controparte_3 come in dispositivo.
Le spese processuali sostenute dall' costituitosi Controparte_1 con la avvocatura generale dello Stato per accordo interno tra loro, si compensano.
pagina2 di 3 Le spese di consulenza tecnica di ufficio – per come liquidate - si pongono a carico dell'amministrazione pubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG
2911/2024 tra Parte_1
a) Accoglie la domanda proposta dalla parte ricorrente e condanna il
[...]
al pagamento in favore di Controparte_3 Parte_1 della somma di € 157.407,76 come in parte motiva, oltre interessi nella
[...] misura legale dalla data del 30.04.2025 sino all'effettivo soddisfo. b) Condanna il al pagamento delle spese processuali del presente giudizio CP_3 in favore di parte attrice, che liquida nella misura di € 7052,00 oltre rimborso forfettario spese generali, nonché Iva e C.p.A. c) Le spese di consulenza tecnica di ufficio – per come liquidate - si pongono a carico dell'amministrazione pubblica. d) Nulla per le spese processuali in favore dell' . CP_4
Così deciso in Roma lì 07/11/2025.
Del ché è verbale.
Il Giudice Dr Claudio Patruno
Provvedimento firmato in via digitale.
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