Articolo 5 della Legge 6 febbraio 2007, n. 13
Articolo 4Articolo 6
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4 marzo 2007
Art. 5. Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie). 1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.
2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei.
3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 7 dell'articolo 1.
Entrata in vigore il 4 marzo 2007
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