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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 05/05/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 413/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Miro Santangelo - Presidente
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Giudice Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 413/2025 R.G. posta in decisione in data 30/04/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliato in Villanuova sul Clisi presso lo studio dell'avv. Giada Parte_1
Bresciani, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata in Cislago presso lo studio dell'avv. Serena Borsani, Controparte_1
che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
I signori e , ut supra assistiti e difesi, dichiarano di aderire alla Parte_1 CP_1 CP_1
proposta formulata dal Giudice rinunciando alle reciproche domande di addebito della separazione e, per quanto riguarda il signor anche alla richiesta di risarcimento dei danni, spese di Parte_1 pagina 1 di 2 lite compensate, chiedendo che questo Ill.mo Giudice Voglia pronunciare con sentenza la separazione personale tra i coniugi, dando mandato alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato
Civile del Comune di Carbonate (CO), alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Nessun contributo al mantenimento di un coniuge a favore dell'altro stante l'indipendenza economica di entrambi;
3) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la pronuncia della separazione personale dei coniugi è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
La presentazione del presente ricorso e l'adesione prestata dalla resistente alla richiesta di declaratoria della separazione dimostrano in modo evidente il disinteresse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza;
peraltro, su sollecitazione del Giudice Delegato, le parti hanno rinunciato alle domande relative all'addebito ed al connesso risarcimento del danno, pervenendo ad un accordo sulle condizioni della separazione, che può essere recepito in quanto concernente diritti disponibili.
Alla luce del raggiunto accordo ed in conformità alla richiesta delle parti, possono compensarsi tra loro le spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Pronunzia la separazione tra i coniugi Parte_2
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carbonate l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 1, parte I, anno 2017;
3) Prende atto che le parti hanno pattuito le condizioni sopra menzionate, che qui si intendono trascritte ed omologate;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 30/04/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Miro Santangelo - Presidente
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Giudice Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 413/2025 R.G. posta in decisione in data 30/04/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliato in Villanuova sul Clisi presso lo studio dell'avv. Giada Parte_1
Bresciani, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata in Cislago presso lo studio dell'avv. Serena Borsani, Controparte_1
che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
I signori e , ut supra assistiti e difesi, dichiarano di aderire alla Parte_1 CP_1 CP_1
proposta formulata dal Giudice rinunciando alle reciproche domande di addebito della separazione e, per quanto riguarda il signor anche alla richiesta di risarcimento dei danni, spese di Parte_1 pagina 1 di 2 lite compensate, chiedendo che questo Ill.mo Giudice Voglia pronunciare con sentenza la separazione personale tra i coniugi, dando mandato alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato
Civile del Comune di Carbonate (CO), alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Nessun contributo al mantenimento di un coniuge a favore dell'altro stante l'indipendenza economica di entrambi;
3) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la pronuncia della separazione personale dei coniugi è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
La presentazione del presente ricorso e l'adesione prestata dalla resistente alla richiesta di declaratoria della separazione dimostrano in modo evidente il disinteresse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza;
peraltro, su sollecitazione del Giudice Delegato, le parti hanno rinunciato alle domande relative all'addebito ed al connesso risarcimento del danno, pervenendo ad un accordo sulle condizioni della separazione, che può essere recepito in quanto concernente diritti disponibili.
Alla luce del raggiunto accordo ed in conformità alla richiesta delle parti, possono compensarsi tra loro le spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Pronunzia la separazione tra i coniugi Parte_2
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carbonate l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 1, parte I, anno 2017;
3) Prende atto che le parti hanno pattuito le condizioni sopra menzionate, che qui si intendono trascritte ed omologate;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 30/04/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
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