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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 523/2021 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito delle note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del giorno 11 settembre 2024, vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Pasquale Del Torto n. 41, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Marobbio, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico, in sostituzione del difensore originariamente designato Avv. Laura
Pittore;
APPELLANTE
E
(già Controparte_1 [...]
), in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2 CP_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici domicilia ex lege in Via G. da
Fiore, n. 34;
APPELLATO
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
elettivamente domiciliata in Cosenza, alla Via Delle Medaglie D'Oro n. 60, presso lo studio dell'Avv.
Tommaso Simari, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
1 APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Voglia l'On.le Corte di Appello di Catanzaro, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi di fatto e di diritto esposti con il presente atto, e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 811/2020, depositata il 27.09.2020, relativamente al giudizio recante n. RG 2612/2018, resa dal Tribunale di Crotone, nella persona del Giudice dott. Emmanuele Agostini, accogliere il presente atto di appello, accertare e dichiarare la fondatezza dei motivi di appello per aver soddisfatto pienamente il disposto di cui all'art. 2697 c.c. essendo l'azione formulata pienamente nei suoi presupposti e circostanze fattuali, provvedendo a tal fine a:
1. Riformare la sentenza impugnata per violazione, falsa ed erronea interpretazione della normativa sulle opposizioni alle esecuzioni ex art. 615 c.p.c., nonché dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul presunto credito sub. B) di € 534.244,19, e per l'effetto;
2. Accertare e dichiarare la prescrizione del credito sub. B) di € 534.244,19, perché alla data di emissione del ruolo (09/01/2018) relativo alla cartella esattoriale de qua, era maturata la prescrizione del credito di € 534.244,19, atteso che l'Amministrazione avrebbe potuto chiederne la restituzione sin dal giorno del sopralluogo della Commissione di accertamento - espletato nel corso dell'anno 2000 – avendo acquisito in quella sede tutti gli elementi per valutare l'esistenza delle condizioni per applicare l'art. 79 – “Valutazione unitaria delle iniziative” – del DPR 6 marzo 1978, n. 218, e, quindi, per far valere il proprio diritto di restituzione, laddove, invece,
l'ha fatto valere con il decreto n. 638, emesso 13 anni dopo, il 3.4.2013;
3. Accertare e dichiarare l'erroneità e l'illegittimità del decreto n. 638 del 3.4.2013 di revoca parziale del contributo per € 534.244,19 e del successivo decreto n. 66 del 9.1.2018 di rettifica, perché l'art. 79 del DPR 6 marzo 1978, n. 218, riguardante i complessi industriali articolati in più stabilimenti, è inapplicabile alla fattispecie de qua, atteso che lo stabilimento realizzato dalla
è uno stabilimento autonomo ed indipendente, che non ha alcun collegamento CP_5
tecnico ed organizzativo con altri stabilimenti, per cui non costituisce né può costituire un'articolazione di alcun complesso industriale;
4. Accertare e dichiarare la conseguente illegittimità della cartella di pagamento N. 133 2018
00089911 58 000 emessa da per il corrispondente importo di Controparte_4
€ 534.244,19 e annullare la somma iscritta al ruolo.
5. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato (già ): Controparte_1 Controparte_2
“Voglia la Corte adita, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
2 1) rigettare l'appello proposto in quanto infondato.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Per l'appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta Controparte_4 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto con conferma della sentenza impugnata;
in subordine, rigettare l'appello proposto poiché infondato in fatto e diritto;
in estremo subordine, il difetto di legittimazione passiva del concessionario
in relazione ai motivi di doglianza proposti da parte appellante anche Controparte_4
con riferimento alla richiesta di accertamento negativo del carico esattoriale oggetto di doglianza. In tutti i casi con condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato difensore antistatario”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, premesso che: aveva ricevuto in data 26 settembre 2018 a mezzo pec la cartella esattoriale n. 13320180008991158000, avente ad oggetto, per € 1.281.059,62 oltre oneri di riscossione, il recupero crediti D.P.R. 6 marzo 1978 quanto all'anticipazione del contributo in conto capitale legge 64/86, su istanza del , sulla base Controparte_6
del D.D. n. 71 del 9 gennaio 2018 di rettifica del D.D. di revoca n. 309 del 18 febbraio 2013 e per €
534.244,19 oltre oneri di riscossione, il recupero crediti D.P.R. 6 marzo 1978 quanto all'anticipazione del contributo in conto capitale L. 64/86, su istanza del Controparte_6
, sulla base del D.D. n. 61 del 9 gennaio 2018 di rettifica del D.D. di concessione definitiva
[...]
n. 638 del 3 aprile 2013; la cartella era affetta da nullità in quanto inviata a mezzo pec in violazione delle norme di settore;
quanto al recupero della somma di €1.281.059,62, eccepiva la prescrizione, in quanto il termine di prescrizione quinquennale alla data di emissione del ruolo (9 gennaio 2018) era già spirato, dovendo decorrere dall'erogazione delle tranches dei contribuiti nelle date 18 marzo 1997, 4 novembre 1997 e 25 febbraio 2000, oltre che illegittimamente il aveva ridotto la spesa CP_6
ammessa a contributo e aveva escluso il contributo per il periodo successivo al 13 ottobre 2000; quanto al recupero della somma di € 534.244,19, eccepiva la prescrizione, ormai maturata all'epoca di emissione del ruolo (9 gennaio 2018), considerato che l'ultima rata di contributo era stata erogata il 20 luglio 1999, oltre che l'illegittimità della riduzione del contributo operata dal convenuto. CP_6
Ha chiesto, pertanto, all'adito Tribunale di Crotone:
(i) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annullabilità e/o l'irregolarità della notifica della cartella opposta;
3 (ii) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme o alla ripetizione delle stesse;
(iii) accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto n. 309 del 18 febbraio 2013 di revoca del contributo per € 1.281.059,62 e del decreto n. 71 del 9 gennaio 2018 di rettifica;
(iv) accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto n. 638 del 3 aprile 2013 di revoca parziale del contributo di € 534.244,19 e del successivo decreto n. 66 del 9 gennaio 2018 di rettifica;
(v) dichiarare conseguentemente l'illegittimità della cartella di pagamento n.
13320180008991158000.
Si costituiva in giudizio il , in persona del pro tempore, Controparte_6 CP_3
con propria comparsa, deducendo che: dopo la concessione dei due finanziamenti e rilevata la sussistenza di criticità, come specificate nella comparsa, erano stati adottati provvedimenti di revoca parziale e restituzione delle somme già erogate e le relative somme, non corrisposte dalla società opponente, erano state iscritte a ruolo;
correttamente la notifica della cartella era stata effettuata a mezzo pec e comunque sulla questione sussisteva il proprio difetto di legittimazione passiva;
la domanda avente ad oggetto l'accertamento e la declaratoria di illegittimità dei decreti era inammissibile in quanto pendeva giudizio di accertamento della legittimità dell'azione amministrativa quanto al primo progetto
(n. 6A100/C1) dinanzi al Tribunale di Roma;
non si era verificata alcuna prescrizione in quanto la stessa era decennale e decorreva dai provvedimenti definitori. Chiedeva pertanto la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva quanto all'eccepito vizio di notifica della cartella e nel merito il rigetto della domanda.
Sebbene ritualmente evocata, l' non si è costituita restando Controparte_7
contumace.
1.2. La causa è stata decisa con sentenza n. 811 resa e pubblicata in data 27 settembre 2020, con cui il
Tribunale di Crotone ha rigettato integralmente l'opposizione spiegata e, per l'effetto, ha condannato l'opponente al pagamento delle spese sostenute dal , liquidate in € Controparte_6
9.694,00 per compensi professionali, oltre oneri e accessori come per legge.
In via di estrema sintesi il Giudice di prime cure:
ha riqualificato la domanda proposta dall'attrice, la quale ha spiegato un'opposizione agli atti esecutivi preventiva ex art. 617 c.p.c. in relazione all'eccepito vizio di nullità della notifica della cartella di pagamento in quanto effettuata a mezzo pec, mentre a spiegato un'opposizione all'esecuzione cd. preventiva ex art. 615 c.p.c. in relazione alle altre censure;
ha dichiarato inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per tardività, atteso che la cartella di pagamento è stata notificata a mezzo pec il 26 settembre 2018 mentre
4 l'opposizione è stata instaurata mediante notifica dell'atto di citazione in data 14 dicembre
2018, ben oltre i venti giorni previsti dall'art. 617 c.p.c. a pena di decadenza;
ha dichiarato infondata l'opposizione formulata ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in dichiarata condivisione dell'assunto del convenuto circa la inammissibilità dell'opposizione in CP_6 quanto nel merito e sul credito di € 1.281.059,62 pende procedimento di opposizione dinanzi al
Tribunale di Roma. Più in dettaglio, il Giudice ha così argomentato: “Ciò precisato sulle opposte linee difensive, questo Giudice ritiene, come detto, di condividere l'assunto della convenuta costituita in base alle considerazioni che seguono. Attraverso l'opposizione all'esecuzione, per costante giurisprudenza, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione del titolo esecutivo;
è infatti esclusa la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione. In questi casi, la pendenza del giudizio cognitivo nel corso del quale il titolo si è formato impedisce di dedurre censure di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione e consentono di dedurre, quali unici motivi di opposizione, fatti modificativi od estintivi verificatisi successivamente al formarsi del titolo (Cass. 19.12.2006 n.
27159; Cass. 19.6.2001 n. 8331; Cass. 20.9.2000 n. 12664). Ne deriva che il giudice dell'opposizione non può annullare la cartella di pagamento sulla base della sola sussistenza di un giudizio di accertamento sul diritto sotteso alla cartella stessa o sulla base di motivi di merito che avrebbero dovuto essere fatti valere dinanzi al giudice della cognizione. Il motivo di opposizione è pertanto infondato.
5. In conclusione l'opposizione va complessivamente rigettata” (cfr. sentenza quivi appellata, pag. 5).
§ 2. Il giudizio di appello
2.1. Avverso suddetta sentenza, non notificata, è insorta la in Controparte_8
persona del legale rappresentante pro tempore, che, con atto di citazione notificato il 19 marzo 2021, ha interposto appello, affidandolo a due motivi che si esamineranno.
2.2. Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il , in Controparte_6
persona del Ministro pro tempore, resistendo all'appello, del quale ha chiesto il rigetto perché infondato in fatto e in diritto.
2.3. Con comparsa di costituzione presentata, telematicamente, in data 21 luglio 2021, si è altresì costituita l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
chiedendo il rigetto del gravame.
5 2.4. Disposta una serie di rinvii, è stata fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del giorno
11 settembre 2024, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Indi, la Corte – viste le note – con ordinanza del 16 settembre 2024, ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione dell'anzidetta ordinanza, avvenuta il 18 settembre 2024.
L'appellante e il (già ) Controparte_9 Controparte_6
hanno depositato la comparsa conclusionale.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Con il primo motivo di appello, così rubricato: “Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione della normativa sulle opposizioni alle esecuzioni ex art. 615 c.p.c.”, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiara infondata l'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. sul presupposto che attraverso l'opposizione all'esecuzione non possono essere fatti “valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione del titolo esecutivo”. Obietta l'appellante che siffatta preclusione vale solo ed esclusivamente nel caso in cui il titolo esecutivo sia di formazione giudiziale, laddove, invece, non vale quando il titolo è di formazione stragiudiziale;
evidenzia che le sentenze della
Suprema Corte (Cass. n. 27159 del 2006; Cass. n. 8331 del 2001; Cass. n. 12664 del 2000, che il giudice di prime cure ha richiamato a sostegno della propria decisione, si riferiscono, infatti, ad esecuzioni instaurate sulla base di decreti ingiuntivi che avevano acquisito efficacia di giudicato formale e sostanziale, perché non erano stati opposti. Nel caso di specie, invece, il titolo esecutivo è la iscrizione nei ruoli esattoriali e la conseguente cartella di pagamento relativa a due distinti crediti che, il
[...]
, ha iscritto a ruolo non sulla base di “un titolo esecutivo giurisdizionale”, Controparte_6 bensì – come è agevolmente rilevabile per tabulas – sulla base di suoi decreti, di cui l'attuale appellante ha contestato, nel giudizio di primo grado, l'erroneità e l'illegittimità nel merito, nonché la tardività, perché adottati quando i presunti crediti erano già prescritti. Perciò, “considerata l'assenza, nella disciplina codicistica, di un termine preclusivo di proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex art.
615 c.p.c. e atteso che il giudizio conseguente all'opposizione all'esecuzione è un vero e proprio giudizio di cognizione, per il quale non esistono limiti stabiliti dalla legge (Cass. civ. n. 14554/2000), la opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. promossa dall'odierna appellante dinanzi al Tribunale di
Crotone è certamente tempestiva, ammissibile e fondata, nella parte in cui lamentava l'erroneità e
l'illegittimità dei decreti ministeriali, in forza dei quali sono stati iscritti a ruolo i presunti crediti di cui alla cartella esattoriale, nonché la prescrizione degli stessi crediti, maturata prima ancora dell'emissione degli stessi decreti” (cfr. citazione in appello, pag. 15).
6 3.2. Con il secondo motivo di appello, così rubricato: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 112
c.p.c. per omessa pronuncia sulla prescrizione, erroneità e illegittimità del presunto credito sub. B) di
€ 534.244,19”, la Società appellante rappresenta che, di vero, pende giudizio di legittimità presso la
Corte di Appello di Roma, solo per il credito di € 1.281.059,62, preteso dal MISE con la cartella di pagamento de qua sulla base del D.D. n. 71 del 9 gennaio 2018 di rettifica del D.D. n. 309 del 18 febbraio
2013 di revoca parziale del contributo in conto capitale, erogato alla ditta Parte_1
ai sensi della legge n. 64 del 1986, per la realizzazione del progetto di investimenti
[...]
identificato col numero 6A100/CI e matricola n.23490/05/01, ubicato in Crotone alla località
“Margherita” o “Crepacuore”. Invece, non vi è alcun giudizio pendente per il (diverso) credito di €
534.244,19, preteso dal MISE con la stessa cartella di pagamento sulla base del D.D. n. 66 del 9 gennaio
2018 di rettifica del D.D. n. 638 del 3 aprile 2013 di concessione definitiva del contributo in conto capitale, erogato alla ditta ai sensi della legge n. 64 del 1986 per la realizzazione Controparte_10
del progetto di investimenti, identificato con il numero 6B490/CI e matricola n. 61848/00/01, ubicato in
Crotone in zona ASI. Ebbene, evidenzia l'appellante, risulta chiaro dalla motivazione della sentenza l'evidente omissione posta in essere dal Giudice di prime cure, in violazione dell'art. 112 c.p.c., il quale ha, con ogni evidenza, erroneamente ricondotto le due diverse fattispecie di credito in un unico discorso, così finendo in buona sostanza con l'omettere di motivare il rigetto della domanda attore con riferimento al credito di € 534.244,19 in merito al quale non pende alcun giudizio.
3.3. Il primo e il secondo motivo di gravame che, per l'intima connessione che li avvince, possono essere esaminati congiuntamente, sono complessivamente infondati, ma la motivazione della sentenza impugnata va precisata ed integrata.
3.3.1. Preliminarmente, giova rammentare che, come è stato più volte statuito dalla Suprema Corte,
l'identificazione del mezzo d'impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio detto dell'<>, cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta per come è stata compiuta dal giudice nel provvedimento stesso, indipendentemente dalla sua esattezza, che è sindacabile soltanto dal giudice cui spetta la cognizione dell'impugnazione prescelta secondo il predetto criterio (ex plurimis, Cass. Sez. Un., 17 febbraio 1992,
n. 1914; Cass. civ., 15 ottobre 1997, n. 10081). Ed infatti, come chiarito dal Supremo Collegio, “È fermo, invero, nella giurisprudenza di questa corte il principio secondo cui la scelta del mezzo di impugnazione contro un provvedimento giurisdizionale va fatta in base alla qualificazione giuridica del rapporto controverso adottata dal giudice nel provvedimento stesso a prescindere dalla sua esattezza” (cfr. Cass. civ., 9 aprile 1986, n. 2466; conf. ex multis Cass. civ., 10 novembre 1983, n. 6675; Cass. civ., 23 febbraio
1983, n. 1406; Cass. Sez. Un., 10 novembre 1982, n. 5919). La ratio del principio di ancorare il tipo di
7 impugnazione alla qualificazione della controversia data dallo stesso provvedimento da impugnare è quella di offrire un criterio di scelta sicuro ed uniforme eliminando, nello stesso interesse delle parti, le incertezze alle quali l'opinabilità del giudizio circa la reale natura della controversia darebbe inevitabilmente luogo. Il principio si armonizza inoltre con la natura essenzialmente formale del processo e delle norme che lo disciplinano e consente il puntuale rispetto della regola che prevede l'esame e la risoluzione delle questioni pregiudiziali prima di quelle di merito: siffatto ordine non sarebbe osservato ove l'ammissibilità dell'impugnazione dovesse dipendere dall'esito dell'indagine circa l'effettiva natura dell'azione e della controversia. Pertanto la sentenza emessa nel giudizio di opposizione è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione; mentre è esperibile il ricorso per cassazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 111 Cost., qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. civ., 9 luglio 2001, n. 9292; conf. Cass. civ., 11 ottobre 2005, n. 19760). Quando le contestazioni della parte si configurino, nello stesso procedimento, come opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, si deve ritenere che la sentenza, formalmente unica, contiene sostanzialmente due decisioni distinte, soggette rispettivamente, ad appello ed a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. Cass. civ., 21 giugno 2016, n. 12730). Nel caso poi in cui il giudice non abbia dato alcuna qualificazione all'opposizione, se all'esecuzione o agli atti esecutivi, questa spetta d'ufficio al giudice dell'impugnazione non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione stessa
(cfr. Cass. civ., 27 marzo 1998, n. 3069).
Nel caso in ispecie, il Giudice del primo grado ha espressamente qualificato la domanda proposta dalla
Società quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. in Parte_1 relazione all'eccepito vizio di nullità della cartella di pagamento in quanto effettuata a mezzo pec, e quale opposizione all'esecuzione cd. preventiva ex art. 615 comma 1 c.p.c. in relazione alle altre censure.
Una prima considerazione si impone: poiché l'appellante non ha censurato la statuizione di rigetto dell'eccepito vizio di nullità della cartella di pagamento – unico motivo rispetto al quale l'
[...]
era da ritenersi litisconsorte necessario, afferendo le altre questioni al merito della Controparte_4
pretesa creditoria – è evidente che, la notifica dell'appello nei suoi confronti ha avuto luogo ai soli fini della litis denuntiatio. Di tanto dovrà tenersi necessariamente conto ai fini della liquidazione delle spese di lite del giudizio.
L'appellante ha invece censurato il rigetto dell'opposizione all'esecuzione cd. preventiva ex art. 615 comma 1 c.p.c., adducendo che, invero, il Tribunale avrebbe omesso di esaminare le censure formulate in merito alla ripetizione della somma di € 534.244,19, sul presupposto che, poiché il credito di €
1.281.059,62 è oggetto di giudizio di accertamento della legittimità dell'azione amministrativa dinanzi
8 al Tribunale di Roma, ciò osterebbe alla proposizione dell'opposizione esecutiva, laddove era (ed è) invece pacifico tra le parti che, limitatamente al credito di € 534.244,19, non pende alcun giudizio di merito.
In merito si osserva quanto segue.
Per meglio inquadrare i fatti di causa, è necessario premettere che, come già detto, la cartella esattoriale n. 13320180008991158000, ha ad oggetto due distinti crediti, e precisamente:
un credito sub A) per € 1.281.059,62 oltre oneri di riscossione, relativo al progetto di investimenti identificato con n. 6A100/CI, ubicato in Crotone alla località “Margherita” o “Crepacuore”;
un credito sub B) di €. 534.244,19 relativo al progetto di investimenti identificato con il n.
6B490/CI, ubicato in Crotone in zona ASI.
Relativamente al credito sub A) di € 1.281.059,62, la statuizione di rigetto dell'opposizione all'esecuzione, non è stata appellata ed è pertanto trascorsa in giudicato. In tal senso, è la stessa CP_8
appellante ad avere precisato nella comparsa conclusionale che, relativamente al credito sub A) di €
1.281.059,62 (relativo al progetto di investimenti identificato con n. 6A100/CI), “in relazione al quale
(pendente antecedente giudizio di merito innanzi alla Corte di Appello di Roma) l'appellante non ha chiesto la rettifica della Sentenza del Tribunale di Crotone, la cui impugnazione è stata, invece, limitata al solo credito sub B) di €. 534.244,19 (relativo al progetto di investimenti identificato con il n. 6B
490/CI)”.
Quanto al credito sub B) di €. 534.244,19 relativo al progetto di investimenti identificato con il n.
6B490/CI, si osserva che, nel corso del giudizio di primo grado la Società aveva eccepito la illegittimità del decreto n. 638 del 3 aprile 2013 di revoca parziale del contributo per € 534.244,19 e del successivo decreto n. 66 del 9 gennaio 2018 di rettifica, per maturata prescrizione e per la inapplicabilità dell'art. 79 del D.P.R. n. 218/1978, questioni entrambe, effettivamente, non esaminate dal Tribunale. In tali termini il lamentato vizio di omessa pronuncia è indubbiamente sussistente.
Deve, pertanto, trovare applicazione il principio, pacifico nella giurisprudenza di legittimità (per tutte:
Cass. civ., Sez. Un., 22 febbraio 2010, n. 4059), secondo cui il giudice dell'appello che rilevi il vizio di omessa pronuncia del giudice del primo grado deve porvi rimedio, trattenendo la causa e decidendola nel merito, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione.
3.3.2. Occorre allora esaminare in primo luogo l'eccezione di prescrizione del credito di € 534.244,19 formulata dall'appellante sul presupposto che, alla data di emissione del ruolo (9 gennaio 2018) sottostante la cartella esattoriale de qua, il termine quinquennale di prescrizione si era già compiuto per
CP_1 le rate di contributo erogate alla per un totale di € 2.100.785,54, di cui l'ultima erogata in data 20 luglio 1999. In ogni caso, alla data di emissione del ruolo (9 gennaio 2018) relativo alla cartella
9 esattoriale de qua, era maturata la prescrizione anche quella decennale del (presunto) credito di €
534.244,19, atteso che l'Amministrazione avrebbe potuto chiederne la restituzione sin dal giorno (dies
a quo) del sopralluogo della Commissione di accertamento – espletato nel corso dell'anno 2000 – avendo acquisito in quella sede, tutti gli elementi per valutare l'esistenza delle condizioni per applicare l'art. 79
– “Valutazione unitaria delle iniziative” – del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e, quindi, per far valere il proprio diritto di restituzione, laddove, invece, l'ha fatto valere con il decreto n. 638, emesso 13 anni dopo, il 3 aprile 2013.
L'eccezione di prescrizione del diritto alla restituzione del contributo, non è fondata.
La Suprema Corte ha evidenziato che, in tema di contributi pubblici, qualora il difetto della causa solvendi sopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'Amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca del beneficio in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione (Cass., 9 ottobre 2017, n. 23603; conf. Cass. civ., 7 maggio
2024, n. 12362). In tal senso, il Supremo Collegio ha affermato che “il termine di prescrizione del diritto del alla restituzione dei contributi non può farsi ovviamente decorrere dalla data del CP_6
versamento dei contributi medesimi – come asserito dalla ricorrente – bensì dalla data in cui si siano verificate le circostanze di diritto e di fatto da cui deriva il diritto richiederne la restituzione (nella specie, dalla data del provvedimento di revoca del contributo)”.
Tale principio è applicabile anche al caso di specie, ove il contributo è stato erogato in forza di un provvedimento di concessione dello stesso, ed è stato successivamente revocato parzialmente.
Non può pertanto condividersi l'assunto della Società appellante, secondo la quale il termine prescrizionale del diritto ad ottenere in restituzione la somma di € 534.244,19, cominci a decorrere dalla data del sopralluogo della Commissione di accertamento, poiché il titolo per la restituzione è solo il provvedimento di revoca dell'Amministrazione stessa.
Emerge dalla documentazione versata in atti dalle parti, che:
in data 28 luglio 1992, la Società avanzava, per il tramite dell'Istituto di Controparte_10
credito istruttore, (già una domanda di agevolazione Pt_2 Controparte_12
finanziaria a valere sulla legge 64/86, finalizzata alla realizzazione di un nuovo impianto destinato a magazzino frigorifero conto terzi, ubicato nel Comune di Crotone (CZ);
a seguito della positiva relazione istruttoria, trasmessa dall'Istituto di credito istruttore, il
Ministero dell'industria, commercio ed artigianato ha emesso il D.M. n. 007*/CP/8/15945 del 21 novembre1995 con il quale sono stati concessi in via provvisoria alla ditta un contributo in conto
10 capitale di € 2.874.154,95 su un investimento ammissibile di € 5.379.931,52 ed un contributo in conto interessi di € 975.201,81 sul finanziamento agevolabile di € 1.712.984,24, stipulato il 26 febbraio 1997 per la durata di 10 anni, deliberato dall'allora in data 22 Parte_3
novembre 1993;
a fronte del suddetto contributo è stata complessivamente erogata all'impresa beneficiaria, a titolo di anticipazione, la somma di € 2.100.785,54 per il contributo in conto capitale, e quella di
€ 208.143,25 a titolo di contributo in conto interessi;
autorizzata dal la proroga dei termini di ultimazione dell'investimento agevolato fino CP_6
al 12 giugno 1998, il ha trasmesso la documentazione finale di spesa del Parte_3 programma d'investimenti agevolato, con nota del 25 novembre 1998, dalla quale emerge che l'impresa ha ultimato gli investimenti con una spesa, ritenuta congrua dallo stesso Istituto per un importo pari ad € 3.751.404,41;
con atto notarile rep. n. 154.086, la ha proceduto, in data 25 ottobre 1999, Controparte_10 al conferimento di ramo d'azienda a favore della e, Parte_1
prima di detta cessione, la aveva stipulato un contratto di locazione, Controparte_10
registrato a Crotone il 30 giugno 1999, con la società Parte_4
la Commissione di accertamento della pratica in questione – nominata con decreto direttoriale n.
078546 del 27 settembre 1999 – nell'espletamento dell'incarico rilevava che: (a) dal modulo di domanda del 28 luglio 1992, presentato dalla ditta per l'ottenimento delle agevolazioni, risulta che il rappresentante legale della Società è il sig. che, in tale contesto, dichiara Parte_1
di non essere proprietario di altri stabilimenti industriali o società siti nello stesso comune e di non avere collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo con altri stabilimenti o società ubicati nello stesso Comune o contigui;
(b) la relazione istruttoria iniziale dell'
[...]
nelle premesse specifica che al sig. “sono Parte_5 Parte_1
riconducibili altre iniziative del medesimo settore quali, la Parte_1
e la ; nello stesso atto, al punto 4.3, relativo ad
[...] Parte_6 eventuali “Collegamenti di carattere tecnico e/o organizzativo, nonché finanziari, con stabilimenti ubicati nello stesso comune ovvero contigui, anche nel caso facciano capo ad imprese giuridicamente distinte configuranti l'appartenenza ad un medesimo gruppo” – ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, sulla “Valutazione unitaria delle iniziative” – viene riportata la dizione “non dichiarati”; (c) “… sembrano sussistere collegamenti con altre Società che, sia pur formalmente distinte, configurerebbero, ai sensi del richiamato art. 79, DPR 6/3/1978, n. 218, l'appartenenza ad un medesimo gruppo … La
11 sussistenza di tali collegamenti sembrerebbe avvalorata sia dal conferimento dell'attività della alla già preesistente sia dal fatto Controparte_10 Parte_1
che le celle frigorifere sono utilizzate solo dalla il cui Parte_6 rappresentante legale ed Amministratore unico è sempre . E', peraltro, la Controparte_13 stessa che, nella sua richiesta di nulla osta per la cessione dell'attività (all. Controparte_10
n. 32 al fascicolo di parte di primo grado), qualifica come consociata la società
[...]
; (d)“… tutto ciò premesso, questa Commissione … ritiene … in Parte_1 ragione delle osservazioni sopra esposte … di non poter dichiarare l'esito positivo dei controlli effettuati …”;
a seguito delle risultanze dell'incarico di accertamento di spesa, l'Amministrazione ha comunicato alla Ditta, con la nota prot. n. 1094631 del 19 luglio 2000, l'avvio della procedura di revoca delle agevolazioni per il giudizio negativo espresso dalla Commissione di collaudo, a causa della sussistenza di collegamenti rilevati tra la le altre società del gruppo;
CP_5
nel corso del procedimento di revoca, l'Amministrazione – anche alla luce dei rilievi dell'Istituto di credito istruttore, secondo cui, nell'istruttoria iniziale, il aveva Parte_5
riscontrato che i collegamenti che la aveva con altre aziende appartenenti Controparte_10
allo stesso gruppo familiare, erano solo di natura economica e non anche di natura tecnica/gestionale – l'Amministrazione ha ritenuto utile acquisire una consulenza legale onde dirimere le incertezze interpretative in ordine all'esatta portata dell'art. 79 cit.;
acquisito il parere legale, l'Amministrazione ha provveduto a comunicare, nuovamente, all'impresa beneficiaria l'avvio della procedura di rideterminazione delle agevolazioni con la nota prot. n. 1220621 del 20 settembre 2004, per minori spese documentate rispetto a quelle previste, per il ricalcolo dell'ammontare contributivo spettante con la percentuale del 30% anziché del 40%, sussistendo, ai sensi dell'art. 79 del T.U. n. 218/1978, i collegamenti tecnico- organizzativi all'epoca della domanda dell'istante con le altre Società del gruppo e tenendo conto degli investimenti preesistenti delle società collegate;
all'esito dell'articolata istruttoria, il ha emesso il decreto Controparte_6 direttoriale prot. n. 638 del 03 aprile 2013 per il recupero dell'importo di € 534.244,19 a titolo di contributo in conto capitale;
successivamente, ha emesso il D.D. n. 66 del 09 gennaio 2018, col quale ha modificato l'art. 3 del D.D. prot. n. 638 del 03 aprile 2013 applicando la modalità di calcolo degli interessi sulle somme da restituire più favorevole all'impresa beneficiaria.
12 La fattispecie in esame, dunque, riguarda un contributo pubblico erogato (per la realizzazione di un nuovo impianto destinato a magazzino frigorifero conto terzi, ubicato nel Comune di Crotone) per €
2.874.154,95 in conto capitale su un investimento ammissibile di € 5.379.931,52 ed un contributo in conto interessi di € 975.201,81, successivamente rideterminato, con decreto direttoriale prot. n. 638 del
3 aprile 2013, a motivo del fatto che le tre imprese del gruppo (i.e. la Parte_1
la e la devono intendersi
[...] Controparte_10 Parte_4 collegate tra loro ai sensi dell'art 79 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 e, conseguentemente, per il calcolo del contributo di definitiva spettanza è stato necessario tener conto degli investimenti preesistenti delle imprese facenti parte dello stesso gruppo familiare ed è variato lo scaglione utilizzato per il relativo conteggio: 30% e non più 40%, come provvisoriamente previsto.
Quale conseguenza della rideterminazione delle agevolazioni, l'Amministrazione ha revocato il contributo per € 534.244,19 – a titolo di differenza tra l'importo erogato all'impresa (€ 2.100.785,54) e quello rideterminato (€ 1.566.541,35) – disponendone il recupero.
In questa situazione il diritto alla restituzione non poteva sorgere che nel momento della rideterminazione delle agevolazioni in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento della non conformità al vero delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della sig. Controparte_10
, il quale – in fase di presentazione della domanda di agevolazioni – dichiarava di non Parte_1
essere proprietario di altre attività ubicate nello stesso comune, di non avere collegamenti di carattere tecnico, finanziari o contigui con società ubicate nello stesso comune, laddove, dalla relazione istruttoria redatta dall'Istituto di credito istruttore è invece emerso che ad , legale rappresentante Parte_1 dell'impresa finanziata, erano riconducibili altre iniziative del medesimo settore quali la
[...]
la imprese tutte riconducibili al Parte_1 Parte_4
medesimo gruppo familiare – si era reso necessario rideterminare il contributo conto capitale con lo scaglione del 30%, in conformità a quanto previsto dall'art. 79 del D.P.R. n. 218/1978, per il minore importo di € 1.566.541,35, e del minore importo di € 232.850,35 di contributo in conto interessi, per una differenza di € 534.244,19. In altri termini, il diritto alla restituzione è sorto nel momento in cui l'indebito si è concretizzato.
E poiché il ha emesso il decreto direttoriale prot. n. 638 in data 3 Controparte_6
aprile 2013 per il recupero dell'importo di € 534.244,19, è dunque evidente che, alla data di emissione del ruolo (9 gennaio 2018), il termine decennale di prescrizione non era ancora decorso.
3.3.2. Infondata è altresì la dedotta inapplicabilità al caso di specie dell'art.79 D.P.R. 6 marzo 1978, n.
218.
13 Rappresenta l'appellante che, “la ratio della norma è chiara ed inequivocabile: essa è volta infatti ad impedire l'elusione della classificazione per scaglioni degli investimenti, ricorrendo all'escamotage di frazionare un investimento unitario, volto a realizzare un organico complesso industriale, in più investimenti, volti a costruire più stabilimenti, i quali, collegati tra loro, ricostituiscano funzionalmente il medesimo complesso industriale” (cfr. citazione in appello, pag. 18). Ebbene, prosegue l'appellante, lo stabilimento realizzato dalla uno stabilimento autonomo ed indipendente, che Controparte_10
non ha alcun collegamento tecnico ed organizzativo (lavorazioni, energia, fluidi etc.) con altri stabilimenti, per cui non costituisce né può costituire (unitamente ad altri stabilimenti) un'articolazione di alcun complesso industriale. A ciò si aggiunga che lo stesso ha evidenziato (cfr. pag. 3, CP_6
capoverso 5 del Decreto di concessione definitiva n. 638 del 3 aprile 2013) che, con nota pervenutagli il
21 maggio 2001, l'Istituto istruttore (Intesa Mediocredito S.p.A., ex – interpellato Parte_3
dallo stesso al riguardo – ha precisato che “dalla verifica effettuata in sede istruttoria aveva CP_6
rilevato che i collegamenti della beneficiaria con le altre imprese dello stesso gruppo familiare erano solo di natura economica e non anche di natura tecnico gestionale”. In conclusione, sempre in thesi,
“non sussiste, nella fattispecie, la condizione preliminare – ossia l'esistenza del complesso industriale
– per la valutazione unitaria delle iniziative” prevista dall'art. 79 del DPR 6 marzo 1978, n. 218, per cui la spesa ammessa, ricade interamente nel primo scaglione, per il quale è riconosciuto il contributo nella misura del 40% degli investimenti” (cfr. citazione in appello, pag. 18).
Per cogliere l'infondatezza del motivo, occorre muovere dall'art. 79 del D.P.R. n. 218 del 1978 (Testo
Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno”), recante “Valutazione unitaria delle iniziative”, che così dispone: ai fini delle misure di agevolazione, quando gli stabilimenti siano ubicati nello stesso comune ovvero siano contigui. Lo stesso criterio si applica anche nel caso che tali stabilimenti, ubicati nello stesso comune ovvero contigui, facciano capo a imprese giuridicamente distinte, ma con collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo che configurino l'appartenenza ad un medesimo gruppo>>.
Nel caso in esame, il lamento dell'appellante, in ordine alla insussistenza di un complesso industriale, è rimasto a livello di mero assunto difensivo non supportato da qualsivoglia elemento probatorio, ed anzi decisamente smentito dagli esiti dell'istruttoria espletata dalla Commissione di accertamento nominata con D.M. del 29 settembre 1999, che ha positivamente acclarato la sussistenza di collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo tra la la Controparte_10 Parte_1
e la società tutte che, sebbene giuridicamente
[...] Parte_4 distinte, presentano collegamenti che configurano l'appartenenza ad un medesimo gruppo. In tal senso
14 rilevano: (i) l'appartenenza delle tre società al medesimo gruppo familiare;
(ii) il conferimento delle attività della alla già preesistente (iii) Controparte_10 Parte_1
la circostanza che è la stessa che, nella sua richiesta di nulla osta per la cessione Controparte_10 di attività, qualifica come “consociata” la (cfr. all. 32 al Parte_1 fascicolo del Ministero convenuto: “Con la presente chiediamo il Nulla osta alla concessione della nostra attività alla nostra consociata “ ); (iv) la proposta, formulata dalla Controparte_14
di accollo del mutuo agevolato di lire 1.500.000.000 Parte_1
concesso dal alla per la realizzazione dello stabilimento industriale Pt_3 Controparte_10
ubicato in Crotone;
(iv) il contratto di locazione delle celle frigorifere stipulato da Controparte_10 con la – per altro sottoscritto da , che Parte_1 Controparte_13
firma il contratto in qualità di legale rappresentante di entrambe le società contraenti – dal quale risulta che la società beneficiaria, la – ha un diritto esclusivo di Parte_1
depositare nei magazzini frigoriferi non solo merce propria, ma anche quella proveniente da società terze che si riserva il diritto di specificare di volta in volta.
Allo stesso modo, rilevano gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Istituto di credito istruttore “
[...]
che, a pag. 3 della “Relazione sull'istruttoria della domanda di finanziamento agevolato CP_15
e contributo in conto capitale ai sensi della legge 1.3.1986 N. 64”, ha evidenziato che l'iniziativa è stata promossa da soggetto al quale “sono riconducibili altre iniziative nel medesimo Parte_1
CP_1 settore quali, la figli e la . Parte_6 Parte_6
Così accertati i presupposti per l'applicazione dell'art. 79 del D.P.R. n. 218 del 1978, con specifico riferimento alla ipotesi di più stabilimenti che capo a imprese giuridicamente distinte, ma con collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo che configurino l'appartenenza ad un medesimo gruppo>>, deve dirsi che, in maniera del tutto corretta, il ha proceduto alla rideterminazione delle agevolazioni concesse in via CP_6
provvisoria applicando lo scaglione del 30%, con una differenza di € 534.244,19, evidentemente non dovuta (i.e. indebita) e della quale ha disposto il recupero.
L'appello è dunque rigettato.
§ 4. Le spese del giudizio
4.1. Nel rapporto processuale tra l'appellante e il appellato, le spese di lite del giudizio CP_6
seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando lo scaglione di valore compreso tra € 520.000,00 ed € 1.000.000,00 alla tariffa minima prevista dal D.M. n. 147/2022 per tutte le fasi.
15 4.2. Nel rapporto processuale tra l'appellante e l' , non sussistono i Controparte_7 presupposti per la regolamentazione delle spese del grado a norma dell'art. 91 c.p.c. che richiede la qualità di parte e perciò una vocatio in ius, e la soccombenza della stessa.
4.3. Stante il tenore della decisione (rigetto dell'appello), deve darsi atto che sussistono le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 introdotto dalla L. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla in persona del legale rappresentante Controparte_8
pro tempore, nei confronti del (già Controparte_1
), in persona del e della Controparte_2 Controparte_16
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_4
citazione notificata il 19 marzo 2021, e avverso la sentenza n. 811 resa e pubblicata in data 27 settembre
2020, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la Società in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento in favore del , in persona del Controparte_9
Ministro pro tempore, delle spese di lite che liquida in € 13.078,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, C.A.P. e I.V.A., come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il giorno 8 gennaio
2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Carmela Ruberto
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