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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 12/11/2024, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2427/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Iolanda Golia Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2427/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORTI ANTONIO Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_1
difensore, via Carducci n. 64/C, San Giuliano Terme (PI)
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE GIORGI Parte_2 C.F._2
VALENTINA ABBONDANZA e Email_2 dell'avv. CATALDO GUALTIERO ( ed elettivamente domiciliato Email_3
presso lo studio dell'avv. De Giorgi, via Tosco-Romagnola n. 122, Pontedera (PI) con intervento del PM in sede con ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “1) disporre a carico del sig. il pagamento del canone locativo Pt_2 dell'attuale abitazione della ricorrente e dei figli conviventi, per l'importo di €. 700,00 mensili, oltre
€. 50,00 per oneri condominiali, in toto o pro quota, a compensazione della mancata assegnazione del domicilio coniugale alla madre ed ai figli con essa conviventi;
2) confermare a carico del IG. ed in favore della IG.ra l'obbligo di corrispondere Pt_2 T_ ex artt. 433 e ss. e 156 C.C. l'importo mensile di €. 600,00= a titolo di mantenimento per le figlie
e , in convivenza prevalente con la madre, a far data dal deposito del ricorso e/o Per_1 Per_2 dall'allontanamento della suddetta ricorrente e dei figli dal domicilio coniugale, e pro futuro, al fine di far fronte alle necessità di sopravvivenza, alimentari, abitative, scolastiche e quant'altro in relazione ai figli, e per i motivi in fatto ed in diritto esposti, importi rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, ed oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie per gli stessi figli;
per queste ultime, atteso quanto esposto, disporre il versamento forfettario mensile, a carico del IG. Pt_2 ed in favore della IG.ra dell'ulteriore importo di €. 600,00 mensili, con conguaglio a fine T_
di ogni anno;
4) Disporre la divisione al 50% tra i coniugi delle disponibilità liquide giacenti alla data del 30/6/20 sui c/c accesi a nome di entrambi i coniugi e cointestati presso , Intesa San Paolo filiale CP_1
di Pisa 1 Via Luigi Bianchi e di Pisa, P.zza Giuseppe Garibaldi 1, e dei relativi depositi, CP_2 titoli, libretti fruttiferi e quant'altro cointestato;
con ogni pronuncia consequenziale, anche in ordine alla restituzione, da parte del alla sig.ra di importi eccedenti tale quota del 50% Pt_2 T_
dei quali lo stessi si sia indebitamente appropriato;
6) Disporre la restituzione alla sig.ra dell'importo di €. 23.000,00, pari al ricavato della T_
vendita del titolo n. presso Unicredit Banca, di sua proprietà, in quanto provento di acquisizione ereditaria, operato anticipatamente alla scadenza a richiesta del sig. con addebito a Pt_2 quest'ultimo delle conseguenze economiche tutte derivanti dalla vendita anticipata rispetto alla naturale scadenza del titolo stesso;
7)Disporre la restituzione alla sig.ra ed ai figli dei beni personali di cui all'elenco allegato, T_ sottratti dal sig. dall'abitazione familiare durante la sua permanenza in via esclusiva presso Pt_2 la stessa”; per parte resistente: “chiedono che il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione voglia:
1) in via istruttoria: ammettere i mezzi di prova non ammessi
2) nel merito
a) dichiarare inammissibile e comunque rigettare la richiesta di porre a carico del il Pt_2
pagamento del canone di locazione della casa abitata dalla IG.ra con alcuni dei figli;
T_
b) rigettare la domanda di corresponsione in favore della ricorrente e dei figli e e Persona_3
di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto tutti dotati di proprio redditoc) Persona_4
per e , disporre il versamento a carico del comparente della somma Persona_5 Controparte_3
€ 250,00 cadauno, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate e documentate, con richiesta di indicare espressamente in sentenza se le spese relative allo studio universitario rientrino allo stato tra quelle da considerare ordinarie e quindi contenute nella somma stabilita per il mantenimento;
rappresentando che, nel caso in cui il Tribunale ritenendo l'ordinarietà delle spese relative allo studio, così come questa parte sostiene e come afferma giurisprudenza maggioritaria, voglia comprenderle nel mantenimento ordinario, l'assegno di mantenimento omnicomprensivo venga determinato, in questa sola ipotesi, nella misura di € 350 per ciascuna figlia;
ciò tenuto conto della circostanza che non vi è alcuna necessità per le figlie di studiare fuori - anche in considerazione del fatto che il trasferimento dalla Sicilia a Pisa fu motivato dall'essere quest'ultima una pregiata sede universitaria – e delle mutate condizioni reddituali del ricorrente, che come è noto alle parti ed al Tribunale non lavorando più in missione all'estero ha visto ridotto il proprio reddito.
d) dichiarare inammissibile e comunque rigettare la domanda di rimborso a carico del Pt_2
delle spese sostenute per l'acquisto di una nuova autovettura, unilateralmente decisa dalla ricorrente in fase di separazione;
e) circa la divisione del patrimonio di liquidità e titoli, previa ammissione dei mezzi istruttori occorrendi e viste le risultanze delle indagini della Guardia di Finanza, condannare parte ricorrente al rimborso di tutte le somme di cui la ricorrente si è indebitamente appropriata, ivi compresi i buoni fruttiferi cartacei di cui si è impossessata mediante condanna al rimborso del corrispettivo ricavato dalla vendita degli stessi, come esse risultanti dalla relazione della Guardia di Finanza o comunque nella misura di giustizia che sarà a risultare in corso di causa, in quanto tutti i versamenti, compresi quelli sui libretti postali intestati ai figli, sono stati effettuati unicamente dal comparente e pertanto di sua proprietà esclusiva;
f) rigettare la domanda di restituzione della somma di € 23.000,00 relativa a titolo Unicredit Banca.
Si ribadisce che detto titolo è sempre stato nella esclusiva disponibilità della e del figlio T_
, i soli a possedere i parametri per le relative transazioni;
Per_4
g) rigettare la domanda di restituzione dei beni personali, poiché niente è stato sottratto dal
[...]
atteso che la IG.ra ha portato via tutto ciò che le interessava, lasciando nella Pt_2 T_
spazzatura beni di valore.
h) Rigettare la domanda di risarcimento danni tanto infondata tanto irrituale e improcedibile nel presente giudizio”.
Il PM nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso che reca in calce la data del 14 luglio 2020, deduceva di avere contratto Parte_1 il 30 marzo 1992 in Palermo matrimonio con dall'unione col quale nascevano i Parte_2
figli, il 18 maggio 1993, il 22 ottobre 1994, il 26 Persona_3 Persona_4 Controparte_3
ottobre 2000 e il 15 settembre 2003. Allegava il venir meno dell'unione materiale e Persona_5 spirituale tra i coniugi e l'impossibilità della prosecuzione della vita coniugale, causata dai comportamenti violenti ed aggressivi tenuti dal resistente nel corso della vita matrimoniale, sopportati negli anni dalla moglie in considerazione anche della presenza dei figli ma che, negli ultimi anni, attesa la loro intollerabilità, inducevano la ricorrente a trasferirsi altrove, seguita dai propri figli. In punto di condizioni economiche, dava atto di come nessuno dei quattro figli ancora con lei conviventi fosse economicamente indipendente e rappresentava, dunque, la sua difficoltà a mantenerli con uno stipendio da insegnante che si aggirava attorno ai 1.300,00 euro mensili. Evidenziava, tra l'altro, anche la forte sperequazione reddituale sussistente tra i coniugi, atteso che il marito percepiva, dall'attività di lavoratore dipendente di ENI S.p.A., uno stipendio di circa 7.000,00 euro al mese.
Sulla base di tali presupposti, concludeva domandando pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, che si risolvevano, in particolare, nell'assegnazione della casa coniugale – condotta in locazione – a sé ricorrente per ivi abitarvi assieme ai figli, nell'affido condiviso dell'unica figlia ancora minorenne, ad Persona_5
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita, nonché nella previsione di un contributo di mantenimento in favore dei figli ed a carico del marito pari ad € 600,00 per ciascun figlio, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie, oltre ad €
600,00 per il mantenimento di sé ricorrente. Chiedeva, altresì, procedersi alla divisione, in ragione della metà ciascuno, tra i coniugi dei c/c cointestati, nonché l'assegnazione delle tre autovetture di proprietà, due del e una della Pt_2 T_
Sin dalla fase presidenziale, si costituiva in giudizio contestando il contenuto del Parte_2
ricorso avversario e rilevando come fossero stati, invero, i comportamenti aggressivi tenuti dalla resistente a determinare l'insorgere della crisi coniugale e lamentando come egli stesso, a causa delle varie trasferte cui era tenuto per lavoro, veniva continuamente estromesso dalla moglie relativamente alle decisioni riguardanti i figli, venendo, a suo dire, utilizzato alla stregua di un mero “bancomat”.
Allegava, altresì, una riduzione del proprio stipendio a causa dell'emergenza epidemiologica, ancora in corso al tempo della presentazione del ricorso, e di avere modeste proprietà immobiliari nel proprio paese d'origine, a differenza della proprietaria di svariati immobili in Sicilia. Rappresentava, T_
inoltre, il resistente come la moglie fosse solita gestire in autonomia il patrimonio familiare, tanto che aveva provveduto anche a prelevare denaro dai c/c cointestati ai coniugi su propri conti personali all'insaputa del marito.
Concludeva, pertanto, domandando, del pari, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e disporsi, in punto di condizioni accessorie, l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso la madre e regolamentazione del diritto di visita nel senso indicato dalla controparte, nonché la previsione di un contributo di mantenimento a suo carico (di lui resistente) ed in favore dei tre figli ancora non economicamente indipendenti pari ad € 300,00 ciascuno, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie, nulla disponendo, invece, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio attesa la sua autosufficienza economica. Persona_3
All'esito della fase presidenziale, in occasione della quale si procedeva anche all'ascolto della figlia minore, veniva disposto l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso la madre, regolamentato il diritto di visita del padre nelle modalità previste dai Servizi sociopsicologici incaricati e posto a carico del l'onere di contribuire al Pt_2 mantenimento dei figli con la somma complessiva di € 1.200,00 mensili (€ 400,00 per ciascun figlio), in aggiunta al 50% delle spese straordinarie. Si procedeva, altresì, ad incaricare la Guardia di Finanza territorialmente competente di svolgere accertamenti sulla situazione patrimoniale di entrambe le parti. La causa, a questo punto, trasmigrava innanzi al giudice istruttore.
Nella fase celebratasi innanzi al Giudice istruttore, si procedeva ad effettuare accertamenti a mezzo
ARPAT sulla situazione economica dei due figli maggiori delle parti e, all'esito, con ordinanza resa nel subprocedimento apertosi sul punto, veniva revocato l'onere del di contribuire al Pt_2
mantenimento dei figli stessi, venendo constatato il raggiungimento da parte loro della autosufficienza economica, e confermato invece il contributo previsto in sede presidenziale in favore delle due figlie, e . Controparte_3 Persona_5
Dopo l'emissione della sentenza non definitiva sullo status, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa al collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
-.-.-.-.-
Va reiterata la pronuncia di separazione personale dei coniugi, richiamando al fine quanto previsto
(nella parte motiva e nel dispositivo) dalla sentenza non definitiva resa col n. 520/2022 dal Tribunale di Pisa, da intendersi qua integralmente trascritta.
Con riferimento alle condizioni accessorie, occorre anzitutto precisare come anche la figlia minore delle parti, sia, nelle more di questo giudizio, divenuta maggiorenne, con conseguente Persona_5 venir meno dell'obbligo per il Tribunale di statuire in punto di affidamento e collocamento della stessa, permanendo, nondimeno, il potere di disporre un contributo di mantenimento in suo favore atteso che, com'è noto, l'obbligo per i genitori di contribuire al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età ma è legato, invece, al raggiungimento dell'autosufficienza economica, la cui dimostrazione è a carico del genitore che domanda la revoca del contributo.
Ne discende, che le uniche questioni ancora da scrutinare sono quelle di carattere economico e relative, appunto, alla previsione di un contributo di mantenimento in favore dei figli nonché alla richiesta della ricorrente di prevedere a carico dell'ex coniuge un contributo per il pagamento del canone di locazione dell'abitazione nella quale la ricorrente vive con i figli.
Ed, infatti, con riguardo alla richiesta di addebito della separazione avanzata dalla medesima ricorrente, questo Tribunale ritiene non vi siano i presupposti per un suo accoglimento, atteso che le circostanze sulle quali tale domanda si fondava – gli asseriti episodi di violenza familiare perpetrati dal in costanza di matrimonio – sono rimaste prive di dimostrazione in questo giudizio, Pt_2
anzitutto con riguardo alla loro effettiva verificazione e, a maggior ragione, al fatto che le stesse
(come detto, non provate) siano state la causa dell'insorgenza della crisi coniugale, sfociata, poi, nella richiesta di pronunzia di separazione personale.
La domanda di parte ricorrente, sul punto, deve pertanto essere rigettata.
Passando, dunque, alle questioni di carattere economico e muovendo il ragionare dalla determinazione del contributo di mantenimento in favore dei figli, questo Collegio ritiene di confermare integralmente il contenuto dell'ordinanza resa dal Giudice istruttore in data 15.03.2023, allorquando, constatato il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte dei due figli maggiori, e si provvedeva a revocare il contributo originariamente Persona_3 Persona_4
previsto in loro favore e a confermare quanto, invece, già disposto con riguardo alle due figlie,
e nella somma pari ad € 300,00 ciascuna. Non sono, infatti, emersi Controparte_3 Persona_5
elementi di segno diverso e/o che facciano propendere per una soluzione di segno differente e, del resto, anche la ricorrente ha concluso nel senso della conferma del contributo in favore delle figlie, senza insistere perché fosse riconosciuto anche un contributo in favore degli altri due figli. Al tempo stesso, deve essere disattesa la richiesta del resistente di ridurre la misura del contributo di mantenimento sino ad € 250,00 ciascuna, richiamando, ancora una volta, le considerazioni già svolte in seno all'ordinanza anzidetta (la riduzione dello stipendio del non si attesta ad un'entità Pt_2
tale da giustificare una decisione nel senso di una effettiva riduzione dell'importo riconosciuto in fase presidenziale in favore delle figlie, importo che ancora si ritiene adeguato in relazione alle mutate condizioni economiche del . Pt_2
In punto di spese straordinarie relative alle figlie, la ricorrente domandava che le stesse fossero ripartite al 50% tra gli ex coniugi ma che, in considerazione della rilevanza ed onerosità di talune spese – in particolare, quelle relative alle tasse universitarie e alle spese per affitto ed utenze per le abitazioni nelle quali alloggiavano le due sorelle, entrambe studentesse fuorisede nelle città di
Bologna e Siena – e del fatto che difficilmente il padre provvedeva al versamento della metà a lui spettante quando la signora glielo richiedeva, fosse disposto a carico del l'onere di versare Pt_2 un contributo forfettario mensile di € 600,00, proprio per garantire alla signora un contributo certo per affrontare le spese anzidette, con conguaglio alla fine di ciascun anno.
Sul punto, deve rammentarsi come, con riguardo alle spese da sostenere nell'interesse dei figli, debbono distinguersi quegli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono
l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e quelli che sono imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, ossia in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento (cfr. Cass.379/2021, come richiamata da Cassazione civile sez. I,
18/04/2023, (ud. 28/10/2022, dep. 18/04/2023), n.10290). In altre parole, la ratio che sostiene la non ricomprensione di dette spese nell'ammontare dell'assegno in via forfettaria posto a carico di uno dei genitori è il contrasto che altrimenti si realizzerebbe con il principio di proporzionalità e adeguatezza del mantenimento sancito dall'art. 337-ter, comma 4, c.c. e il rischio di un grave nocumento per il figlio che potrebbe essere privato di cure necessarie o di altri indispensabili apporti, ove non sia consentito dalle possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno (cfr.
Cassazione civile sez. I, 18/03/2024, n.7169).
Spesa straordinaria, dunque, non è solo l'imprevisto, ma anche il rilevante e di sicura rilevanza è anche la spesa relativa al percorso universitario intrapreso dalle figlie e con riferimento alle tasse universitarie e con riguardo, poi, alle spese per l'alloggio e il pagamento delle utenze, atteso che, in quest'ultimo caso, oltre al carattere della rilevanza è riscontrabile anche quello dell'imprevedibilità della sede presso cui lo studente deciderà di svolgere i propri studi (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19532 del 10/07/2023).
E proprio nell'ottica dell'imprevedibilità del preciso ammontare del costo che i genitori dovranno sostenere, questo Collegio ritiene di non accogliere la richiesta di parte ricorrente di stabilire un contributo forfettario mensile aggiuntivo per far fronte proprio alle spese straordinarie, in considerazione del fatto che tanto potrebbe poi risultare in concreto svantaggioso per ognuno dei due genitori e, del resto, non varrebbe a prevenire l'eventuale contenzioso tra i genitori ma, in un certo qual modo ad alimentarlo.
Appare, dunque, opportuno mantenere la ripartizione in via percentuale delle spese straordinarie tra i genitori seppur con talune precisazioni. La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito come le spese straordinarie non vadano necessariamente collocate in ragione della metà per parte, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma tenendo conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali disponibili e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno dei genitori (Cass. n. 25723/2016). La quantificazione della contribuzione straordinaria, pur mutuando i criteri già indicati per l'assegno di mantenimento quanto alla comparazione dei redditi dei genitori e alla opportuna proporzionalità della partecipazione, non assolve ad un'esigenza esclusivamente perequativa, come l'assegno di mantenimento, perché la contribuzione straordinaria ha la funzione di assicurare la provvista per specifiche esigenze dei figli, ritenute proporzionate al loro interesse, e ciò, evidentemente, tende a riverberarsi nello specifico apprezzamento che il giudice di merito deve compiere per stabilirne la ripartizione (Cass. n. 15229/2023).
In questo senso, considerata la condizione economica di ciascuna delle parti, che vede ancora uno squilibrio significativo delle posizioni in favore del resistente, questo Collegio ritiene congruo ripartire le spese straordinarie nella misura del 70% a carico del padre e del restante 30% a carico della madre. Richiamando l'attenzione di entrambe le parti sulla necessità, prima ancora che sulla opportunità, di previamente concertare le spese straordinarie relative alle figlie e, in ogni caso, di mettere da parte la loro (ancora) accesa conflittualità quando si tratta di questioni – quale quella universitaria – che sono nell'esclusivo interesse delle figlie e del loro futuro inserimento nel mondo del lavoro. Peraltro, occorre ricordare come nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le abbia effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del figlio, commisurandone l'entità all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori (Cass. n. 50597/2021; Cass. n. 19607/2011; Cass. n. 16175/2015), salvo che l'altro genitore non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso (Cass. n. 15240/2018) e nei limiti di questo.
La ricorrente ha domandato, poi, prevedersi una somma a carico del resistente ed in suo favore pari ad € 700,00 per contribuire al pagamento del canone di locazione dell'abitazione nella quale lei vive assieme ai figli, senza reiterare, invece, in sede di precisazione delle conclusioni la domanda di assegno di mantenimento in suo favore originariamente avanzata;
circostanza, questa, che fa presumere la volontà della parte di volervi rinunciare (Corte appello Palermo sez. I, 07/09/2022,
n.1509; si v., anche, Cass. 14.7.2017 n. 17582; Cass 10.07.2014, n. 15860). In ogni caso, anche a voler desumere dal complesso degli atti e dal contegno processuale tenuto dalla ricorrente la volontà di non abbandonare tale richiesta, la stessa non appare, neanche in questa sede, meritevole di accoglimento, non sussistendo quei presupposti in presenza dei quali l'art. 156 c.c. riconosce come dovuto l'assegno. In questo senso, le argomentazioni già spese in sede presidenziale, allorquando si rigettava la richiesta di assegno sul presupposto che la signora svolgesse un'attività lavorativa, fosse proprietaria di immobili e possedesse una rilevante disponibilità finanziaria, non appaiono smentite quanto, piuttosto, confermate dagli accertamenti svolti, dai quali è emerso che la signora si trova nelle condizioni di poter provvedere da sé sola al proprio mantenimento, senza far ricorso ad un contributo perequativo versato dal coniuge. E analoga considerazione deve svolgersi con riguardo al richiesto contributo per il pagamento del canone di locazione dell'abitazione nella quale la signora attualmente vive;
questo Tribunale, infatti, è al corrente di quell'orientamento dei giudici di legittimità che riconosce al giudice della separazione e del divorzio il potere di porre a carico del coniuge con maggiori disponibilità e ad integrazione del contributo in favore della prole, l'onere del pagamento del canone di locazione dell'immobile adibito a casa familiare, anche se di essa non sia assegnatario ed indipendentemente dall'intestazione del contratto di locazione e dalla qualità di conduttore
(Cassazione civile sez. VI, 22/06/2020, n.12058), ma nel caso di specie, questa necessità di integrare il contributo previsto in favore delle figlie non si ravvisa, atteso che comunque le stesse si trovano attualmente a studiare in altra città e che la signora appare in grado di poter sostenere economicamente il canone di locazione dell'abitazione nella quale vive o, in alternativa, di rinvenire una diversa soluzione abitativa.
Da ultimo, devono essere dichiarate inammissibili le ulteriori domande avanzate da parte ricorrente per ottenere la divisione tra i coniugi delle liquidità giacenti sui c/c cointestati, la restituzione della somma di € 23.000,00 quale ricavato della vendita di un titolo nonché la restituzione dei beni personali sottratti dalla casa familiare. Trattasi, invero, di questione che esula dalle statuizioni che il giudice della separazione o del divorzio può adottare e che potrebbero essere recepite in sentenza unicamente laddove provenienti da una volontà concorde dei coniugi che, allo stato, non sembra in alcun modo sussistere.
È opportuno rammentare che, nel procedimento di divorzio, come in quello di separazione, non possono essere introdotte domande diverse da quelle che sono strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole. Possono essere, dunque, formulate domande relative alla responsabilità genitoriale (affidamento, collocamento, diritto di visita), all'assegno divorzile e a quello perequativo per i figli, all'assegnazione della casa coniugale, nonché la domanda di prestazione di garanzia reale o personale o di autorizzazione a procedere a sequestro. Tutte le altre domande sono inammissibili per violazione dell'art. 40 c.p.c. (v. Cass. Civ., 24 aprile 2007, n. 9915; Cass. civ., 8 settembre 2014, n. 18870, come richiamate da Tribunale di Rieti, 8 settembre 2022, n. 376).
Per quanto concerne le spese di lite, considerato l'esito del giudizio e il comportamento processuale tenuto da entrambe le parti, si stima congruo disporne la compensazione tra le parti nella misura del
80%, ponendo il restante 20%, liquidato come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M.
55/2014 (valore indeterminabile, complessità media) a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
RICHIAMA la pronuncia resa col n. 520/2022, pubblicata il 21.04.2022, di separazione personale tra le parti e – uniti in matrimonio con rito concordatario il 30 Parte_1 Parte_2
marzo 1992 in Palermo;
atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Palermo al n. 3, parte II, serie A, anno 1992. RIGETTA la domanda di addebito avanzata da Parte_1
PONE a carico di a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, Parte_2
e l'onere di corrispondere mensilmente la somma pari ad € 600,00 Controparte_3 Persona_5 mensili (€ 300,00 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, in aggiunta al 70% delle spese straordinarie (sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche – libri tasse trasporti mensa, corredo di cancelleria di inizio anno, viaggi e gite di istruzione -, sportive, etc.) preventivamente concordate e documentate;
il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. A tali fini i genitori, a mezzo dei propri difensori, dichiareranno entro 10 giorni da oggi i loro indirizzi di posta elettronica di riferimento. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10 giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento.
CONFERMA la revoca del contributo di mantenimento a carico del ed in favore dei due figli, Pt_2
e come già disposto con ordinanza del 15 marzo 2023. Persona_3 Persona_4
RIGETTA tutte le ulteriori domande, reciprocamente, avanzate dalle parti.
COMPENSA le spese di lite tra le parti nella misura del 80%, ponendo il restante 20%, che liquida in
€ 2.172,00 (pari al 20% di euro 10.860,00), oltre spese generali (15% sul compenso totale) IVA e
CPA come per legge, a carico di Parte_2
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, l'11.11.2024
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Iolanda Golia Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2427/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORTI ANTONIO Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_1
difensore, via Carducci n. 64/C, San Giuliano Terme (PI)
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE GIORGI Parte_2 C.F._2
VALENTINA ABBONDANZA e Email_2 dell'avv. CATALDO GUALTIERO ( ed elettivamente domiciliato Email_3
presso lo studio dell'avv. De Giorgi, via Tosco-Romagnola n. 122, Pontedera (PI) con intervento del PM in sede con ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “1) disporre a carico del sig. il pagamento del canone locativo Pt_2 dell'attuale abitazione della ricorrente e dei figli conviventi, per l'importo di €. 700,00 mensili, oltre
€. 50,00 per oneri condominiali, in toto o pro quota, a compensazione della mancata assegnazione del domicilio coniugale alla madre ed ai figli con essa conviventi;
2) confermare a carico del IG. ed in favore della IG.ra l'obbligo di corrispondere Pt_2 T_ ex artt. 433 e ss. e 156 C.C. l'importo mensile di €. 600,00= a titolo di mantenimento per le figlie
e , in convivenza prevalente con la madre, a far data dal deposito del ricorso e/o Per_1 Per_2 dall'allontanamento della suddetta ricorrente e dei figli dal domicilio coniugale, e pro futuro, al fine di far fronte alle necessità di sopravvivenza, alimentari, abitative, scolastiche e quant'altro in relazione ai figli, e per i motivi in fatto ed in diritto esposti, importi rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, ed oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie per gli stessi figli;
per queste ultime, atteso quanto esposto, disporre il versamento forfettario mensile, a carico del IG. Pt_2 ed in favore della IG.ra dell'ulteriore importo di €. 600,00 mensili, con conguaglio a fine T_
di ogni anno;
4) Disporre la divisione al 50% tra i coniugi delle disponibilità liquide giacenti alla data del 30/6/20 sui c/c accesi a nome di entrambi i coniugi e cointestati presso , Intesa San Paolo filiale CP_1
di Pisa 1 Via Luigi Bianchi e di Pisa, P.zza Giuseppe Garibaldi 1, e dei relativi depositi, CP_2 titoli, libretti fruttiferi e quant'altro cointestato;
con ogni pronuncia consequenziale, anche in ordine alla restituzione, da parte del alla sig.ra di importi eccedenti tale quota del 50% Pt_2 T_
dei quali lo stessi si sia indebitamente appropriato;
6) Disporre la restituzione alla sig.ra dell'importo di €. 23.000,00, pari al ricavato della T_
vendita del titolo n. presso Unicredit Banca, di sua proprietà, in quanto provento di acquisizione ereditaria, operato anticipatamente alla scadenza a richiesta del sig. con addebito a Pt_2 quest'ultimo delle conseguenze economiche tutte derivanti dalla vendita anticipata rispetto alla naturale scadenza del titolo stesso;
7)Disporre la restituzione alla sig.ra ed ai figli dei beni personali di cui all'elenco allegato, T_ sottratti dal sig. dall'abitazione familiare durante la sua permanenza in via esclusiva presso Pt_2 la stessa”; per parte resistente: “chiedono che il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione voglia:
1) in via istruttoria: ammettere i mezzi di prova non ammessi
2) nel merito
a) dichiarare inammissibile e comunque rigettare la richiesta di porre a carico del il Pt_2
pagamento del canone di locazione della casa abitata dalla IG.ra con alcuni dei figli;
T_
b) rigettare la domanda di corresponsione in favore della ricorrente e dei figli e e Persona_3
di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto tutti dotati di proprio redditoc) Persona_4
per e , disporre il versamento a carico del comparente della somma Persona_5 Controparte_3
€ 250,00 cadauno, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate e documentate, con richiesta di indicare espressamente in sentenza se le spese relative allo studio universitario rientrino allo stato tra quelle da considerare ordinarie e quindi contenute nella somma stabilita per il mantenimento;
rappresentando che, nel caso in cui il Tribunale ritenendo l'ordinarietà delle spese relative allo studio, così come questa parte sostiene e come afferma giurisprudenza maggioritaria, voglia comprenderle nel mantenimento ordinario, l'assegno di mantenimento omnicomprensivo venga determinato, in questa sola ipotesi, nella misura di € 350 per ciascuna figlia;
ciò tenuto conto della circostanza che non vi è alcuna necessità per le figlie di studiare fuori - anche in considerazione del fatto che il trasferimento dalla Sicilia a Pisa fu motivato dall'essere quest'ultima una pregiata sede universitaria – e delle mutate condizioni reddituali del ricorrente, che come è noto alle parti ed al Tribunale non lavorando più in missione all'estero ha visto ridotto il proprio reddito.
d) dichiarare inammissibile e comunque rigettare la domanda di rimborso a carico del Pt_2
delle spese sostenute per l'acquisto di una nuova autovettura, unilateralmente decisa dalla ricorrente in fase di separazione;
e) circa la divisione del patrimonio di liquidità e titoli, previa ammissione dei mezzi istruttori occorrendi e viste le risultanze delle indagini della Guardia di Finanza, condannare parte ricorrente al rimborso di tutte le somme di cui la ricorrente si è indebitamente appropriata, ivi compresi i buoni fruttiferi cartacei di cui si è impossessata mediante condanna al rimborso del corrispettivo ricavato dalla vendita degli stessi, come esse risultanti dalla relazione della Guardia di Finanza o comunque nella misura di giustizia che sarà a risultare in corso di causa, in quanto tutti i versamenti, compresi quelli sui libretti postali intestati ai figli, sono stati effettuati unicamente dal comparente e pertanto di sua proprietà esclusiva;
f) rigettare la domanda di restituzione della somma di € 23.000,00 relativa a titolo Unicredit Banca.
Si ribadisce che detto titolo è sempre stato nella esclusiva disponibilità della e del figlio T_
, i soli a possedere i parametri per le relative transazioni;
Per_4
g) rigettare la domanda di restituzione dei beni personali, poiché niente è stato sottratto dal
[...]
atteso che la IG.ra ha portato via tutto ciò che le interessava, lasciando nella Pt_2 T_
spazzatura beni di valore.
h) Rigettare la domanda di risarcimento danni tanto infondata tanto irrituale e improcedibile nel presente giudizio”.
Il PM nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso che reca in calce la data del 14 luglio 2020, deduceva di avere contratto Parte_1 il 30 marzo 1992 in Palermo matrimonio con dall'unione col quale nascevano i Parte_2
figli, il 18 maggio 1993, il 22 ottobre 1994, il 26 Persona_3 Persona_4 Controparte_3
ottobre 2000 e il 15 settembre 2003. Allegava il venir meno dell'unione materiale e Persona_5 spirituale tra i coniugi e l'impossibilità della prosecuzione della vita coniugale, causata dai comportamenti violenti ed aggressivi tenuti dal resistente nel corso della vita matrimoniale, sopportati negli anni dalla moglie in considerazione anche della presenza dei figli ma che, negli ultimi anni, attesa la loro intollerabilità, inducevano la ricorrente a trasferirsi altrove, seguita dai propri figli. In punto di condizioni economiche, dava atto di come nessuno dei quattro figli ancora con lei conviventi fosse economicamente indipendente e rappresentava, dunque, la sua difficoltà a mantenerli con uno stipendio da insegnante che si aggirava attorno ai 1.300,00 euro mensili. Evidenziava, tra l'altro, anche la forte sperequazione reddituale sussistente tra i coniugi, atteso che il marito percepiva, dall'attività di lavoratore dipendente di ENI S.p.A., uno stipendio di circa 7.000,00 euro al mese.
Sulla base di tali presupposti, concludeva domandando pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, che si risolvevano, in particolare, nell'assegnazione della casa coniugale – condotta in locazione – a sé ricorrente per ivi abitarvi assieme ai figli, nell'affido condiviso dell'unica figlia ancora minorenne, ad Persona_5
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita, nonché nella previsione di un contributo di mantenimento in favore dei figli ed a carico del marito pari ad € 600,00 per ciascun figlio, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie, oltre ad €
600,00 per il mantenimento di sé ricorrente. Chiedeva, altresì, procedersi alla divisione, in ragione della metà ciascuno, tra i coniugi dei c/c cointestati, nonché l'assegnazione delle tre autovetture di proprietà, due del e una della Pt_2 T_
Sin dalla fase presidenziale, si costituiva in giudizio contestando il contenuto del Parte_2
ricorso avversario e rilevando come fossero stati, invero, i comportamenti aggressivi tenuti dalla resistente a determinare l'insorgere della crisi coniugale e lamentando come egli stesso, a causa delle varie trasferte cui era tenuto per lavoro, veniva continuamente estromesso dalla moglie relativamente alle decisioni riguardanti i figli, venendo, a suo dire, utilizzato alla stregua di un mero “bancomat”.
Allegava, altresì, una riduzione del proprio stipendio a causa dell'emergenza epidemiologica, ancora in corso al tempo della presentazione del ricorso, e di avere modeste proprietà immobiliari nel proprio paese d'origine, a differenza della proprietaria di svariati immobili in Sicilia. Rappresentava, T_
inoltre, il resistente come la moglie fosse solita gestire in autonomia il patrimonio familiare, tanto che aveva provveduto anche a prelevare denaro dai c/c cointestati ai coniugi su propri conti personali all'insaputa del marito.
Concludeva, pertanto, domandando, del pari, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e disporsi, in punto di condizioni accessorie, l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso la madre e regolamentazione del diritto di visita nel senso indicato dalla controparte, nonché la previsione di un contributo di mantenimento a suo carico (di lui resistente) ed in favore dei tre figli ancora non economicamente indipendenti pari ad € 300,00 ciascuno, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie, nulla disponendo, invece, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio attesa la sua autosufficienza economica. Persona_3
All'esito della fase presidenziale, in occasione della quale si procedeva anche all'ascolto della figlia minore, veniva disposto l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso la madre, regolamentato il diritto di visita del padre nelle modalità previste dai Servizi sociopsicologici incaricati e posto a carico del l'onere di contribuire al Pt_2 mantenimento dei figli con la somma complessiva di € 1.200,00 mensili (€ 400,00 per ciascun figlio), in aggiunta al 50% delle spese straordinarie. Si procedeva, altresì, ad incaricare la Guardia di Finanza territorialmente competente di svolgere accertamenti sulla situazione patrimoniale di entrambe le parti. La causa, a questo punto, trasmigrava innanzi al giudice istruttore.
Nella fase celebratasi innanzi al Giudice istruttore, si procedeva ad effettuare accertamenti a mezzo
ARPAT sulla situazione economica dei due figli maggiori delle parti e, all'esito, con ordinanza resa nel subprocedimento apertosi sul punto, veniva revocato l'onere del di contribuire al Pt_2
mantenimento dei figli stessi, venendo constatato il raggiungimento da parte loro della autosufficienza economica, e confermato invece il contributo previsto in sede presidenziale in favore delle due figlie, e . Controparte_3 Persona_5
Dopo l'emissione della sentenza non definitiva sullo status, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa al collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
-.-.-.-.-
Va reiterata la pronuncia di separazione personale dei coniugi, richiamando al fine quanto previsto
(nella parte motiva e nel dispositivo) dalla sentenza non definitiva resa col n. 520/2022 dal Tribunale di Pisa, da intendersi qua integralmente trascritta.
Con riferimento alle condizioni accessorie, occorre anzitutto precisare come anche la figlia minore delle parti, sia, nelle more di questo giudizio, divenuta maggiorenne, con conseguente Persona_5 venir meno dell'obbligo per il Tribunale di statuire in punto di affidamento e collocamento della stessa, permanendo, nondimeno, il potere di disporre un contributo di mantenimento in suo favore atteso che, com'è noto, l'obbligo per i genitori di contribuire al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età ma è legato, invece, al raggiungimento dell'autosufficienza economica, la cui dimostrazione è a carico del genitore che domanda la revoca del contributo.
Ne discende, che le uniche questioni ancora da scrutinare sono quelle di carattere economico e relative, appunto, alla previsione di un contributo di mantenimento in favore dei figli nonché alla richiesta della ricorrente di prevedere a carico dell'ex coniuge un contributo per il pagamento del canone di locazione dell'abitazione nella quale la ricorrente vive con i figli.
Ed, infatti, con riguardo alla richiesta di addebito della separazione avanzata dalla medesima ricorrente, questo Tribunale ritiene non vi siano i presupposti per un suo accoglimento, atteso che le circostanze sulle quali tale domanda si fondava – gli asseriti episodi di violenza familiare perpetrati dal in costanza di matrimonio – sono rimaste prive di dimostrazione in questo giudizio, Pt_2
anzitutto con riguardo alla loro effettiva verificazione e, a maggior ragione, al fatto che le stesse
(come detto, non provate) siano state la causa dell'insorgenza della crisi coniugale, sfociata, poi, nella richiesta di pronunzia di separazione personale.
La domanda di parte ricorrente, sul punto, deve pertanto essere rigettata.
Passando, dunque, alle questioni di carattere economico e muovendo il ragionare dalla determinazione del contributo di mantenimento in favore dei figli, questo Collegio ritiene di confermare integralmente il contenuto dell'ordinanza resa dal Giudice istruttore in data 15.03.2023, allorquando, constatato il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte dei due figli maggiori, e si provvedeva a revocare il contributo originariamente Persona_3 Persona_4
previsto in loro favore e a confermare quanto, invece, già disposto con riguardo alle due figlie,
e nella somma pari ad € 300,00 ciascuna. Non sono, infatti, emersi Controparte_3 Persona_5
elementi di segno diverso e/o che facciano propendere per una soluzione di segno differente e, del resto, anche la ricorrente ha concluso nel senso della conferma del contributo in favore delle figlie, senza insistere perché fosse riconosciuto anche un contributo in favore degli altri due figli. Al tempo stesso, deve essere disattesa la richiesta del resistente di ridurre la misura del contributo di mantenimento sino ad € 250,00 ciascuna, richiamando, ancora una volta, le considerazioni già svolte in seno all'ordinanza anzidetta (la riduzione dello stipendio del non si attesta ad un'entità Pt_2
tale da giustificare una decisione nel senso di una effettiva riduzione dell'importo riconosciuto in fase presidenziale in favore delle figlie, importo che ancora si ritiene adeguato in relazione alle mutate condizioni economiche del . Pt_2
In punto di spese straordinarie relative alle figlie, la ricorrente domandava che le stesse fossero ripartite al 50% tra gli ex coniugi ma che, in considerazione della rilevanza ed onerosità di talune spese – in particolare, quelle relative alle tasse universitarie e alle spese per affitto ed utenze per le abitazioni nelle quali alloggiavano le due sorelle, entrambe studentesse fuorisede nelle città di
Bologna e Siena – e del fatto che difficilmente il padre provvedeva al versamento della metà a lui spettante quando la signora glielo richiedeva, fosse disposto a carico del l'onere di versare Pt_2 un contributo forfettario mensile di € 600,00, proprio per garantire alla signora un contributo certo per affrontare le spese anzidette, con conguaglio alla fine di ciascun anno.
Sul punto, deve rammentarsi come, con riguardo alle spese da sostenere nell'interesse dei figli, debbono distinguersi quegli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono
l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e quelli che sono imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, ossia in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento (cfr. Cass.379/2021, come richiamata da Cassazione civile sez. I,
18/04/2023, (ud. 28/10/2022, dep. 18/04/2023), n.10290). In altre parole, la ratio che sostiene la non ricomprensione di dette spese nell'ammontare dell'assegno in via forfettaria posto a carico di uno dei genitori è il contrasto che altrimenti si realizzerebbe con il principio di proporzionalità e adeguatezza del mantenimento sancito dall'art. 337-ter, comma 4, c.c. e il rischio di un grave nocumento per il figlio che potrebbe essere privato di cure necessarie o di altri indispensabili apporti, ove non sia consentito dalle possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno (cfr.
Cassazione civile sez. I, 18/03/2024, n.7169).
Spesa straordinaria, dunque, non è solo l'imprevisto, ma anche il rilevante e di sicura rilevanza è anche la spesa relativa al percorso universitario intrapreso dalle figlie e con riferimento alle tasse universitarie e con riguardo, poi, alle spese per l'alloggio e il pagamento delle utenze, atteso che, in quest'ultimo caso, oltre al carattere della rilevanza è riscontrabile anche quello dell'imprevedibilità della sede presso cui lo studente deciderà di svolgere i propri studi (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19532 del 10/07/2023).
E proprio nell'ottica dell'imprevedibilità del preciso ammontare del costo che i genitori dovranno sostenere, questo Collegio ritiene di non accogliere la richiesta di parte ricorrente di stabilire un contributo forfettario mensile aggiuntivo per far fronte proprio alle spese straordinarie, in considerazione del fatto che tanto potrebbe poi risultare in concreto svantaggioso per ognuno dei due genitori e, del resto, non varrebbe a prevenire l'eventuale contenzioso tra i genitori ma, in un certo qual modo ad alimentarlo.
Appare, dunque, opportuno mantenere la ripartizione in via percentuale delle spese straordinarie tra i genitori seppur con talune precisazioni. La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito come le spese straordinarie non vadano necessariamente collocate in ragione della metà per parte, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma tenendo conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali disponibili e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno dei genitori (Cass. n. 25723/2016). La quantificazione della contribuzione straordinaria, pur mutuando i criteri già indicati per l'assegno di mantenimento quanto alla comparazione dei redditi dei genitori e alla opportuna proporzionalità della partecipazione, non assolve ad un'esigenza esclusivamente perequativa, come l'assegno di mantenimento, perché la contribuzione straordinaria ha la funzione di assicurare la provvista per specifiche esigenze dei figli, ritenute proporzionate al loro interesse, e ciò, evidentemente, tende a riverberarsi nello specifico apprezzamento che il giudice di merito deve compiere per stabilirne la ripartizione (Cass. n. 15229/2023).
In questo senso, considerata la condizione economica di ciascuna delle parti, che vede ancora uno squilibrio significativo delle posizioni in favore del resistente, questo Collegio ritiene congruo ripartire le spese straordinarie nella misura del 70% a carico del padre e del restante 30% a carico della madre. Richiamando l'attenzione di entrambe le parti sulla necessità, prima ancora che sulla opportunità, di previamente concertare le spese straordinarie relative alle figlie e, in ogni caso, di mettere da parte la loro (ancora) accesa conflittualità quando si tratta di questioni – quale quella universitaria – che sono nell'esclusivo interesse delle figlie e del loro futuro inserimento nel mondo del lavoro. Peraltro, occorre ricordare come nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le abbia effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del figlio, commisurandone l'entità all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori (Cass. n. 50597/2021; Cass. n. 19607/2011; Cass. n. 16175/2015), salvo che l'altro genitore non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso (Cass. n. 15240/2018) e nei limiti di questo.
La ricorrente ha domandato, poi, prevedersi una somma a carico del resistente ed in suo favore pari ad € 700,00 per contribuire al pagamento del canone di locazione dell'abitazione nella quale lei vive assieme ai figli, senza reiterare, invece, in sede di precisazione delle conclusioni la domanda di assegno di mantenimento in suo favore originariamente avanzata;
circostanza, questa, che fa presumere la volontà della parte di volervi rinunciare (Corte appello Palermo sez. I, 07/09/2022,
n.1509; si v., anche, Cass. 14.7.2017 n. 17582; Cass 10.07.2014, n. 15860). In ogni caso, anche a voler desumere dal complesso degli atti e dal contegno processuale tenuto dalla ricorrente la volontà di non abbandonare tale richiesta, la stessa non appare, neanche in questa sede, meritevole di accoglimento, non sussistendo quei presupposti in presenza dei quali l'art. 156 c.c. riconosce come dovuto l'assegno. In questo senso, le argomentazioni già spese in sede presidenziale, allorquando si rigettava la richiesta di assegno sul presupposto che la signora svolgesse un'attività lavorativa, fosse proprietaria di immobili e possedesse una rilevante disponibilità finanziaria, non appaiono smentite quanto, piuttosto, confermate dagli accertamenti svolti, dai quali è emerso che la signora si trova nelle condizioni di poter provvedere da sé sola al proprio mantenimento, senza far ricorso ad un contributo perequativo versato dal coniuge. E analoga considerazione deve svolgersi con riguardo al richiesto contributo per il pagamento del canone di locazione dell'abitazione nella quale la signora attualmente vive;
questo Tribunale, infatti, è al corrente di quell'orientamento dei giudici di legittimità che riconosce al giudice della separazione e del divorzio il potere di porre a carico del coniuge con maggiori disponibilità e ad integrazione del contributo in favore della prole, l'onere del pagamento del canone di locazione dell'immobile adibito a casa familiare, anche se di essa non sia assegnatario ed indipendentemente dall'intestazione del contratto di locazione e dalla qualità di conduttore
(Cassazione civile sez. VI, 22/06/2020, n.12058), ma nel caso di specie, questa necessità di integrare il contributo previsto in favore delle figlie non si ravvisa, atteso che comunque le stesse si trovano attualmente a studiare in altra città e che la signora appare in grado di poter sostenere economicamente il canone di locazione dell'abitazione nella quale vive o, in alternativa, di rinvenire una diversa soluzione abitativa.
Da ultimo, devono essere dichiarate inammissibili le ulteriori domande avanzate da parte ricorrente per ottenere la divisione tra i coniugi delle liquidità giacenti sui c/c cointestati, la restituzione della somma di € 23.000,00 quale ricavato della vendita di un titolo nonché la restituzione dei beni personali sottratti dalla casa familiare. Trattasi, invero, di questione che esula dalle statuizioni che il giudice della separazione o del divorzio può adottare e che potrebbero essere recepite in sentenza unicamente laddove provenienti da una volontà concorde dei coniugi che, allo stato, non sembra in alcun modo sussistere.
È opportuno rammentare che, nel procedimento di divorzio, come in quello di separazione, non possono essere introdotte domande diverse da quelle che sono strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole. Possono essere, dunque, formulate domande relative alla responsabilità genitoriale (affidamento, collocamento, diritto di visita), all'assegno divorzile e a quello perequativo per i figli, all'assegnazione della casa coniugale, nonché la domanda di prestazione di garanzia reale o personale o di autorizzazione a procedere a sequestro. Tutte le altre domande sono inammissibili per violazione dell'art. 40 c.p.c. (v. Cass. Civ., 24 aprile 2007, n. 9915; Cass. civ., 8 settembre 2014, n. 18870, come richiamate da Tribunale di Rieti, 8 settembre 2022, n. 376).
Per quanto concerne le spese di lite, considerato l'esito del giudizio e il comportamento processuale tenuto da entrambe le parti, si stima congruo disporne la compensazione tra le parti nella misura del
80%, ponendo il restante 20%, liquidato come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M.
55/2014 (valore indeterminabile, complessità media) a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
RICHIAMA la pronuncia resa col n. 520/2022, pubblicata il 21.04.2022, di separazione personale tra le parti e – uniti in matrimonio con rito concordatario il 30 Parte_1 Parte_2
marzo 1992 in Palermo;
atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Palermo al n. 3, parte II, serie A, anno 1992. RIGETTA la domanda di addebito avanzata da Parte_1
PONE a carico di a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, Parte_2
e l'onere di corrispondere mensilmente la somma pari ad € 600,00 Controparte_3 Persona_5 mensili (€ 300,00 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, in aggiunta al 70% delle spese straordinarie (sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche – libri tasse trasporti mensa, corredo di cancelleria di inizio anno, viaggi e gite di istruzione -, sportive, etc.) preventivamente concordate e documentate;
il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. A tali fini i genitori, a mezzo dei propri difensori, dichiareranno entro 10 giorni da oggi i loro indirizzi di posta elettronica di riferimento. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10 giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento.
CONFERMA la revoca del contributo di mantenimento a carico del ed in favore dei due figli, Pt_2
e come già disposto con ordinanza del 15 marzo 2023. Persona_3 Persona_4
RIGETTA tutte le ulteriori domande, reciprocamente, avanzate dalle parti.
COMPENSA le spese di lite tra le parti nella misura del 80%, ponendo il restante 20%, che liquida in
€ 2.172,00 (pari al 20% di euro 10.860,00), oltre spese generali (15% sul compenso totale) IVA e
CPA come per legge, a carico di Parte_2
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, l'11.11.2024
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina