Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5535/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15 maggio 2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il giorno 15 ottobre 1976 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente a[...] ma di fatto residente a [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il giorno 18 luglio 1976 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AG AN il 07 dicembre 2009
(anno 2003, atto n. 50, parte 2, Serie A)
separati con sentenza n. 997/2024 emessa il 03.07.2024 del Tribunale di AN
(passata in giudicato)
cod. fisc. , e , nata a [...] il giorno 20 marzo 2012, C.F._3 Pt_4
cittadina italiana, cod. fisc C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15 maggio 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) La casa coniugale, sita a AG AN (MI), in via Alessandro Volta n. 34 e dalla quale il marito si è già allontanato, resta assegnata alla moglie, la quale ivi abiterà con i figli.
2) I figli minori e restano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con Pt_3 Pt_4 collocazione prevalente presso la madre nella già casa coniugale.
2.1) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse dei figli in merito.
3) A garanzia del diritto dei minori a mantenere rapporti significativi ed equilibrati con entrambi i genitori, il padre avrà ampia facoltà di vedere e tenere con sé i figli durante i giorni infrasettimanali,
ma sempre previo tempestivo avviso alla madre e compatibilmente agli impegni dei minori, nonché a fine settimana alternati dalle ore 19.00 del venerdì al lunedì mattino.
Essi genitori hanno individuato un calendario dei tempi di permanenza dei figli in base al quale si avvicenderanno costantemente nel tempo come di seguito riportato:
In caso di disaccordo sui periodi di competenza di ciascun genitore, il padre terrà i minori nei periodi appresso indicati:
- due pomeriggi a settimana, preferibilmente il martedì e giovedì, dalle ore 18.00 sino alle ore 22.00;
- a weekend alternati, a fine settimana alternati dalle ore 19.00 del venerdì al lunedì mattino;
3.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, i minori trascorreranno il periodo dal 24 dicembre fino al 30 dicembre con un genitore e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, con l'ulteriore intesa che in ogni caso il genitore che avrà con sé i minori nel primo periodo delle festività natalizie consentirà che l'altro genitore possa trascorrere con i figli o la Vigilia di Natale o il pranzo di Natale, previo accordo entro il 15 dicembre, salvo che il genitore affidatario per il primo periodo delle festività natalizie abbia organizzato una vacanza con i figli in tale periodo.
3.2) Durante le vacanze scolastiche pasquali, in difetto di altri accordi, i minori trascorreranno con ciascun genitore tre giorni delle festività scolastiche pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua o di Pasquetta.
3.3) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, i minori staranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, giacché, in caso di disaccordo, negli anni pari avrà prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari il padre.
Per espresso accordo tra i coniugi, ciascun genitore dovrà inoltre comunicare all'altro l'indirizzo dell'alloggio dove porterà i minori in vacanza;
laddove si intenda trascorrere le vacanze con i minori all'estero, tale decisione dovrà essere altresì previamente concordata con l'altro genitore, il cui dissenso può essere giustificato solo da motivi di sicurezza internazionale oppure se la località di villeggiatura è insicura o insalubre per i figli ovvero se sussista il fondato pericolo che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all'estero portando i figli con sé.
4) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio dei figli, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza.
5) Tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti e dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, il signor entro il giorno 15 di ogni mese, corrisponderà alla signora Parte_1 Pt_2
€ 500,00 (euro cinquecento,zerozero), a titolo di concorso con la madre nel mantenimento
[...] ordinario dei figli, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio, mediante versamento sul conto bancario indicato.
5.1) L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio.
5.2) I coniugi si danno atto che sono comprese nel suddetto assegno di mantenimento le spese con carattere prevedibile e frequenza significativa: vitto, abbigliamento, materiale scolastico di cancelleria successivo a quello acquistato ad inizio anno scolastico, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali).
In ossequio al principio di proporzionalità nel mantenimento della prole, invece, per espresso accordo tra i coniugi, pur se da annoverarsi tra le spese di natura ordinaria, non sono comprese nel suddetto assegno di mantenimento le seguenti spese:
- mensa scolastica: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
- spese per tasse scolastiche diverse da quelle universitarie: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
- uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
- spese per i trattamenti per la cura della persona (parrucchiere ed estetista): vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto se necessaria alla cura della persona;
- spese collegate ad occasionali attività ludiche (quali ad es. alla partecipazione a compleanni e a riunioni tra amici) ovvero a regali d'uso per i compagni di scuola amici e insegnanti: vi provvederanno entrambi i genitori senza necessità di previo concerto;
- paghette/pocket money: vi provvederanno entrambi i genitori, compatibilmente alle proprie condizioni reddituali e alle esigenze dei figli nei rispettivi periodi di frequentazione;
6) Quanto alle spese straordinarie per i figli (ossia spese che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità, la gravosità o la voluttuarietà) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie,
perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori a condizione che si tratti di spese ancora sostenibili.
6.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della prole, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria per fare accertare la natura della spesa, i genitori si danno atto che avranno come riferimento “Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” sottoscritte anche dal Tribunale di AN il 14 novembre 2017, che distinguono le spese straordinarie da erogarsi rispetto a quelle ordinarie, nonché stabiliscono quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto e, infine, definiscono le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso.
Pertanto da intendersi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b)
corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro,
boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6.2) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms,
messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni
-salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorni 10 dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare per iscritto il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà
approvata ad ogni effetto, in quanto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
In caso di dissenso motivato tempestivamente con ragioni di carattere educativo, il genitore che ha proposto la spesa non potrà effettuarla giacché, in caso di disaccordo su una scelta con valenze educative significative, la scelta non potrà che essere demandata al giudice.
Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse dei figli e congruità rispetto all'entità e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale dei genitori.
6.3) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso dovrà essere documentata,
indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, entro 30 giorni dalla spesa, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione), allegando idonea documentazione comprovante l'esborso, ossia i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc) nonché i conteggi di dare e avere.
Al genitore che ha correttamente documentato la spesa è dovuto il rimborso entro 15 giorni successivi alla data della richiesta, salvo diversi accordi.
Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per i figli potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa “extrassegno”, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
7) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per i figli devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato al figlio a carico per la quale la spesa è stata sostenuta.
8) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta in ragione del 100% alla madre.
9) Non vi è luogo per l'assegno divorzile per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
• PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano quanto segue.
A) I beni mobili sono stati già divisi bonariamente e, pertanto, con riferimento a tali beni, i coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
B) Le rate del mutuo gravante sulla già casa coniugale, ciascuna pari a circa €845,00, saranno corrisposte da entrambi i coniugi, i quali verseranno la propria quota parte -pari al 50% dell'importo della rata- entro la scadenza della rata sul conto corrente su cui sono domiciliate le stesse.
C) Eventuali giacenze sul conto corrente acceso per il pagamento del mutuo, dedotte quelle versate dal signor per pagare il mutuo ivi domiciliato, sono di spettanza esclusiva della signora Parte_1
, considerato che la stessa continuerà a far accreditare il proprio stipendio sul predetto Parte_2
conto.
D) Le Parti si danno atto che ogni eventuale finanziamento stipulato mentre era vigente il regime di comunione di beni rimarrà in capo esclusivo al solo firmatario, nulla dovendo, pertanto, l'altra parte, la quale sarà manlevata da ogni onere connesso a detti finanziamenti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 03.07.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio con assegnazione di termini per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AG AN il
07 dicembre 2009 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AG AN perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in AN, il 29.01.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato