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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 20/10/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
Sezione civile
Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice unico dott.ssa Roberta Chirico, all'udienza di discussione del 26.09.2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1175/2024 promossa da:
(C.F.:/P.I ) in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Sergio Di Chiara, elettivamente domiciliata Parte_2 presso il difensore,
-attrice/opponente contro
(PI: ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. Umberto Giffenni, elettivamente domiciliata presso il difensore,
convenuta/opposta in punto a: pagamento somma
***
Conclusioni delle parti:
-per parte attrice-opponente:
<<piaccia all'ill.mo tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, 1) in via principale < i>
e di merito: accertare e dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo n. 243/2024 R.G. N.R. 804/2024 notificato il 29/04/2024, Tribunale di Ferrara, per totale infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa creditoria;
2) in ogni caso: con vittoria di spese, compenso professionale, CPA ed IVA come per legge, del presente giudizio.3) si dichiara di non voler accettare nessun contraddittorio su eventuali documentazioni non autorizzate e/o domande formulate per l'udienza di discussione.>>
-per parte convenuta-opposta:
<<1) il rigetto della opposizione in quanto generica e non fondata su prova scritta;
2) la conferma del decreto ingiuntivo n. 243/24 – Trib. Ferrara, con declaratoria di efficacia esecutiva;
3) la condanna della opponente alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio>>
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 243/2024 emesso dal Tribunale di Ferrara con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore di la somma di euro 21.858,31= a Controparte_1 titolo di corrispettivo per servizi di trasporto di cui alle fatture nn. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 46 dell'anno 2023, emesse dall'opposta;
Parte opponente ha eccepito l'integrale infondatezza della pretesa creditoria avversaria per l'insussistenza del credito azionato, deducendo di non avere mai conferito all'opposta gli incarichi di trasporto indicati nelle fatture allegate al ricorso monitorio;
inoltre, ha evidenziato l'inidoneità probatoria delle stesse fatture in quanto espressamente contestate nell'ambito della procedura di negoziazione assistita del 30.6.2023 -cui l'opposta non aveva partecipato e non aveva offerto alcun riscontro- e non suffragate dai documenti di trasporto attestanti l'esecuzione effettiva dei presunti incarichi, già in precedenza richiesti in visione, senza alcun esito.
ha altresì precisato che, invero, l'ultimo incarico conferito per l'esecuzione di Pt_1 trasporti per suo conto era quello indicato nella fattura n. 32 del 18 marzo 2023, già regolarmente saldata;
dopo quella data, infatti, i rapporti inter partes si erano interrotti e la società aveva eseguito personalmente i trasporti;
ciò a causa della condotta inadempiente di che non aveva restituito all'opponente alcune Controparte_1 attrezzature di sua proprietà utilizzate per il carico/scarico merci in attività precedenti;
tale questione aveva formato oggetto di un separato giudizio ed era stata definita -in favore di
- con sentenza definitiva del Tribunale di Ferrara n. 701/2024. Pt_1 Costituitasi nel procedimento così instaurato, l'opposta ha eccepito che, invece, i rapporti commerciali tra le parti sarebbero proseguiti anche dopo l'incarico suddetto, adducendo
-a presunta conferma- alcune mail intercorse con l'opponente, alcuni “buoni di consegna” del 27/2/23, 14/3/23, del 16/3/23, del 19/3/23 per trasporti effettuati presso le società Albani
e Ruggieri, OR NS NA, OR LA AR e Primavera Fiorita di
Carpita; alcune fatture emesse da altro operatore del settore, la ERBS di Frosinone, asserito subappaltatore di viaggi “in esubero” commissionati dalla stessa Pt_1 all'opposta (fatture n. 313 del 31/12/2022, n. 12 del 31/01/2023, n.39 del 28/02/2023 e n. 71 del 31/3/2023.
Respinta l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita mediante l'ordine di esibizione -richiesto dall'opposta- di tutti i DDT e bolle di accompagnamento dei rapporti commerciali -corrispondenti alle prestazioni di cui alle fatture in atti - intervenuti tra la Parte_3 Controparte_1
Sono stati poi assunti gli interrogatori formali dei legali rappresentanti delle società contrapposte e la prova testimoniale richiesta da per contro, le prove orali richieste Pt_1 da e delegate al Tribunale di Latina non sono state assunte, essendo stata -con CP_1 ordinanza del 26.06.2025 –dichiarata la decadenza dalle medesime per non avere l'istante espletato l'assunzione della prova nel termine fissato nel provvedimento di autorizzazione.
La causa è pervenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., a séguito di discussione orale e lettura del dispositivo in udienza, con riserva di deposito della motivazione nei successivi trenta giorni.
***
L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Secondo la tesi prevalente in dottrina e giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, ma resta invariata quella sostanziale, cosicché rimane a carico del creditore opposto –attore in senso sostanziale- l'onere di provare compiutamente l'esistenza del credito azionato, mentre è onere del debitore opponente -convenuto in senso sostanziale- la prova di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (Cass. Civile, sez. 2, n. 3091 del 07.02.2025, Cass. Civile, sez. 1, 31 maggio 2007, n. 12765; Cass. Civile sez. 1, 3 febbraio
2006 n. 2421, Cass. Civile sez. 2, 30 luglio 2004 n. 14556). Inoltre, è consolidato il principio secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le fatture -che integrano prova scritta idonea al fine dell'emissione del decreto ingiuntivo- non costituiscono invece, di per sé sole, prova sufficiente a dimostrare l'esistenza del rapporto negoziale su cui si fondano, del suo contenuto e dell'esecuzione della prestazione che ne rappresenta l'oggetto; in quanto atti unilateralmente predisposti dal creditore, esse rivestono in quella sede valore meramente indiziario che richiede di essere convalidato da puntuali prove aggiuntive (Cass. Civile, Ord. n. 5827 del 27 febbraio 2023;
Cass. Civile, Ord. n. 5915 dell'11 marzo 2011; Cass. Civile, sez. 2, del 14 luglio 2008 n. 19310;
Cass. Civile Sez. 3, n. 13651 del 13 giugno 2006).
*****
Orbene, risulta agli atti di causa che già dieci mesi prima dell'introduzione del Parte_1 procedimento monitorio, ha contestato le fatture, poi allegate dall'opposta al ricorso per decreto ingiuntivo, promuovendo -in data 28.06.2023- un procedimento di negoziazione assistita con il quale chiedeva ragione della pretesa creditoria relativa all'importo di
21.858,31=, negandone la debenza e chiedendo di avere copia dei documenti di trasporto attestanti l'esecuzione dei servizi asseritamente compiuti, fonte del presunto credito.
La contestazione concerneva innanzitutto il mancato conferimento di incarichi di trasporto C alla società successivi a quelli indicati nella fattura n. 32 del 18 marzo 2023, l'ultima accettata dall'opponente per servizi resi dall'opposta e regolarmente saldata;
dopo tale data, i rapporti commerciali inter partes si erano interrotti essendo insorto un contenzioso a causa della mancata restituzione, da parte dell'opposta, di attrezzature di proprietà di Pt_1
definito con sentenza del Tribunale di Ferrara n. 701/2024 che ha riconosciuto le ragioni
[...] di quest'ultima.
La prova orale assunta all'udienza del 6.6.25, ha puntualmente confermato quanto dall'ingiunta dedotto: il teste , addetto alla contabilità della infatti, a Tes_1 Pt_1 proposito della fattura del 18 marzo 2023 n. 32 ha dichiarato: <Confermo che a partire dalla data indicata nella fattura esibitami non vi sono stati ulteriori incarichi da parte di Pt_1
Parte a ..preciso che sono io a ricevere le fatture per l'azienda quindi posso
[...] CP_1 dire che questa fattura rappresenta l'ultimo incarico conferito alla ultimo CP_1 incarico conferito su chiamata) ed ancora <<... l'amministrazione aveva comunicato che questo (di cui alla fattura esibitami) era l'ultimo incarico>>.
Agli atti del procedimento risultano poi prodotte ad opera dell'opponente tutte le fatture relative al periodo in cui i rapporti commerciali inter partes si sono svolti regolarmente, cioè quelle relative all'anno 2022 (fatture GST Flor /ST Trasporti nn. 343, 345, 358, 360, 362, 366,
369, 371, 373, 374, 376, 377, 378, 381, 382, 383, 386, 688, 389, 394, 396, 397, 399) ed all'inizio dell'anno 2023 (nn. 6, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 29, 32) sino all'ultima fattura, la n.
32/2023.
Deve, pertanto, ritenersi, in conformità ai richiamati orientamenti giurisprudenziali, che in presenza di chiare e comprovate contestazioni delle fatture azionate, avesse il CP_1 preciso onere -ex art. 2697 c.c. - di offrire elementi di prova ulteriori rispetto a quanto unilateralmente esposto nelle fatture, sia in ordine all' an che al quantum del proprio presunto credito;
avrebbe cioè dovuto dimostrare l'esistenza di un contratto di trasporto o comunque di validi conferimenti di incarico per ciascuno dei trasporti fatturati posteriormente al 18 marzo 2023, nonché i termini sostanziali dell'accordo o degli incarichi, anche con riferimento al corrispettivo pattuito, oltreché comprovare l'effettiva esecuzione delle prestazioni.
Invero, l'impianto probatorio della convenuta opposta si è rivelato insufficiente ed inidoneo allo scopo.
Si osserva infatti che, quanto al conferimento dell'incarico, le mail prodotte dalla CP_1
(e-mail del 14,15,17, 20 aprile 2023 tra allegate alla comparsa di Parte_4 risposta) alle quali essa pretenderebbe attribuire valore di sollecito e riconoscimento del debito, sono inconferenti allo scopo, in quanto contenenti dichiarazioni di incerta provenienza, non suffragate testimonialmente e comunque formulate in modo vago, privo di riferimenti concreti alla data dell'incarico, al servizio reso ed al corrispettivo concordato, così da rendere impossibile una chiara ed univoca correlazione con le fatture oggetto dell'odierno giudizio ( si richiama, anche per le altre, la mail del 14 aprile 2023: <<...abbiamo bisogno di incassare le fatture emesse, non diciamo tutte ma una parte>>).
Nell'incontestata sussistenza di rapporti commerciali pregressi tra le parti, relativi a tutto l'anno 2022 ed inizio 2023, nulla esclude infatti che le fatture cui genericamente CP_1 fa riferimento, senza comunque individuarle partitamente, in realtà si riferissero a periodi precedenti e fossero già state saldate.
Parimenti, la circostanza -confermata dal teste che l'ultimo incarico di trasporto era Tes_1 stato conferito “a chiamata”, in assenza di contratto, rappresenta invero l'attestazione di un fatto circoscritto e confermato dal teste relativamente all'incarico ad CP_1 indicato nella fattura del 18.3.2023, da cui non può inferirsi, nemmeno presuntivamente,
l'esistenza di ulteriori ordini di trasporto successivi, non comprovati. Analogamente, non rivestono alcuna efficacia probatoria i cd. “buoni” prodotti quali docc. 2 e 3 fascicolo opposta ( Ruggieri, OR NA, OR Parte_5
LA, Carpita): trattasi invero di documenti compilati a mano, privi di data certa, in cui sono indicate voci generiche relative a “movimenti” di carrelli, pianali, attrezzature in genere e non a consegne di merci, non contestualizzati e quindi non riconducibili alle fatture ed al credito in contestazione.
Anche le fatture emesse nei confronti di dalla società ER BS – fatture del CP_1
31.12.22, 31.1.22, 31.1.23, 28.2.23 e 31.3.23 – che secondo la tesi della Società opposta documenterebbero dei servizi svolti dalla stessa ER BS in qualità di subvettore per C evadere ordini di “in esubero”, e sarebbero speculari alle fatture dalla stessa poi Pt_1
[... emesse nei confronti di invero danno atto di un rapporto commerciale ( Parte_1
non opponibile all'ingiunta, per il principio di cui all'art. 1372 secondo Controparte_2 comma, c.c., e non riconducibile al credito di cui alle fatture contestate nell'evidente assenza di prova prodromica circa un accordo di subvezione ed i termini del medesimo,
Con riferimento, infine, alla prova dell'esecuzione delle prestazioni di trasporto di cui si controverte, va osservato che non è stata in grado di produrre, né in fase CP_1 monitoria né nel presente giudizio, i documenti di trasporto corrispondenti alle fatture azionate, documenti che ha chiesto in via istruttoria di poter acquisire mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., dall'opponente e dai produttori florovivaistici con i quali erano avvenuti gli scambi commerciali.
E' noto che il Documento di Trasporto è un titolo commerciale obbligatorio che accompagna la spedizione e la consegna di merci, specificandone la natura, la destinazione e la quantità; certifica ed attesta la movimentazione di beni ed indica i dati delle parti coinvolte (cedente, cessionario e vettore); il vettore è il soggetto che si occupa materialmente del trasporto della merce e che ne assume la responsabilità giuridica, certificandone il trasferimento dalla partenza all'arrivo. I dati del vettore sono necessari nel
DDT per attestare l'esecuzione e le condizioni del trasporto mentre la prova principale dell'avvenuta consegna è data dalla firma del destinatario ( Cass. Sez. 2 civile, ord. del
6/12/2019 n. 31974).
Il fatto che l'opposta non fosse in possesso di tali titoli depone a sfavore delle tesi prospettate;
ed in effetti i documenti prodotti dalle società florovivaistiche ad esito Contr dell'ordine di esibizione – documenti di trasporto Vivai Pontini, Albani e Ruggieri, Pt_6
OR LA, (allegati alle note del 26.2.2025 e
[...] Parte_7 dell'11.3..2025 dell'opposta)- individuando espressamente quale “vettore” la stessa Pt_1 senza alcun riferimento testuale ad , smentiscono l'intervento di
[...] Controparte_1 quest'ultima nelle esecuzione dei servizi di trasporto ivi indicati, per contro comprovandone l'esecuzione da parte dell'opponente.
Tale evidenziato difetto di prova documentale circa l'esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture in esame non è stato invero colmato nemmeno mediante l'istruttoria orale, atteso che le testimonianze dei produttori florovivaistici, pur richieste dall'opposta a conferma dei fatti costitutivi il proprio diritto di credito, non sono state assunte essendo intervenuta decadenza per mancato espletamento delle stesse nel termine previsto per l'assunzione delegata al Tribunale di Latina.
Va detto anche, poiché l'opposta ne ha svolto ampia valutazione, che invero, le PEC di accompagnamento ai documenti di trasporto non possono essere prese in considerazione sotto il profilo probatorio, nel loro contenuto sostanziale, in quanto contenenti dichiarazioni non autorizzate ed eccedenti i precisi limiti dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., avente ad oggetto la produzione dei soli titoli documentali.
Tutto quanto considerato consente di ritenere che, nel presente procedimento, l'onere della prova dei fatti costitutivi il diritto di credito azionato in via monitoria non sia stato assolto dalla società opposta, con conseguente necessaria revoca del decreto ingiuntivo n. 243/2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate in dispositivo conformemente ai parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della domanda ed applicati i valori medi dello scaglione di riferimento.
PQM
definitivamente decidendo all'udienza del 26.09.2025, nella causa R.G. 1175/2024, ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:
ACCOGLIE L'OPPOSIZIONE e per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo n. 243/2024 -RG
n. 804/2024 emesso dal Tribunale di Ferrara in data 29.04.2024 a favore di
[...]
Controparte_1
CONDANNA in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, alla rifusione -in favore di in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore – delle spese di lite del presente procedimento che si liquidano in euro 3.385,00 per compensi professionali, euro 172,50 per spese, oltre al rimborso per spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi, C.N.P.A. ed I.V.A. ;
fissa in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.
Cosi deciso in Ferrara il 26 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Roberta Chirico
I
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
Sezione civile
Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice unico dott.ssa Roberta Chirico, all'udienza di discussione del 26.09.2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1175/2024 promossa da:
(C.F.:/P.I ) in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Sergio Di Chiara, elettivamente domiciliata Parte_2 presso il difensore,
-attrice/opponente contro
(PI: ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. Umberto Giffenni, elettivamente domiciliata presso il difensore,
convenuta/opposta in punto a: pagamento somma
***
Conclusioni delle parti:
-per parte attrice-opponente:
<<piaccia all'ill.mo tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, 1) in via principale < i>
e di merito: accertare e dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo n. 243/2024 R.G. N.R. 804/2024 notificato il 29/04/2024, Tribunale di Ferrara, per totale infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa creditoria;
2) in ogni caso: con vittoria di spese, compenso professionale, CPA ed IVA come per legge, del presente giudizio.3) si dichiara di non voler accettare nessun contraddittorio su eventuali documentazioni non autorizzate e/o domande formulate per l'udienza di discussione.>>
-per parte convenuta-opposta:
<<1) il rigetto della opposizione in quanto generica e non fondata su prova scritta;
2) la conferma del decreto ingiuntivo n. 243/24 – Trib. Ferrara, con declaratoria di efficacia esecutiva;
3) la condanna della opponente alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio>>
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 243/2024 emesso dal Tribunale di Ferrara con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore di la somma di euro 21.858,31= a Controparte_1 titolo di corrispettivo per servizi di trasporto di cui alle fatture nn. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 46 dell'anno 2023, emesse dall'opposta;
Parte opponente ha eccepito l'integrale infondatezza della pretesa creditoria avversaria per l'insussistenza del credito azionato, deducendo di non avere mai conferito all'opposta gli incarichi di trasporto indicati nelle fatture allegate al ricorso monitorio;
inoltre, ha evidenziato l'inidoneità probatoria delle stesse fatture in quanto espressamente contestate nell'ambito della procedura di negoziazione assistita del 30.6.2023 -cui l'opposta non aveva partecipato e non aveva offerto alcun riscontro- e non suffragate dai documenti di trasporto attestanti l'esecuzione effettiva dei presunti incarichi, già in precedenza richiesti in visione, senza alcun esito.
ha altresì precisato che, invero, l'ultimo incarico conferito per l'esecuzione di Pt_1 trasporti per suo conto era quello indicato nella fattura n. 32 del 18 marzo 2023, già regolarmente saldata;
dopo quella data, infatti, i rapporti inter partes si erano interrotti e la società aveva eseguito personalmente i trasporti;
ciò a causa della condotta inadempiente di che non aveva restituito all'opponente alcune Controparte_1 attrezzature di sua proprietà utilizzate per il carico/scarico merci in attività precedenti;
tale questione aveva formato oggetto di un separato giudizio ed era stata definita -in favore di
- con sentenza definitiva del Tribunale di Ferrara n. 701/2024. Pt_1 Costituitasi nel procedimento così instaurato, l'opposta ha eccepito che, invece, i rapporti commerciali tra le parti sarebbero proseguiti anche dopo l'incarico suddetto, adducendo
-a presunta conferma- alcune mail intercorse con l'opponente, alcuni “buoni di consegna” del 27/2/23, 14/3/23, del 16/3/23, del 19/3/23 per trasporti effettuati presso le società Albani
e Ruggieri, OR NS NA, OR LA AR e Primavera Fiorita di
Carpita; alcune fatture emesse da altro operatore del settore, la ERBS di Frosinone, asserito subappaltatore di viaggi “in esubero” commissionati dalla stessa Pt_1 all'opposta (fatture n. 313 del 31/12/2022, n. 12 del 31/01/2023, n.39 del 28/02/2023 e n. 71 del 31/3/2023.
Respinta l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita mediante l'ordine di esibizione -richiesto dall'opposta- di tutti i DDT e bolle di accompagnamento dei rapporti commerciali -corrispondenti alle prestazioni di cui alle fatture in atti - intervenuti tra la Parte_3 Controparte_1
Sono stati poi assunti gli interrogatori formali dei legali rappresentanti delle società contrapposte e la prova testimoniale richiesta da per contro, le prove orali richieste Pt_1 da e delegate al Tribunale di Latina non sono state assunte, essendo stata -con CP_1 ordinanza del 26.06.2025 –dichiarata la decadenza dalle medesime per non avere l'istante espletato l'assunzione della prova nel termine fissato nel provvedimento di autorizzazione.
La causa è pervenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., a séguito di discussione orale e lettura del dispositivo in udienza, con riserva di deposito della motivazione nei successivi trenta giorni.
***
L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Secondo la tesi prevalente in dottrina e giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, ma resta invariata quella sostanziale, cosicché rimane a carico del creditore opposto –attore in senso sostanziale- l'onere di provare compiutamente l'esistenza del credito azionato, mentre è onere del debitore opponente -convenuto in senso sostanziale- la prova di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (Cass. Civile, sez. 2, n. 3091 del 07.02.2025, Cass. Civile, sez. 1, 31 maggio 2007, n. 12765; Cass. Civile sez. 1, 3 febbraio
2006 n. 2421, Cass. Civile sez. 2, 30 luglio 2004 n. 14556). Inoltre, è consolidato il principio secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le fatture -che integrano prova scritta idonea al fine dell'emissione del decreto ingiuntivo- non costituiscono invece, di per sé sole, prova sufficiente a dimostrare l'esistenza del rapporto negoziale su cui si fondano, del suo contenuto e dell'esecuzione della prestazione che ne rappresenta l'oggetto; in quanto atti unilateralmente predisposti dal creditore, esse rivestono in quella sede valore meramente indiziario che richiede di essere convalidato da puntuali prove aggiuntive (Cass. Civile, Ord. n. 5827 del 27 febbraio 2023;
Cass. Civile, Ord. n. 5915 dell'11 marzo 2011; Cass. Civile, sez. 2, del 14 luglio 2008 n. 19310;
Cass. Civile Sez. 3, n. 13651 del 13 giugno 2006).
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Orbene, risulta agli atti di causa che già dieci mesi prima dell'introduzione del Parte_1 procedimento monitorio, ha contestato le fatture, poi allegate dall'opposta al ricorso per decreto ingiuntivo, promuovendo -in data 28.06.2023- un procedimento di negoziazione assistita con il quale chiedeva ragione della pretesa creditoria relativa all'importo di
21.858,31=, negandone la debenza e chiedendo di avere copia dei documenti di trasporto attestanti l'esecuzione dei servizi asseritamente compiuti, fonte del presunto credito.
La contestazione concerneva innanzitutto il mancato conferimento di incarichi di trasporto C alla società successivi a quelli indicati nella fattura n. 32 del 18 marzo 2023, l'ultima accettata dall'opponente per servizi resi dall'opposta e regolarmente saldata;
dopo tale data, i rapporti commerciali inter partes si erano interrotti essendo insorto un contenzioso a causa della mancata restituzione, da parte dell'opposta, di attrezzature di proprietà di Pt_1
definito con sentenza del Tribunale di Ferrara n. 701/2024 che ha riconosciuto le ragioni
[...] di quest'ultima.
La prova orale assunta all'udienza del 6.6.25, ha puntualmente confermato quanto dall'ingiunta dedotto: il teste , addetto alla contabilità della infatti, a Tes_1 Pt_1 proposito della fattura del 18 marzo 2023 n. 32 ha dichiarato: <Confermo che a partire dalla data indicata nella fattura esibitami non vi sono stati ulteriori incarichi da parte di Pt_1
Parte a ..preciso che sono io a ricevere le fatture per l'azienda quindi posso
[...] CP_1 dire che questa fattura rappresenta l'ultimo incarico conferito alla ultimo CP_1 incarico conferito su chiamata) ed ancora <<... l'amministrazione aveva comunicato che questo (di cui alla fattura esibitami) era l'ultimo incarico>>.
Agli atti del procedimento risultano poi prodotte ad opera dell'opponente tutte le fatture relative al periodo in cui i rapporti commerciali inter partes si sono svolti regolarmente, cioè quelle relative all'anno 2022 (fatture GST Flor /ST Trasporti nn. 343, 345, 358, 360, 362, 366,
369, 371, 373, 374, 376, 377, 378, 381, 382, 383, 386, 688, 389, 394, 396, 397, 399) ed all'inizio dell'anno 2023 (nn. 6, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 29, 32) sino all'ultima fattura, la n.
32/2023.
Deve, pertanto, ritenersi, in conformità ai richiamati orientamenti giurisprudenziali, che in presenza di chiare e comprovate contestazioni delle fatture azionate, avesse il CP_1 preciso onere -ex art. 2697 c.c. - di offrire elementi di prova ulteriori rispetto a quanto unilateralmente esposto nelle fatture, sia in ordine all' an che al quantum del proprio presunto credito;
avrebbe cioè dovuto dimostrare l'esistenza di un contratto di trasporto o comunque di validi conferimenti di incarico per ciascuno dei trasporti fatturati posteriormente al 18 marzo 2023, nonché i termini sostanziali dell'accordo o degli incarichi, anche con riferimento al corrispettivo pattuito, oltreché comprovare l'effettiva esecuzione delle prestazioni.
Invero, l'impianto probatorio della convenuta opposta si è rivelato insufficiente ed inidoneo allo scopo.
Si osserva infatti che, quanto al conferimento dell'incarico, le mail prodotte dalla CP_1
(e-mail del 14,15,17, 20 aprile 2023 tra allegate alla comparsa di Parte_4 risposta) alle quali essa pretenderebbe attribuire valore di sollecito e riconoscimento del debito, sono inconferenti allo scopo, in quanto contenenti dichiarazioni di incerta provenienza, non suffragate testimonialmente e comunque formulate in modo vago, privo di riferimenti concreti alla data dell'incarico, al servizio reso ed al corrispettivo concordato, così da rendere impossibile una chiara ed univoca correlazione con le fatture oggetto dell'odierno giudizio ( si richiama, anche per le altre, la mail del 14 aprile 2023: <<...abbiamo bisogno di incassare le fatture emesse, non diciamo tutte ma una parte>>).
Nell'incontestata sussistenza di rapporti commerciali pregressi tra le parti, relativi a tutto l'anno 2022 ed inizio 2023, nulla esclude infatti che le fatture cui genericamente CP_1 fa riferimento, senza comunque individuarle partitamente, in realtà si riferissero a periodi precedenti e fossero già state saldate.
Parimenti, la circostanza -confermata dal teste che l'ultimo incarico di trasporto era Tes_1 stato conferito “a chiamata”, in assenza di contratto, rappresenta invero l'attestazione di un fatto circoscritto e confermato dal teste relativamente all'incarico ad CP_1 indicato nella fattura del 18.3.2023, da cui non può inferirsi, nemmeno presuntivamente,
l'esistenza di ulteriori ordini di trasporto successivi, non comprovati. Analogamente, non rivestono alcuna efficacia probatoria i cd. “buoni” prodotti quali docc. 2 e 3 fascicolo opposta ( Ruggieri, OR NA, OR Parte_5
LA, Carpita): trattasi invero di documenti compilati a mano, privi di data certa, in cui sono indicate voci generiche relative a “movimenti” di carrelli, pianali, attrezzature in genere e non a consegne di merci, non contestualizzati e quindi non riconducibili alle fatture ed al credito in contestazione.
Anche le fatture emesse nei confronti di dalla società ER BS – fatture del CP_1
31.12.22, 31.1.22, 31.1.23, 28.2.23 e 31.3.23 – che secondo la tesi della Società opposta documenterebbero dei servizi svolti dalla stessa ER BS in qualità di subvettore per C evadere ordini di “in esubero”, e sarebbero speculari alle fatture dalla stessa poi Pt_1
[... emesse nei confronti di invero danno atto di un rapporto commerciale ( Parte_1
non opponibile all'ingiunta, per il principio di cui all'art. 1372 secondo Controparte_2 comma, c.c., e non riconducibile al credito di cui alle fatture contestate nell'evidente assenza di prova prodromica circa un accordo di subvezione ed i termini del medesimo,
Con riferimento, infine, alla prova dell'esecuzione delle prestazioni di trasporto di cui si controverte, va osservato che non è stata in grado di produrre, né in fase CP_1 monitoria né nel presente giudizio, i documenti di trasporto corrispondenti alle fatture azionate, documenti che ha chiesto in via istruttoria di poter acquisire mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., dall'opponente e dai produttori florovivaistici con i quali erano avvenuti gli scambi commerciali.
E' noto che il Documento di Trasporto è un titolo commerciale obbligatorio che accompagna la spedizione e la consegna di merci, specificandone la natura, la destinazione e la quantità; certifica ed attesta la movimentazione di beni ed indica i dati delle parti coinvolte (cedente, cessionario e vettore); il vettore è il soggetto che si occupa materialmente del trasporto della merce e che ne assume la responsabilità giuridica, certificandone il trasferimento dalla partenza all'arrivo. I dati del vettore sono necessari nel
DDT per attestare l'esecuzione e le condizioni del trasporto mentre la prova principale dell'avvenuta consegna è data dalla firma del destinatario ( Cass. Sez. 2 civile, ord. del
6/12/2019 n. 31974).
Il fatto che l'opposta non fosse in possesso di tali titoli depone a sfavore delle tesi prospettate;
ed in effetti i documenti prodotti dalle società florovivaistiche ad esito Contr dell'ordine di esibizione – documenti di trasporto Vivai Pontini, Albani e Ruggieri, Pt_6
OR LA, (allegati alle note del 26.2.2025 e
[...] Parte_7 dell'11.3..2025 dell'opposta)- individuando espressamente quale “vettore” la stessa Pt_1 senza alcun riferimento testuale ad , smentiscono l'intervento di
[...] Controparte_1 quest'ultima nelle esecuzione dei servizi di trasporto ivi indicati, per contro comprovandone l'esecuzione da parte dell'opponente.
Tale evidenziato difetto di prova documentale circa l'esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture in esame non è stato invero colmato nemmeno mediante l'istruttoria orale, atteso che le testimonianze dei produttori florovivaistici, pur richieste dall'opposta a conferma dei fatti costitutivi il proprio diritto di credito, non sono state assunte essendo intervenuta decadenza per mancato espletamento delle stesse nel termine previsto per l'assunzione delegata al Tribunale di Latina.
Va detto anche, poiché l'opposta ne ha svolto ampia valutazione, che invero, le PEC di accompagnamento ai documenti di trasporto non possono essere prese in considerazione sotto il profilo probatorio, nel loro contenuto sostanziale, in quanto contenenti dichiarazioni non autorizzate ed eccedenti i precisi limiti dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., avente ad oggetto la produzione dei soli titoli documentali.
Tutto quanto considerato consente di ritenere che, nel presente procedimento, l'onere della prova dei fatti costitutivi il diritto di credito azionato in via monitoria non sia stato assolto dalla società opposta, con conseguente necessaria revoca del decreto ingiuntivo n. 243/2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate in dispositivo conformemente ai parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della domanda ed applicati i valori medi dello scaglione di riferimento.
PQM
definitivamente decidendo all'udienza del 26.09.2025, nella causa R.G. 1175/2024, ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:
ACCOGLIE L'OPPOSIZIONE e per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo n. 243/2024 -RG
n. 804/2024 emesso dal Tribunale di Ferrara in data 29.04.2024 a favore di
[...]
Controparte_1
CONDANNA in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, alla rifusione -in favore di in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore – delle spese di lite del presente procedimento che si liquidano in euro 3.385,00 per compensi professionali, euro 172,50 per spese, oltre al rimborso per spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi, C.N.P.A. ed I.V.A. ;
fissa in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.
Cosi deciso in Ferrara il 26 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Roberta Chirico
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