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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/10/2025, n. 2771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2771 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12200/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12200/2022 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'avv. MI AO, ed C.F._2 elettivamente domiciliati in VIA GARIBALDI 9 40124 BOLOGNA presso il difensore avv.
MI AO
ATTORI
contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
e (C.F. ), quest'ultima C.F._4 CP_3 C.F._5 rappresentata dal procuratore generale , tutti con il patrocinio dell'avv. LOLLI Controparte_4
MONICA, ed elettivamente domiciliati in VIA A. MURRI N. 48 40137 BOLOGNA presso il difensore avv. LOLLI MONICA
CONVENUTI
e con la chiamata in causa di
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PENNICA Controparte_5 C.F._6
GI, elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI CELESTINI 3 BOLOGNA presso il difensore avv. PENNICA GI
pagina 1 di 14 ER AM
CP_6
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli attori così concludono:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
Accertare e dichiarare controparte responsabile dei vizi e difetti dell'immobile dei Ricorrenti, sito in
Via Zanardi 179/2, Bologna nonché delle inadempienze descritte e motivate in narrativa ed accertate tramite C.T.U. all'esito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., R.G. 14831/2021 e per l'effetto:
Condannare parte resistente in solido, al pagamento dei costi necessari all'eliminazione dei vizi, difetti ed inadempienze riscontrate pari ad € 26.753,00 oltre IVA e oneri di legge, come quantificati dalla
C.T.U., Dott.ssa , nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., R.G. 14831/2021, o la maggiore o Per_1 minor somma ritenuta congrua da codesto Ill.mo Tribunale;
Condannare in solido i Resistenti a ristorare i Ricorrenti dei danni da questi subiti al mobilio quantificabili nell'importo pari ad € 6.676,03, come da C.T.U., dott.ssa ; Per_1
Condannare in solido i Resistenti a risarcire ai Ricorrenti tutti i danni patiti e patiendi da questi ultimi, derivanti dall'inadempimento contrattuale, mediante il pagamento di quella somma che sarà provata in corso di causa o in quella misura che sarà ritenuta equa e giusta da codesto Ill.mo Giudice;
Condannare in solido i Resistenti al rimborso delle spese sostenute dai Ricorrenti, pari a complessivi €
8.327,58 (comprensivi di: spese per professionisti e pulizia dei locali: € 2.807,08; spese per la CTU: €
4.420,50, spese la videoispezione dell'ausiliario nominato dal CTU (Campagna Edilizia Srl): €
1.100,00) oltre successive spese ed occorrende.
Si insiste altresì per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie tempestivamente formulate in atti, che di seguito si riportano, affinché non si intendano per rinunziate.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia
• Disporre l'acquisizione nel presente procedimento del fascicolo del procedimento per
Consulenza Tecnica Preventiva ex art. 696 bis cpc, R.G. n. 14831/2021, ed in particolare della ivi contenuta Relazione peritale dell'incaricata CTU, Dott.ssa ; Persona_2
• In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'istanza di rinnovo della CTU come domandata da controparte, si chiede che la stessa venga svolta, e/o sostituita, con la riconvocazione della CTU, Dott.ssa , finalizzata ad una richiesta di chiarimenti e/o Persona_2
pagina 2 di 14 integrazione della precedente Relazione peritale mediante la quale rispondere ad eventuali osservazioni del Geom. rispetto all'elaborato peritale prodotto nel procedimento per CP_5
Consulenza Tecnica Preventiva ex art. 696 bis cpc”.
I convenuti così concludono:
“Voglia l'Il.mo Tribunale adito, rejectis contrariis, previa ogni più opportuna e necessaria declaratoria di legge e del caso:
RIMETTERE LA CAUSA IN ISTRUTTORIA ed ammettere le prove per interrogatorio formale richieste
e capitolate dalla scrivente difesa nella memoria ex art. 183 n. 2 cpc depositata il 12.02.2024
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE RIGETTARE e/o RIDURRE a quanto risulterà provato le domande dei ricorrenti. ed in ipotesi di soccombenza dei convenuti CONDANNARE il terzo chiamato - geom. - nella sua duplice veste di progettista e D.L. al pagamento delle Controparte_5 somme tutte che dovessero essere tenuti a corrispondere all'esito del giudizio a parte ricorrente oltre alle spese e compensi di lite sopportate da parte convenuta. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, del presente giudizio e del giudizio di ATP e spese di CTU e del CTP”.
Il terzo chiamato così conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna e necessaria declaratoria di legge e del caso:
− in via preliminare, autorizzare alla chiamata in causa della (CF. e P.IVA Controparte_6
), con sede in Malalbergo (BO), via Castellina 11, provvedendo, ai sensi e per gli effetti P.IVA_1 di cui agli artt. 106 e 269 c.p.c., al differimento dell'udienza già fissata per il 15.05.2023 ad ore 11.20, con fissazione di una nuova udienza, per consentire la citazione del terzo chiamato, onde essere dallo stesso manlevato e tenuto indenne dal pagamento delle somme tutte che, in denegata ipotesi, dovesse essere tenuta a corrispondere all'esito del giudizio;
− nel merito, in via principale, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità, a qualsiasi titolo e/o ragione, possa imputarsi al Geom. e, per l'effetto, rigettare le domande da Controparte_5 chiunque formulate nei suoi confronti in quanto infondate sia in fatto che in diritto, generiche e comunque non provate, anche in punto quantum debeatur;
− nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero essere accolte, anche parzialmente, le domande avversarie, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art.2055 c.c. la concorrente responsabilità della relativamente alla vicenda per cui è causa, previa Controparte_6 determinazione delle quote di responsabilità rispettivamente addebitabili alla e al Controparte_6
pagina 3 di 14 Geom. e conseguentemente limitare l'eventuale condanna del Geom. alla CP_5 CP_5 quota di sua esclusiva competenza, condannando, in caso di condanna in solido, la Controparte_6
a tenere indenne e manlevare il Geom. delle somme che il medesimo dovesse essere tenuto CP_5
a versare in forza del vincolo di solidarietà per la quota di responsabilità imputabile esclusivamente alla Controparte_6
− in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, CPA e
IVA, del presente giudizio
− in via istruttoria, per tutte le ragioni esposte in narrativa, rigettare l'istanza di acquisizione del fascicolo relativo al procedimento ex art.696 c.p.c. (Tribunale di Bologna R.G. n.14831/2021) formulata dalla difesa dei ricorrenti e dei resistenti;
disporre la rinnovazione della CTU tecnica al fine di riesaminare la vertenza, previo sopralluogo con tutte le Parti ed in contraddittorio con i rispettivi legali e CC.TT.PP., al fine di accertare i vizi e i difetti lamentati da parte ricorrente, quantificare i costi per le opere necessarie all'eliminazione degli eventuali vizi e difetti riscontrati nell'immobile di proprietà dei Sig.ri e , previo Pt_1 Pt_2 accertamento della loro imputabilità, anche sotto il profilo eziologico, al Geom. e/o alla CP_5
. Controparte_6
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso proposto ex art. 702 c.p.c. e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio, dinanzi a questo Tribunale, e , CP_3 Controparte_2 Controparte_1 esponendo:
- che in data 16 giugno 2021 avevano acquistato dai convenuti un immobile recentemente ristrutturato
(doc. 1 del ricorso);
- che il 21 settembre 2021 nel piano interrato dell'immobile si era verificato un allagamento con conseguente formazione di muffe, macchie di umidità, condotte disperdenti, danni all'impianto elettrico nonché al mobilio;
- che i gravi vizi occulti ed i difetti di costruzione dell'impianto fognario dell'immobile acquistato, causa del citato allagamento, erano stati prontamente denunciati ai venditori il 27 settembre 2021 e, successivamente, il 15 ottobre 2021 tramite legale;
- che a seguito dei rilievi peritali di parte i vizi riscontrati erano risultati riconducibili ai lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del piano interrato dell'immobile (e finalizzati al cambio pagina 4 di 14 di destinazione d'uso da negozio ad abitazione), appaltati dai venditori a Controparte_7
(d'ora in avanti anche solo società ), sotto la direzione del geom. CP_6 CP_5 anch'esso incaricato dai venditori;
- che in seguito essi istanti avevano avviato (in data 20 dicembre 2021) procedimento per accertamento tecnico preventivo per la verifica dello stato dei luoghi e per l'accertamento della sussistenza dei vizi e delle cause dei vizi lamentati e dei danni subiti – eseguito anche tramite videoispezione e mappatura della rete fognaria da parte della società Campagna edilizia s.r.l. – oltre che dei rimedi necessari per l'eliminazione;
- che il tentativo conciliativo aveva dato esito negativo;
- che il c.t.u. nominato in quel procedimento aveva accertato l'esistenza dei vizi lamentati “consistenti anche in dispersione del tratto fognario che provoca umidità alle pareti oltre alla valvola di non ritorno posta in posizione errata e non a norma, così come l'allaccio tra la linea L8 e realizzato in modo non corretto,” ed aveva tra l'altro evidenziato lo “stato della fognatura, in parte comune (due pluviali di raccolta acque di circa 70 mq di copertura) e per la maggior parte privata a raccolta delle acque meteoriche della corte esclusiva all'abitazione di circa 90 mq (…), vetusto con elementi distaccati e disperdenti”, stimando un costo complessivo per l'eliminazione dei vizi accertati di complessivi € 26.753,00, oltre IVA e oneri di legge, ed un ulteriore costo per il risarcimento dei danni al mobilio di € 6.676,03;
- che, a causa dell'allagamento avvenuto il 21 settembre 2021, essi istanti non avevano potuto utilizzare il piano interrato dell'immobile, oltre ad aver subito una diminuzione del valore dell'immobile, stante l'inutilizzabilità del vano (accatastato come guardaroba), comunicante con il piano terra abitabile;
- che, inoltre, la ricorrente aveva dovuto seguire un percorso psicoterapeutico al fine di Pt_1 gestire l'ansia legata all'accaduto.
Sulla base di tali premesse i ricorrenti, invocando la responsabilità dei venditori per i vizi della cosa venduta, alla luce del combinato disposto degli artt. 1476, comma 3, e 1490 c.c., chiedevano, in via principale, l'accertamento dei gravi vizi e difetti di costruzione riscontrati in sede di ATP e della conseguente responsabilità dei venditori, anche ai sensi dell'art. 1669 c.c., e la condanna degli stessi, in solido, al risarcimento, in loro favore, di tutti i danni subiti e quindi al pagamento della somma di €
26.753,00, oltre IVA ed oneri di legge, o della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, oltre che dell'importo di complessivi € 6.676,03 per i danni subiti al mobilio, delle spese sostenute per la pulizia dei locali, per c.t.u. svolta in sede di ATP, per la videoispezione per complessivi € 1.100,00.
pagina 5 di 14 Chiedevano, altresì, la condanna dei venditori al risarcimento dei danni per il mancato utilizzo del piano interrato e dei danni non patrimoniali, nella forma del danno morale ed esistenziale. Con vittoria di spese.
2.
Fissata udienza per la comparizione delle parti, ed integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio i convenuti - quest'ultima rappresentata dal procuratore CP_3 generale - e , contestando la fondatezza delle Controparte_4 Controparte_2 Controparte_1 domande proposte nei loro confronti, delle quali chiedevano il rigetto.
In via preliminare, i convenuti chiedevano l'autorizzazione alla chiamata in causa del geom.
che aveva curato la progettazione all'epoca della ristrutturazione Controparte_5 dell'immobile e svolto l'incarico di direttore dei lavori, per proporre nei suoi confronti domanda di manleva. Nel merito, richiamavano integralmente quanto esposto in sede di ATP, evidenziavano che, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, non era vero che il vano interrato era stato sommerso da acqua piovana fino ad un'altezza di 55 cm., posto che dal verbale dei Vigili del Fuoco intervenuti il giorno dell'allagamento era risultato che l'altezza dell'acqua non superava i 15 cm., e rilevavano che, in sede di accertamento, il c.t.u. nominato in quel procedimento aveva ricondotto i danni accertati alla negligente e imperita condotta del progettista e direttore dei lavori geom. CP_5
I convenuti concludevano, quindi, chiedendo il rigetto delle domande proposte dai ricorrenti e, in via subordinata, la riduzione del quantum; in ogni caso, per l'ipotesi di soccombenza, chiedevano la condanna del terzo a tenerli indenni da qualsiasi conseguenza pregiudizievole. Con vittoria di spese.
3.
Disposto il differimento dell'udienza per la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio il terzo chiamato chiedendo il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti e, a Controparte_5 sua volta, chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa quale appaltatrice e Controparte_6 materiale esecutrice delle opere.
Rilevava, in particolare, di avere svolto l'incarico di progettista e direttore dei lavori su incarico dei convenuti in relazione all'intervento di manutenzione straordinaria, consistente nel rendere abitabile il locale sito al piano terra, con la realizzazione di un bagno e di un angolo cucina, con i relativi scarichi;
e deduceva che tale intervento aveva comportato la conversione della destinazione da uso cantina ad uso guardaroba, che il procedimento per ATP si era svolto senza la sua partecipazione e, infine, che i vizi della rete fognaria non erano lui imputabili, essendo per contro imputabili in via esclusiva pagina 6 di 14 all'esecutrice materiale dell'intervento di ristrutturazione.
Il terzo chiamato concludeva, quindi, chiedendo il rigetto delle domande proposte e, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande, chiedeva che venisse accertata e dichiarata, ai sensi dell'art.2055 c.c., la concorrente responsabilità della previa Controparte_6 determinazione delle quote di responsabilità rispettivamente addebitabili a quest'ultima e al progettista/direttore dei lavori, e che venisse conseguentemente limitata l'eventuale condanna nei suoi confronti alla quota di sua esclusiva competenza, e che, in caso di condanna in solido, la CP_6 venisse condannata in tenerlo indenne, in forza del vincolo di solidarietà, per la quota di
[...] responsabilità imputabile esclusivamente alla Controparte_6
4.
Autorizzata la chiamata in causa della società , veniva disposto mutamento del rito da CP_6 semplificato ad ordinario, con la fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c..
Dichiarata la contumacia della terza chiamata società ed assegnati alle parti i termini di CP_6 cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., venivano rigettate le istanze di prova orale e veniva disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento di ATP n. 14831/2021 RG.
Disposta nuova consulenza tecnica d'ufficio ed acquisita la relazione del c.t.u., veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Mutato il giudice, all'udienza del 12 giugno 2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
5.
Occorre innanzitutto premettere che gli attori formulano domanda ex artt. 1490 e 1494 c.c., per i vizi dell'immobile oggetto di compravendita, nei confronti dei convenuti, venditori, chiedendo il risarcimento dei danni nei termini di cui all'atto di citazione;
contestualmente formulano – sempre e solo nei confronti dei venditori – domanda di risarcimento (dei medesimi danni) ai sensi dell'art. 1669
c.c..
5.1
Tanto premesso, va osservato che la domanda tesa al risarcimento dei danni per i vizi della cosa compravenduta ex artt. 1490 e 1494 c.c. appare fondata alla luce degli approfonditi accertamenti svolti pagina 7 di 14 dal c.t.u., Ing. nominato nel presente procedimento, le cui conclusioni, frutto di Persona_3 compiuto esame e prive di vizi logici, appaiono pienamente condivisibili (il che rende superflua ogni ulteriore valutazione in relazione all'ipotesi di cui all'art. 1669 c.c. con riguardo alla posizione dei convenuti, meri venditori).
In particolare, il c.t.u., richiamando le verifiche già effettuate dall'Ing. , nominata c.t.u. Persona_2 nel procedimento di ATP, ed effettuando ulteriori ed autonomi approfondimenti, sia tramite acquisizione documentale sia tramite videoispezione, ha accertato che nel frattempo, e segnatamente nell'anno 2023, gli attori hanno fatto eseguire nell'immobile lavori di manutenzione (o, più precisamente, di rifacimento) di gran parte della rete fognaria, con la redazione di documento di contabilità lavori, in cui sono stati riportati in dettaglio gli interventi effettuati con l'indicazione dei materiali utilizzati e l'importo dell'intera operazione (cfr. pag. 11 della relazione del c.t.u., depositata in data 7 gennaio 2025); ed ha compiuto una analitica descrizione dello stato dei luoghi, dell'evento verificatosi nel settembre 2021 e della natura ed entità dei lavori di ristrutturazione in precedenza effettuati (cfr. pagg. 13 e ss.).
Il c.t.u., dopo aver rilevato che allo stato attuale i “luoghi all'interrato si mostrano adeguatamente ripristinati e la rete fognaria risulta perfettamente funzionante”, sicché non è necessario “alcun ulteriore intervento rispetto a quelli già eseguiti” (compiutamente descritti nella relazione), essendo stati “sostituiti tutti i tratti di tubature che risultavano disperdenti”, essendo state “le fognature, per quanto ragionevolmente realizzabile, (…) portate all'esterno del fabbricato” ed essendo stata “la valvola di non ritorno (…) posizionate a valle del sifone Firenze, a protezione dell'impianto da eventuali ritorni di liquami provenienti dalla conduttura comunale” (cfr. pagg. 14 e ss.), ha accertato che gli interventi eseguiti dagli attori “non solo hanno ricondotto i luoghi alla regolare funzionalità ed estetica, ma hanno creato le condizioni perché, ragionevolmente, non si ripresentino sia episodi di allagamento, sia fenomeni di infiltrazioni ed umidità sulle pareti (almeno per quanto provocato dalle condutture (…))”; ed ha, poi, concluso, dopo un minuzioso esame delle problematiche emerse in relazione all'evento del settembre 2021, che l'allagamento dei vani interrati del fabbricato dalle acque reflue provenienti dalla conduttura pubblica “è imputabile alla probabile mancanza di almeno uno dei due tappi di ispezione del sifone Firenze, o forse al loro errato posizionamento e/o errato ancoraggio al loro supporto”, probabilmente in quanto “la quota piezometrica era inferiore” (cfr. pag. 23).
Relativamente alla “valvola antiriflusso” il c.t.u. ha evidenziato che il geom. “seppur CP_5 evidentemente spinto dalle migliori intenzioni ma limitato nelle scelte dai vincoli fisici dei luoghi, ha individuato una posizione per la valvola antiriflusso difforme dalle regole della buona tecnica ed
pagina 8 di 14 inoltre non rispettosa delle istruzioni e previsioni del Regolamento dei Servizi Fognatura e
Depurazione del Gruppo Hera” (cfr. pag. 28).
Il c.t.u., quanto alle cause dei vizi e difetti lamentati (discostandosi in parte, ma motivatamente dalle conclusioni svolte in sede di ATP), ha, quindi, concluso “condividendo il giudizio sullo stato delle condutture esterne di acque bianche (“vetusto con elementi distaccati e disperdenti”) cui viene imputata l'origine delle infiltrazioni e dell'umidità al piano interrato” ma individuando “tra le ulteriori motivazioni anche la stratigrafia del terreno all'intorno delle murature del fabbricato che, in relazione alla presenza di estese aree verdi circostanti, può agevolare una più rapida infiltrazione orizzontale delle acque portandole a ridosso dell'interrato e creando così i fenomeni di umidità riscontrati dall'Ing. ” (cfr. pag. 29). Ed ha evidenziato, relativamente all'episodio dell'allagamento, che Per_1
“la posizione della valvola di non ritorno, lungamente analizzata, è risultata non conforme alla regola del buon costruire ed ai dettati del Regolamento del Gruppo Hera per la realizzazione degli allacciamenti fognari, ma non è stata di per sé la causa unica dell'allagamento dell'interrato avvenuto nel 2021 che, al contrario, (…) dev'essere addebitata anche alla mancanza di uno o di entrambi i tappi di ispezione del sifone Firenze” (cfr. pag. 29).
Orbene, sulla scorta di tali accertamenti – e delle puntuali risposte rese dal c.t.u. alle specifiche osservazioni mosse dai c.t.p. (cfr. pagg. 46 e ss. della relazione) – fondati su approfondite verifiche e privi di vizi logici, e come tali pienamente condivisibili, deve ritenersi accertata la responsabilità dei venditori per i danni lamentati dagli attori in relazione ai vizi e difetti oggetto di accertamento, non potendosi, peraltro, tali vizi ritenere palesi sia in ragione della necessità di approfonditi accertamenti peritali ai fini della loro compiuta individuazione, con l'accertamento delle relative cause, sia in considerazione della loro collocazione.
5.2
I danni vanno conseguentemente determinati negli importi indicati dal c.t.u. (cfr. pag. 34) sia in relazione ai beni presenti nel piano interrato al momento dell'allagamento, pari a complessivi €
6.676,03, sia in relazione ai costi degli interventi di ripristino, pari a complessivi € 2.000,00, sia, infine, in relazione ai costi per l'eliminazione dei vizi con il rifacimento dell'intera rete (ritenuto necessario), pari a complessivi € 18.800,00, oltre IVA (somma, quest'ultima, effettivamente sostenuta dai ricorrenti per i lavori effettuati nell'anno 2023 e ritenuta congrua dal c.t.u.),
Con riguardo a tale ultimo importo il c.t.u. ha, peraltro, evidenziato, a fronte delle specifiche osservazioni mosse dal c.t.p. del terzo chiamato che “l'importo relativo ai costi di CP_5 rifacimento della rete fognaria deve intendersi composto (fermo restando il totale di 18.800,00 €) da pagina 9 di 14 due voci, di cui: - la prima, pari a 2.050,00 €, relativa alla modifica dell'allacciamento della rete alla condotta fognaria, consistente nel riposizionamento del sifone Firenze e della valvola antiriflusso, intervento finalizzato al ripristino alla regola dell'arte di opere eseguite nell'ambito della SCIA del
Geom. (…); - la seconda, pari a 16.750,00 €, relativa al rifacimento della rete fognaria, CP_5 già "vetusta e disperdente", e risulta essere un intervento di ripristino di difetti preesistenti alla SCIA del 2021 e, come tali, indipendenti dall'attività svolta dal Geom. e/o da qualunque altra CP_5 maestranza” (cfr. pag. 34).
In particolare, in ordine all'episodio di allagamento ed alla “valvola di non ritorno”, il c.t.u. ha sottolineato che “il posizionamento della valvola a valle del sifone avrebbe impedito l'allagamento, ma in ogni caso esso, a prescindere dalla presenza della valvola, non si sarebbe comunque verificato laddove il/i tappo/i fossero stati correttamente posizionati nelle rispettive sedi”, evidenziando, quindi,
“(riguardo) alle responsabilità, (che) l'errata posizione della valvola, che non ha impedito il ritorno dei liquami verso l'impianto interno al fabbricato, è da imputare al Geom. mentre il CP_5 mancato montaggio di uno dei tappi del sifone, che ne ha fisicamente consentito la fuoriuscita, va plausibilmente addebitato alle maestranze che, in un momento imprecisato, hanno operato nei locali”
(cfr. pag. 38).
Con l'effetto che, sempre secondo quanto rilevato dal c.t.u., è “ragionevole suddividere la responsabilità degli accadimenti, nonché dei costi di ripristino e di risarcimento dei danni da allagamento, in parti uguali sia al Geom. che alle maestranze che sono state chiamate a CP_5 svolgere talune attività nei locali” (“Piu precisamente, con riferimento alle quantificazioni del
Capitolo 8: Valore dei beni mobili danneggiati ed irrecuperabili 6.676,03 € - Pulizie dei locali e rifacimento dell'intonaco interno 2.000,00 € - mentre per l'esecuzione del corretto allacciamento alla rete fognaria, consistente nella rimozione sia del sifone Firenze che della valvola, la demolizione dei relativi pozzetti, la successiva posa di due nuovi pozzetti e in essi, nella disposizione corretta (ovvero, invertendone l'ordine), di nuovi sifone Firenze e valvola antiriflusso, raddoppiando la quantificazione proposta dal P.A. nella Memoria in ATP (All. 10 dell'Ing. ) per la sostituzione della sola Per_4 Per_1 valvola, il costo potrebbe essere stimato in: Modifiche dell'allacciamento della rete fognaria 2.050,00
€ - per un importo complessivo (al netto degli oneri di legge) di 10.726,03 € ed imputandone la metà, ovvero 5.363,01 €, al Geom. in quanto ritenuto corresponsabile degli accadimenti”: cfr. CP_5 relazione del c.t.u.).
Anche sul punto le conclusioni del c.t.u. – ampiamente motivate sulla scorta della natura dei lavori oggetto dell'incarico conferito dai venditori al geom. (cfr. pagg. 37-38) – appaiono CP_5
pagina 10 di 14 condivisibili: tali conclusioni, peraltro, assumono rilievo nel solo rapporto processuale tra i convenuti ed il terzo chiamato nel rapporto processuale tra il la società che CP_5 CP_5 ha eseguito i lavori, rimasta contumace.
Alla luce delle predette risultanze (e segnatamente degli approfonditi accertamenti e delle condivisibili conclusioni del c.t.u. nominato nel presente giudizio;
mentre appaiono inammissibili le istanze di prova orale, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, per le ragioni già illustrate nell'ordinanza 13 giugno 2024, che va sul punto richiamata) e delle considerazioni sopra svolte, devono ritenersi accertati i vizi e difetti lamentati dagli attori in relazione all'immobile oggetto di compravendita;
con l'effetto che i convenuti e (venditori) vanno CP_3 Controparte_1 Controparte_2 condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore degli attori, della somma di complessivi €
27.476,03, oltre IVA sulla minor somma di € 18.800,00; su tale somma non spettano gli interessi in difetto di specifica domanda in tal senso.
5.3
Non spettano, per contro, gli ulteriori danni non patrimoniali, a fronte dell'espressa rinuncia ai danni predetti (cfr. verbale dell'udienza del 12 ottobre 2023, laddove il procuratore dei ricorrenti ha dichiarato di rinunciare “sin d'ora alla richiesta di danni non patrimoniali”), e i danni per il mancato godimento del piano interrato, in difetto di qualsiasi prova in ordine alla sussistenza ed entità; mentre le spese relative all'ATP (spese del consulente tecnico di parte e spese di c.t.u.) seguono il regime delle spese processuali.
5.4
Con la precisazione, infine, che la domanda attrice non può che essere limitata ai predetti convenuti, non avendo gli attori mai inteso estendere la domanda ai terzi chiamati (e avendo anzi essi stessi escluso tale estensione laddove, con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., hanno espressamente rilevato che “il rapporto obbligatorio intercorso tra i venditori, il direttore dei lavori e
l'impresa appaltatrice/esecutrice sarà inopponibile ai Ricorrenti-acquirenti operando esclusivamente nei rapporti interni intercorrenti tra i contraenti dell'appalto”); d'altro canto, ciò che esclude, in ogni caso, l'estensione automatica (ad eventuali terzi chiamati) della domanda degli attori è, da un lato, la circostanza che gli attori stessi hanno concluso nei confronti dei soli venditori (resistenti) – e non anche nei confronti dei terzi chiamati – e, dall'altro, la diversità dei rapporti sostanziali sottostanti.
5.5
I convenuti e soccombenti, vanno altresì CP_3 Controparte_1 Controparte_2
pagina 11 di 14 condannati, in solido tra loro, alla rifusione, in favore degli attori, delle spese processuali sia del procedimento di ATP che del presente giudizio: spese che – avuto riguardo ai parametri medi delle cause di valore ricompreso tra € 26.001 ed € 52.000 ed applicata la massima riduzione in relazione alla sola fase di trattazione/istruttoria del giudizio di merito, per la limitata entità dell'istruttoria svolta – vanno liquidate, quanto al procedimento per ATP, in complessivi € 5.457,04, di cui € 2.401,04 per anticipazioni e spese (comprensive dell'importo di € 1.015,04 per spese di c.t.p. e dell'importo di €
1.100,00 per le spese di videoispezione, evidentemente connesse all'espletamento della c.t.u.: cfr. verbali delle operazioni peritali) ed € 3.056,00 per compensi, e, quanto al presente giudizio, in complessivi € 6.999,00, di cui € 286,00 per anticipazioni ed € 6.713,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
5.6
Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio – svolte sia in sede di ATP che nel presente giudizio – vanno, infine, poste, in via definitiva e nella misura già liquidata nel corso dei relativi giudizi, a carico dei convenuti e in solido tra loro. CP_3 Controparte_1 Controparte_2
6.
Per quanto riguarda, poi, la domanda di manleva svolta dai convenuti nei confronti del (solo) terzo chiamato geom. giova anche sul punto richiamare gli approfonditi accertamenti del CP_5
c.t.u. già sopra illustrati.
6.1
Ne consegue, alla luce di tali condivisibili accertamenti, che il terzo chiamato geom. CP_5 in parziale accoglimento della domanda proposta dai convenuti, va condannato a tenere questi ultimi indenni di quanto dovranno corrispondere agli attori, in forza delle precedenti statuizioni, a titolo di danni nei limiti della somma di complessivi € 5.363,01, oltre IVA sulla minor somma di € 2.050,00, e, nella misura di un terzo, a titolo di spese processuali relativamente al presente giudizio (e con esclusione delle spese relative al procedimento per ATP, al quale il terzo chiamato è rimasto estraneo)
e della c.t.u. svolta nel presente giudizio (sempre nella misura di un terzo).
6.2
Anche in tal caso, come per la domanda degli attori, va osservato che anche la domanda dei convenuti non può che essere limitata al (solo) terzo chiamato non avendo neppure i convenuti CP_5 inteso estendere la domanda di manleva proposta (alla terza chiamata , rimasta contumace) CP_6
e non avendo essi neppure concluso nei confronti della terza chiamata società , ma solo CP_6 pagina 12 di 14 nei confronti del dovendosi, in ogni caso, evidenziare la diversità dei rapporti CP_5 sottostanti.
6.3
Le spese processuali – nel rapporto intercorrente tra i convenuti ed il terzo chiamato geom.
– vanno compensate nella misura di due terzi, ricorrendone i presupposti in ragione CP_5 dell'accoglimento solo parziale (nella misura sopra detta) della domanda di manleva, ed il terzo chiamato geom. va conseguentemente condannato alla rifusione, in favore dei CP_5 convenuti, del residuo terzo delle spese stesse che, per tale quota, vanno liquidate in complessivi €
2.333,00, di cui € 95,00 per anticipazioni ed € 2.238,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
7.
Va, per contro, rigettata la domanda di manleva svolta dal geom. ei confronti della CP_5 terza chiamata stante l'accertata responsabilità del n relazione ai Controparte_6 CP_5 danni per i quali vi è stata condanna del medesimo (a titolo di manleva) in favore dei convenuti.
7.1
Stante la contumacia della società non si provvede in ordine alle spese processuali nel CP_6 rapporto intercorrente tra il tale società. CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda proposta dagli attori nei confronti dei convenuti CP_3
e condanna i predetti convenuti, in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento, in favore degli attori, della somma di complessivi € 27.476,03, oltre IVA sulla minor somma di € 18.800,00, nonché alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi €
5.457,04, quanto al procedimento per ATP, e, quanto al presente giudizio, in complessivi € 6.999,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
pone, inoltre, le spese delle consulenze tecniche d'ufficio – svolte sia in sede di ATP che nel presente giudizio – in via definitiva, e nella misura già liquidata nel corso dei relativi giudizi, a carico dei convenuti CP_3
e in solido tra loro;
Controparte_1 Controparte_2
2) in parziale accoglimento della domanda di manleva proposta dai convenuti CP_3
e nei confronti del terzo chiamato Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5
pagina 13 di 14 condanna a tenere questi ultimi indenni di quanto dovranno corrispondere agli Controparte_5 attori, in forza della statuizione di cui al capo 1), a titolo di danni nei limiti della somma di complessivi
€ 5.363,01, oltre IVA sulla minor somma di € 2.050,00, e, nella misura di un terzo, a titolo di spese processuali relativamente al presente giudizio e della c.t.u. svolta nel presente giudizio (sempre nella misura di un terzo); dichiara compensate tra le predette parti le spese processuali nella misura di due terzi e condanna il alla rifusione, in favore dei convenuti, del residuo terzo delle CP_5 spese stesse che, per tale quota, liquida in complessivi € 2.333,00, oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA, come per legge;
3) rigetta la domanda proposta dal terzo chiamato nei confronti della società Controparte_5
; nulla per le spese processuali nel rapporto intercorrente tra il e la CP_6 CP_5 società CP_6
Bologna, così deciso il 27 ottobre 2025
IL GIUDICE
dott. Alessandra Cardarelli
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12200/2022 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'avv. MI AO, ed C.F._2 elettivamente domiciliati in VIA GARIBALDI 9 40124 BOLOGNA presso il difensore avv.
MI AO
ATTORI
contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
e (C.F. ), quest'ultima C.F._4 CP_3 C.F._5 rappresentata dal procuratore generale , tutti con il patrocinio dell'avv. LOLLI Controparte_4
MONICA, ed elettivamente domiciliati in VIA A. MURRI N. 48 40137 BOLOGNA presso il difensore avv. LOLLI MONICA
CONVENUTI
e con la chiamata in causa di
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PENNICA Controparte_5 C.F._6
GI, elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI CELESTINI 3 BOLOGNA presso il difensore avv. PENNICA GI
pagina 1 di 14 ER AM
CP_6
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli attori così concludono:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
Accertare e dichiarare controparte responsabile dei vizi e difetti dell'immobile dei Ricorrenti, sito in
Via Zanardi 179/2, Bologna nonché delle inadempienze descritte e motivate in narrativa ed accertate tramite C.T.U. all'esito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., R.G. 14831/2021 e per l'effetto:
Condannare parte resistente in solido, al pagamento dei costi necessari all'eliminazione dei vizi, difetti ed inadempienze riscontrate pari ad € 26.753,00 oltre IVA e oneri di legge, come quantificati dalla
C.T.U., Dott.ssa , nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., R.G. 14831/2021, o la maggiore o Per_1 minor somma ritenuta congrua da codesto Ill.mo Tribunale;
Condannare in solido i Resistenti a ristorare i Ricorrenti dei danni da questi subiti al mobilio quantificabili nell'importo pari ad € 6.676,03, come da C.T.U., dott.ssa ; Per_1
Condannare in solido i Resistenti a risarcire ai Ricorrenti tutti i danni patiti e patiendi da questi ultimi, derivanti dall'inadempimento contrattuale, mediante il pagamento di quella somma che sarà provata in corso di causa o in quella misura che sarà ritenuta equa e giusta da codesto Ill.mo Giudice;
Condannare in solido i Resistenti al rimborso delle spese sostenute dai Ricorrenti, pari a complessivi €
8.327,58 (comprensivi di: spese per professionisti e pulizia dei locali: € 2.807,08; spese per la CTU: €
4.420,50, spese la videoispezione dell'ausiliario nominato dal CTU (Campagna Edilizia Srl): €
1.100,00) oltre successive spese ed occorrende.
Si insiste altresì per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie tempestivamente formulate in atti, che di seguito si riportano, affinché non si intendano per rinunziate.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia
• Disporre l'acquisizione nel presente procedimento del fascicolo del procedimento per
Consulenza Tecnica Preventiva ex art. 696 bis cpc, R.G. n. 14831/2021, ed in particolare della ivi contenuta Relazione peritale dell'incaricata CTU, Dott.ssa ; Persona_2
• In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'istanza di rinnovo della CTU come domandata da controparte, si chiede che la stessa venga svolta, e/o sostituita, con la riconvocazione della CTU, Dott.ssa , finalizzata ad una richiesta di chiarimenti e/o Persona_2
pagina 2 di 14 integrazione della precedente Relazione peritale mediante la quale rispondere ad eventuali osservazioni del Geom. rispetto all'elaborato peritale prodotto nel procedimento per CP_5
Consulenza Tecnica Preventiva ex art. 696 bis cpc”.
I convenuti così concludono:
“Voglia l'Il.mo Tribunale adito, rejectis contrariis, previa ogni più opportuna e necessaria declaratoria di legge e del caso:
RIMETTERE LA CAUSA IN ISTRUTTORIA ed ammettere le prove per interrogatorio formale richieste
e capitolate dalla scrivente difesa nella memoria ex art. 183 n. 2 cpc depositata il 12.02.2024
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE RIGETTARE e/o RIDURRE a quanto risulterà provato le domande dei ricorrenti. ed in ipotesi di soccombenza dei convenuti CONDANNARE il terzo chiamato - geom. - nella sua duplice veste di progettista e D.L. al pagamento delle Controparte_5 somme tutte che dovessero essere tenuti a corrispondere all'esito del giudizio a parte ricorrente oltre alle spese e compensi di lite sopportate da parte convenuta. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, del presente giudizio e del giudizio di ATP e spese di CTU e del CTP”.
Il terzo chiamato così conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna e necessaria declaratoria di legge e del caso:
− in via preliminare, autorizzare alla chiamata in causa della (CF. e P.IVA Controparte_6
), con sede in Malalbergo (BO), via Castellina 11, provvedendo, ai sensi e per gli effetti P.IVA_1 di cui agli artt. 106 e 269 c.p.c., al differimento dell'udienza già fissata per il 15.05.2023 ad ore 11.20, con fissazione di una nuova udienza, per consentire la citazione del terzo chiamato, onde essere dallo stesso manlevato e tenuto indenne dal pagamento delle somme tutte che, in denegata ipotesi, dovesse essere tenuta a corrispondere all'esito del giudizio;
− nel merito, in via principale, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità, a qualsiasi titolo e/o ragione, possa imputarsi al Geom. e, per l'effetto, rigettare le domande da Controparte_5 chiunque formulate nei suoi confronti in quanto infondate sia in fatto che in diritto, generiche e comunque non provate, anche in punto quantum debeatur;
− nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero essere accolte, anche parzialmente, le domande avversarie, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art.2055 c.c. la concorrente responsabilità della relativamente alla vicenda per cui è causa, previa Controparte_6 determinazione delle quote di responsabilità rispettivamente addebitabili alla e al Controparte_6
pagina 3 di 14 Geom. e conseguentemente limitare l'eventuale condanna del Geom. alla CP_5 CP_5 quota di sua esclusiva competenza, condannando, in caso di condanna in solido, la Controparte_6
a tenere indenne e manlevare il Geom. delle somme che il medesimo dovesse essere tenuto CP_5
a versare in forza del vincolo di solidarietà per la quota di responsabilità imputabile esclusivamente alla Controparte_6
− in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, CPA e
IVA, del presente giudizio
− in via istruttoria, per tutte le ragioni esposte in narrativa, rigettare l'istanza di acquisizione del fascicolo relativo al procedimento ex art.696 c.p.c. (Tribunale di Bologna R.G. n.14831/2021) formulata dalla difesa dei ricorrenti e dei resistenti;
disporre la rinnovazione della CTU tecnica al fine di riesaminare la vertenza, previo sopralluogo con tutte le Parti ed in contraddittorio con i rispettivi legali e CC.TT.PP., al fine di accertare i vizi e i difetti lamentati da parte ricorrente, quantificare i costi per le opere necessarie all'eliminazione degli eventuali vizi e difetti riscontrati nell'immobile di proprietà dei Sig.ri e , previo Pt_1 Pt_2 accertamento della loro imputabilità, anche sotto il profilo eziologico, al Geom. e/o alla CP_5
. Controparte_6
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso proposto ex art. 702 c.p.c. e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio, dinanzi a questo Tribunale, e , CP_3 Controparte_2 Controparte_1 esponendo:
- che in data 16 giugno 2021 avevano acquistato dai convenuti un immobile recentemente ristrutturato
(doc. 1 del ricorso);
- che il 21 settembre 2021 nel piano interrato dell'immobile si era verificato un allagamento con conseguente formazione di muffe, macchie di umidità, condotte disperdenti, danni all'impianto elettrico nonché al mobilio;
- che i gravi vizi occulti ed i difetti di costruzione dell'impianto fognario dell'immobile acquistato, causa del citato allagamento, erano stati prontamente denunciati ai venditori il 27 settembre 2021 e, successivamente, il 15 ottobre 2021 tramite legale;
- che a seguito dei rilievi peritali di parte i vizi riscontrati erano risultati riconducibili ai lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del piano interrato dell'immobile (e finalizzati al cambio pagina 4 di 14 di destinazione d'uso da negozio ad abitazione), appaltati dai venditori a Controparte_7
(d'ora in avanti anche solo società ), sotto la direzione del geom. CP_6 CP_5 anch'esso incaricato dai venditori;
- che in seguito essi istanti avevano avviato (in data 20 dicembre 2021) procedimento per accertamento tecnico preventivo per la verifica dello stato dei luoghi e per l'accertamento della sussistenza dei vizi e delle cause dei vizi lamentati e dei danni subiti – eseguito anche tramite videoispezione e mappatura della rete fognaria da parte della società Campagna edilizia s.r.l. – oltre che dei rimedi necessari per l'eliminazione;
- che il tentativo conciliativo aveva dato esito negativo;
- che il c.t.u. nominato in quel procedimento aveva accertato l'esistenza dei vizi lamentati “consistenti anche in dispersione del tratto fognario che provoca umidità alle pareti oltre alla valvola di non ritorno posta in posizione errata e non a norma, così come l'allaccio tra la linea L8 e realizzato in modo non corretto,” ed aveva tra l'altro evidenziato lo “stato della fognatura, in parte comune (due pluviali di raccolta acque di circa 70 mq di copertura) e per la maggior parte privata a raccolta delle acque meteoriche della corte esclusiva all'abitazione di circa 90 mq (…), vetusto con elementi distaccati e disperdenti”, stimando un costo complessivo per l'eliminazione dei vizi accertati di complessivi € 26.753,00, oltre IVA e oneri di legge, ed un ulteriore costo per il risarcimento dei danni al mobilio di € 6.676,03;
- che, a causa dell'allagamento avvenuto il 21 settembre 2021, essi istanti non avevano potuto utilizzare il piano interrato dell'immobile, oltre ad aver subito una diminuzione del valore dell'immobile, stante l'inutilizzabilità del vano (accatastato come guardaroba), comunicante con il piano terra abitabile;
- che, inoltre, la ricorrente aveva dovuto seguire un percorso psicoterapeutico al fine di Pt_1 gestire l'ansia legata all'accaduto.
Sulla base di tali premesse i ricorrenti, invocando la responsabilità dei venditori per i vizi della cosa venduta, alla luce del combinato disposto degli artt. 1476, comma 3, e 1490 c.c., chiedevano, in via principale, l'accertamento dei gravi vizi e difetti di costruzione riscontrati in sede di ATP e della conseguente responsabilità dei venditori, anche ai sensi dell'art. 1669 c.c., e la condanna degli stessi, in solido, al risarcimento, in loro favore, di tutti i danni subiti e quindi al pagamento della somma di €
26.753,00, oltre IVA ed oneri di legge, o della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, oltre che dell'importo di complessivi € 6.676,03 per i danni subiti al mobilio, delle spese sostenute per la pulizia dei locali, per c.t.u. svolta in sede di ATP, per la videoispezione per complessivi € 1.100,00.
pagina 5 di 14 Chiedevano, altresì, la condanna dei venditori al risarcimento dei danni per il mancato utilizzo del piano interrato e dei danni non patrimoniali, nella forma del danno morale ed esistenziale. Con vittoria di spese.
2.
Fissata udienza per la comparizione delle parti, ed integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio i convenuti - quest'ultima rappresentata dal procuratore CP_3 generale - e , contestando la fondatezza delle Controparte_4 Controparte_2 Controparte_1 domande proposte nei loro confronti, delle quali chiedevano il rigetto.
In via preliminare, i convenuti chiedevano l'autorizzazione alla chiamata in causa del geom.
che aveva curato la progettazione all'epoca della ristrutturazione Controparte_5 dell'immobile e svolto l'incarico di direttore dei lavori, per proporre nei suoi confronti domanda di manleva. Nel merito, richiamavano integralmente quanto esposto in sede di ATP, evidenziavano che, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, non era vero che il vano interrato era stato sommerso da acqua piovana fino ad un'altezza di 55 cm., posto che dal verbale dei Vigili del Fuoco intervenuti il giorno dell'allagamento era risultato che l'altezza dell'acqua non superava i 15 cm., e rilevavano che, in sede di accertamento, il c.t.u. nominato in quel procedimento aveva ricondotto i danni accertati alla negligente e imperita condotta del progettista e direttore dei lavori geom. CP_5
I convenuti concludevano, quindi, chiedendo il rigetto delle domande proposte dai ricorrenti e, in via subordinata, la riduzione del quantum; in ogni caso, per l'ipotesi di soccombenza, chiedevano la condanna del terzo a tenerli indenni da qualsiasi conseguenza pregiudizievole. Con vittoria di spese.
3.
Disposto il differimento dell'udienza per la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio il terzo chiamato chiedendo il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti e, a Controparte_5 sua volta, chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa quale appaltatrice e Controparte_6 materiale esecutrice delle opere.
Rilevava, in particolare, di avere svolto l'incarico di progettista e direttore dei lavori su incarico dei convenuti in relazione all'intervento di manutenzione straordinaria, consistente nel rendere abitabile il locale sito al piano terra, con la realizzazione di un bagno e di un angolo cucina, con i relativi scarichi;
e deduceva che tale intervento aveva comportato la conversione della destinazione da uso cantina ad uso guardaroba, che il procedimento per ATP si era svolto senza la sua partecipazione e, infine, che i vizi della rete fognaria non erano lui imputabili, essendo per contro imputabili in via esclusiva pagina 6 di 14 all'esecutrice materiale dell'intervento di ristrutturazione.
Il terzo chiamato concludeva, quindi, chiedendo il rigetto delle domande proposte e, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande, chiedeva che venisse accertata e dichiarata, ai sensi dell'art.2055 c.c., la concorrente responsabilità della previa Controparte_6 determinazione delle quote di responsabilità rispettivamente addebitabili a quest'ultima e al progettista/direttore dei lavori, e che venisse conseguentemente limitata l'eventuale condanna nei suoi confronti alla quota di sua esclusiva competenza, e che, in caso di condanna in solido, la CP_6 venisse condannata in tenerlo indenne, in forza del vincolo di solidarietà, per la quota di
[...] responsabilità imputabile esclusivamente alla Controparte_6
4.
Autorizzata la chiamata in causa della società , veniva disposto mutamento del rito da CP_6 semplificato ad ordinario, con la fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c..
Dichiarata la contumacia della terza chiamata società ed assegnati alle parti i termini di CP_6 cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., venivano rigettate le istanze di prova orale e veniva disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento di ATP n. 14831/2021 RG.
Disposta nuova consulenza tecnica d'ufficio ed acquisita la relazione del c.t.u., veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Mutato il giudice, all'udienza del 12 giugno 2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
5.
Occorre innanzitutto premettere che gli attori formulano domanda ex artt. 1490 e 1494 c.c., per i vizi dell'immobile oggetto di compravendita, nei confronti dei convenuti, venditori, chiedendo il risarcimento dei danni nei termini di cui all'atto di citazione;
contestualmente formulano – sempre e solo nei confronti dei venditori – domanda di risarcimento (dei medesimi danni) ai sensi dell'art. 1669
c.c..
5.1
Tanto premesso, va osservato che la domanda tesa al risarcimento dei danni per i vizi della cosa compravenduta ex artt. 1490 e 1494 c.c. appare fondata alla luce degli approfonditi accertamenti svolti pagina 7 di 14 dal c.t.u., Ing. nominato nel presente procedimento, le cui conclusioni, frutto di Persona_3 compiuto esame e prive di vizi logici, appaiono pienamente condivisibili (il che rende superflua ogni ulteriore valutazione in relazione all'ipotesi di cui all'art. 1669 c.c. con riguardo alla posizione dei convenuti, meri venditori).
In particolare, il c.t.u., richiamando le verifiche già effettuate dall'Ing. , nominata c.t.u. Persona_2 nel procedimento di ATP, ed effettuando ulteriori ed autonomi approfondimenti, sia tramite acquisizione documentale sia tramite videoispezione, ha accertato che nel frattempo, e segnatamente nell'anno 2023, gli attori hanno fatto eseguire nell'immobile lavori di manutenzione (o, più precisamente, di rifacimento) di gran parte della rete fognaria, con la redazione di documento di contabilità lavori, in cui sono stati riportati in dettaglio gli interventi effettuati con l'indicazione dei materiali utilizzati e l'importo dell'intera operazione (cfr. pag. 11 della relazione del c.t.u., depositata in data 7 gennaio 2025); ed ha compiuto una analitica descrizione dello stato dei luoghi, dell'evento verificatosi nel settembre 2021 e della natura ed entità dei lavori di ristrutturazione in precedenza effettuati (cfr. pagg. 13 e ss.).
Il c.t.u., dopo aver rilevato che allo stato attuale i “luoghi all'interrato si mostrano adeguatamente ripristinati e la rete fognaria risulta perfettamente funzionante”, sicché non è necessario “alcun ulteriore intervento rispetto a quelli già eseguiti” (compiutamente descritti nella relazione), essendo stati “sostituiti tutti i tratti di tubature che risultavano disperdenti”, essendo state “le fognature, per quanto ragionevolmente realizzabile, (…) portate all'esterno del fabbricato” ed essendo stata “la valvola di non ritorno (…) posizionate a valle del sifone Firenze, a protezione dell'impianto da eventuali ritorni di liquami provenienti dalla conduttura comunale” (cfr. pagg. 14 e ss.), ha accertato che gli interventi eseguiti dagli attori “non solo hanno ricondotto i luoghi alla regolare funzionalità ed estetica, ma hanno creato le condizioni perché, ragionevolmente, non si ripresentino sia episodi di allagamento, sia fenomeni di infiltrazioni ed umidità sulle pareti (almeno per quanto provocato dalle condutture (…))”; ed ha, poi, concluso, dopo un minuzioso esame delle problematiche emerse in relazione all'evento del settembre 2021, che l'allagamento dei vani interrati del fabbricato dalle acque reflue provenienti dalla conduttura pubblica “è imputabile alla probabile mancanza di almeno uno dei due tappi di ispezione del sifone Firenze, o forse al loro errato posizionamento e/o errato ancoraggio al loro supporto”, probabilmente in quanto “la quota piezometrica era inferiore” (cfr. pag. 23).
Relativamente alla “valvola antiriflusso” il c.t.u. ha evidenziato che il geom. “seppur CP_5 evidentemente spinto dalle migliori intenzioni ma limitato nelle scelte dai vincoli fisici dei luoghi, ha individuato una posizione per la valvola antiriflusso difforme dalle regole della buona tecnica ed
pagina 8 di 14 inoltre non rispettosa delle istruzioni e previsioni del Regolamento dei Servizi Fognatura e
Depurazione del Gruppo Hera” (cfr. pag. 28).
Il c.t.u., quanto alle cause dei vizi e difetti lamentati (discostandosi in parte, ma motivatamente dalle conclusioni svolte in sede di ATP), ha, quindi, concluso “condividendo il giudizio sullo stato delle condutture esterne di acque bianche (“vetusto con elementi distaccati e disperdenti”) cui viene imputata l'origine delle infiltrazioni e dell'umidità al piano interrato” ma individuando “tra le ulteriori motivazioni anche la stratigrafia del terreno all'intorno delle murature del fabbricato che, in relazione alla presenza di estese aree verdi circostanti, può agevolare una più rapida infiltrazione orizzontale delle acque portandole a ridosso dell'interrato e creando così i fenomeni di umidità riscontrati dall'Ing. ” (cfr. pag. 29). Ed ha evidenziato, relativamente all'episodio dell'allagamento, che Per_1
“la posizione della valvola di non ritorno, lungamente analizzata, è risultata non conforme alla regola del buon costruire ed ai dettati del Regolamento del Gruppo Hera per la realizzazione degli allacciamenti fognari, ma non è stata di per sé la causa unica dell'allagamento dell'interrato avvenuto nel 2021 che, al contrario, (…) dev'essere addebitata anche alla mancanza di uno o di entrambi i tappi di ispezione del sifone Firenze” (cfr. pag. 29).
Orbene, sulla scorta di tali accertamenti – e delle puntuali risposte rese dal c.t.u. alle specifiche osservazioni mosse dai c.t.p. (cfr. pagg. 46 e ss. della relazione) – fondati su approfondite verifiche e privi di vizi logici, e come tali pienamente condivisibili, deve ritenersi accertata la responsabilità dei venditori per i danni lamentati dagli attori in relazione ai vizi e difetti oggetto di accertamento, non potendosi, peraltro, tali vizi ritenere palesi sia in ragione della necessità di approfonditi accertamenti peritali ai fini della loro compiuta individuazione, con l'accertamento delle relative cause, sia in considerazione della loro collocazione.
5.2
I danni vanno conseguentemente determinati negli importi indicati dal c.t.u. (cfr. pag. 34) sia in relazione ai beni presenti nel piano interrato al momento dell'allagamento, pari a complessivi €
6.676,03, sia in relazione ai costi degli interventi di ripristino, pari a complessivi € 2.000,00, sia, infine, in relazione ai costi per l'eliminazione dei vizi con il rifacimento dell'intera rete (ritenuto necessario), pari a complessivi € 18.800,00, oltre IVA (somma, quest'ultima, effettivamente sostenuta dai ricorrenti per i lavori effettuati nell'anno 2023 e ritenuta congrua dal c.t.u.),
Con riguardo a tale ultimo importo il c.t.u. ha, peraltro, evidenziato, a fronte delle specifiche osservazioni mosse dal c.t.p. del terzo chiamato che “l'importo relativo ai costi di CP_5 rifacimento della rete fognaria deve intendersi composto (fermo restando il totale di 18.800,00 €) da pagina 9 di 14 due voci, di cui: - la prima, pari a 2.050,00 €, relativa alla modifica dell'allacciamento della rete alla condotta fognaria, consistente nel riposizionamento del sifone Firenze e della valvola antiriflusso, intervento finalizzato al ripristino alla regola dell'arte di opere eseguite nell'ambito della SCIA del
Geom. (…); - la seconda, pari a 16.750,00 €, relativa al rifacimento della rete fognaria, CP_5 già "vetusta e disperdente", e risulta essere un intervento di ripristino di difetti preesistenti alla SCIA del 2021 e, come tali, indipendenti dall'attività svolta dal Geom. e/o da qualunque altra CP_5 maestranza” (cfr. pag. 34).
In particolare, in ordine all'episodio di allagamento ed alla “valvola di non ritorno”, il c.t.u. ha sottolineato che “il posizionamento della valvola a valle del sifone avrebbe impedito l'allagamento, ma in ogni caso esso, a prescindere dalla presenza della valvola, non si sarebbe comunque verificato laddove il/i tappo/i fossero stati correttamente posizionati nelle rispettive sedi”, evidenziando, quindi,
“(riguardo) alle responsabilità, (che) l'errata posizione della valvola, che non ha impedito il ritorno dei liquami verso l'impianto interno al fabbricato, è da imputare al Geom. mentre il CP_5 mancato montaggio di uno dei tappi del sifone, che ne ha fisicamente consentito la fuoriuscita, va plausibilmente addebitato alle maestranze che, in un momento imprecisato, hanno operato nei locali”
(cfr. pag. 38).
Con l'effetto che, sempre secondo quanto rilevato dal c.t.u., è “ragionevole suddividere la responsabilità degli accadimenti, nonché dei costi di ripristino e di risarcimento dei danni da allagamento, in parti uguali sia al Geom. che alle maestranze che sono state chiamate a CP_5 svolgere talune attività nei locali” (“Piu precisamente, con riferimento alle quantificazioni del
Capitolo 8: Valore dei beni mobili danneggiati ed irrecuperabili 6.676,03 € - Pulizie dei locali e rifacimento dell'intonaco interno 2.000,00 € - mentre per l'esecuzione del corretto allacciamento alla rete fognaria, consistente nella rimozione sia del sifone Firenze che della valvola, la demolizione dei relativi pozzetti, la successiva posa di due nuovi pozzetti e in essi, nella disposizione corretta (ovvero, invertendone l'ordine), di nuovi sifone Firenze e valvola antiriflusso, raddoppiando la quantificazione proposta dal P.A. nella Memoria in ATP (All. 10 dell'Ing. ) per la sostituzione della sola Per_4 Per_1 valvola, il costo potrebbe essere stimato in: Modifiche dell'allacciamento della rete fognaria 2.050,00
€ - per un importo complessivo (al netto degli oneri di legge) di 10.726,03 € ed imputandone la metà, ovvero 5.363,01 €, al Geom. in quanto ritenuto corresponsabile degli accadimenti”: cfr. CP_5 relazione del c.t.u.).
Anche sul punto le conclusioni del c.t.u. – ampiamente motivate sulla scorta della natura dei lavori oggetto dell'incarico conferito dai venditori al geom. (cfr. pagg. 37-38) – appaiono CP_5
pagina 10 di 14 condivisibili: tali conclusioni, peraltro, assumono rilievo nel solo rapporto processuale tra i convenuti ed il terzo chiamato nel rapporto processuale tra il la società che CP_5 CP_5 ha eseguito i lavori, rimasta contumace.
Alla luce delle predette risultanze (e segnatamente degli approfonditi accertamenti e delle condivisibili conclusioni del c.t.u. nominato nel presente giudizio;
mentre appaiono inammissibili le istanze di prova orale, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, per le ragioni già illustrate nell'ordinanza 13 giugno 2024, che va sul punto richiamata) e delle considerazioni sopra svolte, devono ritenersi accertati i vizi e difetti lamentati dagli attori in relazione all'immobile oggetto di compravendita;
con l'effetto che i convenuti e (venditori) vanno CP_3 Controparte_1 Controparte_2 condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore degli attori, della somma di complessivi €
27.476,03, oltre IVA sulla minor somma di € 18.800,00; su tale somma non spettano gli interessi in difetto di specifica domanda in tal senso.
5.3
Non spettano, per contro, gli ulteriori danni non patrimoniali, a fronte dell'espressa rinuncia ai danni predetti (cfr. verbale dell'udienza del 12 ottobre 2023, laddove il procuratore dei ricorrenti ha dichiarato di rinunciare “sin d'ora alla richiesta di danni non patrimoniali”), e i danni per il mancato godimento del piano interrato, in difetto di qualsiasi prova in ordine alla sussistenza ed entità; mentre le spese relative all'ATP (spese del consulente tecnico di parte e spese di c.t.u.) seguono il regime delle spese processuali.
5.4
Con la precisazione, infine, che la domanda attrice non può che essere limitata ai predetti convenuti, non avendo gli attori mai inteso estendere la domanda ai terzi chiamati (e avendo anzi essi stessi escluso tale estensione laddove, con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., hanno espressamente rilevato che “il rapporto obbligatorio intercorso tra i venditori, il direttore dei lavori e
l'impresa appaltatrice/esecutrice sarà inopponibile ai Ricorrenti-acquirenti operando esclusivamente nei rapporti interni intercorrenti tra i contraenti dell'appalto”); d'altro canto, ciò che esclude, in ogni caso, l'estensione automatica (ad eventuali terzi chiamati) della domanda degli attori è, da un lato, la circostanza che gli attori stessi hanno concluso nei confronti dei soli venditori (resistenti) – e non anche nei confronti dei terzi chiamati – e, dall'altro, la diversità dei rapporti sostanziali sottostanti.
5.5
I convenuti e soccombenti, vanno altresì CP_3 Controparte_1 Controparte_2
pagina 11 di 14 condannati, in solido tra loro, alla rifusione, in favore degli attori, delle spese processuali sia del procedimento di ATP che del presente giudizio: spese che – avuto riguardo ai parametri medi delle cause di valore ricompreso tra € 26.001 ed € 52.000 ed applicata la massima riduzione in relazione alla sola fase di trattazione/istruttoria del giudizio di merito, per la limitata entità dell'istruttoria svolta – vanno liquidate, quanto al procedimento per ATP, in complessivi € 5.457,04, di cui € 2.401,04 per anticipazioni e spese (comprensive dell'importo di € 1.015,04 per spese di c.t.p. e dell'importo di €
1.100,00 per le spese di videoispezione, evidentemente connesse all'espletamento della c.t.u.: cfr. verbali delle operazioni peritali) ed € 3.056,00 per compensi, e, quanto al presente giudizio, in complessivi € 6.999,00, di cui € 286,00 per anticipazioni ed € 6.713,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
5.6
Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio – svolte sia in sede di ATP che nel presente giudizio – vanno, infine, poste, in via definitiva e nella misura già liquidata nel corso dei relativi giudizi, a carico dei convenuti e in solido tra loro. CP_3 Controparte_1 Controparte_2
6.
Per quanto riguarda, poi, la domanda di manleva svolta dai convenuti nei confronti del (solo) terzo chiamato geom. giova anche sul punto richiamare gli approfonditi accertamenti del CP_5
c.t.u. già sopra illustrati.
6.1
Ne consegue, alla luce di tali condivisibili accertamenti, che il terzo chiamato geom. CP_5 in parziale accoglimento della domanda proposta dai convenuti, va condannato a tenere questi ultimi indenni di quanto dovranno corrispondere agli attori, in forza delle precedenti statuizioni, a titolo di danni nei limiti della somma di complessivi € 5.363,01, oltre IVA sulla minor somma di € 2.050,00, e, nella misura di un terzo, a titolo di spese processuali relativamente al presente giudizio (e con esclusione delle spese relative al procedimento per ATP, al quale il terzo chiamato è rimasto estraneo)
e della c.t.u. svolta nel presente giudizio (sempre nella misura di un terzo).
6.2
Anche in tal caso, come per la domanda degli attori, va osservato che anche la domanda dei convenuti non può che essere limitata al (solo) terzo chiamato non avendo neppure i convenuti CP_5 inteso estendere la domanda di manleva proposta (alla terza chiamata , rimasta contumace) CP_6
e non avendo essi neppure concluso nei confronti della terza chiamata società , ma solo CP_6 pagina 12 di 14 nei confronti del dovendosi, in ogni caso, evidenziare la diversità dei rapporti CP_5 sottostanti.
6.3
Le spese processuali – nel rapporto intercorrente tra i convenuti ed il terzo chiamato geom.
– vanno compensate nella misura di due terzi, ricorrendone i presupposti in ragione CP_5 dell'accoglimento solo parziale (nella misura sopra detta) della domanda di manleva, ed il terzo chiamato geom. va conseguentemente condannato alla rifusione, in favore dei CP_5 convenuti, del residuo terzo delle spese stesse che, per tale quota, vanno liquidate in complessivi €
2.333,00, di cui € 95,00 per anticipazioni ed € 2.238,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
7.
Va, per contro, rigettata la domanda di manleva svolta dal geom. ei confronti della CP_5 terza chiamata stante l'accertata responsabilità del n relazione ai Controparte_6 CP_5 danni per i quali vi è stata condanna del medesimo (a titolo di manleva) in favore dei convenuti.
7.1
Stante la contumacia della società non si provvede in ordine alle spese processuali nel CP_6 rapporto intercorrente tra il tale società. CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda proposta dagli attori nei confronti dei convenuti CP_3
e condanna i predetti convenuti, in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento, in favore degli attori, della somma di complessivi € 27.476,03, oltre IVA sulla minor somma di € 18.800,00, nonché alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi €
5.457,04, quanto al procedimento per ATP, e, quanto al presente giudizio, in complessivi € 6.999,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
pone, inoltre, le spese delle consulenze tecniche d'ufficio – svolte sia in sede di ATP che nel presente giudizio – in via definitiva, e nella misura già liquidata nel corso dei relativi giudizi, a carico dei convenuti CP_3
e in solido tra loro;
Controparte_1 Controparte_2
2) in parziale accoglimento della domanda di manleva proposta dai convenuti CP_3
e nei confronti del terzo chiamato Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5
pagina 13 di 14 condanna a tenere questi ultimi indenni di quanto dovranno corrispondere agli Controparte_5 attori, in forza della statuizione di cui al capo 1), a titolo di danni nei limiti della somma di complessivi
€ 5.363,01, oltre IVA sulla minor somma di € 2.050,00, e, nella misura di un terzo, a titolo di spese processuali relativamente al presente giudizio e della c.t.u. svolta nel presente giudizio (sempre nella misura di un terzo); dichiara compensate tra le predette parti le spese processuali nella misura di due terzi e condanna il alla rifusione, in favore dei convenuti, del residuo terzo delle CP_5 spese stesse che, per tale quota, liquida in complessivi € 2.333,00, oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA, come per legge;
3) rigetta la domanda proposta dal terzo chiamato nei confronti della società Controparte_5
; nulla per le spese processuali nel rapporto intercorrente tra il e la CP_6 CP_5 società CP_6
Bologna, così deciso il 27 ottobre 2025
IL GIUDICE
dott. Alessandra Cardarelli
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