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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 13/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
In persona del giudice unico dott. Stefano Palmaccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 551/2019 R.G. promossa da:
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Cascioni, giusta procura agli atti;
- PARTE ATTRICE - contro
(c.f. ), rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2 difeso dall'avv. Marco Tidei, giusta procura in atti;
- PARTE CONVENUTA -
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c. nel fascicolo telematico
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
(di seguito “il ) ha convenuto in giudizio la soc. CP_1 CP_1 [...]
(di seguito anche solo “l'Appaltatore”) chiedendo l'accoglimento delle Controparte_2 seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto intercorrente tra il
e la Parte_2 Controparte_3
stipulato in data 03.07.2010 per esclusivo parziale inadempimento della Ditta
[...] stessa, per i motivi meglio illustrati in premessa;
b) sempre nell'ambito delle obbligazioni assunte con il predetto contratto di appalto sottoscritto in data 03.07.2010, accertare e determinare l'ammontare dei lavori effettivamente eseguiti dalla;
Controparte_3
c) accertata l'esclusiva responsabilità della convenuta per i maggiori oneri e danni CP_4 causati al per la ritardata e parziale ultimazione dei lavori appaltati, previa CP_1 determinazione dell'ammontare, condannare la Ditta Convenuta al pagamento a favore del
della differenza tra l'ammontare dei lavori effettivamente eseguiti, tenuto conto dei CP_1 pagamenti già effettuati, e l'ammontare delle penali previste contrattualmente per la ritardata ultimazione dei lavori, oltre ai maggiori oneri e danni per la mancata ultimazione dei lavori relativi ai lucernari, il tutto come accertato e determinato in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi legali di causa.
Pagina 1 A sostegno delle proprie domande, il ha rappresentato: CP_1
- di aver affidato alla soc. , con contratto di appalto del 3.7.2010, l'esecuzione di CP_3 opere di manutenzione straordinaria della terrazza condominiale, nonché la fornitura e la posa in opera di cinque lucernari, verso il corrispettivo di € 29.041,11 oltre Iva;
- che i lavori avrebbero dovuto iniziare il 15.7.2010 e terminare entro 40 giorni lavorativi;
- che in data 2.12.2010 il direttore dei lavori aveva constatato uno stato di avanzamento per
€ 26.000,00, dunque inferiore rispetto all'importo complessivamente pattuito, dal momento che non erano stati ancora compiuti i lavori relativi ai lucernari, giammai realizzati dall'Appaltatore;
- che il aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto CP_1 dall'Appaltatore per il pagamento di una parte del corrispettivo pattuito e che il giudizio si era concluso con la sentenza 788/2017 del 26.9.2017 con cui l'intestato Tribunale aveva condannato il a corrispondere all'Appaltatore la somma di € 17.329,23; CP_1
- che il valore delle opere effettivamente eseguite dall'Appaltatore ammonterebbe non ad €
26.000,00 ma ad € 21.796,96, mentre “per eseguire oggi i lavori non effettuati dalla CP_3 occorrerebbero circa € 19.036,98 oltre € 4.500,00 circa per oneri di Direzione Lavori,
[...] sicurezza e autorizzazioni comunali per complessivi € 23.500,00 circa”, come da perizia redatta dall'ing. in data 4.2.2019; Persona_1
- che il danno subito dal per il mancato completamento dell'opera nel 2010 CP_1 sarebbe pari ad € 16.048,18 (equivalente alla differenza tra la spesa stimata di € 23.500,00 e l'importo “relativo ai lavori non realizzati”, quantificato in € 7.451,82), spettando altresì a titolo di penale da ritardo (convenuta in € 50,00 al giorno) l'ulteriore somma di circa € 3.000,00 per 57 giorni di ritardo maturati alla data di redazione del SAL il 2.12.2010;
- conclusivamente, “dalle risultanze tecniche fatte svolgere dal , ad oggi sono CP_1 stati eseguiti lavori per € 21.796,96, ma da tale somma devono essere detratte le penali per ritardata ultimazione dei lavori pari ad oltre € 3.000,00 … oltre al maggiore onere derivante dal dovere oggi eseguire i lavori dei lucernari ad un maggiore costo e pari a complessivi €
16.000,00 circa”;
- sussiste pertanto l'interesse del a veder pronunciata la risoluzione del CP_1 contratto di appalto per il parziale inadempimento dell'Appaltatore, nonché a ottenere l'accertamento dei lavori effettivamente eseguiti, delle penali contrattuali maturate e del maggior danno da inadempimento.
La soc. si è costituita in giudizio, ritenendo infondato Controparte_2 in fatto e in diritto quanto dedotto nell'atto di citazione. In particolare, la parte convenuta ha affermato di non aver provveduto alla sostituzione di n. 4 lucernari in assenza di una autorizzazione specifica dei condomini, in conformità a quanto comunicato dal direttore dei lavori;
che il ritardo nei lavori era da ascriversi alle opere extra contratto realizzate nel settembre
2010, su richiesta del per il ripristino delle canne fumarie e dei comignoli;
che ogni CP_1 opera era stata eseguita a regola d'arte, come comprovato dall'assenza di contestazioni prima dell'esercizio da parte dell'Appaltatore dell'azione monitoria per il recupero del corrispettivo spettante;
che la pretesa avversaria è sprovvista di qualsiasi riscontro probatorio.
Pagina 2 Tanto premesso, ha chiesto al Tribunale di rigettare le domande proposte dal CP_1 di accertare le ragioni di credito dell'Appaltatore nei confronti del e di condannarlo CP_1 al pagamento della somma che risulterà dovuta a seguito dello svolgimento dell'istruttoria.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti.
***
Pacifico e documentalmente provato il rapporto contrattuale di appalto intercorso tra le parti, deve ritenersi dimostrata (in difetto di prova fornita dall'Appaltatore al riguardo) la mancata realizzazione delle opere relative ai lucernari (segnatamente, l'omessa fornitura e posa in opera di quattro lucernari), come pure la ricomprensione di dette opere tra quelle dovute secondo il regolamento contrattuale.
Del pari assodato è che con sentenza n. 788/2017 del Tribunale di Civitavecchia, passata in giudicato, il sia stato condannato a pagare all'Appaltatore il complessivo importo di CP_1
€ 16.940,55 oltre Iva, a titolo di acconto sul corrispettivo pattuito nel contratto di appalto, equivalente a “l'acconto pari al 50% del totale , che doveva essere versato a gennaio 2010 (per euro 14.520,55 oltre IVA, che corrisponde alla metà del complessivo importo dell'appalto, pari come detto ad euro 29.041,11 oltre IVA) e l'acconto relativo alle prime due rate mensili successive (per euro 2.242,00 oltre IVA pari a 2/12 del saldo” (v. p. 4 sentenza).
Ciò sulla base dell'autorizzazione del direttore dei lavori al pagamento in favore dell'Appaltatore del corrispettivo dell'appalto fino al complessivo importo di € 26.000,00, in forza dello stato di avanzamento dei lavori certificato nel I SAL dell'1.12.2010.
Tanto premesso, è da ritenersi accertato l'inadempimento dell'Appaltatore per quanto concerne la fornitura e la posa in opera dei lucernari.
Non convince il tentativo dell'Appaltatore di giustificare la propria condotta inadempiente in ragione dell'assenza di una specifica richiesta dei Condomini, dal momento che le previsioni contrattuali non contemplavano un siffatto onere. Né a suo totale discarico l'Appaltatore può invocare le disposizioni ricevute dal direttore dei lavori, avendo quest'ultimo invitato l'impresa, con lettera del 23.12.2010 (all. 4 parte convenuta), “a sostituire tutte le strutture esistenti di copertura dei vuoti del solaio con i lucernari tipo Velux in poliuretano nero esattamente come da computo metrico”, pacificamente ricompresi nel computo metrico allegato all'appalto, seppur ambiguamente ritenendo opportuno il rilascio di una specifica autorizzazione da parte dei condomini. La fornitura dei lucernari costituiva pur sempre adempimento delle obbligazioni contrattuali, non apparendo invece attribuito al direttore dei lavori il potere di subordinare l'esecuzione di tale prestazione all'acquisizione di un ultroneo consenso dei condomini.
A tutto concedere, quand'anche volesse ritenersi ingenerata una situazione di incertezza – a fronte delle contraddittorie disposizioni impartite dal direttore dei lavori – circa l'effettiva doverosità della fornitura dei lucernari, sarebbe stato obbligo dell'Appaltatore, in una logica di buona fede nell'attuazione del contratto, chiedere chiarimenti alla Committenza piuttosto che interrompere l'esecuzione dell'opera.
Dato atto che da controparte non è stata svolta eccezione di inadempimento del
, deve anzitutto pronunciarsi la risoluzione del contratto di appalto per il parziale CP_1 inadempimento dell'Appaltatore.
Pagina 3 Ai fini della valutazione della domanda risarcitoria del deve muoversi dal fatto CP_1 che il SAL dell'1.12.2010, pacificamente afferente alle opere fino a quel momento compiute dall'Appaltatore, non ricomprende la quota di corrispettivo corrispondente ai quattro lucernari non forniti, che dunque il non ha mai pagato. CP_1
Parte attrice ha lamentato di aver subito un danno contrattuale, per un verso ritenendo sovrastimato il valore attribuito nel SAL dell'1.12.2010 alle opere effettivamente svolte dall'Appaltatore, per altro verso assumendo un maggiore onerosità ad oggi delle opere necessarie per la fornitura e per la posa in opera dei lucernari mancanti.
Invero, a giudizio del Tribunale la domanda attorea non appare suffragata da concludenti elementi probatori.
Le conclusioni rassegnate dal , difatti, sono fondate esclusivamente sul CP_1 richiamo alle risultanze della perizia di parte predisposta dal ing. nel febbraio del 2019, a Per_1 distanza di oltre otto anni dallo svolgimento dei lavori. Tuttavia, è noto che la consulenza tecnica di parte consiste in una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Corte appello Firenze sez. II, 28/09/2018, n.2218). D'altra parte, appare quantomeno dubbia l'ipotetica attendibilità di indagini svolte dopo un così considerevole lasso temporale rispetto all'esaurimento dei lavori. Al fine di corroborare la fondatezza della propria domanda la parte attrice avrebbe eventualmente potuto promuovere a suo tempo un'azione di accertamento tecnico preventivo, non potendo che ribadirsi la decisione di non ammettere oggi la
CTU richiesta, il cui espletamento si tradurrebbe in un tentativo di supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente su chi agisce, oltretutto con risultati scarsamente affidabili a fronte della possibile alterazione dello stato dei luoghi. Né può sottacersi che la perizia di parte non esplicita chiaramente le fonti sulla scorta delle quali sono computati gli oneri ivi riportati;
che non risulta neppure allegato il preventivo asseritamente acquisito dal CTP per giustificare i maggiori costi pretesi;
che non è allegato l'originario computo metrico, parte integrante del contratto di appalto, talché non è possibile verificare quali costi fossero stati effettivamente concordati dalle parti per la fornitura e posa in opera dei lucernari. Quanto sopra viene a riflettersi negativamente sulla credibilità delle conclusioni espresse dal perito e denota una carenza documentale ulteriormente ostativa all'ammissione di una CTU, posto che il consulente tecnico non disporrebbe di dati indispensabili al fine di orientare le proprie valutazioni.
Inoltre, l'esistenza di opere eseguite per un valore di € 26.000,00, come risultante dalla dettagliata descrizione nel SAL dei lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice (cfr doc. 6 fasc parte attrice), costituiva la premessa implicita della decisione già assunta dal Tribunale, con provvedimento passato in giudicato, in relazione alla domanda dell'Appaltatore di pagamento del corrispettivo dell'opera, parzialmente accolta fino a concorrenza del 50% del prezzo e delle prime due rate scadute.
Alla luce delle superiori premesse, per un verso la domanda risarcitoria del in CP_1 parte qua, non può essere accolta, per difetto di sufficienti e concordanti elementi di prova;
per altro verso, deve concludersi per l'accertamento del valore delle opere eseguite dall'Appaltatore nella somma di € 26.000,00 oltre IVA, sulla scorta dei lavori e dei prezzi riportati nel SAL dell'1.2.2010, che peraltro non pare ricomprendere il corrispettivo delle lavorazioni straordinarie
Pagina 4 relative ai comignoli e alle canne fumarie, la cui spettanza è stata definitivamente esclusa dalla sentenza n. 788/2017.
È invece fondata la pretesa creditoria del a titolo di penale da ritardo, non CP_1 risultando rispettato dall'Appaltatore il termine di 40 giorni lavorativi dall'inizio dei lavori (al più tardi da fissarsi entro il 15.7.2010) per il completamento dell'opera. Non convince il tentativo dell'Appaltatore di giustificare il ritardo in considerazione del successivo affidamento di opere extracontratto, essendosi accertata nel precedente giudizio la mancata accettazione di dette lavorazioni dal Peraltro, non è chiaro in quale misura l'esecuzione dei lavori CP_1 straordinari avrebbe negativamente impattato sul completamento dell'opera principale. Compete pertanto al in applicazione dell'art. 13 del contratto di appalto, un credito di € CP_1
2.850,00 (57 giorni di ritardo, come allegato in citazione, moltiplicato per € 50,00), avuto riguardo alla redazione del I SAL solo in data 1.12.2010.
Posto che in favore dell'Appaltatore è stato già accertato un parziale credito di € 16.940,55 oltre IVA, deve riconoscersi in favore del medesimo un ulteriore credito di € 9.059,45 oltre IVA
(come si ottiene sottraendo all'importo di € 26.000 il credito già accertato di € 16.940,55), essendo principio consolidato quello secondo cui il verificarsi della risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatore non fa venire meno il diritto al pagamento del corrispettivo delle opere svolte (cfr. Tribunale Milano sez. VII, 08/04/2020, n.2311)
In accoglimento della domanda riconvenzionale articolata dalla parte convenuta, il titolare del minor credito, deve essere condannato per compensazione impropria al CP_1 pagamento in favore dell'Appaltatore della differenza tra i due rispettivi controcrediti.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione parziale delle spese di lite per la quota di 1/2. Per la residua quota di 1/2 le spese seguono il criterio della soccombenza, liquidate come in dispositivo, applicati parametri prossimi ai minimi ex DM 55/2014 e ss. mm., scaglione corrispondente al valore della domanda (da € 5.201,00 ad € 26.000,00), tenuto conto della limitata complessità delle questioni trattate e della quantità e qualità dell'attività processuale effettivamente svolta (avuto riguardo, in particolare, alla natura meramente documentale dell'istruttoria e al mancato deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica da parte convenuta).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la risoluzione del contratto di appalto sottoscritto dalle parti il 3.7.2010 per inadempimento dell'Appaltatore;
2) previo accertamento del valore dei lavori effettivamente eseguiti da Controparte_2 in € 26.000,00 oltre IVA e premesso il credito di € 16.940,55 oltre IVA già
[...] riconosciuto in favore dell'Appaltatore con sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 788/2017, accerta un ulteriore credito di € 9.059,45 oltre IVA in favore di Controparte_2 nei confronti del in;
[...] Parte_1 CP_1
3) accerta un credito di € 2.850,00 del in verso Parte_1 CP_1
l'Appaltatore;
Pagina 5 4) per l'effetto, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale articolata dall'Appaltatore, condanna il in a corrispondere Parte_1 CP_1 in favore di la differenza tra le somme reciprocamente Controparte_2 dovute in base ai capi 2) e 3), oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
5) compensa le spese di lite per la quota di 1/2;
6) per la residua quota di 1/2, condanna il in al Parte_1 CP_1 pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate Controparte_2 nell'intero in € 2.600,00 per onorari (pari pro quota ad € 1.300,00), oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
Così deciso in Civitavecchia il 13/01/2025
IL GIUDICE
dott. Stefano Palmaccio
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