Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 5719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5719 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 18851/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
6 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Angela Arena, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18851/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 04/03/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
(c.f.: ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Napoli alla Piazza Quattro Giornate n. 64, presso lo studio dell'Avv. Francesca Marrone, (CF: p.e.c.: C.F._2
, che lo rappresenta e difende congiuntamente e Email_1 disgiuntamente all'originario procuratore Avv. Giovanni Rago(c.f.:
, p.e.c , con procura C.F._3 Email_2
in atti
- ATTORE
E
,(c.f.: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
procuratore speciale Dott. , con sede in Milano, Parte_2
Corso Magenta n. 69/A, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli
Avv.ti Gianmario Maggi-Tasso (C.F. p.e.c: C.F._4
e Massimiliano Costantini Email_3
( ,p.e.c:massimiliano. CodiceFiscale_5 Email_4 Email_5
[...]
[...]
[...]
, nonché dall'Avv. Alessandra Lanzetta (CF: ,
[...] C.F._6
p.e.c. presso il cui studio in Email_6
Napoli, Piazzetta Cariati, 2 elegge domicilio, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione.
- CONVENUTA
NONCHE'
, dom.to in Napoli alla Via Nerva n. 109 Controparte_2
- CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Risarcimento del danno ex art. 2054 c.c.
Conclusioni: Rimessa la causa in decisione ed assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c, i procuratori delle parti hanno concluso come da comparse conclusionali in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
1- Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
convenuto in giudizio , proprietario del motociclo tipo Controparte_2
Piaggio Beverly tg. EM 00195, nonché la Compagnia assicurativa CP_3
, dalla quale lo stesso risultava coperto per la R.C.A, al fine di ottenere
[...]
la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in occasione dell'investimento stradale avvenuto il 26.7.2018.
L'attore a fondamento della propria domanda ha dedotto: che il giorno
26/07/2018, verso le ore 08.30 circa, in Napoli alla Via C. Cinthia in prossimità del centro commerciale “Azzurro” nel mentre si trovava in qualità di pedone, veniva investito dal motociclo tipo Piaggio Beverly tg. EM 00195, risultante di proprietà del sig. e nell'occasione condotto dal Controparte_2 sig. , e coperto per la R.C.A. dalla compagnia Persona_1 CP_3
; che il conducente del predetto motociclo Piaggio Beverly, nel
[...]
percorrere a velocità sostenuta la Via C. Cinthia con direzione Pianura, eseguiva una manovra di sorpasso a sinistra ad altro veicolo che lo precedeva sullo stesso senso di marcia e che si era regolarmente fermato per consentire
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l'attraversamento pedonale sull'apposita segnaletica;
che per effetto della manovra di soprasso il motociclo Piaggio Beverly andava ad investire, con la sua parte anteriore, il lato sinistro del corpo di , il quale aveva Parte_3
già iniziato l'attraversamento pedonale sull'apposita segnaletica dal marciapiede del centro commerciale verso il marciapiede di fronte;
che l'attore veniva scaraventato al suolo;
che a seguito delle suddette circostanze, il sig. riportava danni alla persona e pertanto si recava presso Parte_1 il presidio ospedaliero “San Paolo” di Napoli A.S.L. , ove gli veniva CP_4 diagnosticata : “Frattura chiusa di parte non specificata dell'omero”.
Si è costituito in giudizio , la quale ha chiesto di rigettare CP_3
la domanda di parte attrice perché infondata e nel merito ha contestato la ricostruzione del sinistro effettuata dall'attore in quanto sfornita di riscontro probatorio.
Sebbene regolarmente citato, non si è costituito in giudizio CP_2
e ne va dichiarata la contumacia.
[...]
2- Nel corso del giudizio sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, 6 co, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie;
è stata espletata una prova testimoniale ed è stato eseguito esame medico-legale sulla persona di Pt_1
[...]
3- La domanda è fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni di seguito esposte.
4- In punto di diritto, occorre premettere che la fattispecie prospettata dalla parte attrice, nell'atto introduttivo del presente giudizio, è da ricondurre nell'ambito di applicazione dell'art. 2054 c.c. co. 1° e 3° secondo cui “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” e “Il proprietario del veicolo,
o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del
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veicolo è avvenuta contro la sua volontà”. Trattasi di una fattispecie in cui vi è presunzione relativa di responsabilità e in tema la S.C. ha chiarito che la prova liberatoria non deve necessariamente essere data in modo diretto, potendo invece risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, non evitabile dal conducente, attese le circostanze del caso concreto e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza ( cfr. ord
Cass n. 4551/2017, sent. Cass. n.14064/2010, n. 21249/2006, Cass. n.
9620/03).
Ed infatti in materia di sinistri stradali che coinvolgono veicoli e pedoni la
Suprema Corte ha affermato che: “La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione”
(Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24204 del 13/11/2014, Sez. 3, Ordinanza n.
842 del 17/01/2020) e “L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Pertanto, anche nel caso in cui il pedone, nell'atto di attraversare la strada in un punto privo di strisce pedonali, abbia omesso di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano ed abbia iniziato l'attraversamento distrattamente, sussiste comunque una concorrente responsabilità del
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conducente il veicolo investitore, ove emerga che costui abbia tenuto una velocità eccessiva o non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 5399 del 05/03/2013). Al fine dell'accertamento dell'insorgere dell'obbligazione risarcitoria, punto nodale è il nesso di causalità che va esaminato sotto un duplice profilo: quello della causalità materiale, ossia della sussistenza di un collegamento tra la condotta illecita e l'evento dannoso, e quello della causalità giuridica, ovvero dell'accertamento di un collegamento giuridico tra l'evento lesivo e le sue conseguenze dannose, allo scopo di delimitare il contenuto della stessa obbligazione risarcitoria.
Con riferimento alla causalità giuridica, l'art. 1223 c.c. (esteso alla responsabilità extracontrattuale dall'art. 2056 c.c.) stabilisce che il danno risarcibile deve essere la conseguenza diretta e immediata della condotta illecita.
Nell'ambito della responsabilità extracontrattuale colui che agisce per ottenere il risarcimento dei danni deve dimostrare, non solo i fatti costitutivi della sua pretesa, ma altresì la riconducibilità agli stessi del comportamento del convenuto (ossia il nesso causale), a differenza della responsabilità contrattuale, nella quale è sufficiente dare conto del proprio diritto, dell'esigibilità della prestazione e della mancanza della stessa, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere di dimostrare di non aver potuto adempiere l'obbligazione per una causa a lui non imputabile (cfr. art. 1218
c.c.), la responsabilità extracontrattuale implica, come pacificamente ritenuto in giurisprudenza che, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c., incombe in capo alla parte danneggiata "l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva" (Cass. n.
191/1996; Cass. n. 17152/2002; Cass. n. 390/2008; Cass. 11946/2013).
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5- Tanto premesso, la domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta per i motivi che seguono.
Risultano provate, sulla base della deposizione testimoniale assunta e dei documenti depositati in giudizio, le circostanze del sinistro così come prospettate nell'atto di citazione.
Nel caso in esame, la genuinità della deposizione testimoniale, la precisione nell'indicare le circostanze di luogo e di tempo in cui si è verificato l'investimento, nonché i punti d'impatto e la direzione di marcia in cui procedevano l'attore ed il motociclo convenuto in giudizio, le lesioni riportate da , rendono quanto dallo stesso riferito pienamente Parte_1
attendibile.
Nel merito, l'effettiva dinamica del sinistro la si ricava dalla deposizione testimoniale, precisa e persuasiva, della quale non vi è motivo di dubitare, di
, la quale all'udienza del 04.07.2023 dichiarava quanto Testimone_1 segue: “Conosco la circostanza in quanto ho assistito personalmente
l'incidente in quanto stavo attraversando via Cinthia e il stava Pt_1
attraversando la strada dal lato opposto al mio. Preciso che sia io che il avevamo quasi terminato l'attraversamento, sebbene in direzione Pt_1
opposta, sulle strisce pedonali e ho potuto notare che una auto si fermava per consentire l'attraversamento del ed un Beverly, di colore verde, Pt_1 sorpassava ad alta velocità e in direzione Pianura l'auto che si era fermata ed investiva il Al momento dell'impatto io mi arrestai sulla Pt_1
carreggiata. Ho visto che il Beverly colpiva con la parte anteriore il Pt_1 dal lato sinistro e a seguiti dell'impatto lo stesso cadeva sul lato destro, rovinando sullo spartitraffico. Lamentava dolori al' intera parte destra del corpo, in particolare spala, addome e gamba destra;
dopo l'impatto mi sono avvicinato al e il conducente del Beverly subito di è avvicinato e si è Pt_1
offerto di accompagnarlo in ospedale. Preciso che il conducente era un uomo di circa 50 anni, alto e magro. Dopo l'impatto si avvicinarono anche altre persone e ricordo che qualcuno aveva contattato i soccorsi. Tuttavia, io mi
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sono offerta di accompagnarlo in ospedale. Mi sono recata nel parcheggio del centro commerciale per prendere la mia auto e l'ho accompagnato all'ospedale San Paolo. Preciso che al momento dell'impatto stavo rientrando al lavoro dopo la pausa, durante la quale mi ero recata in farmacia;
Preciso che ho avvertito il mio datore di lavoro dell'accaduto. Il era da solo. Ho aspettato in ospedale l'arrivo dei parenti del Pt_1 Pt_1
Preciso che al momento dell'impatto io mi trovavo a metà della mia carreggiata così come il Preciso che vi sono due corsie per Pt_1 carreggiata, separate da uno spartitraffico”.
6- Per quanto concerne le conseguenze dannose subite da Parte_1
e la valutazione della sussistenza del nesso causale, occorre invece fare riferimento alle risultanze della consulenza medico-legale espletata, nella quale il CTU incaricato delle operazioni peritali, Dott. Persona_2 così ha accertato: “Il sig. in seguito all'incidente stradale Parte_1 subito in data 26/07/2018, riportò “frattura trochite omerale destro, infrazione costa IX e X destra”. Le spese sanitarie sostenute sono pari ad €
416,00. Non sussistono dubbi sulla validità del nesso di causalità. Alla stabilizzazione delle lesioni, sono residuati postumi permanenti della preesistente integrità psicofisica, che hanno generato un danno biologico;
Si può ascrivere quindi al sig. un danno biologico del 10% Parte_1
(DIECI PER CENTO). ITT 30 gg valutabili al 75%., ITP 30 gg valutabili al
50% e 30 gg. valutabili al 25%.”
Diagnosi, oltretutto, ritenuta compatibile con quanto già in precedenza diagnosticato con i referti, depositati in giudizio dall'attore, del pronto soccorso dell'Ospedale San Paolo di Napoli e dei centri diagnostici presso i quali si è recato l'attore al momento dell'investimento nonché successivamente a quest'ultimo.
Pertanto, in punto di quantum debeatur, va accolta la domanda di parte attrice per il risarcimento del danno non patrimoniale, nella misura accertata
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dal consulente tecnico nominato, e pari alla somma di euro 24,637,00
(ventiquattromilaseicentotrentasette/00).
Sulla somma di € 24,637,00, come sopra determinata, vanno calcolati gli interessi che decorrono dalla data del fatto (2018) alla presente pronuncia.
Tali interessi, però, devono essere calcolati non sulla somma sopra indicata, ma su quella devalutata alla data del fatto e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla pronuncia della presente sentenza. In definitiva, spetta, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma complessiva di € 27.529,01(ventisettemilacinquecentoventinove/01), sulla quale, decorreranno gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo, importo a cui vanno aggiunte le spese mediche documentalmente provate che ammontano ad euro 416,00.
7- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al d.m. 55/14, così come modificato con D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022, con la precisazione che ci si discosta dai valori medi per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate. Le spese di CTU seguono la soccombenza e, pertanto, vengono definitivamente poste a carico della
. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 6 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
così provvede:
[...]
1- Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2- Accoglie la domanda risarcitoria formulata da;
Parte_1
3- Condanna il convenuto al risarcimento dei danni non CP_3
patrimoniali pari alla somma complessiva di euro 27.529,01 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale nonché al pagamento delle spese
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mediche documentalmente provate che ammontano ad euro 416,00, oltre a interessi legali che decorrono dal giorno della pubblicazione della presente sentenza al giorno dell'effettivo soddisfo;
.
4- Condanna il convenuto al pagamento in favore di CP_3
delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in Parte_1 complessivi € 4.327,00, di cui € 3.809,00 per compensi professionali ed €
518,00 quale contributo unificato, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
Cassa Avvocati, se e come per legge dovuti, con attribuzione in favore degli
Avv.ti Francesca Marrone e Giovanni Rago.
5- Condanna, altresì, al pagamento dei compensi al Ctu CP_3
ove anticipati da parte attrice.
Così deciso in Napoli, il 09/06/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Angela Arena
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