Art. 5.
Le somme occorrenti per il pagamento del contributo di cui all'art. 1 sono inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59 e fino all'esercizio 1992-93 in ragione di lire annue 240.000.000.
All'onere di lire 240.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1958-59 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 685 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Le somme occorrenti per il pagamento del contributo di cui all'art. 1 sono inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59 e fino all'esercizio 1992-93 in ragione di lire annue 240.000.000.
All'onere di lire 240.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1958-59 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 685 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.