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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 3144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3144 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36351/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36351/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI ANDREA Parte_1 C.F._1
GIORGIO AMBROGIO, elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 17 20122 MILANO presso il difensore avv. ROSSI ANDREA GIORGIO AMBROGIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRATI Controparte_1 C.F._2
PAOLO e DALLERA GIOVANNI STEFANO ( ) VIALE BIANCA MARIA, C.F._3
22 20129 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA PICCINNI, 3 20131 MILANO presso lo studio dell'avv. FERRATI PAOLO
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRATI PAOLO e Controparte_2 C.F._4
DALLERA GIOVANNI STEFANO ( ) VIALE BIANCA MARIA, 22 20129 C.F._3
MILANO; elettivamente domiciliato in VIA PICCINNI, 3 20131 MILANO presso lo studio dell'avv.
FERRATI PAOLO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1
Part di Milano e , chiedendo di accertare e dichiarare che la Dott.ssa Controparte_1 Controparte_2 ha svolto, a favore dei convenuti, attività di assistenza e consulenza e di condannare per l'effetto i pagina 1 di 6 convenuti a provvedere al pagamento, a favore della Dott.ssa dell'importo di cui alle Parte_1 due fatture proforma inviate ovvero del maggiore o minore importo determinato dal Tribunale all'esito dell'istruttoria; con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, oltre a IVA e C.p.A. come di legge.
Costituendosi in giudizio parti convenute chiedevano il rigetto della domanda e, in subordine, di Part contenere la somma dovuta alla ntro i limiti del provato e di quanto ritenuto di giustizia;
nonché la condanna dell'attrice al pagamento in favore dei convenuti di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma III, cod. proc. civile;
con la rifusione di onorari, diritti e spese del giudizio.
Nelle precisate conclusioni i convenuti chiedevano altresì in via principale di dichiarare inammissibile ogni domanda fondata sulle prospettazioni in fatto, costituenti una mutatio libelli, dedotte dall'attrice con la memoria depositata nel secondo termine di cui all'art. 183 co. VI c.p.c.
Istruita la causa con il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e produzione documentale, all'udienza del 7 novembre le parti precisavano le conclusioni ed il giudice, assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, tratteneva la causa in decisione. aziona il presente giudizio al fine di ottenere da e il Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 pagamento dell'importo di cui alle due note pro-forma allegate (docc. 8 e 9 fasc. att.) per avere asseritamente svolto in favore dei convenuti attività di assistenza e consulenza in relazione alla vendita dell'immobile di proprietà dei convenuti sito in Milano viale Umbria n. 41.
In via di sintesi, parte attrice deduce a sostegno della propria pretesa i seguenti fatti: nel settembre 2020
Part la sarebbe stata contattata da , unitamente al fratello , i quali Controparte_1 Controparte_2 necessitavano di attività di assistenza e consulenza in relazione alla complessa vendita dell'immobile di loro proprietà; le parti avrebbero concordato verbalmente un mandato in favore dell'attrice, la quale avrebbe quindi svolto tutte le attività, come da incarico ricevuto, nel periodo dal settembre 2020 ad aprile 2021, ovvero sino a quando si perfezionò la vendita dell'immobile con atto notarile datato 29 aprile 2021 (doc. 1 fasc. att.); in dettaglio, l'attrice allegava di avere compiuto le attività professionali elencate anche nel prospetto depositato (doc. 2 fasc. att. ): 1) analisi catastale, urbanistica e legale dell'immobile in modo da verificare se l'immobile fosse liberamente commerciabile;
2) verifica delle visure catastali e delle planimetrie per l'accertamento dello stato reale dell'immobile; 3) verifica degli atti di sanatoria del capannone e di laboratori presenti dell'immobile, al fine di valutare la possibilità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria usufruendo delle agevolazioni fiscali vigenti;
4) consulenza fiscale sulle ipotesi contrattuali di vendita elaborate con i clienti e sulla gestione post- vendita, anche con riferimento alle valutazioni sull'applicabilità dei bonus edilizi;
secondo la difesa pagina 2 di 6 attorea le predette attività sarebbero dimostrate dalla corrispondenza intercorsa tra le parti (doc. 6 fasc. att.) e dallo scambio mail tra l'attrice ed dott. (doc. 7 fasc. att.); parte attrice allegava Persona_1
infine che, dopo aver ricevuto le note pro-forma sopra indicate, i convenuti non provvedevano al pagamento dell'importo richiesto.
I convenuti contestano integralmente la prospettazione attorea, deducendo di non aver mai conferito Part alcun incarico professionale, di qualsivoglia natura, alla che buona parte delle prestazioni – ovvero verifiche e pratiche catastali e di sanatoria - che l'attrice afferma di aver compiuto su mandato dei sig.ri erano, in realtà, già state precedentemente svolte da altri professionisti incaricati dai convenuti, CP_1 ossia dal Geom. (docc. nn. 1 e 2 fasc. conv.) e dall'arch. (docc. Parte_2 Persona_2
Part nn. 3,4,5,6,7,8); che la non avrebbe mai svolto attività di assistenza nella vendita del bene immobile, come sarebbe dimostrato dal fatto che i convenuti hanno sempre intrattenuto rapporti diretti con gli emissari delle parti acquirenti o comunque per il tramite dell'arch. come risultante Per_2
dalle numerose mail inoltrate dal sig. (consulente della parte interessata all'acquisto) Per_1
Part direttamente ai sig.ri (doc. da n. 9 a 19 fasc. conv.), senza mai far riferimento alla che era CP_1
Part stata la a prendere contatto con i convenuti, inoltrando agli stessi una mail in data 10 settembre
2020 (doc. 22 fasc. conv.), nella quale la stessa dichiarava di agire per conto di un terzo acquirente interessato all'acquisto dell'immobile e, in tale occasione, richiedeva ai convenuti la documentazione relativa all'immobile con il dichiarato proposito di svolgere un'accurata analisi tecnica nell'interesse del suo cliente potenziale acquirente;
che, in allegato alla mail del 10 settembre 2020 (doc. 22 fasc.
Part conv.), la trasmetteva una bozza di contratto da far sottoscrivere ai convenuti, contratto avente sostanzialmente ad oggetto un incarico di mediazione immobiliare, seppur predisposto nella forma del
“mandato”; che comunque tale contratto non veniva poi sottoscritto dai convenuti;
che le fatture pro- forma dell'attrice (doc. 8 e 9 fasc. att.) recano quale causale “attività di affiancamento e assistenza per
l'individuazione e la selezione di acquirenti in relazione al Vostro immobile”, locuzione dalla quale si evincerebbe un'attività di intermediazione immobiliare dell'attrice e non di assistenza tecnica prestata in favore dei convenuti.
Preliminarmente, riguardo all' eccezione dei convenuti di inammissibilità della mutatio libelli operata dall'attrice, può senz'altro escludersi che vi sia stato un mutamento del titolo dedotto dall'attrice, avendo quest'ultima richiesto esclusivamente il pagamento per le attività di assistenza di carattere
“tecnico” – e non commerciale o comunque di intermediazione immobiliare – così come già dedotte nella narrativa dell'atto di citazione anche richiamando il prospetto allegato all'atto introduttivo del giudizio (doc. 2 fasc. att.).
pagina 3 di 6 Venendo al merito della richiesta attorea, deve rilevarsi il mancato assolvimento degli oneri probatori gravanti su parte attrice in ordine sia all'avvenuto conferimento di un incarico professionale da parte dei convenuti che all'effettiva esecuzione delle prestazioni professionali in favore degli stessi.
Secondo costante insegnamento giurisprudenziale, nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un credito vantato dal professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova, non solo dell'avvenuto conferimento dell'incarico, ma anche dell'effettivo espletamento dello stesso incombe sul professionista (Cass. n. 24568 del 2013).
Nel caso di specie, la prova orale offerta dall'attrice risulta insufficiente a fondare la pretesa in quanto avente ad oggetto circostanze inidonee ai fini della prova dei fatti costitutivi del credito atteso che le circostanze capitolate nella memoria istruttoria, ove confermate, avrebbero al più consentito di accertare la presenza della professionista in occasione delle visite presso l'immobile in vendita
(neppure alla presenza dell'acquirente dell'immobile) e che la stessa sarebbe stata designata con il suo titolo di commercialista e quale punto di riferimento per eventuali problematiche;
elementi francamente non adeguatamente univoci per desumerne l'avvenuto conferimento di un incarico e l'esecuzione della consulenza per la quale nel presente giudizio l'attrice chiede riconoscersi i compensi.
Anche la produzione documentale attorea è carente, limitandosi a due note pro-forma (doc. 8 e 9 fasc. att.) ed un prospetto riepilogativo delle attività professionali asseritamente svolte (doc. 2 fasc. att.) che, per la loro provenienza unilaterale ed in mancanza di altri riscontri, non sono di per sé idonei a provare il mandato professionale e l'esecuzione della consulenza. L'ulteriore documentazione dedotta a fondamento dell'asserito credito consiste nella corrispondenza intercorsa tra l'attrice ed i convenuti tra la fine di settembre 2020 e gli inizi di ottobre 2020 (doc. 6 fasc. att.), ove la inoltra all'attrice, CP_1 con plurime mail, la documentazione catastale, di sanatoria e di carattere legale riguardante l'immobile.
Orbene, da tale corrispondenza non si evince alcuna volontà dei convenuti di conferire un incarico di
Part assistenza tecnica alla poiché la trasmissione della documentazione inerente l'immobile è avvenuta dietro esplicita richiesta dell'attrice la quale, nella mail del 10 settembre 2020 (doc. 22 fasc. conv.) – dunque soltanto pochi giorni prima del carteggio elettronico - aveva dichiarato di agire per conto di un suo cliente cinese interessato all'acquisto e, quindi, era sua intenzione svolgere un'analisi tecnica nell'interesse del potenziale acquirente – e non di certo su incarico dei convenuti. Scarsamente significativo è pure lo scambio di due mail tra l'attrice e datate 28 dicembre 2020 e 4 Persona_1 gennaio 2021 (doc. 7 fasc. att.), ove quest'ultimo, nel far riferimento all'accettazione della proposta Part d'acquisto da parte dei fratelli , li definiva quali “clienti” della dichiarazione di un terzo CP_1
che, al più, lascerebbe intendere l'esistenza di un rapporto tra le parti ma non costituisce conferma di un mandato professionale né tanto meno della natura di quest'ultimo (che ove fosse qualificabile come pagina 4 di 6 “mediazione atipica” sarebbe nullo per mancanza della prescritta iscrizione/segnalazione certificata dell'attrice come mediatore immobiliare presso la Camera di Commercio), soprattutto nell'assoluta carenza di prova in ordine all'effettiva esecuzione delle dedotte prestazioni e finanche di allegazione quanto alla non meglio specificata “assistenza commerciale”.
La documentazione relativa all'immobile, allegata dall'attrice (docc. da nn. 3 a 5 fasc. att.), non Part dimostra affatto che la dott.ssa abbia curato per conto dei sig.ri un'attività di analisi CP_1
tecnica, o di esame della commerciabilità dell'immobile anche in relazione alle locazioni/ “sfratti” in corso, trattandosi di documenti redatti e/o richiesti da altri professionisti, o comunque in possesso dell'attrice proprio perché trasmessi dai convenuti per le motivazioni sopra evidenziate. Anzi, i convenuti hanno ampiamente documentato che le attività di verifiche tecniche nonché le pratiche amministrative catastali e di sanatoria - che l'attrice afferma di aver compiuto su mandato dei sig.ri
- erano, in realtà, già state precedentemente svolte da altri professionisti incaricati dai CP_1
convenuti, ossia dal Geom. (docc. nn. 1 e 2 fasc. conv.) e dall'arch. Parte_2 Per_2
(docc. nn. 3 a 8, 25 a 28) e segnalavano alla attrice di aver già conferito incarico ad un
[...]
avvocato in merito alle locazioni (doc. 6 fasc. att.). Non sussiste alcuna evidenza di ulteriori contatti intercorsi tra le parti successivi al settembre 2020 – inizio ottobre 2020 e nemmeno di pareri e/o relazione e/o qualsivoglia altra documentazione redatta dall'attrice, il che appare decisamente
Part incompatibile con l'effettivo svolgimento delle attività professionali da parte della sino all'aprile
2021, atteso che neppure il dott. quale emissario della parte interessata all'acquisto, abbia Per_1 mai fatto riferimento all'attrice e si rivolgesse direttamente ai convenuti o comunque all'arch. Per_2 per le questioni tecniche riguardanti l'immobile (doc. da n. 9 a 19 fasc. conv.).
In forza di tutto quanto sopra esporto, le domande attoree devono essere integralmente respinte.
Non vi sono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., che non possono coincidere con la mera infondatezza della domanda laddove, come nella fattispecie, non risulti dal complesso degli atti difensivi una condotta della parte che esorbiti dall'ambito del diritto di difesa garantito dalla
Costituzione (art. 24).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al D.M. n. 147/22 e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: rigetta le domande di parte attrice;
pagina 5 di 6 condanna parte attrice a rimborsare ai convenuti le spese di lite che liquida in euro 10.860,00 per compensi oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie.
Milano, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36351/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI ANDREA Parte_1 C.F._1
GIORGIO AMBROGIO, elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 17 20122 MILANO presso il difensore avv. ROSSI ANDREA GIORGIO AMBROGIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRATI Controparte_1 C.F._2
PAOLO e DALLERA GIOVANNI STEFANO ( ) VIALE BIANCA MARIA, C.F._3
22 20129 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA PICCINNI, 3 20131 MILANO presso lo studio dell'avv. FERRATI PAOLO
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRATI PAOLO e Controparte_2 C.F._4
DALLERA GIOVANNI STEFANO ( ) VIALE BIANCA MARIA, 22 20129 C.F._3
MILANO; elettivamente domiciliato in VIA PICCINNI, 3 20131 MILANO presso lo studio dell'avv.
FERRATI PAOLO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1
Part di Milano e , chiedendo di accertare e dichiarare che la Dott.ssa Controparte_1 Controparte_2 ha svolto, a favore dei convenuti, attività di assistenza e consulenza e di condannare per l'effetto i pagina 1 di 6 convenuti a provvedere al pagamento, a favore della Dott.ssa dell'importo di cui alle Parte_1 due fatture proforma inviate ovvero del maggiore o minore importo determinato dal Tribunale all'esito dell'istruttoria; con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, oltre a IVA e C.p.A. come di legge.
Costituendosi in giudizio parti convenute chiedevano il rigetto della domanda e, in subordine, di Part contenere la somma dovuta alla ntro i limiti del provato e di quanto ritenuto di giustizia;
nonché la condanna dell'attrice al pagamento in favore dei convenuti di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma III, cod. proc. civile;
con la rifusione di onorari, diritti e spese del giudizio.
Nelle precisate conclusioni i convenuti chiedevano altresì in via principale di dichiarare inammissibile ogni domanda fondata sulle prospettazioni in fatto, costituenti una mutatio libelli, dedotte dall'attrice con la memoria depositata nel secondo termine di cui all'art. 183 co. VI c.p.c.
Istruita la causa con il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e produzione documentale, all'udienza del 7 novembre le parti precisavano le conclusioni ed il giudice, assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, tratteneva la causa in decisione. aziona il presente giudizio al fine di ottenere da e il Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 pagamento dell'importo di cui alle due note pro-forma allegate (docc. 8 e 9 fasc. att.) per avere asseritamente svolto in favore dei convenuti attività di assistenza e consulenza in relazione alla vendita dell'immobile di proprietà dei convenuti sito in Milano viale Umbria n. 41.
In via di sintesi, parte attrice deduce a sostegno della propria pretesa i seguenti fatti: nel settembre 2020
Part la sarebbe stata contattata da , unitamente al fratello , i quali Controparte_1 Controparte_2 necessitavano di attività di assistenza e consulenza in relazione alla complessa vendita dell'immobile di loro proprietà; le parti avrebbero concordato verbalmente un mandato in favore dell'attrice, la quale avrebbe quindi svolto tutte le attività, come da incarico ricevuto, nel periodo dal settembre 2020 ad aprile 2021, ovvero sino a quando si perfezionò la vendita dell'immobile con atto notarile datato 29 aprile 2021 (doc. 1 fasc. att.); in dettaglio, l'attrice allegava di avere compiuto le attività professionali elencate anche nel prospetto depositato (doc. 2 fasc. att. ): 1) analisi catastale, urbanistica e legale dell'immobile in modo da verificare se l'immobile fosse liberamente commerciabile;
2) verifica delle visure catastali e delle planimetrie per l'accertamento dello stato reale dell'immobile; 3) verifica degli atti di sanatoria del capannone e di laboratori presenti dell'immobile, al fine di valutare la possibilità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria usufruendo delle agevolazioni fiscali vigenti;
4) consulenza fiscale sulle ipotesi contrattuali di vendita elaborate con i clienti e sulla gestione post- vendita, anche con riferimento alle valutazioni sull'applicabilità dei bonus edilizi;
secondo la difesa pagina 2 di 6 attorea le predette attività sarebbero dimostrate dalla corrispondenza intercorsa tra le parti (doc. 6 fasc. att.) e dallo scambio mail tra l'attrice ed dott. (doc. 7 fasc. att.); parte attrice allegava Persona_1
infine che, dopo aver ricevuto le note pro-forma sopra indicate, i convenuti non provvedevano al pagamento dell'importo richiesto.
I convenuti contestano integralmente la prospettazione attorea, deducendo di non aver mai conferito Part alcun incarico professionale, di qualsivoglia natura, alla che buona parte delle prestazioni – ovvero verifiche e pratiche catastali e di sanatoria - che l'attrice afferma di aver compiuto su mandato dei sig.ri erano, in realtà, già state precedentemente svolte da altri professionisti incaricati dai convenuti, CP_1 ossia dal Geom. (docc. nn. 1 e 2 fasc. conv.) e dall'arch. (docc. Parte_2 Persona_2
Part nn. 3,4,5,6,7,8); che la non avrebbe mai svolto attività di assistenza nella vendita del bene immobile, come sarebbe dimostrato dal fatto che i convenuti hanno sempre intrattenuto rapporti diretti con gli emissari delle parti acquirenti o comunque per il tramite dell'arch. come risultante Per_2
dalle numerose mail inoltrate dal sig. (consulente della parte interessata all'acquisto) Per_1
Part direttamente ai sig.ri (doc. da n. 9 a 19 fasc. conv.), senza mai far riferimento alla che era CP_1
Part stata la a prendere contatto con i convenuti, inoltrando agli stessi una mail in data 10 settembre
2020 (doc. 22 fasc. conv.), nella quale la stessa dichiarava di agire per conto di un terzo acquirente interessato all'acquisto dell'immobile e, in tale occasione, richiedeva ai convenuti la documentazione relativa all'immobile con il dichiarato proposito di svolgere un'accurata analisi tecnica nell'interesse del suo cliente potenziale acquirente;
che, in allegato alla mail del 10 settembre 2020 (doc. 22 fasc.
Part conv.), la trasmetteva una bozza di contratto da far sottoscrivere ai convenuti, contratto avente sostanzialmente ad oggetto un incarico di mediazione immobiliare, seppur predisposto nella forma del
“mandato”; che comunque tale contratto non veniva poi sottoscritto dai convenuti;
che le fatture pro- forma dell'attrice (doc. 8 e 9 fasc. att.) recano quale causale “attività di affiancamento e assistenza per
l'individuazione e la selezione di acquirenti in relazione al Vostro immobile”, locuzione dalla quale si evincerebbe un'attività di intermediazione immobiliare dell'attrice e non di assistenza tecnica prestata in favore dei convenuti.
Preliminarmente, riguardo all' eccezione dei convenuti di inammissibilità della mutatio libelli operata dall'attrice, può senz'altro escludersi che vi sia stato un mutamento del titolo dedotto dall'attrice, avendo quest'ultima richiesto esclusivamente il pagamento per le attività di assistenza di carattere
“tecnico” – e non commerciale o comunque di intermediazione immobiliare – così come già dedotte nella narrativa dell'atto di citazione anche richiamando il prospetto allegato all'atto introduttivo del giudizio (doc. 2 fasc. att.).
pagina 3 di 6 Venendo al merito della richiesta attorea, deve rilevarsi il mancato assolvimento degli oneri probatori gravanti su parte attrice in ordine sia all'avvenuto conferimento di un incarico professionale da parte dei convenuti che all'effettiva esecuzione delle prestazioni professionali in favore degli stessi.
Secondo costante insegnamento giurisprudenziale, nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un credito vantato dal professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova, non solo dell'avvenuto conferimento dell'incarico, ma anche dell'effettivo espletamento dello stesso incombe sul professionista (Cass. n. 24568 del 2013).
Nel caso di specie, la prova orale offerta dall'attrice risulta insufficiente a fondare la pretesa in quanto avente ad oggetto circostanze inidonee ai fini della prova dei fatti costitutivi del credito atteso che le circostanze capitolate nella memoria istruttoria, ove confermate, avrebbero al più consentito di accertare la presenza della professionista in occasione delle visite presso l'immobile in vendita
(neppure alla presenza dell'acquirente dell'immobile) e che la stessa sarebbe stata designata con il suo titolo di commercialista e quale punto di riferimento per eventuali problematiche;
elementi francamente non adeguatamente univoci per desumerne l'avvenuto conferimento di un incarico e l'esecuzione della consulenza per la quale nel presente giudizio l'attrice chiede riconoscersi i compensi.
Anche la produzione documentale attorea è carente, limitandosi a due note pro-forma (doc. 8 e 9 fasc. att.) ed un prospetto riepilogativo delle attività professionali asseritamente svolte (doc. 2 fasc. att.) che, per la loro provenienza unilaterale ed in mancanza di altri riscontri, non sono di per sé idonei a provare il mandato professionale e l'esecuzione della consulenza. L'ulteriore documentazione dedotta a fondamento dell'asserito credito consiste nella corrispondenza intercorsa tra l'attrice ed i convenuti tra la fine di settembre 2020 e gli inizi di ottobre 2020 (doc. 6 fasc. att.), ove la inoltra all'attrice, CP_1 con plurime mail, la documentazione catastale, di sanatoria e di carattere legale riguardante l'immobile.
Orbene, da tale corrispondenza non si evince alcuna volontà dei convenuti di conferire un incarico di
Part assistenza tecnica alla poiché la trasmissione della documentazione inerente l'immobile è avvenuta dietro esplicita richiesta dell'attrice la quale, nella mail del 10 settembre 2020 (doc. 22 fasc. conv.) – dunque soltanto pochi giorni prima del carteggio elettronico - aveva dichiarato di agire per conto di un suo cliente cinese interessato all'acquisto e, quindi, era sua intenzione svolgere un'analisi tecnica nell'interesse del potenziale acquirente – e non di certo su incarico dei convenuti. Scarsamente significativo è pure lo scambio di due mail tra l'attrice e datate 28 dicembre 2020 e 4 Persona_1 gennaio 2021 (doc. 7 fasc. att.), ove quest'ultimo, nel far riferimento all'accettazione della proposta Part d'acquisto da parte dei fratelli , li definiva quali “clienti” della dichiarazione di un terzo CP_1
che, al più, lascerebbe intendere l'esistenza di un rapporto tra le parti ma non costituisce conferma di un mandato professionale né tanto meno della natura di quest'ultimo (che ove fosse qualificabile come pagina 4 di 6 “mediazione atipica” sarebbe nullo per mancanza della prescritta iscrizione/segnalazione certificata dell'attrice come mediatore immobiliare presso la Camera di Commercio), soprattutto nell'assoluta carenza di prova in ordine all'effettiva esecuzione delle dedotte prestazioni e finanche di allegazione quanto alla non meglio specificata “assistenza commerciale”.
La documentazione relativa all'immobile, allegata dall'attrice (docc. da nn. 3 a 5 fasc. att.), non Part dimostra affatto che la dott.ssa abbia curato per conto dei sig.ri un'attività di analisi CP_1
tecnica, o di esame della commerciabilità dell'immobile anche in relazione alle locazioni/ “sfratti” in corso, trattandosi di documenti redatti e/o richiesti da altri professionisti, o comunque in possesso dell'attrice proprio perché trasmessi dai convenuti per le motivazioni sopra evidenziate. Anzi, i convenuti hanno ampiamente documentato che le attività di verifiche tecniche nonché le pratiche amministrative catastali e di sanatoria - che l'attrice afferma di aver compiuto su mandato dei sig.ri
- erano, in realtà, già state precedentemente svolte da altri professionisti incaricati dai CP_1
convenuti, ossia dal Geom. (docc. nn. 1 e 2 fasc. conv.) e dall'arch. Parte_2 Per_2
(docc. nn. 3 a 8, 25 a 28) e segnalavano alla attrice di aver già conferito incarico ad un
[...]
avvocato in merito alle locazioni (doc. 6 fasc. att.). Non sussiste alcuna evidenza di ulteriori contatti intercorsi tra le parti successivi al settembre 2020 – inizio ottobre 2020 e nemmeno di pareri e/o relazione e/o qualsivoglia altra documentazione redatta dall'attrice, il che appare decisamente
Part incompatibile con l'effettivo svolgimento delle attività professionali da parte della sino all'aprile
2021, atteso che neppure il dott. quale emissario della parte interessata all'acquisto, abbia Per_1 mai fatto riferimento all'attrice e si rivolgesse direttamente ai convenuti o comunque all'arch. Per_2 per le questioni tecniche riguardanti l'immobile (doc. da n. 9 a 19 fasc. conv.).
In forza di tutto quanto sopra esporto, le domande attoree devono essere integralmente respinte.
Non vi sono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., che non possono coincidere con la mera infondatezza della domanda laddove, come nella fattispecie, non risulti dal complesso degli atti difensivi una condotta della parte che esorbiti dall'ambito del diritto di difesa garantito dalla
Costituzione (art. 24).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al D.M. n. 147/22 e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: rigetta le domande di parte attrice;
pagina 5 di 6 condanna parte attrice a rimborsare ai convenuti le spese di lite che liquida in euro 10.860,00 per compensi oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie.
Milano, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 6 di 6