Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 22/04/2026, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00766/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00658/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 658 del 2025, proposto da RI OR, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Di Giacomo e Antonino Di Giacomo, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Toscana, Ufficio X - Ambito Territoriale per la Provincia di Pisa, non costituiti in giudizio;
per l’ottemperanza:
alla sentenza n. 340/2024 emessa dal Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, il 09.07.2024, nell’ambito del procedimento iscritto al n. 1408/2023 R.G.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa IA AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
1. Con ricorso ritualmente notificato, l’istante indicata in epigrafe ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 340 del 9 luglio 2024, emessa dal Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, il quale, a definizione della causa iscritta al n. R.G. 1408/2023 avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla assegnazione della Carta elettronica del docente di cui alla L. n. 107/2015, ha adottato il seguente dispositivo: “accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e l’anno corrente 2023/2024 conseguentemente condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici oltre interessi
condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, oltre alle spese di CU con distrazione in favore dei procuratori antistatari. ”.
1.2 Il ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia dell’amministrazione, nonché di fissare la somma di denaro dovuta per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) D. Lgs. n. 104/2010, con il favore delle spese di lite da attribuire ai procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
2. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
3. Alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026, la causa è stata posta in decisione.
4. Il ricorso è anzitutto ammissibile.
Risulta agli atti di causa, infatti, che:
- la sentenza ottemperanda n. 340 del 9 luglio 2024, emessa dal Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito, presso la sede reale, in data 18 luglio 2024;
- è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30;
- la sentenza ottemperanda è passata in giudicato, come da attestazione in atti rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Pisa del 28 gennaio 2025.
5. Il ricorso è altresì fondato e, pertanto, va accolto.
5.1. Non risulta, infatti, dagli atti di causa che la sentenza della cui ottemperanza si tratta sia stata eseguita.
5.2 Di conseguenza, va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ove nelle more non abbia ancora provveduto, di dare esecuzione al giudicato, provvedendo nel termine di trenta (30) giorni dalla comunicazione in via amministrativa - o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza a corrispondere alla parte ricorrente la somma liquidata a suo favore con la sentenza indicata in epigrafe.
5.3. Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario così designato provvederà, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo che sia decorso inutilmente il termine assegnato al Ministero, a tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione della sentenza e al pagamento delle somme ancora dovute.
6. Il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione di quanto dovuto giustifica infine la condanna dell’Amministrazione resistente alla corresponsione di una penalità di mora in misura pari agli interessi legali spettanti sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza “ dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza ” - come stabilito dall'art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo c.p.a., novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a) della l. n. 208/2015 - e fino al pagamento di quanto dovuto.
6. Le spese del presente giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, nei modi e nei termini di cui in motivazione, assegnando, all’uopo, il termine di 30 giorni per provvedere;
- per il caso di persistente inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, alla scadenza del termine assegnato, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, il quale provvederà come indicato in motivazione nell’ulteriore termine di 60 giorni;
- condanna il Ministero intimato al pagamento, in favore del ricorrente, delle penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett e) c.p.a. in misura pari agli interessi legali calcolati sulle somme allo stesso dovute con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza sino al saldo;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi € 800,00 (euro ottocento/00), oltre rimborso del contributo unificato, se dovuto ed effettivamente versato, e gli accessori di legge, se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
ER AR CC, Presidente
IA AP, Referendario, Estensore
Guido RI, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| IA AP | ER AR CC |
IL SEGRETARIO