Art. 3.
Il primo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1978, n. 177 , e' sostituito dal seguente:
"Sono esclusi dal concorso gli aspiranti che alla scadenza dell'avviso di concorso non abbiano un periodo di almeno un anno di permanenza nella sede".
Il primo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1978, n. 177 , e' sostituito dal seguente:
"Sono esclusi dal concorso gli aspiranti che alla scadenza dell'avviso di concorso non abbiano un periodo di almeno un anno di permanenza nella sede".