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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 25/07/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Causa R.G. 558/24
Oggi 25 luglio 2025 alle ore 11,31 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli , mediante l'applicativo “Teams”, sono comparsi: l'Avv.ta Annalisa Fuso, per la parte ricorrente e l'Avv. Massimo Autieri, noto all'Ufficio, per l' . CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dell'Avv.ta Fuso e rilevato che non stata depositata da parte dell' alcuna nota contenente i recapiti per l'odierna udienza e ritenuto che CP_2
ciò debba interpretarsi come volontà di non partecipare alla stessa come indicato nel decreto che fissava udienza ex art. 127bis c.p.c., dispone procedersi oltre.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via preliminare op pregiudiziale, nonchè istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche in via preliminare o pregiudiziale, nonchè istruttoria insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese e per la quantificazione delle stesse i procuratori delle parti presenti si rimettono a giustizia insistendo l'Avv. Fuso per la già richiesta distrazione ex art. 93 c.p.c. e chiedendo i procuratori difensori di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito. Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore 11,37). Alle ore 16,58 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 16,59
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Siena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona della g.o.t. Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 558 /2024 R.Lav.
promossa da:
residente a GA (SI) elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour Parte_1
17, presso lo studio delle avvocate Annalisa Fuso e Valentina Repice dalle quali è rappresentato, come da procura allegata al ricorso introduttivo;
PARTE RICORRENTE
OPPONENTE
contro
:
(già in persona del l.r.p.t. con sede in Roma, Controparte_3 Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina Maffia, elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Firenze, Via Alfredo Oriani n. 1,, come da procura allegata alla memoria di costituzione
PARTE RESISTENTE
OPPOSTA anche contro
con sede in Roma, in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Autieri ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente in Siena via Lippo Memmi 2, come da procura allegata alla comparsa di costituzione
PARTE RESISTETE
OPPOSTA nonché contro CP_6
PARTE RESISTENTE
OPPOSTA CONTUMACE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto in giudizio l , Parte_1 CP_1
l e la in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_7 CP_6
tempore, per ivi veder accogliere le seguenti conclusioni “Ricorre all'Ill.mo Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro, affinché Voglia, in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti previdenziali come indicati nel presente ricorso e, per l'effetto, annullare i relativi ruoli nonché la comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta e gli avvisi di addebiti sottesi indicati in narrativa, per quanto di competenza. Con vittoria di competenze e onorari, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, da distrarsi in favore degli scriventi difensori che si dichiarano antistatari.”.
Si è costituita in giudizio , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi esposti in narrativa, previo rigetto dell'istanza di sospensione ex adverso formulata, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa, riconoscendo altresì la piena legittimità dell'attività posta in essere dall' secondo quanto Controparte_3
stabilito dal D.P.R. 602/1973 e successive modifiche e, per l'effetto, confermare l'efficacia nonché la piena validità del preavviso di fermo opposto e degli avvisi di addebito posti a fondamento del preavviso medesimo. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
Si è costituito in giudizio anche l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Piaccia all'ill.mo sig. Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa: - nel merito : respingere tutte le domande promosse da;
- in Parte_1
ogni caso : condannare il ricorrente al pagamento di onorari e spese del giudizio;
- in ogni caso : nella residuale ipotesi di accoglimento delle domande attoree, mandare esente il presente Istituto dal pagamento delle spese di giudizio ed onorari, per i motivi di cui in narrazione.”
Nessuno si è costituito per la S.C.C.I. che è stata dichiarata contumace
La causa è stata istruita con prove documentali ed alla odierna udienza del 25 luglio 2025 è stata decisa come da allegato dispositivo del quale si dava contestuale lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
Il ricorrente nell'introdurre il giudizio impugnando il preavviso di fermo notificatogli ha lamentato l'intervenuta prescrizione in ordine all' Avviso di Addebito n. 40420160001512950000 relativo a presunti omessi versamenti contributi IVS anno 2009 per € 2.411,09 ed all'Avviso di addebito n. 40420160001574717000 relativo a presunti omessi versamenti contributi IVS anno
2016, per €. 2.264,25 eccependo la mancata notifica degli stessi, nonché di valida notifica di atti interruttivi successivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Si è costituito l , in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo che la CP_1 notifica dell'AVA n. 40420160001512950000 per omessi versamenti contributi IVS anno 2009 era stato notificato in data 17 gennaio 2017 e l'avviso di addebito n. 404-2016-000157471700 per il recupero della contribuzione riferita all'intero anno 2016 , era stato notificato in data 11 marzo 2017 per compiuta giacenza, insistendo per il rigetto del ricorso.
Si è costituita in giudizio anche , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 rilevando come le notifiche dalla medesima effettuate dopo l'iscrizione a ruolo fossero tutte tempestive e valide ai fini dell'interruzione del decorso della prescrizione, insistendo per il rigetto della domanda del ricorrente.
Nessuno si è costituito per la che è stata dichiarata contumace. CP_6
Questi in estrema sintesi i fatti di causa.
Sulla intervenuta prescrizione
Va evidenziato come emerga dalle stesse difese dell' che il primo atto interruttivo CP_1 notificato in ordine ai mancati versamenti IVS relativi all'anno 2009 sia stato notificato a mani solo in data 17 gennaio 2017 quindi quando erano già decorsi 8 anni senza che sia stata depositata in giudizio alcuna documentazione inerente la valida notifica di atti interruttivi precedenti, ne consegue che il credito in ordine all' Avviso di Addebito n. 40420160001512950000 relativo a presunti omessi versamenti contributi IVS anno 2009 per € 2.411,09 risultava già prescritto alla data della notifica effettuata solo nel 2017.
Con riferimento all'Avviso di addebito n. 40420160001574717000 per omessi versamenti contributi IVS anno 2016, per €. 2.264,25 va rilevato come dalla documentazione prodotta dall' emerga in primis l'assenza del timbro postale attestante la compiuta giacenza (che è CP_1 meramente segnata a mano e sottoscritta da soggetto che non si sa chi sia: addetto dell'Ufficio
Postale?, annotazione fatta direttamente dall'impiegato ? Non si sa) in secondo luogo non è CP_1 stata depositata in giudizio la prova della notifica della CAD, dato che sulla busta è segnato a mano che l'atto non era stato consegnato per assenza del ricevente. Tali irregolarità rendono non valida la notifica dell'atto prodromico con conseguente caducazione degli atti successivi, seppur tempestivamente notificati da CP_2
Ne consegue che a seguito della mancata prova di valida notifica dell'atto prodromico va dichiarato che nulla deve il ricorrente all' in relazione ai crediti di cui all'Avviso di addebito n. CP_1
40420160001574717000 per omessi versamenti contributi IVS anno 2016, per €. 2.264,25 perché alla data della notifica del preavviso di fermo qui impugnati ormai prescritti.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. fra ricorrente e e liquidate in CP_1 assenza di nota spese sulla base dei criteri di cui al D.M. 147/22, ai medi di scaglione in considerazione del valore della causa come indicato in atti e dell'attività processuale effettivamente espletata che non ha visto istruttoria, quindi, in complessivi €. 1.812,00 di cui €. 1769,00 per onorari ex D.M. 147/22 ed il resto per spese documentate in atti, oltre rimborso forfettario del 15%
IVA e CAP come per legge se dovuti, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore delle procuratrici antistatarie.
Rilevato, invece, che l'attività svolta da risulta tutta tempestiva e valida il giudice CP_2 ritiene sussistenti i presupposti per una integrale compensazione delle spese d lite fra le parti ex art. 92 c.p.c..
P. Q. M.
Visti gli artt. 429 e segg. c.p.c.
Il Giudice del Lavoro di Siena, definitivamente pronunciando:
1) Accoglie il ricorso, per quanto esposto nella parte motiva, e per l'effetto accertata la prescrizione dei crediti per cui è giudizio dichiara l'invalidità del Preavviso di Fermo CP_1 limitatamente ed esclusivamente a detti crediti;
2) Visto l'art. 91 c.p.c. condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle CP_1 spese di lite liquidate in complessivi €. 1.812,00 di cui €. 1769,00 per onorari ex D.M. 147/22 ed il resto per spese documentate in atti, oltre rimborso forfettario del 15% IVA e CAP come per legge se dovuti, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore delle procuratrici antistatarie;
3) visto l'art. 92 c.p.c. compensa integralmente fra le altre parti le spese del giudizio, per le motivazioni su estese;
4) visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena, 25/07/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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