Art. 12.
Le Intendenze di finanza e gli uffici tecnici erariali presenteranno rendiconti trimestrali al Ministro per il tesoro per tutti i pagamenti di indennizzi fatti in base alla presente legge, a norma della legge sulla contabilita' generale dello Stato.
Le Intendenze di finanza e gli uffici tecnici erariali presenteranno rendiconti trimestrali al Ministro per il tesoro per tutti i pagamenti di indennizzi fatti in base alla presente legge, a norma della legge sulla contabilita' generale dello Stato.