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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/12/2024, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2234/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Iolanda Golia Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2234 /2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARPELLI Parte_1 C.F._1
ELEONORA ed elettivamente domiciliata presso lo Email_1
studio del predetto difensore, via Cosimini n. 31/2, Montecatini Terme (PI)
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
con intervento del PM in sede con ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
La parte ricorrente (l'unica costituita) ha concluso come in atti all'udienza del 28 novembre 2024, il cui verbale è da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiararsi Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 18 febbraio 1996 in San
Miniato (PI) con dall'unione con il quale è nata la figlia, , il 15 settembre Parte_2 Per_1
1997.
A fondamento della domanda proposta, allegava il venir meno tra loro coniugi Parte_1
della comunione materiale e spirituale tanto da essere già addivenuti ad introdurre un giudizio di separazione personale, conclusosi con decreto di omologa emesso in data 22 novembre 2000, n. cron.
3240/00, r.n. c. 1441/00 e ad intraprendere, entrambi, nuove convivenze dalle quali avevano dei figli.
Su tali presupposti, chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili Parte_1
del matrimonio, revocando il contributo di mantenimento posto a carico dell'ex coniuge e in favore della figlia , atteso il raggiungimento da parte sua dell'autosufficienza economica e dichiarando Per_1
che i coniugi erano indipendenti economicamente.
Seppur raggiunto da rituale notifica, non si costituiva in giudizio né compariva Parte_2 personalmente all'udienza del 28 novembre 2024, in occasione della quale si procedeva anche all'ascolto della figlia maggiorenne, , la quale confermava la volontà di rinunciare al contributo Per_1
di mantenimento previsto in suo favore (che, specificava, il padre non aveva invero mai versato), lavorando essa a tempo indeterminato con una retribuzione di circa € 1.600,00 mensili e convivendo con il proprio compagno.
La causa, a questo punto, veniva rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
-.-.-.-.-
Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia di il quale, regolarmente Parte_2
vocato in ius, non si è costituito in giudizio (Cass. civ., sezione II, n. 20406, 5 settembre 2013: non essendo la mancanza di un provvedimento formale di dichiarazione di contumacia di per sé causa di nullità del procedimento o della sentenza, quando risulti che il contraddittorio sia stato comunque ritualmente costituito nei confronti della parte non costituita, neppure è imposto dal codice di rito un termine perentorio per la relativa declaratoria).
Il Tribunale ritiene che debba essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 18 febbraio 1996 in San Miniato (PI) e Parte_1 Parte_2
trascritto nei registri dello stato civile del comune di San Miniato (PI), al n. 8, parte II, serie A, anno
1996.
Dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e morale della coppia.
Invero, la situazione di grave ed irreparabile rottura del rapporto coniugale è tale da far ritenere provata la persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, tale da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Il permanere ininterrotto di questa situazione è già di per sé evidente manifestazione del venir meno della comunione materiale, oltre che di quella spirituale ed affettiva, tra i coniugi (l'affectio coniugalis).
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra, infatti, l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge 898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015, né è stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
In punto di condizioni accessorie, il Tribunale ritiene di dover accogliere la richiesta di parte ricorrente di revoca del contributo di mantenimento previsto in sede di separazione a carico del ed in favore della figlia, . La stessa, infatti, comparsa all'udienza, ha confermato di aver Pt_2 Per_1 rinvenuto un'occupazione lavorativa a tempo indeterminato e di aver lasciato la casa nella quale conviveva con la madre e, dunque, di rinunciare al contributo di mantenimento previsto in suo favore;
contributo che comunque, precisava, il padre – che non vedeva da ormai due anni – non le aveva mai versato. Risulta, poi, documentato (si v. doc. n. 8 allegato al fascicolo di parte ricorrente) anche l'effettivo raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia, posto che la stessa risulta percepire mensilmente uno stipendio pari ad € 1.600,00.
Si ritiene che le spese di lite - non essendovi stata resistenza alla domanda, avendo parte resistente dato causa all'instaurazione del giudizio contenzioso, rendendosi irreperibile e non consentendo alla coniuge di definire consensualmente la controversia - debbano essere poste a carico del resistente
(ancorché contumace) che deve essere condannato alla refusione delle stesse in favore della ricorrente.
Va disposta l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la contumacia di Parte_2
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe,
e celebrato in San Miniato (PI), in data 18 febbraio 1996, trascritto Parte_1 Parte_2
nel registro degli atti di matrimonio del comune di San Miniato (PI), al n. 8, parte II, serie A, anno
1996.
DICHIARA cessato l'onere a carico di di contribuire al mantenimento della figlia Parte_2
, maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di che Parte_2 Parte_1 liquida in € 1.500, oltre IVA e CPA come per legge.
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Miniato (PI) di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al comma 2 di detto articolo.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 28/11/2024
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Iolanda Golia Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2234 /2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARPELLI Parte_1 C.F._1
ELEONORA ed elettivamente domiciliata presso lo Email_1
studio del predetto difensore, via Cosimini n. 31/2, Montecatini Terme (PI)
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
con intervento del PM in sede con ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
La parte ricorrente (l'unica costituita) ha concluso come in atti all'udienza del 28 novembre 2024, il cui verbale è da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiararsi Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 18 febbraio 1996 in San
Miniato (PI) con dall'unione con il quale è nata la figlia, , il 15 settembre Parte_2 Per_1
1997.
A fondamento della domanda proposta, allegava il venir meno tra loro coniugi Parte_1
della comunione materiale e spirituale tanto da essere già addivenuti ad introdurre un giudizio di separazione personale, conclusosi con decreto di omologa emesso in data 22 novembre 2000, n. cron.
3240/00, r.n. c. 1441/00 e ad intraprendere, entrambi, nuove convivenze dalle quali avevano dei figli.
Su tali presupposti, chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili Parte_1
del matrimonio, revocando il contributo di mantenimento posto a carico dell'ex coniuge e in favore della figlia , atteso il raggiungimento da parte sua dell'autosufficienza economica e dichiarando Per_1
che i coniugi erano indipendenti economicamente.
Seppur raggiunto da rituale notifica, non si costituiva in giudizio né compariva Parte_2 personalmente all'udienza del 28 novembre 2024, in occasione della quale si procedeva anche all'ascolto della figlia maggiorenne, , la quale confermava la volontà di rinunciare al contributo Per_1
di mantenimento previsto in suo favore (che, specificava, il padre non aveva invero mai versato), lavorando essa a tempo indeterminato con una retribuzione di circa € 1.600,00 mensili e convivendo con il proprio compagno.
La causa, a questo punto, veniva rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
-.-.-.-.-
Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia di il quale, regolarmente Parte_2
vocato in ius, non si è costituito in giudizio (Cass. civ., sezione II, n. 20406, 5 settembre 2013: non essendo la mancanza di un provvedimento formale di dichiarazione di contumacia di per sé causa di nullità del procedimento o della sentenza, quando risulti che il contraddittorio sia stato comunque ritualmente costituito nei confronti della parte non costituita, neppure è imposto dal codice di rito un termine perentorio per la relativa declaratoria).
Il Tribunale ritiene che debba essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 18 febbraio 1996 in San Miniato (PI) e Parte_1 Parte_2
trascritto nei registri dello stato civile del comune di San Miniato (PI), al n. 8, parte II, serie A, anno
1996.
Dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e morale della coppia.
Invero, la situazione di grave ed irreparabile rottura del rapporto coniugale è tale da far ritenere provata la persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, tale da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Il permanere ininterrotto di questa situazione è già di per sé evidente manifestazione del venir meno della comunione materiale, oltre che di quella spirituale ed affettiva, tra i coniugi (l'affectio coniugalis).
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra, infatti, l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge 898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015, né è stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
In punto di condizioni accessorie, il Tribunale ritiene di dover accogliere la richiesta di parte ricorrente di revoca del contributo di mantenimento previsto in sede di separazione a carico del ed in favore della figlia, . La stessa, infatti, comparsa all'udienza, ha confermato di aver Pt_2 Per_1 rinvenuto un'occupazione lavorativa a tempo indeterminato e di aver lasciato la casa nella quale conviveva con la madre e, dunque, di rinunciare al contributo di mantenimento previsto in suo favore;
contributo che comunque, precisava, il padre – che non vedeva da ormai due anni – non le aveva mai versato. Risulta, poi, documentato (si v. doc. n. 8 allegato al fascicolo di parte ricorrente) anche l'effettivo raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia, posto che la stessa risulta percepire mensilmente uno stipendio pari ad € 1.600,00.
Si ritiene che le spese di lite - non essendovi stata resistenza alla domanda, avendo parte resistente dato causa all'instaurazione del giudizio contenzioso, rendendosi irreperibile e non consentendo alla coniuge di definire consensualmente la controversia - debbano essere poste a carico del resistente
(ancorché contumace) che deve essere condannato alla refusione delle stesse in favore della ricorrente.
Va disposta l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la contumacia di Parte_2
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe,
e celebrato in San Miniato (PI), in data 18 febbraio 1996, trascritto Parte_1 Parte_2
nel registro degli atti di matrimonio del comune di San Miniato (PI), al n. 8, parte II, serie A, anno
1996.
DICHIARA cessato l'onere a carico di di contribuire al mantenimento della figlia Parte_2
, maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di che Parte_2 Parte_1 liquida in € 1.500, oltre IVA e CPA come per legge.
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Miniato (PI) di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al comma 2 di detto articolo.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 28/11/2024
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina