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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/09/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 524 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25/10/1988,
e
, C.F. , nato a [...]_2 C.F._2
MAGGIORE (VI) il 01/04/1979, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato PERON ELENA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 26.07.2014 tra e in San Parte_1 Parte_2
1 Zeno di Montagna (VR), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune San
Zeno di Montagna (VR), competente di procedere alla annotazione della sentenza (n.
2 Parte 2 Serie A Anno 2014) alle seguenti condizioni:
1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I figli e vengono affidati congiuntamente ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza presso la madre;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli con particolare riferimento all'istruzione, al sistema educativo ed alla salute, tenendo in debita considerazione le inclinazioni, le capacità e le aspirazioni di ed;
Per_1 Per_2
3) Il padre potrà fare visita e tenere con sé i figli quando vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento con la madre, compatibilmente con gli impegni di quest'ultima e dei figli. Vengono stabiliti, ad ogni modo, i seguenti periodi di collocazione dei bambini:
> A settimane alterne e nelle settimane specifiche in cui i figli non saranno con il padre nel fine settimana, il sig. avrà con sé i figli dalle ore 18,00 circa dei Pt_2 giorni martedì e giovedì e li accompagnerà a scuola il giorno successivo;
> A settimane alterne e nelle settimane specifiche in cui ii figli saranno con il padre nel fine settimana, il sig. terrà con sé i figli il giorno lunedì dalle ore 18,00 Pt_2 circa accompagnandoli a scuola il giorno successivo e dalle ore 18,00 circa del venerdì, provvedendo ad accompagnare i figli a scuola il lunedì;
> durante le ferie estive in agosto, il padre terrà con sé i figli quindici giorni, anche non continuativi, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
> al termine della scuola in giugno i genitori concordano che i figli frequenteranno i centri estivi;
> durante le vacanze invernali (dicembre/gennaio), il padre terrà con sé i figli il 24 dicembre ed il 25 dicembre con la madre, ad anni alterni a seguire dal 26 al 1° gennaio con il padre e dal 2 gennaio al 6 gennaio con la madre, e/o salvo diverso accordo tra i genitori;
> Ad anni alterni, durante le vacanze pasquali il padre terrà con sé i figli per 3 giorni, comprensivi del giorno di Pasqua o del lunedì dell'Angelo, e/o salvo diverso accordo
2 tra i genitori;
> nei giorni del compleanno di ciascun genitore e nei giorni della festa del papà o della festa della mamma, i figli resteranno di volta in volta con la madre o con il padre a prescindere dagli accordi ordinari di affidamento;
> il giorno del compleanno rispettivamente di ed , gli stessi Per_1 Per_2 passeranno un anno con la madre ed un anno con il padre, a prescindere dagli accordi ordinari di affidamento, ferma restando la possibilità per l'altro genitore di fare loro visita;
> tutte le altre festività, come carnevale, santo patrono, ponti, ecc. ad anni alterni e/o salvo accordi tra i genitori;
> tutti i predetti tempi e modi di visita, in particolare per ciò che concerne i periodi feriali, potranno essere liberamente rideterminati dai coniugi stante il sopraggiungere di impegni reciproci di lavoro non programmabili e del tutto imprevisti. Nello specifico del padre, il sig. avendo un lavoro che anche all'ultimo momento Pt_2 potrebbe portarlo fuori regione o all'estero per uno o più giorni, in accordo con la madre recupererà i giorni persi durante le settimane successive;
4) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di assegno di Pt_2 Pt_1 mantenimento dei figli minori ed , la somma mensile € 300,00 Per_1 Per_2
(trecento/00) cadauno, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici
ISTAT a decorrere dal mese di febbraio 2025. La corresponsione avverrà entro il giorno 15 di ogni mese attraverso bonifico bancario alle coordinate già precedentemente comunicate.
5) Il sig. si farà carico nella misura del 55% delle spese straordinarie Pt_2 opportunamente concordate e documentate, secondo le modalità prescritte dall'apposito Protocollo del Tribunale di Vicenza entro il giorno 15 di ogni mese, attraverso bonifico bancario alle coordinate indicate dalla stessa dal mese di febbraio
2025.
6) L'assegno unico universale, determinato nella misura prevista dalla legge, verrà richiesto e percepito dalla sig.ra Pt_1
7) Nessun assegno di mantenimento tra i ricorrenti, essendo entrambi economicamente indipendenti ed in grado di provvedere al proprio sostentamento;
3 8) I signori ed dichiarano di avere definito ogni rapporto Pt_1 Pt_2 economico, di essere economicamente indipendenti e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione e titolo derivante dal rapporto di coniugio;
9) I signori ed si autorizzano, obbligandosi ad ogni operazione e Pt_1 Pt_2 formalità necessaria, il rilascio in favore dei figli minori del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in SAN ZENO DI MONTAGNA (VR) in data 26/07/2014.
All'esito dell'udienza del 30/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
***
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 09/03/2020 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
4 -risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori ed , alla prevalente Per_1 Per_2 collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 55%
a carico del padre e nella parte residua a carico della madre;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti si autorizzano, obbligandosi ad ogni operazione e formalità necessaria, il rilascio in favore dei figli minori del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
5 a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in SAN ZENO DI MONTAGNA (VR) il
[...] Parte_2
26/07/2014 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN ZENO DI MONTAGNA (VR) al n. 2, parte II, serie A, anno 2014;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.09.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 524 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25/10/1988,
e
, C.F. , nato a [...]_2 C.F._2
MAGGIORE (VI) il 01/04/1979, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato PERON ELENA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 26.07.2014 tra e in San Parte_1 Parte_2
1 Zeno di Montagna (VR), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune San
Zeno di Montagna (VR), competente di procedere alla annotazione della sentenza (n.
2 Parte 2 Serie A Anno 2014) alle seguenti condizioni:
1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I figli e vengono affidati congiuntamente ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza presso la madre;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli con particolare riferimento all'istruzione, al sistema educativo ed alla salute, tenendo in debita considerazione le inclinazioni, le capacità e le aspirazioni di ed;
Per_1 Per_2
3) Il padre potrà fare visita e tenere con sé i figli quando vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento con la madre, compatibilmente con gli impegni di quest'ultima e dei figli. Vengono stabiliti, ad ogni modo, i seguenti periodi di collocazione dei bambini:
> A settimane alterne e nelle settimane specifiche in cui i figli non saranno con il padre nel fine settimana, il sig. avrà con sé i figli dalle ore 18,00 circa dei Pt_2 giorni martedì e giovedì e li accompagnerà a scuola il giorno successivo;
> A settimane alterne e nelle settimane specifiche in cui ii figli saranno con il padre nel fine settimana, il sig. terrà con sé i figli il giorno lunedì dalle ore 18,00 Pt_2 circa accompagnandoli a scuola il giorno successivo e dalle ore 18,00 circa del venerdì, provvedendo ad accompagnare i figli a scuola il lunedì;
> durante le ferie estive in agosto, il padre terrà con sé i figli quindici giorni, anche non continuativi, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
> al termine della scuola in giugno i genitori concordano che i figli frequenteranno i centri estivi;
> durante le vacanze invernali (dicembre/gennaio), il padre terrà con sé i figli il 24 dicembre ed il 25 dicembre con la madre, ad anni alterni a seguire dal 26 al 1° gennaio con il padre e dal 2 gennaio al 6 gennaio con la madre, e/o salvo diverso accordo tra i genitori;
> Ad anni alterni, durante le vacanze pasquali il padre terrà con sé i figli per 3 giorni, comprensivi del giorno di Pasqua o del lunedì dell'Angelo, e/o salvo diverso accordo
2 tra i genitori;
> nei giorni del compleanno di ciascun genitore e nei giorni della festa del papà o della festa della mamma, i figli resteranno di volta in volta con la madre o con il padre a prescindere dagli accordi ordinari di affidamento;
> il giorno del compleanno rispettivamente di ed , gli stessi Per_1 Per_2 passeranno un anno con la madre ed un anno con il padre, a prescindere dagli accordi ordinari di affidamento, ferma restando la possibilità per l'altro genitore di fare loro visita;
> tutte le altre festività, come carnevale, santo patrono, ponti, ecc. ad anni alterni e/o salvo accordi tra i genitori;
> tutti i predetti tempi e modi di visita, in particolare per ciò che concerne i periodi feriali, potranno essere liberamente rideterminati dai coniugi stante il sopraggiungere di impegni reciproci di lavoro non programmabili e del tutto imprevisti. Nello specifico del padre, il sig. avendo un lavoro che anche all'ultimo momento Pt_2 potrebbe portarlo fuori regione o all'estero per uno o più giorni, in accordo con la madre recupererà i giorni persi durante le settimane successive;
4) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di assegno di Pt_2 Pt_1 mantenimento dei figli minori ed , la somma mensile € 300,00 Per_1 Per_2
(trecento/00) cadauno, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici
ISTAT a decorrere dal mese di febbraio 2025. La corresponsione avverrà entro il giorno 15 di ogni mese attraverso bonifico bancario alle coordinate già precedentemente comunicate.
5) Il sig. si farà carico nella misura del 55% delle spese straordinarie Pt_2 opportunamente concordate e documentate, secondo le modalità prescritte dall'apposito Protocollo del Tribunale di Vicenza entro il giorno 15 di ogni mese, attraverso bonifico bancario alle coordinate indicate dalla stessa dal mese di febbraio
2025.
6) L'assegno unico universale, determinato nella misura prevista dalla legge, verrà richiesto e percepito dalla sig.ra Pt_1
7) Nessun assegno di mantenimento tra i ricorrenti, essendo entrambi economicamente indipendenti ed in grado di provvedere al proprio sostentamento;
3 8) I signori ed dichiarano di avere definito ogni rapporto Pt_1 Pt_2 economico, di essere economicamente indipendenti e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione e titolo derivante dal rapporto di coniugio;
9) I signori ed si autorizzano, obbligandosi ad ogni operazione e Pt_1 Pt_2 formalità necessaria, il rilascio in favore dei figli minori del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in SAN ZENO DI MONTAGNA (VR) in data 26/07/2014.
All'esito dell'udienza del 30/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
***
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 09/03/2020 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
4 -risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori ed , alla prevalente Per_1 Per_2 collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 55%
a carico del padre e nella parte residua a carico della madre;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti si autorizzano, obbligandosi ad ogni operazione e formalità necessaria, il rilascio in favore dei figli minori del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
5 a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in SAN ZENO DI MONTAGNA (VR) il
[...] Parte_2
26/07/2014 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN ZENO DI MONTAGNA (VR) al n. 2, parte II, serie A, anno 2014;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.09.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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