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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 09/06/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. Umberto Giacomelli presidente
- dott. ssa Chiara Sandini giudice rel.
- dott. Beniamino Margiotta giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 104/2025 RG promosso da
nata a [...] il [...], assistita in giudizio dall'avv. Parte_1
SPERANDIO GINO
nei confronti di
, contumace CP_1
PM INTERVENUTO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
“– la minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori;
conseguentemente Per_1
essi dovranno definire di comune accordo le linee educative e le scelte fondamentali della vita della minore;
– la minore vivrà con la madre presso l'abitazione della madre di via dell'Anta Parte_1
n. 135 a Belluno;
– la minore continuerà a frequentare la scuola materna statale dove è attualmente iscritta e che frequenta con profitto, mentre per il prossimo anno scolastico è stata iscritta alla scuola elementare di Mur di Cadola a Belluno, dove frequenterà la prima elementare;
– il padre avrà diritto di visita alla figlia quando vorrà compatibilmente con le esigenze educative della minore, e tenendo conto degli impegni professionali della madre, con l'obbligo di avvisare
1 la madre con almeno 24 ore di anticipo;
– la sig.ra il sig. si impegnano a comunicare all'altro genitore ogni eventuale Pt_1 CP_1
cambio di residenza tempestivamente;
– sin d'ora le parti convengono che la minore potrà dormire presso il padre non appena i genitori verificheranno che il soggiorno notturno della piccola, non crei alla stessa traumi o paure, per cui ora per allora convengono che la piccola trascorrerà le festività natalizie e pasquali alternativamente presso la casa del padre o della madre, così come il padre potrà passare una
ER settimana di vacanza estiva con il tutto previo accordo con la madre;
– il sig. si impegna a versare un assegno mensile di contributo al mantenimento CP_1
ER della figlia alla madre di euro 250,00 a scadenza al 10 di ogni mese;
tale Parte_1
somma verrà versata sul conto corrente della signora i cui estremi a lui sono noti, tale Pt_1
somma andrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a partire da un anno dalla data di omologa delle condizioni di affido, il sig. si impegna a sostenere il 50% delle spese CP_1
straordinarie (tipo quelle mediche, dentistiche, di istruzione e di educazione che si indicano a titolo esemplificativo ma non esaustivo) fatte a favore della figlia che andranno preventivamente autorizzate da entrambi i genitori salvo quelle improrogabili ed urgenti;
– il sig. e la sig.ra si impegnano a prestare il consenso per il rilascio CP_1 Parte_1
dei documenti validi per l'espatrio a favore dell'altro genitore che andrà di volta in volta formalizzato presso le autorità competenti;
– mentre l'espatrio della minore prevederà il preventivo consenso di entrambi i genitori come peraltro previsto dalla legge”.
OGGETTO: altri istituti di diritto di famiglia
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/02/2025 agiva in giudizio nei confronti di Parte_1 CP_1
ER al fine di ottenere la regolamentazione dei rapporti tra i genitori e la figlia minore nata
[...]
il 4.2.2019, sostanzialmente in linea con un precedente accordo sottoscritto dai genitori.
, a seguito di regolare notifica, non si costituiva in giudizio. CP_1
All'udienza del 22.5.2025 il Tribunale disponeva l'accoglimento provvisorio delle conclusioni
2 formulate nel ricorso, anche con riferimento all'aumento del contributo ad euro 250 mensili, e tratteneva il procedimento in decisione per la pronuncia della sentenza, senza assegnazione dei termini, con trasmissione degli atti al P.M. per le conclusioni.
Il PM concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso in data 30.5.2025.
Le conclusioni formulate dalla madre in giudizio sono sostanzialmente conformi alle condizioni concordate dai genitori in data 21.1.2021 (doc. 3), con la previsione di un aumento ad € 250,00 del contributo mensile a carico del padre, da ritenersi congruo in ragione delle attuali condizioni economiche e degli ampi tempi di permanenza della minore presso la madre;
dette condizioni sono conformi all'interesse morale e materiale della figlia minore.
La minore va pertanto affidata congiuntamente ad entrambi i genitori;
i quali Per_1
dovranno definire di comune accordo le linee educative e le scelte fondamentali della vita della minore. La minore vivrà con la madre presso l'abitazione della madre di via Parte_1 dell'Anta n. 135 a Belluno.
Con accordo del 21.1.2021 la sig.ra e il sig. si sono impegnati a comunicare Pt_1 CP_1
tempestivamente all'altro genitore ogni eventuale cambio di residenza.
Il padre potrà vedere la figlia quando vorrà compatibilmente con le esigenze educative della minore, tenendo conto degli impegni professionali della madre, con l'obbligo di avvisare la stessa con almeno 24 ore di anticipo.
La minore potrà dormire presso il padre non appena i genitori verificheranno che il soggiorno notturno della piccola non crei alla stessa traumi o paure;
allo stato la minore trascorrerà le festività natalizie e pasquali alternativamente presso la casa del padre o della madre, e il padre
ER potrà passare una settimana di vacanza estiva con il tutto previo accordo con la madre. ER Va posto a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia l'obbligo di versare alla madre la somma di euro 250,00, entro il 10 di ogni mese;
tale somma Parte_1
verrà versata sul conto corrente della madre ed è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dall'anno successivo alla data della presente decisione.
Le spese straordinarie per la minore andranno preventivamente autorizzate da entrambi i genitori, salvo quelle improrogabili ed urgenti, e saranno individuate secondo quanto previsto dal
Protocollo del Tribunale di Belluno.
Con accordo del 21.1.2021 il sig. e la sig.ra si sono impegnati a CP_1 Parte_1 prestare il consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio a favore dell'altro genitore, da formalizzare di volta in volta presso le autorità competenti.
3 Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione della natura del procedimento e della mancata opposizione del padre all'accoglimento delle conclusioni formulate dalla ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) affida la minore congiuntamente ad entrambi i genitori;
i quali dovranno definire Per_1
di comune accordo le linee educative e le scelte fondamentali della vita della minore;
la minore risiederà con la madre presso l'abitazione della stessa di via dell'Anta n. 135 a Parte_1
Belluno;
2) dà atto che con accordo del 21.1.2021 la sig.ra e il sig. si sono impegnati a Pt_1 CP_1 comunicare tempestivamente all'altro genitore ogni eventuale cambio di residenza;
3) il padre potrà vedere la figlia quando vorrà, compatibilmente con le esigenze educative della minore, tenendo conto degli impegni professionali della madre, con l'obbligo di avvisare quest'ultima con almeno 24 ore di anticipo;
4) la minore potrà pernottare presso il padre non appena i genitori verificheranno che il soggiorno notturno della piccola non crei alla stessa traumi o paure;
la minore trascorrerà le festività natalizie e pasquali alternativamente presso la casa del padre o della madre, e il padre potrà
ER trascorrere una settimana di vacanza estiva con il tutto previo accordo con la madre;
ER 5) pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia l'obbligo di versare alla madre la somma di euro 250,00 entro il 10 di ogni mese;
Parte_1
tale somma verrà versata dal padre sul conto corrente della madre ed è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dall'anno successivo alla data della presente decisione;
6) le spese straordinarie per la minore andranno preventivamente autorizzate da entrambi i genitori, salvo quelle improrogabili ed urgenti, e saranno individuate secondo quanto previsto dal
Protocollo del Tribunale di Belluno;
7) si dà atto che, con accordo del 21.1.2021, il sig. e la sig.ra si sono CP_1 Parte_1 impegnati a prestare il consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio a favore dell'altro genitore, da formalizzare di volta in volta presso le autorità competenti.
8) spese di lite integralmente compensate.
Belluno, 05/06/2025
Il presidente dr. Umberto Giacomelli
4 Il giudice estensore dott.ssa Chiara Sandini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. Umberto Giacomelli presidente
- dott. ssa Chiara Sandini giudice rel.
- dott. Beniamino Margiotta giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 104/2025 RG promosso da
nata a [...] il [...], assistita in giudizio dall'avv. Parte_1
SPERANDIO GINO
nei confronti di
, contumace CP_1
PM INTERVENUTO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
“– la minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori;
conseguentemente Per_1
essi dovranno definire di comune accordo le linee educative e le scelte fondamentali della vita della minore;
– la minore vivrà con la madre presso l'abitazione della madre di via dell'Anta Parte_1
n. 135 a Belluno;
– la minore continuerà a frequentare la scuola materna statale dove è attualmente iscritta e che frequenta con profitto, mentre per il prossimo anno scolastico è stata iscritta alla scuola elementare di Mur di Cadola a Belluno, dove frequenterà la prima elementare;
– il padre avrà diritto di visita alla figlia quando vorrà compatibilmente con le esigenze educative della minore, e tenendo conto degli impegni professionali della madre, con l'obbligo di avvisare
1 la madre con almeno 24 ore di anticipo;
– la sig.ra il sig. si impegnano a comunicare all'altro genitore ogni eventuale Pt_1 CP_1
cambio di residenza tempestivamente;
– sin d'ora le parti convengono che la minore potrà dormire presso il padre non appena i genitori verificheranno che il soggiorno notturno della piccola, non crei alla stessa traumi o paure, per cui ora per allora convengono che la piccola trascorrerà le festività natalizie e pasquali alternativamente presso la casa del padre o della madre, così come il padre potrà passare una
ER settimana di vacanza estiva con il tutto previo accordo con la madre;
– il sig. si impegna a versare un assegno mensile di contributo al mantenimento CP_1
ER della figlia alla madre di euro 250,00 a scadenza al 10 di ogni mese;
tale Parte_1
somma verrà versata sul conto corrente della signora i cui estremi a lui sono noti, tale Pt_1
somma andrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a partire da un anno dalla data di omologa delle condizioni di affido, il sig. si impegna a sostenere il 50% delle spese CP_1
straordinarie (tipo quelle mediche, dentistiche, di istruzione e di educazione che si indicano a titolo esemplificativo ma non esaustivo) fatte a favore della figlia che andranno preventivamente autorizzate da entrambi i genitori salvo quelle improrogabili ed urgenti;
– il sig. e la sig.ra si impegnano a prestare il consenso per il rilascio CP_1 Parte_1
dei documenti validi per l'espatrio a favore dell'altro genitore che andrà di volta in volta formalizzato presso le autorità competenti;
– mentre l'espatrio della minore prevederà il preventivo consenso di entrambi i genitori come peraltro previsto dalla legge”.
OGGETTO: altri istituti di diritto di famiglia
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/02/2025 agiva in giudizio nei confronti di Parte_1 CP_1
ER al fine di ottenere la regolamentazione dei rapporti tra i genitori e la figlia minore nata
[...]
il 4.2.2019, sostanzialmente in linea con un precedente accordo sottoscritto dai genitori.
, a seguito di regolare notifica, non si costituiva in giudizio. CP_1
All'udienza del 22.5.2025 il Tribunale disponeva l'accoglimento provvisorio delle conclusioni
2 formulate nel ricorso, anche con riferimento all'aumento del contributo ad euro 250 mensili, e tratteneva il procedimento in decisione per la pronuncia della sentenza, senza assegnazione dei termini, con trasmissione degli atti al P.M. per le conclusioni.
Il PM concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso in data 30.5.2025.
Le conclusioni formulate dalla madre in giudizio sono sostanzialmente conformi alle condizioni concordate dai genitori in data 21.1.2021 (doc. 3), con la previsione di un aumento ad € 250,00 del contributo mensile a carico del padre, da ritenersi congruo in ragione delle attuali condizioni economiche e degli ampi tempi di permanenza della minore presso la madre;
dette condizioni sono conformi all'interesse morale e materiale della figlia minore.
La minore va pertanto affidata congiuntamente ad entrambi i genitori;
i quali Per_1
dovranno definire di comune accordo le linee educative e le scelte fondamentali della vita della minore. La minore vivrà con la madre presso l'abitazione della madre di via Parte_1 dell'Anta n. 135 a Belluno.
Con accordo del 21.1.2021 la sig.ra e il sig. si sono impegnati a comunicare Pt_1 CP_1
tempestivamente all'altro genitore ogni eventuale cambio di residenza.
Il padre potrà vedere la figlia quando vorrà compatibilmente con le esigenze educative della minore, tenendo conto degli impegni professionali della madre, con l'obbligo di avvisare la stessa con almeno 24 ore di anticipo.
La minore potrà dormire presso il padre non appena i genitori verificheranno che il soggiorno notturno della piccola non crei alla stessa traumi o paure;
allo stato la minore trascorrerà le festività natalizie e pasquali alternativamente presso la casa del padre o della madre, e il padre
ER potrà passare una settimana di vacanza estiva con il tutto previo accordo con la madre. ER Va posto a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia l'obbligo di versare alla madre la somma di euro 250,00, entro il 10 di ogni mese;
tale somma Parte_1
verrà versata sul conto corrente della madre ed è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dall'anno successivo alla data della presente decisione.
Le spese straordinarie per la minore andranno preventivamente autorizzate da entrambi i genitori, salvo quelle improrogabili ed urgenti, e saranno individuate secondo quanto previsto dal
Protocollo del Tribunale di Belluno.
Con accordo del 21.1.2021 il sig. e la sig.ra si sono impegnati a CP_1 Parte_1 prestare il consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio a favore dell'altro genitore, da formalizzare di volta in volta presso le autorità competenti.
3 Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione della natura del procedimento e della mancata opposizione del padre all'accoglimento delle conclusioni formulate dalla ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) affida la minore congiuntamente ad entrambi i genitori;
i quali dovranno definire Per_1
di comune accordo le linee educative e le scelte fondamentali della vita della minore;
la minore risiederà con la madre presso l'abitazione della stessa di via dell'Anta n. 135 a Parte_1
Belluno;
2) dà atto che con accordo del 21.1.2021 la sig.ra e il sig. si sono impegnati a Pt_1 CP_1 comunicare tempestivamente all'altro genitore ogni eventuale cambio di residenza;
3) il padre potrà vedere la figlia quando vorrà, compatibilmente con le esigenze educative della minore, tenendo conto degli impegni professionali della madre, con l'obbligo di avvisare quest'ultima con almeno 24 ore di anticipo;
4) la minore potrà pernottare presso il padre non appena i genitori verificheranno che il soggiorno notturno della piccola non crei alla stessa traumi o paure;
la minore trascorrerà le festività natalizie e pasquali alternativamente presso la casa del padre o della madre, e il padre potrà
ER trascorrere una settimana di vacanza estiva con il tutto previo accordo con la madre;
ER 5) pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia l'obbligo di versare alla madre la somma di euro 250,00 entro il 10 di ogni mese;
Parte_1
tale somma verrà versata dal padre sul conto corrente della madre ed è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dall'anno successivo alla data della presente decisione;
6) le spese straordinarie per la minore andranno preventivamente autorizzate da entrambi i genitori, salvo quelle improrogabili ed urgenti, e saranno individuate secondo quanto previsto dal
Protocollo del Tribunale di Belluno;
7) si dà atto che, con accordo del 21.1.2021, il sig. e la sig.ra si sono CP_1 Parte_1 impegnati a prestare il consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio a favore dell'altro genitore, da formalizzare di volta in volta presso le autorità competenti.
8) spese di lite integralmente compensate.
Belluno, 05/06/2025
Il presidente dr. Umberto Giacomelli
4 Il giudice estensore dott.ssa Chiara Sandini
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