Sentenza 15 maggio 1987
Massime • 1
I soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, sono soggetti all'Obbligo assicurativo antinfortunistico, ai sensi della disposizione dell'art. 4 n. 7 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (la quale, prescindendo dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, fa eccezione alla norma del n. 1 dello stesso articolo), solo se prestino opera manuale o sovraintendano al lavoro manuale altrui, pertanto, i soci di una società di fatto non sono soggetti al suindicato Obbligo in relazione alla guida delle vetture adoperate per il loro spostamento, non potendo tale attività (di guida) considerarsi manuale ne' di sovraintendenza nel senso suddetto ed essendo inestensibile all'attività lavorativa non subordinata dei soci di società (oggetto della specifica previsione del citato n. 7 dell'art. 4) la disposizione - pur avente natura esemplificativa - del terzo comma dello stesso art. 4 circa l'Obbligo assicurativo per i commessi viaggiatori, e gli altri lavoratori ivi indicati, i quali, pur vincolati da rapporto impiegatizio, si avvalgano non in via occasionale, per l'Esercizio delle proprie mansioni, di veicoli a motore da essi personalmente condotti. ( V 6785/83, mass n 431482; ( V 2533/81, mass n 413312).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/1987, n. 4480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4480 |
| Data del deposito : | 15 maggio 1987 |
Testo completo
I soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, sono soggetti all'Obbligo assicurativo antinfortunistico, ai sensi della disposizione dell'art. 4 n. 7 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (la quale, prescindendo dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, fa eccezione alla norma del n. 1 dello stesso articolo), solo se prestino opera manuale o sovraintendano al lavoro manuale altrui, pertanto, i soci di una società di fatto non sono soggetti al suindicato Obbligo in relazione alla guida delle vetture adoperate per il loro spostamento, non potendo tale attività (di guida) considerarsi manuale ne' di sovraintendenza nel senso suddetto ed essendo inestensibile all'attività lavorativa non subordinata dei soci di società (oggetto della specifica previsione del citato n. 7 dell'art. 4) la disposizione - pur avente natura esemplificativa - del terzo comma dello stesso art. 4 circa l'Obbligo assicurativo per i commessi viaggiatori, e gli altri lavoratori ivi indicati, i quali, pur vincolati da rapporto impiegatizio, si avvalgano non in via occasionale, per l'Esercizio delle proprie mansioni, di veicoli a motore da essi personalmente condotti. ( V 6785/83, mass n 431482; ( V 2533/81, mass n 413312).*