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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 11/06/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ISERNIA
Verbale di udienza
All'udienza del 11/06/2025 davanti all'avv. Francesco Morigine, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 632/2019
Sono presenti per parte attrice l'avv. CIMORELLI MICHELE, per parte convenuta l'avv. Luigi Capobianco in sostituzione dell'avv. ANDREOZZI
GAETANO
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
-===
Alle ore 18:57, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 632/2019 promossa da
) in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. CIMORELLI MICHELE, contro
), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
ANDREOZZI GAETANO
-======
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non
è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo". Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n. 8767
(rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto
a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni
prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
-======
FATTO E DIRITTO
La , rappresentando di aver acquistato (con atto di compravendita rep n. Pt_1
67.938, a rogito Notar dell'11 agosto 2017) i terreni in AF (IS), Per_1 loc. “Monumento di Fuori”, censiti al catasto terreni al foglio 44 particelle 141,
377, 378 e 379, con atto di citazione ha convenuto in giudizio per l'udienza del
22 ottobre 2019 chiedendo: Controparte_1
Voglia il giudice adito, esaminati i titoli di provenienza ed espletati gli accertamenti ulteriori che riterrà utili, accertare, dichiarare e statuire che la ha il diritto di proprietà sui terreni in Pt_1 narrativa in modo unico ed esclusivo nei confronti di ogni altro;
che non vi esistono diritti concorrenti sulla medesima res di terzi, né servitù, o altri diritti reali di godimento.
In conseguenza di ciò statuire che il convenuto non ha diritto alcuno riguardo i terreni siti in
AF (IS) alla località “Monumento di Fuori” riportato al AS terreni al foglio 44 particelle
141, 377, 378 e 379, e pertanto condannare lo stesso a lasciare immediatamente il bene libero da persone e cose e nella piena disponibilità della . Pt_1
Con condanna del convenuto al risarcimento danni da quantificarsi in via equitativa ovvero applicando un valore mediano desumibile dai listini OMI.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Costituitosi in giudizio ha dichiarato di possedere il terreno da Controparte_1 oltre quarant'anni (essendo subentrato nel possesso prima goduto dal padre) e ha chiesto:
1)-in via principale: rigettare la domanda attrice perché inammissibile e/o
improcedibile;
2)-nel merito:
a)-accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e dichiarare che per effetto di usucapione,
, è divenuto proprietario assoluto del terreno sito in AF (IS), loc.tà Controparte_1
“Monumento Di Fuori”, riportato al AS RE , al foglio 44, part.lle 141,377,378, e 379 ;
(b)-ordinare alla conservatoria immobiliare di Isernia la relativa trascrizione e all'Ufficio Tecnico
Erariale di eseguire la voltura di accatastamento senza alcuna responsabilità:
2 c)-rigettare tutte le richieste e domande come proposte nei confronti del odierno comparente
perché infondate in fatto ed in diritto;
d)-in ogni caso, in accoglimento della spiegata eccezione come sopra formulata al punto a), in considerazione dell'intervenuto acquisto per usucapione dei beni de quibus in capo all'odierno comparente, rigettare, comunque, la domanda attrice;
La causa è stata istruita con prove orali e produzione di documenti e all'odierna udienza, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza.
Occorre premettere che l'azione proposta dalla ha natura obbligatoria e Pt_1
Part non reale, osservato che l non rivendica la proprietà, ma chiede il rilascio dei beni assumendo di esserne proprietaria.
Costituendosi in giudizio, il convenuto non contesta la domanda in diritto, ma, affermandosi a propria volta proprietario dei beni, chiede la dichiarazione dell'usucapione dei beni stessi. Ne discende che il convenuto, in quanto attore in riconvenzionale, riconoscendo la legittimazione passiva dell'attrice a subire la domanda di usucapione, ne riconosce la legittimazione attiva in quanto proprietaria dei beni.
A mente dell'art. 115 c.p.c., può considerarsi pacificamente ammessa la proprietà dei beni controversi in capo all'attrice.
I testimoni intimati dal convenuto hanno confermato tutte le circostanze, ovvero che il sig. e successivamente il di lui figlio : Parte_2 Controparte_1
questi hanno utilizzato continuamente, senza interruzione, pacificamente ed in modo palese per oltre quarant'anni, l'appezzamento di terreno controverso e su detto terreno hanno realizzato un capannone (capitoli a e b), dando prova delle modalità di utilizzo del bene (capitoli c e d).
Il convenuto ha così offerto la prova della relazione di fatto continuativa con il bene presupposta all'usucapione.
Tuttavia, dalle prove offerte da parte attrice, è emerso che il convenuto era, seppure per un rapporto non formalizzato in un contratto scritto (quanto meno del contratto non è offerta prova scritta), un mero detentore del bene, giacché, come dichiara all'udienza dell'8 giugno 2022 la teste , prima Testimone_1
(padre del convenuto) e poi il convenuto Parte_2 Controparte_1 regolarmente pagavano il canone per l'affitto del terreno controverso (“è vero,
3 venivano a pagare da me, sono la cugina di dei , precedenti proprietari Pt_3 dei terreni oggetto di causa e, per i cugini provvedevo all'incasso” ADR “da 10 o
15 anni non ci sono nuovi pagamenti, ho gestito il contratto per una trentina di anni. Rilasciavo ricevute dei pagamenti;
il pagamento avveniva a cadenza annuale”).
Il convenuto e, prima di lui, il padre, derivando il titolo ad occupare il terreno da un contratto di affitto, avevano la detenzione del bene e non il possesso: pagando l'affitto riconoscevano l'altruità del bene.
Tanto basterebbe al rigetto della domanda riconvenzionale.
Ma c'è di più: agli atti manca anche la prova dell'interversione della detenzione in possesso, fatto questo che, autonomamente sarebbe idoneo al rigetto della domanda di usucapione (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 03/07/2018, n. 17376, rv. 649349-
01: “Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da
univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il
detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso”. Conf. Cass. civ., Sez. VI - 2,
Ordinanza, 05/03/2020, n. 6123; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 29/07/2013, n. 18215).
A ulteriore riprova della necessità del rigetto della domanda milita in primo luogo il documento prodotto da parte attrice unitamente alla seconda memoria ex art. 183, co. 6°, n. 2, c.p.c. Si tratta di una scrittura, mai disconosciuta, datata
13 febbraio 2011, con cui l'odierno convenuto si riconosce “fittavolo” dei terreni controversi e si impegna a restituire i beni ai legittimi proprietari, i , danti Pt_3
Part causa della
Assume rilievo solo marginale la dichiarazione resa dal teste intimato da parte attrice, arch. . In ogni caso il teste, confermando che Persona_2
l'atto, da lui predisposto, era stato sottoscritto in sua presenza da _1
, l'odierno convenuto, fornisce un ulteriore elemento di valutazione che
[...]
induce questo giudice a rigettare la domanda riconvenzionale di usucapione.
4 Dal rigetto della domanda di usucapione deriva, quale corollario logico giuridico, la carenza di titoli legittimanti l'occupazione del terreno da parte del convenuto
. Controparte_1
In totale assenza di prova, deve essere invece rigettata la domanda di risarcimento del danno derivante dalla illegittima occupazione, non essendo neppure depositate le valutazioni OMI richiamate in citazione e non potendo la prova del danno essere rimessa all'arbitraria liquidazione da parte del giudice, attingendo a fonti di carattere non normative.
Ne discende l'accoglimento parziale della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM 55/2014.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro , iscritta al RG 632/2019 Pt_1 Controparte_1
In accoglimento della domanda, dichiara che non ha diritto a occupare i terreni siti in Controparte_1
AF (IS) alla località “Monumento di Fuori” riportato al AS terreni al foglio 44 particelle 141, 377, 378 e 379, e, per l'effetto, condanna a lasciare immediatamente i terreni siti in Controparte_1
AF (IS) alla località “Monumento di Fuori” riportato al AS terreni al foglio 44 particelle 141, 377, 378 e 379 liberi da persone e cose e nella piena disponibilità della , Pt_1
rigetta la domanda di risarcimento del danno, condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in € Controparte_1
237,00 per anticipazioni, € 5.077,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori.
Così deciso in Isernia, il 11 giugno 2025
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
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Verbale di udienza
All'udienza del 11/06/2025 davanti all'avv. Francesco Morigine, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 632/2019
Sono presenti per parte attrice l'avv. CIMORELLI MICHELE, per parte convenuta l'avv. Luigi Capobianco in sostituzione dell'avv. ANDREOZZI
GAETANO
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
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Alle ore 18:57, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 632/2019 promossa da
) in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. CIMORELLI MICHELE, contro
), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
ANDREOZZI GAETANO
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Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non
è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo". Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n. 8767
(rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto
a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni
prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
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FATTO E DIRITTO
La , rappresentando di aver acquistato (con atto di compravendita rep n. Pt_1
67.938, a rogito Notar dell'11 agosto 2017) i terreni in AF (IS), Per_1 loc. “Monumento di Fuori”, censiti al catasto terreni al foglio 44 particelle 141,
377, 378 e 379, con atto di citazione ha convenuto in giudizio per l'udienza del
22 ottobre 2019 chiedendo: Controparte_1
Voglia il giudice adito, esaminati i titoli di provenienza ed espletati gli accertamenti ulteriori che riterrà utili, accertare, dichiarare e statuire che la ha il diritto di proprietà sui terreni in Pt_1 narrativa in modo unico ed esclusivo nei confronti di ogni altro;
che non vi esistono diritti concorrenti sulla medesima res di terzi, né servitù, o altri diritti reali di godimento.
In conseguenza di ciò statuire che il convenuto non ha diritto alcuno riguardo i terreni siti in
AF (IS) alla località “Monumento di Fuori” riportato al AS terreni al foglio 44 particelle
141, 377, 378 e 379, e pertanto condannare lo stesso a lasciare immediatamente il bene libero da persone e cose e nella piena disponibilità della . Pt_1
Con condanna del convenuto al risarcimento danni da quantificarsi in via equitativa ovvero applicando un valore mediano desumibile dai listini OMI.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Costituitosi in giudizio ha dichiarato di possedere il terreno da Controparte_1 oltre quarant'anni (essendo subentrato nel possesso prima goduto dal padre) e ha chiesto:
1)-in via principale: rigettare la domanda attrice perché inammissibile e/o
improcedibile;
2)-nel merito:
a)-accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e dichiarare che per effetto di usucapione,
, è divenuto proprietario assoluto del terreno sito in AF (IS), loc.tà Controparte_1
“Monumento Di Fuori”, riportato al AS RE , al foglio 44, part.lle 141,377,378, e 379 ;
(b)-ordinare alla conservatoria immobiliare di Isernia la relativa trascrizione e all'Ufficio Tecnico
Erariale di eseguire la voltura di accatastamento senza alcuna responsabilità:
2 c)-rigettare tutte le richieste e domande come proposte nei confronti del odierno comparente
perché infondate in fatto ed in diritto;
d)-in ogni caso, in accoglimento della spiegata eccezione come sopra formulata al punto a), in considerazione dell'intervenuto acquisto per usucapione dei beni de quibus in capo all'odierno comparente, rigettare, comunque, la domanda attrice;
La causa è stata istruita con prove orali e produzione di documenti e all'odierna udienza, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza.
Occorre premettere che l'azione proposta dalla ha natura obbligatoria e Pt_1
Part non reale, osservato che l non rivendica la proprietà, ma chiede il rilascio dei beni assumendo di esserne proprietaria.
Costituendosi in giudizio, il convenuto non contesta la domanda in diritto, ma, affermandosi a propria volta proprietario dei beni, chiede la dichiarazione dell'usucapione dei beni stessi. Ne discende che il convenuto, in quanto attore in riconvenzionale, riconoscendo la legittimazione passiva dell'attrice a subire la domanda di usucapione, ne riconosce la legittimazione attiva in quanto proprietaria dei beni.
A mente dell'art. 115 c.p.c., può considerarsi pacificamente ammessa la proprietà dei beni controversi in capo all'attrice.
I testimoni intimati dal convenuto hanno confermato tutte le circostanze, ovvero che il sig. e successivamente il di lui figlio : Parte_2 Controparte_1
questi hanno utilizzato continuamente, senza interruzione, pacificamente ed in modo palese per oltre quarant'anni, l'appezzamento di terreno controverso e su detto terreno hanno realizzato un capannone (capitoli a e b), dando prova delle modalità di utilizzo del bene (capitoli c e d).
Il convenuto ha così offerto la prova della relazione di fatto continuativa con il bene presupposta all'usucapione.
Tuttavia, dalle prove offerte da parte attrice, è emerso che il convenuto era, seppure per un rapporto non formalizzato in un contratto scritto (quanto meno del contratto non è offerta prova scritta), un mero detentore del bene, giacché, come dichiara all'udienza dell'8 giugno 2022 la teste , prima Testimone_1
(padre del convenuto) e poi il convenuto Parte_2 Controparte_1 regolarmente pagavano il canone per l'affitto del terreno controverso (“è vero,
3 venivano a pagare da me, sono la cugina di dei , precedenti proprietari Pt_3 dei terreni oggetto di causa e, per i cugini provvedevo all'incasso” ADR “da 10 o
15 anni non ci sono nuovi pagamenti, ho gestito il contratto per una trentina di anni. Rilasciavo ricevute dei pagamenti;
il pagamento avveniva a cadenza annuale”).
Il convenuto e, prima di lui, il padre, derivando il titolo ad occupare il terreno da un contratto di affitto, avevano la detenzione del bene e non il possesso: pagando l'affitto riconoscevano l'altruità del bene.
Tanto basterebbe al rigetto della domanda riconvenzionale.
Ma c'è di più: agli atti manca anche la prova dell'interversione della detenzione in possesso, fatto questo che, autonomamente sarebbe idoneo al rigetto della domanda di usucapione (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 03/07/2018, n. 17376, rv. 649349-
01: “Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da
univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il
detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso”. Conf. Cass. civ., Sez. VI - 2,
Ordinanza, 05/03/2020, n. 6123; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 29/07/2013, n. 18215).
A ulteriore riprova della necessità del rigetto della domanda milita in primo luogo il documento prodotto da parte attrice unitamente alla seconda memoria ex art. 183, co. 6°, n. 2, c.p.c. Si tratta di una scrittura, mai disconosciuta, datata
13 febbraio 2011, con cui l'odierno convenuto si riconosce “fittavolo” dei terreni controversi e si impegna a restituire i beni ai legittimi proprietari, i , danti Pt_3
Part causa della
Assume rilievo solo marginale la dichiarazione resa dal teste intimato da parte attrice, arch. . In ogni caso il teste, confermando che Persona_2
l'atto, da lui predisposto, era stato sottoscritto in sua presenza da _1
, l'odierno convenuto, fornisce un ulteriore elemento di valutazione che
[...]
induce questo giudice a rigettare la domanda riconvenzionale di usucapione.
4 Dal rigetto della domanda di usucapione deriva, quale corollario logico giuridico, la carenza di titoli legittimanti l'occupazione del terreno da parte del convenuto
. Controparte_1
In totale assenza di prova, deve essere invece rigettata la domanda di risarcimento del danno derivante dalla illegittima occupazione, non essendo neppure depositate le valutazioni OMI richiamate in citazione e non potendo la prova del danno essere rimessa all'arbitraria liquidazione da parte del giudice, attingendo a fonti di carattere non normative.
Ne discende l'accoglimento parziale della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM 55/2014.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro , iscritta al RG 632/2019 Pt_1 Controparte_1
In accoglimento della domanda, dichiara che non ha diritto a occupare i terreni siti in Controparte_1
AF (IS) alla località “Monumento di Fuori” riportato al AS terreni al foglio 44 particelle 141, 377, 378 e 379, e, per l'effetto, condanna a lasciare immediatamente i terreni siti in Controparte_1
AF (IS) alla località “Monumento di Fuori” riportato al AS terreni al foglio 44 particelle 141, 377, 378 e 379 liberi da persone e cose e nella piena disponibilità della , Pt_1
rigetta la domanda di risarcimento del danno, condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in € Controparte_1
237,00 per anticipazioni, € 5.077,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori.
Così deciso in Isernia, il 11 giugno 2025
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
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