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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore
Maria Cristina Rizzi Giudice
Michela Palladino Giudice
in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 2206/2024 R.G.A.C. avente ad oggetto:
SEPARAZIONE PERSONALE vertente tra i coniugi
Parte_1
- - C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Mauro - -, C.F._2
RICORRENTE
E
Controparte_1
- -, C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Pecchia - -, C.F._4
RESISTENTE con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- che i coniugi - sono sposati;
Pt_1 CP_1
- che il matrimonio è stato celebrato in Sperone il 31 1 2009;
- che esso é trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di tale Comune e in tale anno al n. 1, Parte II, Serie A.;
- che hanno i figli Maria, nata il [...], e , nato l'[...], la prima Per_1
divenuta maggiorenne dopo che i genitori avevano depositata l'accordo di separazione di cui appresso.
Con ricorso depositato il 30/07/2024, ha dedotto: Parte_1
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
- che la situazione era tale da non essere ipotizzabile un superamento della crisi e dei gravi pregiudizi dalla stessa scaturenti;
- che neppure era ipotizzabile una ricostituzione dell'unione spirituale e materiale oramai compromessa.
Ciò rappresentato, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e accogliersi le domande conseguenziali proposte.
Il sì è costituito, ha aderito alla domanda di separazione e ha CP_1
rappresentato che essi coniugi si erano accordati sulle relative condizioni.
I coniugi, ribadita la intollerabilità della prosecuzione della convivenza e di non volersi riconciliare, e hanno depositato in data 22 11 2024 l'accordo di separazione sottoscritto da loro e dai difensori;
hanno chiesto di conseguenza mutarsi il titolo della separazione da giudiziale a consensuale e procedersi alla omologazione.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto alla pronuncia della separazione alle condizioni concordate dai coniugi.
La separazione, divenuta consensuale, è da omologare.
La prosecuzione della convivenza si è dimostrata intollerabile.
Le condizioni convenute dai coniugi e indicate nell'accordo sottoscritto di cui innanzi non sono contrarie alla legge e non evidenziano vizi che ne comportino la nullità; solo è da precisare che esso è divenuto inefficace nella parte in cui e solo nella parte in cui dispone l'affido condiviso ai genitori di , atteso che dal 26 11 2024 la stessa è Persona_2
divenuta maggiorenne.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate. Trattandosi di separazione divenuta consensuale e di condizioni alla fine concordate, la soccombenza non viene in rilievo, per cui le spese di lite restano a carico delle parti e non sono in questa sede da regolamentare.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi - nata a [...] Parte_1
il 29/08/1982 - e - nato a [...] il [...], alle Controparte_1
condizioni indicate nell'accordo scritto depositato in atti il 22 11 2024, con la precisazione di cui in motivazione;
2) nulla per le spese;
3) manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Raffaele Califano