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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 12/06/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1297/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica,
nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to TURTURICI ANTONINO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
, rappresentati e
[...] difesi ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal dott. Gianpiero Conti, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
- resistenti -
e nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'Avv.to DANILE GIUSEPPE Controparte_2
-resistente -
OGGETTO: mobilità del personale scolastico.
Conclusioni: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c. e rispettivi atti difensivi.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., del 16.01.2025, esaminate le note scritte, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
SENTENZA Con ricorso depositato il 29 settembre 2022, - premesso di avere Parte_1
partecipato alle procedura di mobilità scolastica anno 2022/2023, non ottenendo il movimento richiesto su posto disponibile d'inglese presso l'Istituto "Crispi" di Ribera a causa di un errore materiale commesso nella redazione della domanda - ha convenuto in giudizio il
[...]
e l' , Controparte_3 Controparte_1
nonché docente assegnataria del posto rivendicato, al fine di sentire Controparte_2
accertare il proprio diritto al trasferimento presso l'Istituto "Crispi" di Ribera su posto disponibile d'inglese, in luogo della controinteressata , a decorrere Controparte_2
dall'anno scolastico 2022-2023, con ogni conseguente statuizione di condanna.
Più in particolare, la ricorrente ha evidenziato che al punto 40) della domanda di trasferimento indicava di non possedere i titoli richiesti per l'insegnamento della lingua inglese, ciò contrariamente a quanto dichiarato ai sensi dell'art. 46 d.p.r. D.P.R. 445/2000 (con dichiarazione scritta allegata alla stessa domanda), nonché rispetto a quanto indicato al punto
15 della domanda di trasferimento là dove indicava di possedere la "idoneità conseguita a seguito di superamento di un pubblico concorso ordinario per titoli ed esami, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (lettera
A).
Ciò premesso in fatto, la ricorrente ha dedotto che l'Amministrazione scolastica avrebbe dovuto valorizzare il dato “sostanziale” come emergente dai documenti allegati e dalla esperienza pregressa, così accertando d'ufficio, mediante ricorso al soccorso istruttorio ex art. 6 legge 241/1990, il possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della lingua inglese e, per l'effetto, avrebbe dovuto assegnare il posto alla ricorrente che, in virtù del riconoscimento di tutti i titoli in effetti posseduti, poteva vantare un punteggio di 99 superiore a quello di assegnataria del posto, la quale aveva ottenuto un punteggio di 77. Controparte_2
Si è costituita in giudizio l'amministrazione convenuta che ha in primo luogo rappresentato la carenza di interesse in capo alla ricorrente alla prosecuzione del giudizio, dal momento che a seguito delle operazioni di mobilità 2023/2024, la ricorrente otteneva il trasferimento presso l'istituto “Crispi” di Ribera;
nel merito ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto argomentando, in particolare, sull'inapplicabilità al caso di specie dell'istituto del soccorso istruttorio.
Pag. 2 di 7 Si è costituita che ha dedotto la legittimità dell'operato Controparte_2 dell'amministrazione scolastica, rispettosa delle disposzioni contenute nella ordinanza ministeriale disciplinante le operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2022/2023; la convenuta ha poi sostenuto che la mancata indicazione del titolo di inglese non fosse ascrivibile ad un errore materiale, ma ad una espressa volontà come dato evincersi dall'ordine delle preferenze manifestate dalla ricorrente, considerato che la stessa aveva espresso quale prima scelta il posto di sostegno e solo successivamente il posto comune e/o lingua. Ha in ogni caso contestato la fondatezza del ricorso per quanto attiene alla prova della spettanza del posto richiesto.
All'udienza del 15.6.2023, la ricorrente ha precisato che permane l'interesse alla declaratoria di accertamento del diritto al trasferimento sin dall'anno 2022/23 al fine di maturare il punteggio rilevante nella graduatoria di istituto, motivando che, in caso contrario, il trasferimento a decorrere dall'anno 2023/2024 la posizionerebbe all'ultimo posto della graduatoria di istituto, col conseguente rischio di essere considerata sovrannumeraria e quindi di perdere il posto nel caso di contrazione dei posti in organico.
La causa, senza attività istruttoria, è stata decisa in seguito al deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
****
La principale questione giuridica posta al vaglio del giudicante attiene alla sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 6 della legge
241/1990.
La ricorrente infatti lamenta che l'amministrazione convenuta non abbia d'ufficio emendato la propria domanda di mobilità nella parte in cui (al punto 40) ha dichiarato di non possedere i titoli richiesti per l'insegnamento della lingua inglese, il cui possesso era invece facilmente riscontrabile, oltre che dall'esperienza pregressa (avendo la ricorrente già insegnato lingua inglese), dalle autodichiarazioni allegate e da quanto indicato al punto 15 della stessa domanda.
La domanda è infondata non sussistendo nel caso di specie i presupposti per l'attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio.
Pag. 3 di 7 In materia procedure concorsuali, il soccorso istruttorio incontra limiti derivanti dal principio di autoresponsabilità dei candidati e dal rispetto della par condicio dei candidati.
Secondo un consolidato e condivisibile orientamento del Consiglio di Stato “ in sede di gara pubblica il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, con la conseguenza che in presenza di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente (si tratti di gara o di altro tipo di concorso), l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando. ( in termini cons. di Stato III Sez. n. 6752 del 2018, richiamata da Cons. di Stato sez. IV n.
1148/2019 e ancora in senso conforme Cons. Stato, Sez. III, 18 gennaio 2021 n. 531 e 4 ottobre 2016 n. 4081).
Venendo al caso concreto, la ricorrente non solo ha indicato di non possedere i titoli richiesti per l'insegnamento della lingua inglese al punto 40 della domanda, ma, come ha osservato l'amministrazione convenuta, neppure ha segnalato la discordanza tra i dati dichiarati e quelli ricavabili dalla documentazione allegata entro il termine indicato dall'amministrazione nel modulo restituito alla ricorrente, contenente il riepilogo di quanto dichiarato;
termine previsto proprio al fine consentire la comunicazione di eventuali discordanze tra i dati indicati in domanda con quelli conosciuti dal candidato (cfr. doc. domanda lettera di notifica Pt_1
fascicolo ). CP_4
Alla luce di tale dato appare dunque del tutto ragionevole che la ricorrente si faccia carico delle conseguenze dell'errore commesso in sede di compilazione della domanda che, in assenza di alcuna giustificazione, invero neppure prospettata dalla ricorrente, appare unicamente imputabile alla stessa.
Ulteriore limite all'attivazione del soccorso istruttorio è rappresentato dal rispetto della par condicio tra i partecipanti. Ed invero, laddove si accedesse alla tesi di parte ricorrente, si assisterebbe ad una sostanziale integrazione della domanda attraverso la indicazione di un
Pag. 4 di 7 titolo prima non espressamente dichiarato, oltre il termine consentito dal bando (cfr. art 5 comma 1), ciò andando a scapito degli altri concorrenti che hanno visto attribuirsi il punteggio sulla base di quanto dichiarato in domanda entro il termine previsto dal bando.
Il giudicante non ignora l'esistenza di un indirizzo meno restrittivo, sviluppatosi all'interno di altra sezione della quinta sezione del Consiglio di Stato, favorevole all'applicazione dell'istituto nell'ambito delle procedure concorsuali e a mente del quale “l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione" (art. 97 Cost.") (cfr. Cons.
Stato, Sez. V, 22.11.2019 n. 7975).
L'orientamento sopra riportato tuttavia non risulta pertinente al caso di specie (in disparte il già evidenziato e tranciante limite applicativo derivante dal rispetto della par condicio tra i partecipanti).
L'orientamento richiamato si è infatti sviluppato nelle controversie riguardanti l'accesso al pubblico impiego, nelle quali risulta evidente l'interesse pubblico all'individuazione del candidato più idoneo.
La medesima esigenza non sussiste invece nelle procedure di mobilità, in cui la selezione è finalizzata ad un trasferimento della sede di lavoro all'interno della stessa amministrazione, tra soggetti già appartenenti al ruolo dell'Amministrazione, essendo per la collettività un dato sostanzialmente neutro che un insegnante svolga il proprio servizio in un istituto anziché in un altro.
Anzi, in tale tipologia di selezioni, il principio generale di autoresponsabilità dei candidati appare pienamente rispondente al principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 cost.)
Ed infatti, se si aderisse alla tesi della ricorrente, ogni procedura di mobilità, la quale sovente vede la partecipazione di numerosi candidati, sarebbe esposta a continue modifiche, rettifiche,
Pag. 5 di 7 integrazioni, dovute a dichiarazioni erronee dei candidati. Ciò avrebbe evidenti ricadute negative sulla continuità della didattica e dunque sulla qualità del servizio scolastico offerto ai discenti, i quali sarebbero soggetti a frequenti mutamenti del corpo docente loro assegnato.
Ad ogni modo, pur facendo applicazione dell'orientamento più favorevole, e quindi pur ritenendo astrattamente ammissibile il soccorso istruttorio alla procedura che ci occupa, nel caso di specie, comunque farebbe difetto il requisito della riconoscibilità dell'errore, presupposto indefettibile per l'attivazione della procedura.
Sul punto giova infatti richiamare quanto affermato da Consiglio di Stato (sent. 4198/2019) secondo cui nel caso di errore commesso dal privato nella presentazione di una istanza - domanda, “può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente, sempreché l'errore sia riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali” .
Ora, nel caso di specie, l'asserito errore commesso non è affatto riconoscibile.
Non è innanzitutto vero che dalla domanda presentata risulti ictu oculi il possesso dei titoli di inglese non potendosi tale dato ricavarsi da quanto indicato al punto 15) ove la ricorrente ha unicamente dichiarato di avere conseguito a seguito di superamento di un pubblico concorso ordinario per titoli pubblici.
La ricorrente ha dichiarato il possesso dei titoli di inglese nella documentazione sostitutiva allegata alla domanda (cfr. doc. 4), circostanza che tuttavia non pare utilmente valorizzabile al fine che ci occupa, non risultando in concreto esigibile che l'amministrazione verifichi la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda da ogni singolo partecipante e la documentazione a corredo della stessa o, a maggior ragione, con la pregressa esperienza dimostrativa del possesso del titolo (l'essere stata in passato titolare di cattedra per posto in lingua inglese). Trattasi infatti di una condotta certamente eccedente la normale diligenza richiesta dall'art. 1431 c.c. ai fini della riconoscibilità dell'errore, ciò tenuto conto della natura massiva delle operazioni, coinvolgenti una pluralità di domande, e delle modalità di formazione della graduatoria redatta sulla base dei dati dichiarati in domanda e confluiti nell'apposita piattaforma informatica.
Pag. 6 di 7 Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato, rimanendo assorbite le ulteriori questioni poste da e, in particolare, quella concernente l'avvenuta dimostrazione Controparte_2
della spettanza del posto richiesto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri previsti dal D.M. 54/2000 e succ. modifiche per le cause di valore indeterminabile basso, in ragione dell'attività processuale svolta, del numero di questioni giuridiche e di fatto esaminate e della riduzione di cui all'art. 152 bis disp. att c.p.c. (con riguardo ai compensi liquidati in favore del ). CP_1
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'amministrazione convenuta pari ad € 2.960,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di pari Controparte_2
a € 3.700,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e c.p.a.
Sciacca, 12.06.2025
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica,
nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to TURTURICI ANTONINO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
, rappresentati e
[...] difesi ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal dott. Gianpiero Conti, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
- resistenti -
e nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'Avv.to DANILE GIUSEPPE Controparte_2
-resistente -
OGGETTO: mobilità del personale scolastico.
Conclusioni: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c. e rispettivi atti difensivi.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., del 16.01.2025, esaminate le note scritte, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
SENTENZA Con ricorso depositato il 29 settembre 2022, - premesso di avere Parte_1
partecipato alle procedura di mobilità scolastica anno 2022/2023, non ottenendo il movimento richiesto su posto disponibile d'inglese presso l'Istituto "Crispi" di Ribera a causa di un errore materiale commesso nella redazione della domanda - ha convenuto in giudizio il
[...]
e l' , Controparte_3 Controparte_1
nonché docente assegnataria del posto rivendicato, al fine di sentire Controparte_2
accertare il proprio diritto al trasferimento presso l'Istituto "Crispi" di Ribera su posto disponibile d'inglese, in luogo della controinteressata , a decorrere Controparte_2
dall'anno scolastico 2022-2023, con ogni conseguente statuizione di condanna.
Più in particolare, la ricorrente ha evidenziato che al punto 40) della domanda di trasferimento indicava di non possedere i titoli richiesti per l'insegnamento della lingua inglese, ciò contrariamente a quanto dichiarato ai sensi dell'art. 46 d.p.r. D.P.R. 445/2000 (con dichiarazione scritta allegata alla stessa domanda), nonché rispetto a quanto indicato al punto
15 della domanda di trasferimento là dove indicava di possedere la "idoneità conseguita a seguito di superamento di un pubblico concorso ordinario per titoli ed esami, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (lettera
A).
Ciò premesso in fatto, la ricorrente ha dedotto che l'Amministrazione scolastica avrebbe dovuto valorizzare il dato “sostanziale” come emergente dai documenti allegati e dalla esperienza pregressa, così accertando d'ufficio, mediante ricorso al soccorso istruttorio ex art. 6 legge 241/1990, il possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della lingua inglese e, per l'effetto, avrebbe dovuto assegnare il posto alla ricorrente che, in virtù del riconoscimento di tutti i titoli in effetti posseduti, poteva vantare un punteggio di 99 superiore a quello di assegnataria del posto, la quale aveva ottenuto un punteggio di 77. Controparte_2
Si è costituita in giudizio l'amministrazione convenuta che ha in primo luogo rappresentato la carenza di interesse in capo alla ricorrente alla prosecuzione del giudizio, dal momento che a seguito delle operazioni di mobilità 2023/2024, la ricorrente otteneva il trasferimento presso l'istituto “Crispi” di Ribera;
nel merito ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto argomentando, in particolare, sull'inapplicabilità al caso di specie dell'istituto del soccorso istruttorio.
Pag. 2 di 7 Si è costituita che ha dedotto la legittimità dell'operato Controparte_2 dell'amministrazione scolastica, rispettosa delle disposzioni contenute nella ordinanza ministeriale disciplinante le operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2022/2023; la convenuta ha poi sostenuto che la mancata indicazione del titolo di inglese non fosse ascrivibile ad un errore materiale, ma ad una espressa volontà come dato evincersi dall'ordine delle preferenze manifestate dalla ricorrente, considerato che la stessa aveva espresso quale prima scelta il posto di sostegno e solo successivamente il posto comune e/o lingua. Ha in ogni caso contestato la fondatezza del ricorso per quanto attiene alla prova della spettanza del posto richiesto.
All'udienza del 15.6.2023, la ricorrente ha precisato che permane l'interesse alla declaratoria di accertamento del diritto al trasferimento sin dall'anno 2022/23 al fine di maturare il punteggio rilevante nella graduatoria di istituto, motivando che, in caso contrario, il trasferimento a decorrere dall'anno 2023/2024 la posizionerebbe all'ultimo posto della graduatoria di istituto, col conseguente rischio di essere considerata sovrannumeraria e quindi di perdere il posto nel caso di contrazione dei posti in organico.
La causa, senza attività istruttoria, è stata decisa in seguito al deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
****
La principale questione giuridica posta al vaglio del giudicante attiene alla sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 6 della legge
241/1990.
La ricorrente infatti lamenta che l'amministrazione convenuta non abbia d'ufficio emendato la propria domanda di mobilità nella parte in cui (al punto 40) ha dichiarato di non possedere i titoli richiesti per l'insegnamento della lingua inglese, il cui possesso era invece facilmente riscontrabile, oltre che dall'esperienza pregressa (avendo la ricorrente già insegnato lingua inglese), dalle autodichiarazioni allegate e da quanto indicato al punto 15 della stessa domanda.
La domanda è infondata non sussistendo nel caso di specie i presupposti per l'attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio.
Pag. 3 di 7 In materia procedure concorsuali, il soccorso istruttorio incontra limiti derivanti dal principio di autoresponsabilità dei candidati e dal rispetto della par condicio dei candidati.
Secondo un consolidato e condivisibile orientamento del Consiglio di Stato “ in sede di gara pubblica il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, con la conseguenza che in presenza di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente (si tratti di gara o di altro tipo di concorso), l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando. ( in termini cons. di Stato III Sez. n. 6752 del 2018, richiamata da Cons. di Stato sez. IV n.
1148/2019 e ancora in senso conforme Cons. Stato, Sez. III, 18 gennaio 2021 n. 531 e 4 ottobre 2016 n. 4081).
Venendo al caso concreto, la ricorrente non solo ha indicato di non possedere i titoli richiesti per l'insegnamento della lingua inglese al punto 40 della domanda, ma, come ha osservato l'amministrazione convenuta, neppure ha segnalato la discordanza tra i dati dichiarati e quelli ricavabili dalla documentazione allegata entro il termine indicato dall'amministrazione nel modulo restituito alla ricorrente, contenente il riepilogo di quanto dichiarato;
termine previsto proprio al fine consentire la comunicazione di eventuali discordanze tra i dati indicati in domanda con quelli conosciuti dal candidato (cfr. doc. domanda lettera di notifica Pt_1
fascicolo ). CP_4
Alla luce di tale dato appare dunque del tutto ragionevole che la ricorrente si faccia carico delle conseguenze dell'errore commesso in sede di compilazione della domanda che, in assenza di alcuna giustificazione, invero neppure prospettata dalla ricorrente, appare unicamente imputabile alla stessa.
Ulteriore limite all'attivazione del soccorso istruttorio è rappresentato dal rispetto della par condicio tra i partecipanti. Ed invero, laddove si accedesse alla tesi di parte ricorrente, si assisterebbe ad una sostanziale integrazione della domanda attraverso la indicazione di un
Pag. 4 di 7 titolo prima non espressamente dichiarato, oltre il termine consentito dal bando (cfr. art 5 comma 1), ciò andando a scapito degli altri concorrenti che hanno visto attribuirsi il punteggio sulla base di quanto dichiarato in domanda entro il termine previsto dal bando.
Il giudicante non ignora l'esistenza di un indirizzo meno restrittivo, sviluppatosi all'interno di altra sezione della quinta sezione del Consiglio di Stato, favorevole all'applicazione dell'istituto nell'ambito delle procedure concorsuali e a mente del quale “l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione" (art. 97 Cost.") (cfr. Cons.
Stato, Sez. V, 22.11.2019 n. 7975).
L'orientamento sopra riportato tuttavia non risulta pertinente al caso di specie (in disparte il già evidenziato e tranciante limite applicativo derivante dal rispetto della par condicio tra i partecipanti).
L'orientamento richiamato si è infatti sviluppato nelle controversie riguardanti l'accesso al pubblico impiego, nelle quali risulta evidente l'interesse pubblico all'individuazione del candidato più idoneo.
La medesima esigenza non sussiste invece nelle procedure di mobilità, in cui la selezione è finalizzata ad un trasferimento della sede di lavoro all'interno della stessa amministrazione, tra soggetti già appartenenti al ruolo dell'Amministrazione, essendo per la collettività un dato sostanzialmente neutro che un insegnante svolga il proprio servizio in un istituto anziché in un altro.
Anzi, in tale tipologia di selezioni, il principio generale di autoresponsabilità dei candidati appare pienamente rispondente al principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 cost.)
Ed infatti, se si aderisse alla tesi della ricorrente, ogni procedura di mobilità, la quale sovente vede la partecipazione di numerosi candidati, sarebbe esposta a continue modifiche, rettifiche,
Pag. 5 di 7 integrazioni, dovute a dichiarazioni erronee dei candidati. Ciò avrebbe evidenti ricadute negative sulla continuità della didattica e dunque sulla qualità del servizio scolastico offerto ai discenti, i quali sarebbero soggetti a frequenti mutamenti del corpo docente loro assegnato.
Ad ogni modo, pur facendo applicazione dell'orientamento più favorevole, e quindi pur ritenendo astrattamente ammissibile il soccorso istruttorio alla procedura che ci occupa, nel caso di specie, comunque farebbe difetto il requisito della riconoscibilità dell'errore, presupposto indefettibile per l'attivazione della procedura.
Sul punto giova infatti richiamare quanto affermato da Consiglio di Stato (sent. 4198/2019) secondo cui nel caso di errore commesso dal privato nella presentazione di una istanza - domanda, “può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente, sempreché l'errore sia riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali” .
Ora, nel caso di specie, l'asserito errore commesso non è affatto riconoscibile.
Non è innanzitutto vero che dalla domanda presentata risulti ictu oculi il possesso dei titoli di inglese non potendosi tale dato ricavarsi da quanto indicato al punto 15) ove la ricorrente ha unicamente dichiarato di avere conseguito a seguito di superamento di un pubblico concorso ordinario per titoli pubblici.
La ricorrente ha dichiarato il possesso dei titoli di inglese nella documentazione sostitutiva allegata alla domanda (cfr. doc. 4), circostanza che tuttavia non pare utilmente valorizzabile al fine che ci occupa, non risultando in concreto esigibile che l'amministrazione verifichi la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda da ogni singolo partecipante e la documentazione a corredo della stessa o, a maggior ragione, con la pregressa esperienza dimostrativa del possesso del titolo (l'essere stata in passato titolare di cattedra per posto in lingua inglese). Trattasi infatti di una condotta certamente eccedente la normale diligenza richiesta dall'art. 1431 c.c. ai fini della riconoscibilità dell'errore, ciò tenuto conto della natura massiva delle operazioni, coinvolgenti una pluralità di domande, e delle modalità di formazione della graduatoria redatta sulla base dei dati dichiarati in domanda e confluiti nell'apposita piattaforma informatica.
Pag. 6 di 7 Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato, rimanendo assorbite le ulteriori questioni poste da e, in particolare, quella concernente l'avvenuta dimostrazione Controparte_2
della spettanza del posto richiesto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri previsti dal D.M. 54/2000 e succ. modifiche per le cause di valore indeterminabile basso, in ragione dell'attività processuale svolta, del numero di questioni giuridiche e di fatto esaminate e della riduzione di cui all'art. 152 bis disp. att c.p.c. (con riguardo ai compensi liquidati in favore del ). CP_1
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'amministrazione convenuta pari ad € 2.960,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di pari Controparte_2
a € 3.700,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e c.p.a.
Sciacca, 12.06.2025
Il Giudice
Leonardo Modica
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