CA
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/04/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 198/2021 R.G. promossa da:
(C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29 giungo 1930; (C.F. ) nato a [...] Parte_2 C.F._2
(RG) il 14 ottobre 1973, in proprio e quale esercente la potestà parentale sui figli
E , nati a Augusta il 7.12.2006; Parte_1 Persona_1
(C.F. ) nata a [...] il 12 giugno Parte_3 C.F._3
1963 e (C.F. ) nato a [...] il 4 Parte_4 C.F._4
ottobre 1951, tutti rappresentati e difesi dall'avv. CAVALLARO GIUSEPPE,
; C.F._5
Appellanti contro
c.f. Controparte_1
rappresentato e difeso, dall'avv. TUCCITTO VINCENZO, P.IVA_1
- 1 - ; C.F._6
Appellato nei confronti di
, nata a Piazza Armerina (EN) il [...], in [...] e Controparte_2
quale esercente la potestà parentale sui figli E Parte_1 Per_1
, nati a Augusta il 7.12.2006;
[...]
Appellato-contumace
°°°
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.10.2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti la causa veniva posta in decisione assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
In fatto
proponevano appello avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_4
sentenza n. 36/21 con la quale il Tribunale di Siracusa aveva dichiarato inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti dal : a) Parte_5
l'atto pubblico di costituzione del vincolo di destinazione e donazione in notar di Riposto del 7 aprile 2010, rep. n. 257989 e racc. n. 32114 con il quale Persona_2
e avevano costituito un vincolo di destinazione Parte_1 Parte_6
ex art. 2645 ter c.c. e donato la nuda proprietà al figlio su vari beni Parte_2 immobili;
b) l'atto di costituzione del fondo patrimoniale in notar Persona_3
di Augusta il 21/10/2009, rep. N. 4052 e n. Racc. 2887, con il quale i
[...]
coniugi e avevano costituito un fondo patrimoniale su Parte_4 Parte_7
vari beni immobili.
Gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza impugnata per i motivi che di seguito verranno esaminati.
Il fallimento appellato, costituitosi, ha domandato il rigetto dell'appello.
- 2 - In diritto
L'azione revocatoria proposta dalla curatela del Controparte_1
trova titolo nel credito risarcitorio che la procedura fallimentare assume di vantare nei confronti degli amministratori della società fallita, destinatari di azione di responsabilità per il danno arrecato alla società ed ai creditori sociali, quantificato in
€.1.570.000,00, derivante dal mancato pagamento delle imposte e dei contributi e dall'omessa riscossione di crediti.
La causa, iscritta al n. 16572/2013 R.G del Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di imprese, è stata decisa con sentenza n. 2980/21, emessa nel luglio 2021 (durante la pendenza del presente giudizio di appello), che ha rigettato la domanda risarcitoria proposta contro e e Parte_7 Parte_4
condannato gli eredi di al pagamento della somma di euro 306.411,25 e Parte_6
al pagamento della somma di euro 15.010,17. Parte_1
La sentenza – prodotta in atti dalla curatela del fallimento Parte_8
- il cui passaggio in giudicato è fatto allegato dalla curatela del Controparte_1
e rimasto incontestato da parte degli appellanti, contiene due
[...] accertamenti rilevanti sotto il profilo dell'esistenza del credito risarcitorio la cui tutela è stata affidata all'azione revocatoria oggetto del presente giudizio.
Il credito risulta definitivamente inesistente nei confronti di e Parte_7 [...]
; risulta, invece, definitivamente accertato, nei termini indicati in sentenza, Pt_4
nei confronti degli eredi di e di Parte_6 Parte_1
Appello proposto da e Parte_7 Parte_4
Il rigetto della domanda risarcitoria proposta con l'azione di responsabilità dimostra l'inesistenza originaria del credito a tutela del quale il fallimento ha proposto l'azione revocatoria ora in esame. Tale originaria carenza dimostra che l'azione revocatoria proposta è infondata per assenza del pregiudizio alle ragioni del creditore
(cioè del presupposto costitutivo dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.) e va rigettata.
- 3 - L'appello proposto da e merita, pertanto, Parte_7 Parte_4
accoglimento.
Appello proposto da ed . Parte_1 Parte_2
e la moglie (deceduta nelle more del giudizio di Parte_1 Parte_6
primo grado), con atto rogato dal notaio in data 7.4.2010 rep n. 257-989 Persona_2
rep e 32114 raccolta, avevano costituito su alcuni beni immobili di loro proprietà, un vincolo di destinazione ai sensi dell'art 2645 cod civ., finalizzandoli ad assicurare ad essi stessi ed ai minori germani e , figli del loro figlio Parte_1 Persona_1
, una vita dignitosa e, contestualmente, donavano la nuda proprietà Parte_2
dei medesimi immobili al figlio, che si obbligava a prestare ai Parte_2
propri genitori nonché ai propri figli, e ogni Parte_1 Persona_1
assistenza e cura in caso di malattia o bisogno.
La sentenza di primo grado, qualificato detto atto come a titolo gratuito e sussunta l'azione nell'ambito del primo comma dell'art. 2901 c.c., accertata la consapevolezza del debitore alienante di ledere le ragioni del creditore, ha dichiarato inefficace l'atto aggredito con l'azione revocatoria.
Con l'appello proposto viene eccepita l'assenza di un valido rapporto di credito da tutelare, rilevando che la domanda risarcitoria è sottoposta al vaglio del tribunale.
Il motivo in esame si fonda su un assunto che trova smentita nella sentenza del
Tribunale di Catania, sezione impresa, passata in giudicato, che ha accertato la responsabilità per mala gestio sia di (e, dunque, oggi dei suoi eredi) che Parte_6
di , condannandoli al risarcimento del danno in favore del Parte_1
fallimento di Controparte_1
L'accertata esistenza del credito della curatela fallimentare palesa l'infondatezza del motivo di appello.
°°°
In conclusione, l'appello proposto da e va accolto;
Parte_7 Parte_4
l'appello proposto da e (erede di Parte_1 Parte_2 Pt_6
va rigettato.
[...]
- 4 - Le spese del giudizio seguono la soccombenza come liquidate in dispositivo senza tenere conto, per il presente giudizio, della fase istruttoria/trattazione per la quale non
è stata svolta attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al numero 198/21 R.G., così statuisce: in accoglimento dell'appello proposto da e e parziale riforma della sentenza impugnata rigetta la Parte_7 Parte_4 domanda di revoca dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale in notar di Augusta il 21/10/2009, rep. N. 4052 e n. Racc. 2887, Persona_3
proposta dal fallimento di nei confronti di e Controparte_1 Parte_7
; rigetta l'appello proposto da e Parte_4 Parte_1 Parte_2
Condanna il al pagamento delle spese
[...] CP_1 Parte_5
del doppio grado di giudizio in favore di e , in solido tra Parte_7 Parte_4
loro, che si liquidano per il primo grado in euro 8.500,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso spese generali e per il giudizio di appello, in euro
7.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA e CPA e rimborso spese generali;
condanna e in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Parte_2
delle spese del presente giudizio in favore del Parte_5
che si liquidano in euro 7.000,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa.
Dichiara e tenuti, in solido, al pagamento di Parte_1 Parte_2
una somma pari al contributo unificato versato.
Così deciso in Catania, il 16.04.2025
Il consigliere est. Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
- 5 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 198/2021 R.G. promossa da:
(C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29 giungo 1930; (C.F. ) nato a [...] Parte_2 C.F._2
(RG) il 14 ottobre 1973, in proprio e quale esercente la potestà parentale sui figli
E , nati a Augusta il 7.12.2006; Parte_1 Persona_1
(C.F. ) nata a [...] il 12 giugno Parte_3 C.F._3
1963 e (C.F. ) nato a [...] il 4 Parte_4 C.F._4
ottobre 1951, tutti rappresentati e difesi dall'avv. CAVALLARO GIUSEPPE,
; C.F._5
Appellanti contro
c.f. Controparte_1
rappresentato e difeso, dall'avv. TUCCITTO VINCENZO, P.IVA_1
- 1 - ; C.F._6
Appellato nei confronti di
, nata a Piazza Armerina (EN) il [...], in [...] e Controparte_2
quale esercente la potestà parentale sui figli E Parte_1 Per_1
, nati a Augusta il 7.12.2006;
[...]
Appellato-contumace
°°°
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.10.2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti la causa veniva posta in decisione assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
In fatto
proponevano appello avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_4
sentenza n. 36/21 con la quale il Tribunale di Siracusa aveva dichiarato inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti dal : a) Parte_5
l'atto pubblico di costituzione del vincolo di destinazione e donazione in notar di Riposto del 7 aprile 2010, rep. n. 257989 e racc. n. 32114 con il quale Persona_2
e avevano costituito un vincolo di destinazione Parte_1 Parte_6
ex art. 2645 ter c.c. e donato la nuda proprietà al figlio su vari beni Parte_2 immobili;
b) l'atto di costituzione del fondo patrimoniale in notar Persona_3
di Augusta il 21/10/2009, rep. N. 4052 e n. Racc. 2887, con il quale i
[...]
coniugi e avevano costituito un fondo patrimoniale su Parte_4 Parte_7
vari beni immobili.
Gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza impugnata per i motivi che di seguito verranno esaminati.
Il fallimento appellato, costituitosi, ha domandato il rigetto dell'appello.
- 2 - In diritto
L'azione revocatoria proposta dalla curatela del Controparte_1
trova titolo nel credito risarcitorio che la procedura fallimentare assume di vantare nei confronti degli amministratori della società fallita, destinatari di azione di responsabilità per il danno arrecato alla società ed ai creditori sociali, quantificato in
€.1.570.000,00, derivante dal mancato pagamento delle imposte e dei contributi e dall'omessa riscossione di crediti.
La causa, iscritta al n. 16572/2013 R.G del Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di imprese, è stata decisa con sentenza n. 2980/21, emessa nel luglio 2021 (durante la pendenza del presente giudizio di appello), che ha rigettato la domanda risarcitoria proposta contro e e Parte_7 Parte_4
condannato gli eredi di al pagamento della somma di euro 306.411,25 e Parte_6
al pagamento della somma di euro 15.010,17. Parte_1
La sentenza – prodotta in atti dalla curatela del fallimento Parte_8
- il cui passaggio in giudicato è fatto allegato dalla curatela del Controparte_1
e rimasto incontestato da parte degli appellanti, contiene due
[...] accertamenti rilevanti sotto il profilo dell'esistenza del credito risarcitorio la cui tutela è stata affidata all'azione revocatoria oggetto del presente giudizio.
Il credito risulta definitivamente inesistente nei confronti di e Parte_7 [...]
; risulta, invece, definitivamente accertato, nei termini indicati in sentenza, Pt_4
nei confronti degli eredi di e di Parte_6 Parte_1
Appello proposto da e Parte_7 Parte_4
Il rigetto della domanda risarcitoria proposta con l'azione di responsabilità dimostra l'inesistenza originaria del credito a tutela del quale il fallimento ha proposto l'azione revocatoria ora in esame. Tale originaria carenza dimostra che l'azione revocatoria proposta è infondata per assenza del pregiudizio alle ragioni del creditore
(cioè del presupposto costitutivo dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.) e va rigettata.
- 3 - L'appello proposto da e merita, pertanto, Parte_7 Parte_4
accoglimento.
Appello proposto da ed . Parte_1 Parte_2
e la moglie (deceduta nelle more del giudizio di Parte_1 Parte_6
primo grado), con atto rogato dal notaio in data 7.4.2010 rep n. 257-989 Persona_2
rep e 32114 raccolta, avevano costituito su alcuni beni immobili di loro proprietà, un vincolo di destinazione ai sensi dell'art 2645 cod civ., finalizzandoli ad assicurare ad essi stessi ed ai minori germani e , figli del loro figlio Parte_1 Persona_1
, una vita dignitosa e, contestualmente, donavano la nuda proprietà Parte_2
dei medesimi immobili al figlio, che si obbligava a prestare ai Parte_2
propri genitori nonché ai propri figli, e ogni Parte_1 Persona_1
assistenza e cura in caso di malattia o bisogno.
La sentenza di primo grado, qualificato detto atto come a titolo gratuito e sussunta l'azione nell'ambito del primo comma dell'art. 2901 c.c., accertata la consapevolezza del debitore alienante di ledere le ragioni del creditore, ha dichiarato inefficace l'atto aggredito con l'azione revocatoria.
Con l'appello proposto viene eccepita l'assenza di un valido rapporto di credito da tutelare, rilevando che la domanda risarcitoria è sottoposta al vaglio del tribunale.
Il motivo in esame si fonda su un assunto che trova smentita nella sentenza del
Tribunale di Catania, sezione impresa, passata in giudicato, che ha accertato la responsabilità per mala gestio sia di (e, dunque, oggi dei suoi eredi) che Parte_6
di , condannandoli al risarcimento del danno in favore del Parte_1
fallimento di Controparte_1
L'accertata esistenza del credito della curatela fallimentare palesa l'infondatezza del motivo di appello.
°°°
In conclusione, l'appello proposto da e va accolto;
Parte_7 Parte_4
l'appello proposto da e (erede di Parte_1 Parte_2 Pt_6
va rigettato.
[...]
- 4 - Le spese del giudizio seguono la soccombenza come liquidate in dispositivo senza tenere conto, per il presente giudizio, della fase istruttoria/trattazione per la quale non
è stata svolta attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al numero 198/21 R.G., così statuisce: in accoglimento dell'appello proposto da e e parziale riforma della sentenza impugnata rigetta la Parte_7 Parte_4 domanda di revoca dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale in notar di Augusta il 21/10/2009, rep. N. 4052 e n. Racc. 2887, Persona_3
proposta dal fallimento di nei confronti di e Controparte_1 Parte_7
; rigetta l'appello proposto da e Parte_4 Parte_1 Parte_2
Condanna il al pagamento delle spese
[...] CP_1 Parte_5
del doppio grado di giudizio in favore di e , in solido tra Parte_7 Parte_4
loro, che si liquidano per il primo grado in euro 8.500,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso spese generali e per il giudizio di appello, in euro
7.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA e CPA e rimborso spese generali;
condanna e in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Parte_2
delle spese del presente giudizio in favore del Parte_5
che si liquidano in euro 7.000,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa.
Dichiara e tenuti, in solido, al pagamento di Parte_1 Parte_2
una somma pari al contributo unificato versato.
Così deciso in Catania, il 16.04.2025
Il consigliere est. Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
- 5 -