Sentenza breve 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 02/12/2025, n. 2021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2021 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02021/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01706/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1706 del 2025, proposto da
OL S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani n. 31;
contro
Comune di Castellabate, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Corrado Magro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
a - del provvedimento prot. n. 20364 del 28 luglio 2025, con il quale il Responsabile del SUE Urbanistica e Demanio del Comune di Castellabate ha respinto l’istanza depositata dalla ricorrente ai fini della esecuzione della deliberazione del Commissario ad acta n. 4/2011, volta ad addivenire alla stipula della convenzione ivi prevista;
b - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 11956 del 5 giugno 2019, richiamata nel provvedimento sub a);
c - di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;
nonché per l’accertamento, in sede di giurisdizione esclusiva,
dell’obbligo del Comune di Castellabate di dare piena e integrale esecuzione alla Deliberazione del Commissario ad acta n. 4 del 22 marzo 2011 e, per l’effetto, di provvedere all’approvazione dello schema di convenzione integrativa alla convenzione rep. n. 151.286 del 27 marzo 2008, nonché di compiere tutti gli atti necessari alla realizzazione del programma costruttivo ivi approvato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Castellabate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 la dott.ssa LA PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il presente ricorso è proposto per l’annullamento:
a – del provvedimento prot. n. 20364 del 28 luglio 2025, con il quale il Comune di Castellabate ha respinto l’istanza depositata dalla ricorrente ai fini dell’esecuzione della deliberazione del Commissario ad acta n. 4/2011, volta ad addivenire alla stipula della convenzione ivi prevista;
b – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 11956 del 5 giugno 2019, richiamata nel provvedimento sub a);
c – di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;
nonché per l’accertamento, in sede di giurisdizione esclusiva, dell’obbligo del Comune di Castellabate di dare piena e integrale esecuzione alla deliberazione del Commissario ad acta n. 4/2011 e, per l’effetto, di provvedere all’approvazione dello schema di convenzione integrativa alla convenzione rep. n. 151.286 del 27 marzo 2008, nonché di compiere tutti gli atti necessari alla realizzazione del programma costruttivo ivi approvato.
Con sentenza n. 2881 del 28 ottobre 2022 questo Tribunale ha accolto il ricorso proposto avverso il decreto regionale n. 14/2016 di decadenza del finanziamento affermando come la pronuncia di decadenza sia rimessa alla Giunta regionale quando, come nella presente fattispecie, si sia in presenza di domande già ammesse a contributo (“ Il dato normativo risulta chiaro nell’attribuire alla Giunta regionale la competenza all’adozione delle definitive pronunce di decadenza, non solo per le ipotesi di mancato inizio o prosecuzione dei lavori, ma in tutti i casi in cui comunque sussistano motivi di annullamento o di revoca del provvedimento di ammissione al contributo ”).
Con nota prot. n. 249434 del 20 maggio 2024, la Regione Campania, muovendo da detta decisione, ha confermato che “ rivive l’originario finanziamento in conto interessi concesso a favore della OL SR ”.
Con atto trasmesso a mezzo pec il 1° luglio 2024, la società ha invitato la P.A. e, per essa, il Commissario ad acta nominato, ad adottare tutti gli atti utili e necessari ai fini dell’esecuzione della deliberazione n. 4/2011 e, quindi, a stipulare la prevista convenzione integrativa.
Con ordinanza n. 592/2025 il Tribunale, pronunciando sull’istanza formulata dalla parte nell’ambito del giudizio avverso il silenzio proposto, ha precisato che, in ragione dell’intervenuta cessazione da parte del Commissario ad acta , la competenza all’adozione dei provvedimenti richiesti spetta al Comune e ha accolto l’istanza fissando il termine di giorni 90 per l’emissione di un provvedimento espresso.
Con il gravato provvedimento l’istanza è stata respinta.
Si eccepisce l’incompetenza del Responsabile dell’Area V SUE, Urbanistica e Demanio, trattandosi di atto accessivo al P.U.A., e dunque di competenza della Giunta Comunale.
Si eccepisce, altresì, la violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990.
Si evidenzia il sopravvenuto avveramento della condizione sospensiva del “ perfezionamento della delocalizzazione del finanziamento pubblico ”, con conseguente efficacia ed eseguibilità della delibera commissariale n. 4/2011.
Si è costituito il Comune deducendo che la nota impugnata è identica alla nota prot. n. 11956 del 5 giugno 2019, non impugnata e già depositata nel giudizio R.G. n. 38/2019, con la quale si respingeva la richiesta di esecuzione della predetta delibera commissariale n. 4/2011 per intervenuta decadenza dei pareri paesaggistici, della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preposto per le aree PEEP.
Per tali ragioni, secondo il Comune, la predetta delibera commissariale non sarebbe eseguibile con conseguente inammissibilità del ricorso.
La causa è stata chiamata all’udienza in camera di consiglio del 26 novembre 2025 ed è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione con sentenza breve.
DIRITTO
Il ricorso è manifestamente inammissibile e pertanto può essere deciso con sentenza in forma semplificata all’esito della presente fase cautelare.
La questione della realizzazione della condizione, che nella prospettazione attorea costituirebbe il quid novi sufficiente per riesaminare l’eseguibilità della deliberazione n. 4/2011, è mal posta in quanto l’atto impugnato (nel confermare il precedente provvedimento del 2019) respinge la richiesta per motivi suoi propri (decadenza dei pareri paesaggistici, della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo) rispetto ai quali l’“ avveramento della condizione ” è questione del tutto indifferente.
Giova al riguardo ricordare che la condizione come tale ha rilievo quando è elemento accessorio e non estraneo alla volizione amministrativa.
Inoltre, occorre ribadire che l’atto impugnato è identico nei contenuti al precedente provvedimento del 2019 (espressamente richiamato e integralmente confermato), il quale non è stato impugnato.
Ciò rende il provvedimento qui gravato non impugnabile, essendo stata la questione amministrativa definitivamente accettata dagli interessati e non essendo intervenuto alcun mutamento di fatto delle circostanze considerate (tale non essendo il finanziamento, per i motivi già esposti).
In definitiva, il ricorso è inammissibile e va respinto.
La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Referendario
LA PO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA PO | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO