Articolo 9 della Legge 7 marzo 1981, n. 64
Articolo 8Articolo 10
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31 marzo 1981
Art. 9.
I contributi di cui agli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464 , sono corrisposti, entro i limiti dell'importo massimo ammesso a contributo, anche per le spese di progettazione e direzione dei lavori.
Entrata in vigore il 31 marzo 1981
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