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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 11/12/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1015/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza dell'11.12.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado, iscritta al n. r.g. 1015/2025, promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Torino, c.so Re Umberto n. 71, presso lo studio degli Avv.ti ANGELERI MATTIA e ANGELERI LUCA, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
, (c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore;
tutti i soggetti inseriti nella graduatoria provinciale permanente ATA 24 mesi 2025/2026 per il profilo di Collaboratore Scolastico per la provincia di Novara, che subirebbero un pregiudizio in caso di accoglimento del ricorso
- convenuti contumaci
OGGETTO: altre ipotesi i Difensori della parte, come sopra costituita, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE: Accertato che ha sottoscritto sin dal 2021 ripetuti e consecutivi Parte_1 contratti di lavoro a tempo determinato con il Controparte_1
per il profilo professionale di collaboratore scolastico addetto alle aziende
[...] agrarie/operatore dei servizi agrari Accertato che tale figura professionale, come da previsione del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola di riferimento, rientra nell'ambito dell'ex Area As (oggi
1 Area Operatori), da ritenersi quale Area Professionale immediatamente superiore rispetto all'ex Area A (oggi Area Collaboratori) Ordinare al , nelle more della Controparte_1 procedura, di iscrivere con riserva nella graduatoria provinciale Parte_1 definitiva dei collaboratori scolastici – area collaboratori (ex Area A) pubblicata dal in data 05.08.2025 e rettificata in Controparte_2 data 07.08.2025, ai sensi dell'art. 11, comma IV, del bando di concorso prot. n. 7393 del 16.04.2025 Dichiarare tenuto e condannare, all'esito del giudizio, il
[...]
all'inserimento di nella Controparte_1 Parte_1 graduatoria provinciale definitiva dei collaboratori scolastici, area collaboratori (ex Area A), pubblicata dal in data Controparte_2
05.08.2025 e rettificata in data 07.08.2025 Condannare parte convenuta al pagamento delle spese tutte di lite, legali e tecniche, d'Ufficio e di parte, oltre IVA e CPA nelle misure di legge, contributo unificato se dovuto, con l'aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1-bis del Decreto 10.02.2014, n. 55 così come aggiornato da ultimo in data 13.08.2022) e distrazione delle stesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, a favore dei procuratori antistatari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.10.2025, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva di aver prestato attività come collaboratore scolastico addetto alle aziende agrarie, in forza di contratti a tempo determinato, dal 16.9.2021 al 31.8.2025 e dal 1.9.2025 al 30.6.2026; Deduceva che il 19.4.2024, l aveva pubblicato i bandi di concorso per CP_2 la costituzione delle graduatorie permanenti provinciali per l'a.s. 2024/2025, concernenti i profili professionali di collaboratore scolastico delle aree A, As e B. In entrambi, tra i requisiti di ammissione era prevista l'anzianità di servizio di almeno due anni, in posti corrispondenti al profilo professionale per cui il concorso veniva indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo per cui si concorreva. Il ricorrente aveva, quindi, presentato regolare domanda di inserimento nelle graduatorie, per i profili A e As ma era stato incluso soltanto in quella riferibile ai collaboratori addetti alle aziende agrarie, restando, invece, escluso da quelle per collaboratore scolastico. aveva presentato reclamo in via amministrativa, Pt_1 avverso tale provvedimento.
2 Allegava, inoltre, che il 16.4.2025, l aveva pubblicato i bandi di CP_2 concorso per l'aggiornamento e l'integrazione della graduatoria permanente provinciale per l'a.s. 2024/2025, concernenti i profili professionali di collaboratore scolastico dell'area A e dell'ex area As. Tali bandi prevedevano gli stessi requisiti di ammissione sopra riportati. Il ricorrente, in data 13.5.2025, aveva depositato la propria domanda di inserimento nelle graduatorie, per i profili corrispondenti all'ex area As ed ex area A;
tuttavia, rimaneva escluso dalla graduatoria per collaboratore scolastico. Nelle graduatorie definitive, era stata confermata la sua esclusione, rispetto al profilo di collaboratore scolastico. Richiamava il disposto della l. n. 165/2001, artt. 40 e 52, che avevano operato un rinvio alla contrattazione collettiva, per la suddivisione del personale in aree funzionali. Rammentavano, quindi, l'evoluzione della disciplina del CCNL scuola, con riguardo alle qualifiche dei collaboratori scolastici e collaboratori scolastici tecnici, tra cui l'addetto alle aziende agrarie, evidenziando che il collaboratore scolastico addetto alle aziende agrarie era inquadrato nell'area As e percepiva una retribuzione maggiore rispetto all'area A. L'area As era stata istituita a partire dal 2002, quale quinta area professionale, interposta tra la A e la
[...]
pertanto, che l'area As fosse da considerarsi immediatamente superiore Parte_2 all'area A e che, pertanto, aveva maturato il requisito utile per l'inserimento nella graduatoria permanente anche in quest'ultima.
Il , pur avendo ricevuto regolare Controparte_1 notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, rimaneva contumace.
All'odierna udienza, udite le conclusioni della parte costituita, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto.
Non è controversa la circostanza per cui il ricorrente vanti almeno 24 mesi di servizio come collaboratore scolastico addetti alle aziende agrarie e che abbia presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie permanenti per l'anno scolastico 2024/2025, finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato.
Il ricorrente sostiene che il servizio prestato nell'area As, come collaboratore scolastico tecnico addetti alle aziende agrarie, sarebbe da considerare prestato in fascia immediatamente superiore alla fascia A. 2. La questione è agevolmente risolvibile sulla base del dettato letterale dei contratti collettivi del comparto istruzione e ricerca.
Come correttamente evidenziato da parte ricorrente, mentre fino al CCNL 1998/2001, la tabella A allegata al contratto (classificazione del personale ATA) prevedeva i due profili A/1 (collaboratore scolastico tecnico) e A/2 (collaboratore
3 scolastico), nel successivo CCNL 2006/2009 la tabella A di classificazione del personale ATA è la seguente:
Al di sopra si collocano le aree B, C e D.
I collaboratori di area As svolgono evidentemente mansioni di contenuto professionale più elevato rispetto a quelli dell'area A, o per la responsabilità di coordinamento, o per il contenuto tecnico nell'ambito dei servizi agrari.
La distinzione tra le due aree (e non più solo tra i “profili”) è resa ancor più evidente dalla tabella sotto riportata, tratta dal CCNL da ultimo citato.
4 L'art. 30 del CCNL 2016-2018 così disciplina il periodo di prova del personale ATA: “
1. Il personale ATA assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: a) due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree A e A super;
b) quattro mesi per i restanti profili”, così confermando che le aree A e A super sono tra di loro distinte.
Ancora più di recente, i contraenti collettivi hanno confermato la distinzione, nel CCNL 2019-2021, firmato il 18.1.2024, introducendo addirittura una nuova denominazione per l'area (già) As, non più denominata dei “collaboratori”, ma degli
“operatori”:
5 Né diversa conclusione potrebbe trarsi dalla lettura del CCNQ sulla mobilità, al cui art. 47, secondo comma, si legge che “Il passaggio dall'area A all'area As (e viceversa) si considera sempre come passaggio nell'ambito della stessa area”. Da un lato, si osserva che non avrebbe avuto alcun senso introdurre tale disposizione, se le due aree A e As fossero analoghe. Dall'altro, i contraenti collettivi, a cui è rimesso il sistema di classificazione del personale (non trattandosi di materia esclusa dall'art. 40, primo comma, d. lgs. 165/2001), confermano che tra le figure A e As vi è una (almeno parziale) fungibilità, tale da rendere del tutto incomprensibile la tesi del CP_1 convenuto, che ha sostenuto trattarsi di figure diverse e non comparabili tra loro, tale da escludere che il servizio prestato nell'una non possa farsi valere nell'altra.
È, poi, assolutamente pacifico che i dipendenti di area As percepiscano una retribuzione maggiore di quelli di area A, il che non sarebbe comprensibile, se essi non svolgessero mansioni superiori. 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, della sua natura documentale, della limitata attività processuale svolta e della semplicità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 3.700, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Va disposta la distrazione in favore dei Difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari. 6
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che il comparto Istruzione e CP_3 ricerca si interpreta nel senso per cui l'area As deve considerarsi area immediatamente superiore all'area A;
2) dichiara che ha diritto all'iscrizione nelle graduatorie Parte_1 provinciali dei collaboratori scolastici appartenenti all'area A, per le quali ha presentato la domanda amministrativa;
3) condanna il alla rifusione delle Controparte_1 spese processuali a vantaggio di , liquidate in complessivi euro Parte_1
3.700, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, con distrazione in favore degli Avv.ti Luca Angeleri e Mattia Angeleri, in solido. Così deciso l'11.12.2025 Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza dell'11.12.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado, iscritta al n. r.g. 1015/2025, promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Torino, c.so Re Umberto n. 71, presso lo studio degli Avv.ti ANGELERI MATTIA e ANGELERI LUCA, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
, (c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore;
tutti i soggetti inseriti nella graduatoria provinciale permanente ATA 24 mesi 2025/2026 per il profilo di Collaboratore Scolastico per la provincia di Novara, che subirebbero un pregiudizio in caso di accoglimento del ricorso
- convenuti contumaci
OGGETTO: altre ipotesi i Difensori della parte, come sopra costituita, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE: Accertato che ha sottoscritto sin dal 2021 ripetuti e consecutivi Parte_1 contratti di lavoro a tempo determinato con il Controparte_1
per il profilo professionale di collaboratore scolastico addetto alle aziende
[...] agrarie/operatore dei servizi agrari Accertato che tale figura professionale, come da previsione del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola di riferimento, rientra nell'ambito dell'ex Area As (oggi
1 Area Operatori), da ritenersi quale Area Professionale immediatamente superiore rispetto all'ex Area A (oggi Area Collaboratori) Ordinare al , nelle more della Controparte_1 procedura, di iscrivere con riserva nella graduatoria provinciale Parte_1 definitiva dei collaboratori scolastici – area collaboratori (ex Area A) pubblicata dal in data 05.08.2025 e rettificata in Controparte_2 data 07.08.2025, ai sensi dell'art. 11, comma IV, del bando di concorso prot. n. 7393 del 16.04.2025 Dichiarare tenuto e condannare, all'esito del giudizio, il
[...]
all'inserimento di nella Controparte_1 Parte_1 graduatoria provinciale definitiva dei collaboratori scolastici, area collaboratori (ex Area A), pubblicata dal in data Controparte_2
05.08.2025 e rettificata in data 07.08.2025 Condannare parte convenuta al pagamento delle spese tutte di lite, legali e tecniche, d'Ufficio e di parte, oltre IVA e CPA nelle misure di legge, contributo unificato se dovuto, con l'aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1-bis del Decreto 10.02.2014, n. 55 così come aggiornato da ultimo in data 13.08.2022) e distrazione delle stesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, a favore dei procuratori antistatari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.10.2025, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva di aver prestato attività come collaboratore scolastico addetto alle aziende agrarie, in forza di contratti a tempo determinato, dal 16.9.2021 al 31.8.2025 e dal 1.9.2025 al 30.6.2026; Deduceva che il 19.4.2024, l aveva pubblicato i bandi di concorso per CP_2 la costituzione delle graduatorie permanenti provinciali per l'a.s. 2024/2025, concernenti i profili professionali di collaboratore scolastico delle aree A, As e B. In entrambi, tra i requisiti di ammissione era prevista l'anzianità di servizio di almeno due anni, in posti corrispondenti al profilo professionale per cui il concorso veniva indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo per cui si concorreva. Il ricorrente aveva, quindi, presentato regolare domanda di inserimento nelle graduatorie, per i profili A e As ma era stato incluso soltanto in quella riferibile ai collaboratori addetti alle aziende agrarie, restando, invece, escluso da quelle per collaboratore scolastico. aveva presentato reclamo in via amministrativa, Pt_1 avverso tale provvedimento.
2 Allegava, inoltre, che il 16.4.2025, l aveva pubblicato i bandi di CP_2 concorso per l'aggiornamento e l'integrazione della graduatoria permanente provinciale per l'a.s. 2024/2025, concernenti i profili professionali di collaboratore scolastico dell'area A e dell'ex area As. Tali bandi prevedevano gli stessi requisiti di ammissione sopra riportati. Il ricorrente, in data 13.5.2025, aveva depositato la propria domanda di inserimento nelle graduatorie, per i profili corrispondenti all'ex area As ed ex area A;
tuttavia, rimaneva escluso dalla graduatoria per collaboratore scolastico. Nelle graduatorie definitive, era stata confermata la sua esclusione, rispetto al profilo di collaboratore scolastico. Richiamava il disposto della l. n. 165/2001, artt. 40 e 52, che avevano operato un rinvio alla contrattazione collettiva, per la suddivisione del personale in aree funzionali. Rammentavano, quindi, l'evoluzione della disciplina del CCNL scuola, con riguardo alle qualifiche dei collaboratori scolastici e collaboratori scolastici tecnici, tra cui l'addetto alle aziende agrarie, evidenziando che il collaboratore scolastico addetto alle aziende agrarie era inquadrato nell'area As e percepiva una retribuzione maggiore rispetto all'area A. L'area As era stata istituita a partire dal 2002, quale quinta area professionale, interposta tra la A e la
[...]
pertanto, che l'area As fosse da considerarsi immediatamente superiore Parte_2 all'area A e che, pertanto, aveva maturato il requisito utile per l'inserimento nella graduatoria permanente anche in quest'ultima.
Il , pur avendo ricevuto regolare Controparte_1 notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, rimaneva contumace.
All'odierna udienza, udite le conclusioni della parte costituita, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto.
Non è controversa la circostanza per cui il ricorrente vanti almeno 24 mesi di servizio come collaboratore scolastico addetti alle aziende agrarie e che abbia presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie permanenti per l'anno scolastico 2024/2025, finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato.
Il ricorrente sostiene che il servizio prestato nell'area As, come collaboratore scolastico tecnico addetti alle aziende agrarie, sarebbe da considerare prestato in fascia immediatamente superiore alla fascia A. 2. La questione è agevolmente risolvibile sulla base del dettato letterale dei contratti collettivi del comparto istruzione e ricerca.
Come correttamente evidenziato da parte ricorrente, mentre fino al CCNL 1998/2001, la tabella A allegata al contratto (classificazione del personale ATA) prevedeva i due profili A/1 (collaboratore scolastico tecnico) e A/2 (collaboratore
3 scolastico), nel successivo CCNL 2006/2009 la tabella A di classificazione del personale ATA è la seguente:
Al di sopra si collocano le aree B, C e D.
I collaboratori di area As svolgono evidentemente mansioni di contenuto professionale più elevato rispetto a quelli dell'area A, o per la responsabilità di coordinamento, o per il contenuto tecnico nell'ambito dei servizi agrari.
La distinzione tra le due aree (e non più solo tra i “profili”) è resa ancor più evidente dalla tabella sotto riportata, tratta dal CCNL da ultimo citato.
4 L'art. 30 del CCNL 2016-2018 così disciplina il periodo di prova del personale ATA: “
1. Il personale ATA assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: a) due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree A e A super;
b) quattro mesi per i restanti profili”, così confermando che le aree A e A super sono tra di loro distinte.
Ancora più di recente, i contraenti collettivi hanno confermato la distinzione, nel CCNL 2019-2021, firmato il 18.1.2024, introducendo addirittura una nuova denominazione per l'area (già) As, non più denominata dei “collaboratori”, ma degli
“operatori”:
5 Né diversa conclusione potrebbe trarsi dalla lettura del CCNQ sulla mobilità, al cui art. 47, secondo comma, si legge che “Il passaggio dall'area A all'area As (e viceversa) si considera sempre come passaggio nell'ambito della stessa area”. Da un lato, si osserva che non avrebbe avuto alcun senso introdurre tale disposizione, se le due aree A e As fossero analoghe. Dall'altro, i contraenti collettivi, a cui è rimesso il sistema di classificazione del personale (non trattandosi di materia esclusa dall'art. 40, primo comma, d. lgs. 165/2001), confermano che tra le figure A e As vi è una (almeno parziale) fungibilità, tale da rendere del tutto incomprensibile la tesi del CP_1 convenuto, che ha sostenuto trattarsi di figure diverse e non comparabili tra loro, tale da escludere che il servizio prestato nell'una non possa farsi valere nell'altra.
È, poi, assolutamente pacifico che i dipendenti di area As percepiscano una retribuzione maggiore di quelli di area A, il che non sarebbe comprensibile, se essi non svolgessero mansioni superiori. 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, della sua natura documentale, della limitata attività processuale svolta e della semplicità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 3.700, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Va disposta la distrazione in favore dei Difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari. 6
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che il comparto Istruzione e CP_3 ricerca si interpreta nel senso per cui l'area As deve considerarsi area immediatamente superiore all'area A;
2) dichiara che ha diritto all'iscrizione nelle graduatorie Parte_1 provinciali dei collaboratori scolastici appartenenti all'area A, per le quali ha presentato la domanda amministrativa;
3) condanna il alla rifusione delle Controparte_1 spese processuali a vantaggio di , liquidate in complessivi euro Parte_1
3.700, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, con distrazione in favore degli Avv.ti Luca Angeleri e Mattia Angeleri, in solido. Così deciso l'11.12.2025 Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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