TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/03/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14650/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona della Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14650/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Michele Parte_1 C.F._1
Petrella e dell'avv. Giusy Balzano, elettivamente domiciliato in Bologna, piazza Calderini n. 5, presso i citati difensori
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Michele Petrella e Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Giusy Balzano, elettivamente domiciliato in Bologna, piazza Calderini n. 5, presso i citati difensori
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Alberto Controparte_2 C.F._3
Gamberini e dell'avv. Elena Amadei, elettivamente domiciliato in Ravenna, Via Baccarini n. 60, presso i citati difensori
ATTORI OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Bruno Guaraldi, Controparte_3 C.F._4 elettivamente domiciliato in Cento, via Malagodi n.16, presso il difensore
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
e : Parte_1 Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale intestato, ogni contraria istanza anche istruttoria disattesa, dichiarare nullo e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n° 3049/2023 del Tribunale di Bologna.
pagina 1 di 8 Con vittoria di compensi e spese di causa, compreso il 15% a titolo di rimborso spese generali e oltre
c.p.a. e i.v.a. come per legge”.
: Email_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, contrariis rejectis, in via preliminare: sospendere ex art. 649 cpc inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di apposita udienza, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per i motivi illustrati nella narrativa che precede;
nel merito: dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità e/o improseguibilità dell'azione e della domanda proposta dalla Signora per le causali di cui in narrativa. Controparte_3
Dichiarare comunque inammissibile e/o/nullo, ovvero in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 3049/2023 emesso dal Tribunale di Bologna nella persona del Giudice Dott.ssa Pierangela
Congiu in data 29.06.2023, depositato in data 03.07.2023, notificato in data 26.9.2023 per tutte le causali di cui in narrativa.
Con vittoria di spese, competenze, onorari, oltre IVA e CPA e rimborso forfet. Sp. Gen. 15% come per legge”.
: Controparte_3
“rigettare le opposizioni al decreto ingiuntivo n.3049/2023; con vittoria di spese e compenso professionale, anche della fase cautelare, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a., con l'aumento del 30 % per la predisposizione PCT degli atti difensivi e dell'ulteriore 60 % per la presenza di tre controparti attrici opponenti;
con richiesta di distrazione a favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Giudizio n. 14650/2023 R.G.
Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, e Parte_1 Controparte_1 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n.
3049/2023, depositato il 24.5.2023, con il quale il Tribunale di Bologna aveva loro ingiunto, unitamente a il pagamento di € 69.413,11, oltre interessi, spese e compensi della Controparte_2 procedura monitoria, in favore di , a titolo di rimborso di quanto da quest'ultima Controparte_3 versato a saldo degli onorari spettanti al custode nominato nel corso del giudizio (R.G. n. 2710/2012) definito con sentenza n. 385/2022 del 18.2.2022.
Con il primo motivo di opposizione gli opponenti hanno sostenuto che la pretesa monitoria, traendo origine dalla regolamentazione delle spese di custodia disposta con la citata sentenza n. 385/2022, non poteva trovare accoglimento in quanto l'azione monitoria era volta ad ottenere un ulteriore e diverso titolo esecutivo per il medesimo credito (cioè il saldo delle spese di custodia), che non soggiacesse, però, alla sospensione dell'efficacia esecutiva statuita dalla Corte d'Appello di Bologna con ordinanza ex artt. 351 - 283 c.p.c. del 27.7.2022 sulla sentenza di primo grado.
pagina 2 di 8 Con il secondo motivo hanno censurato la mancata prova e/o l'inesistenza del preteso credito vantato dalla sul rilievo che la mera allegazione, nell'ambito del suindicato procedimento monitorio, di CP_3 una disposizione di bonifico non fosse sufficiente a provare l'avvenuto pagamento degli importi che ne sono oggetto, non dimostrandone l'accredito sul conto corrente del beneficiario e, dunque, il relativo buon esito.
A ciò hanno aggiunto che da comunicazioni intercorse tra il proprio difensore ed il legale di
[...]
figlio della era emerso che quest'ultimo e non la avesse effettuato il Tes_1 CP_3 CP_3 pagamento delle spese di custodia in favore del custode dr. pur dando poi atto, in nota, Persona_1 che lo stesso difensore di con successiva mail del 9.5.2023, aveva confutato la Testimone_1 precedente dicendo che il pagamento era stato effettuato dalla CP_3
Sulla base di tali argomentazioni, gli opponenti hanno chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, l'accoglimento dell'opposizione e la declaratoria di nullità del decreto e, per l'effetto la sua revoca, nonché la condanna della convenuta al risarcimento per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 co. 2 c.p.c., vinte le spese di lite.
2. Giudizio n. 14770/2023 R.G.
Avverso il medesimo decreto ingiuntivo, quale obbligata in solido a Controparte_2 Parte_1
e , ha proposto separato giudizio di opposizione, chiedendo dichiararsi
[...] Controparte_1
l'inammissibilità, l'improcedibilità della domanda della o, sempre nel merito, l'annullamento, la CP_3 declaratoria di nullità e, in ogni caso, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa sospensione della sua provvisoria esecuzione, vinte le spese.
A sostegno dell'opposizione, parte opponente ha contestato la pretesa creditoria avversaria, deducendo l'illegittimità del diritto di credito azionato, in quanto consistente, di fatto, in una duplicazione del titolo esecutivo costituito dalla sentenza di primo grado del Tribunale di Bologna n. 385/2022 del 16 -
18 febbraio 2022.
In particolare, l'opponente ha premesso in fatto che l'odierna vicenda processuale aveva tratto origine dalla suindicata sentenza resa dal Tribunale di Bologna all'esito del giudizio n. 2710/2012 R.G.
(promosso da e e relativo all'impugnativa del testamento pubblico con CP_2 CP_1 Parte_1 cui il loro defunto padre aveva istituito erede universale l'altro figlio Persona_2 Tes_1
, pretermettendo tutti gli altri figli). Con detta pronuncia, il Giudice aveva disposto, per quanto di
[...] interesse, la condanna degli attori alla refusione delle spese di lite a favore dei convenuti, oltre al rimborso delle spese di CTU e di CTP tutte come anticipate e documentate, onerando altresì gli stessi attori delle spese relative alla revoca del sequestro e alla custodia giudiziale, come già liquidate e da liquidarsi.
Avverso la predetta sentenza, l'attrice, unitamente a e aveva proposto CP_1 Parte_1 appello, con istanza di sospensiva ex artt. 351 -283 c.p.c.. La Corte d'Appello di Bologna
(procedimento n. 550-1/2022 R.G.) aveva accolto l'istanza, disponendo la sospensione dell'esecutività dei capi di condanna delle spese;
provvedimento che, in tesi, aveva travolto anche il capo sulle spese di custodia.
Pertanto, con la domanda monitoria, l'odierna creditrice si sarebbe precostituita un ulteriore CP_3 titolo esecutivo, ossia il decreto ingiuntivo attualmente opposto, relativo alle medesime spese di custodia già oggetto del capo condannatorio della sentenza n 385/2022 del Tribunale di Bologna, al solo fine di superare il provvedimento di sospensione emesso in sede cautelare dalla Corte d'Appello di pagina 3 di 8 Bologna. L'opponente, pur evidenziando l'inesistenza, nel nostro ordinamento, di un divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, ha negato che nel caso di specie ricorressero i presupposti per l'emissione di un ulteriore titolo esecutivo, nella specie l'interesse della creditrice ad ottenere un titolo che offrisse maggiori garanzie al soddisfacimento del credito.
L'opponente ha eccepito, inoltre, l'avvenuta integrale estinzione della pretesa creditoria ad opera del di lei figlio, e non da parte della In ogni caso, dalla documentazione versata Testimone_1 CP_3 dalla controparte non si evincerebbe la prova del pagamento da parte della stessa, non potendo CP_3 reputarsi a tal fine idonea la mera disposizione di bonifico.
Sulla base di queste argomentazioni, l'opponente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni nei termini riportati in premessa.
3. Con provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale di Bologna in data 7.12.2023, i due giudizi sono stati riuniti.
Nel giudizio così radicato, si è costituita chiedendo il rigetto delle domande attoree, Controparte_3 vinte le spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La convenuta ha evidenziato che, contrariamente alla prospettazione avversaria − secondo cui l'odierna convenuta avrebbe potuto agire esecutivamente nei confronti degli attori già solo sulla base della sentenza n.385/2022 del Tribunale di Bologna, senza la necessità di premunirsi di un diverso titolo esecutivo, per recuperare le somme versate a favore del custode − la sentenza in esame non conteneva alcuna statuizione di condanna con riguardo ai costi della custodia giudiziaria.
Difatti, il provvedimento che aveva posto a carico degli odierni attori tali costi era stato il decreto di liquidazione del 25.02.2022, emesso dall'intestato Tribunale successivamente alla suindicata sentenza e rispetto al quale non era mai stata promossa opposizione.
Da tale assunto, in tesi, discendeva che l'ordinanza di sospensione emessa dalla Corte di Appello di
Bologna non poteva che riguardare l'esecutività delle sole statuizioni di condanna, tra le quali non figurava quella relativa alle spese del custode giudiziario.
Con il secondo motivo di censura, ha eccepito che, contrariamente a quanto rappresentato nella ricostruzione avversaria, era stata lei stessa a pagare per intero, in qualità di obbligata in solido, il compenso spettante al custode, per evitare che quest'ultimo proseguisse l'azione di espropriazione presso terzi intrapresa (anche) ai propri danni.
In ogni caso, in via subordinata, l'opposta ha reclamato il proprio diritto di regresso, nei confronti degli opponenti, ciascuno per la quota di loro spettanza pari ad euro 11.568,85 per ognuno degli opponenti.
Infine, sulla base delle superiori considerazioni, ha avanzato domanda di condanna al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata delle controparti.
Con ordinanza del 22.12.2023 è stata rigettata l'istanza di sospensione del decreto opposto, per le argomentazioni ivi indicate.
Depositate le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., con provvedimento del 21.03.2024, la causa, assente ogni richiesta istruttoria, è stata rinviata all'udienza di rimessione in decisione del 5.12.2024, con l'assegnazione alle parti dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c.. In sede di comparsa conclusionale, la parte opposta ha dato atto dell'avvenuto pagamento, da parte degli opponenti, della somma ingiunta pagina 4 di 8 in data 15.2.2024, a seguito del rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto.
All'udienza del 5.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Le opposizioni vanno accolte per i motivi di seguito esposti.
La domanda monitoria è volta al recupero di quanto versato al custode Dott. (euro Persona_1
69.413,11, comprensivi di interessi e spese legali) a seguito della notifica in data 19.1.2023 dell'atto di pignoramento all'opposta da parte del predetto custode.
, infatti, onde evitare la prosecuzione dell'espropriazione forzata intrapresa ai suoi Controparte_3 danni, ha pagato al custode quanto allo stesso dovuto a titolo di compenso liquidato con decreto di liquidazione del 25.2.2022.
Le parti attrici, con distinti atti di citazione, hanno presentato opposizione avverso il decreto emesso a loro carico, adducendo entrambe che il decreto ingiuntivo opposto costituisce una duplicazione del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 385/2022 del 18.2.2022 (che aveva disposto la regolamentazione delle spese di lite e di custodia tra le parti), che era stata sospesa in virtù dell'ordinanza emessa ex artt. 283 – 351 c.p.c.; in secondo luogo, eccependo la mancanza di prova del credito oggetto di ingiunzione, non comprovato dalla mera disposizione di bonifico.
Orbene, se quest'ultimo motivo di opposizione risulta infondato alla luce della produzione della quietanza di pagamento (doc. 18 parte opposta), attestante l'avvenuto pagamento del compenso al custode, quanto al primo motivo di opposizione si deve osservare quanto segue.
La sentenza emessa tra le parti aveva regolamentato le spese in base alla soccombenza. Tali spese sono comprensive anche di quelle di custodia, tanto di quelle liquidate in corso di giudizio, quanto di quelle liquidate con decreto emesso dopo la pronuncia della decisione, in data 25.2.2022. In tale ultimo decreto si precisava che il compenso liquidato in euro 50.500, oltre accessori, era posto a carico delle parti in via solidale nei confronti del “CTU”, ed in via definitiva a carico di parte attrice OM ( e , “come disposto con sentenza pubblicata in data 18 febbraio CP_2 Pt_1 Controparte_1
2022, con eventuale rivalsa nei rapporti interni tra le parti”.
Se per l'ammontare del compenso del custode deve aversi riguardo al decreto di liquidazione (non opposto e dunque definitivo), è alla sentenza che deve aversi riguardo per la regolamentazione delle spese tra le parti, ciò a prescindere dal richiamo ad essa operato nel decreto di liquidazione postumo.
Si legge a tal proposito in sentenza: “Vanno poste a carico degli attori, nonostante la conferma più volte espressa dai giudici del sequestro in essere, le spese conseguenti alla revoca del sequestro e le spese della custodia giudiziaria come già liquidate ed ancora da liquidarsi, trattandosi di misura richiesta in difetto di giustificazione in diritto, come emerso in corso di causa e definito con la presente sentenza”.
In linea generale, si deve osservare che le spese di custodia delle cose oggetto di sequestro giudiziario ed il compenso al custode rientrano fra quelle concernenti gli atti necessari del processo, che devono essere anticipate dalla parte a carico della quale sono poste dalla legge o dal giudice, in quanto l'attività del custode è svolta nell'interesse superiore della giustizia e di quello comune delle parti (Cass. sent.
2/02/2013, n. 4617). Il decreto di liquidazione che pone il compenso dell'ausiliario a carico di pagina 5 di 8 entrambe le parti (o di una di esse) non è implicitamente assorbito dalla regolamentazione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c., poiché quest'ultima attiene al diverso rapporto tra parte vittoriosa e OM. Ne deriva che, ove non sia espressamente modificato dalla sentenza in sede di regolamento delle spese di lite, il decreto di liquidazione resta fermo e vincolante anche nei confronti della parte vittoriosa, salvi i rapporti interni tra la medesima e quella OM (in tal senso, per tutte, Cass. 25047/2018). In altre parole, la complessiva regolamentazione delle spese dell'ausiliario discende dal combinato disposto del decreto di liquidazione e dalla statuizione contenuta in sentenza che disciplina in via definitiva la ripartizione tra le parti della spesa quantificata nel decreto.
La statuizione definitiva delle spese (anche di custodia) è dunque conseguenziale ed accessoria alla decisione sul merito della controversia. Da tale nesso di interdipendenza tra la statuizione sulle spese e la decisione sul merito della causa discende, non solo che il giudice ha l'obbligo di pronunciare, anche d'ufficio, sulle spese, ma altresì che il diritto alla refusione delle spese di lite non può essere oggetto di un autonomo e separato giudizio, dovendo essere necessariamente tutelato nell'ambito del processo dal quale detti esborsi abbiano tratto origine e causa (cfr. per tutte Cass. 11197/2007).
Stante il carattere di accessorietà del capo della decisione relativo alle spese rispetto a quello che definisce il merito della lite, discende l'identità di regime circa la provvisoria esecutività della condanna alle spese, che segue le medesime sorti della pronuncia alla quale afferisce;
pertanto, va riconosciuta se ed in quanto sussista la esecutività del capo principale ai sensi dell'art. 282 c.p.c.. Può infatti ritenersi consolidato nella Suprema Corte l'indirizzo ermeneutico che afferma l'immediata ed automatica efficacia esecutiva di tutti i capi delle sentenze di primo grado aventi portata condannatoria, tra cui anche il capo recante la condanna alle spese processuali, ancorché accessorio a sentenze di accoglimento di azioni non di condanna (costitutive o di mero accertamento) oppure di rigetto di qualsiasi tipo di azione (cfr Cass. 1283/2010; Cass. 26415/2008). La statuizione delle spese, ancorchè dipendente, costituisce comunque capo autonomo della sentenza distinto dai capi principali della stessa e, come tale, suscettibile di impugnazione anche in via autonoma e separata. Va tuttavia precisato che, mentre il gravame della sola pronuncia sulle spese non ha riflessi sugli altri capi della sentenza non impugnati, il gravame che concerne la decisione nel merito (inteso come la statuizione che ha condotto alla soccombenza) si estende, per implicito, anche al capo relativo alle spese dipendente dalla decisione sul merito. Pertanto, può accadere che in grado di appello venga impugnato il solo capo relativo alle spese: in tal caso, l'eventuale riforma della sentenza sotto questo limitato profilo non travolge gli altri capi. Qualora, invece, vengano appellati gli altri capi della decisione, in caso di riforma della sentenza, parziale o totale, il giudice dell'appello deve provvedere ad un nuovo regolamento delle spese alla stregua dell'esito complessivo della controversia, attesa l'automatica caducazione del capo sulle spese, derivante dal disposto dell'art. 336, 1° co. c.p.c. (per citare le più recenti, Cass. 23639/2024; Cass. 37164/2022).
Orbene, nel caso di specie, la sentenza di primo grado ha riconosciuto la prevalente soccombenza degli attori (odierni opponenti), ponendo per tale ragione a loro carico le spese di lite. Quanto a quelle di custodia, già liquidate al momento della decisione o ancora da liquidarsi, avendo il giudicante ravvisato la carenza dei presupposti giuridici a giustificazione della misura del sequestro alla luce delle argomentazioni espresse in sentenza, tali spese sono state poste a carico degli attori. La liquidazione del compenso del custode è poi invero avvenuta con il decreto successivo alla decisione datato
25.2.2022, nel quale è contenuto un richiamo alla sentenza in punto di regolamentazione delle spese pagina 6 di 8 tra le parti del giudizio e dunque l'addebito per intero agli attori, ferma la solidarietà delle parti nei confronti del custode.
La decisione de qua è stata appellata e, su istanza ex artt. 283 - 351 c.p.c. degli appellanti, l'efficacia della sentenza emessa tra le parti è stata sospesa con provvedimento della Corte d'Appello del
19.7.2022. In particolare, la suddetta ordinanza così ha così concluso: “Sospende l'efficacia esecutiva
o l'esecuzione delle pronunce di condanna della sentenza n. 385/2022 del 16-18 febbraio 2022 del
Tribunale di Bologna, a carico di , e Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
e in favore rispettivamente di , e
[...] Testimone_1 Parte_2 [...]
subordinatamente alla prestazione, da parte di , CP_3 Controparte_2 CP_1
e , di cauzioni, sotto forma di fideiussione a prima richiesta, senza
[...] Parte_1 eccezioni, rilasciate da istituto di primaria importanza, a scelta tra Controparte_4
, per l'importo di 8.600.000,00 Euro (ottomilioniseicentomila/00
[...] CP_5 Parte_3
Euro) in favore di , per l'importo di 175.000,00 Euro Testimone_1
(centosettantacinquemila//00) in favore di e per l'importo di 175.000,00 Euro Controparte_3
(centosettantacinquemila//00) in favore di ”. Parte_2
Ciò detto, alla luce delle superiori considerazioni espresse in termini generali e considerate le condivisibili argomentazioni articolate dagli opponenti negli scritti difensivi conclusivi, deve essere diversamente valutata la domanda monitoria, rispetto a quanto rilevato nell'ordinanza emessa in questo giudizio il 22.12.2023, in cui l'ingiunzione è stata ricondotta al diritto di regresso, nei confronti dei condebitori, del coobbligato solidale che ha pagato l'intero debito. Tuttavia, se è vero che tutte le parti sono coobbligate in solido nei confronti del custode in virtù del decreto di liquidazione (definitivo),
l'an ed il quantum della misura del regresso della parte solvente saranno determinati solo con la pronuncia definitiva sulle spese (anche) di custodia, atteso che, come detto, la regolamentazione delle spese tra le parti è necessariamente dipendente dalle statuizioni sul merito.
Pertanto, se è vero che l'ordinanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado non ha riguardato direttamente il capo relativo alle spese di custodia e che il decreto di liquidazione del compenso del custode non ha costituito oggetto di autonoma impugnazione, tuttavia si è visto come la riforma (totale o parziale) della decisione da parte del giudice dell'appello comporta anche la diversa regolamentazione delle spese come stabilita in prime cure (dunque anche delle spese di custodia). Ne discende che qualora venisse accolto il gravame, tale regolamentazione dovrà essere rivista alla luce dell'esito complessivo dei due gradi di giudizio. Si può dunque concludere che, per quanto non direttamente investito dall'impugnazione, il capo della sentenza di primo grado che ha statuito sulle spese di custodia sarà oggetto di vaglio e di pronuncia del giudice del gravame, che deciderà sulla ripartizione interna delle medesime spese tra le parti avendo riguardo all'esito complessivo della lite.
In base a quanto finora detto, deve concludersi che la domanda monitoria non può trovare accoglimento e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato in quanto, al momento della sua emissione, non era stabilita la definitiva regolamentazione delle spese di custodia tra le parti e non era dunque possibile stabilire la misura del regresso esercitabile dalla parte opposta ex art. 1299 c.c.. Solo la pronuncia definitiva sulla regolamentazione delle spese tra le parti potrà fondare la domanda di regresso, che non può trovare invece fondamento nel solo decreto di liquidazione del compenso del custode. Va ribadito, infatti, come tale ultimo provvedimento, definitivo quanto all'ammontare del compenso liquidato e nei pagina 7 di 8 rapporti tra le parti e l'ausiliario, non contiene la definitiva statuizione circa la ripartizione del relativo onere tra parte vittoriosa e OM della causa, che è rimessa alla pronuncia sul merito dalla quale detto decreto, su tale aspetto, sarà superato.
Ne discende l'accoglimento delle opposizioni e la revoca del decreto opposto.
Quanto alla domanda di parte opposta di condanna degli opponenti quantomeno per la minore somma pari alla quota di 1/6 ciascuno dell'importo versato al custode, ci si limita a rilevare come tale domanda non sia stata reiterata nella nota di precisazione delle conclusioni del 4.10.2024, sebbene sia stata poi riprodotta nella successiva comparsa conclusionale depositata dalla medesima parte opposta il
5.11.2024. Tale domanda, a voler ritenere che non sia stata oggetto di rinuncia, non può essere accolta per le medesime ragioni esposte che hanno condotto alla revoca del decreto opposto, stante l'indeterminatezza, fino alla sentenza definitiva tra le parti, dell'an e del quantum del diritto di regresso spettante alla parte solvente. L'emissione in questa sede di una pronuncia sulle spese di custodia, infatti, sarebbe avulsa da ogni statuizione di merito che è affidata al giudice del gravame e che, solo, deve pronunciarsi definitivamente sulle spese e sulla relativa ripartizione tra parte vittoriosa e OM.
Nulla si dispone quanto alla restituzione della somma versata alla parte opposta in virtù del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, in mancanza di apposita domanda degli opponenti.
5. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022 in base al valore dichiarato della domanda, secondo i parametri medi per studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte opposta.
Infine, non si ravvisano, nel caso di specie, i presupposti per accogliere la domanda proposta dagli opponenti e di condanna della convenuta opposta ex art. 96 c.p.c., attesa la Pt_1 Controparte_1 necessità di accertamento giudiziario delle contrapposte ragioni attraverso il processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie le opposizioni proposte da e e, per Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta la domanda di avanzata in via subordinata;
Controparte_3
- condanna a rimborsare alle parti opponenti le spese di lite del presente giudizio, che Controparte_3 si liquidano per e in euro 379,50 + 27,00 per anticipazioni ed euro Parte_1 Controparte_1
11.268,00 per compensi dei difensori, e per in euro 379,50 + 27,00 per anticipazioni Controparte_2 ed euro 11.268,00 per compensi dei difensori, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A., se dovuti e nelle aliquote legali.
Bologna, 15 marzo 2025
La Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona della Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14650/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Michele Parte_1 C.F._1
Petrella e dell'avv. Giusy Balzano, elettivamente domiciliato in Bologna, piazza Calderini n. 5, presso i citati difensori
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Michele Petrella e Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Giusy Balzano, elettivamente domiciliato in Bologna, piazza Calderini n. 5, presso i citati difensori
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Alberto Controparte_2 C.F._3
Gamberini e dell'avv. Elena Amadei, elettivamente domiciliato in Ravenna, Via Baccarini n. 60, presso i citati difensori
ATTORI OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Bruno Guaraldi, Controparte_3 C.F._4 elettivamente domiciliato in Cento, via Malagodi n.16, presso il difensore
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
e : Parte_1 Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale intestato, ogni contraria istanza anche istruttoria disattesa, dichiarare nullo e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n° 3049/2023 del Tribunale di Bologna.
pagina 1 di 8 Con vittoria di compensi e spese di causa, compreso il 15% a titolo di rimborso spese generali e oltre
c.p.a. e i.v.a. come per legge”.
: Email_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, contrariis rejectis, in via preliminare: sospendere ex art. 649 cpc inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di apposita udienza, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per i motivi illustrati nella narrativa che precede;
nel merito: dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità e/o improseguibilità dell'azione e della domanda proposta dalla Signora per le causali di cui in narrativa. Controparte_3
Dichiarare comunque inammissibile e/o/nullo, ovvero in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 3049/2023 emesso dal Tribunale di Bologna nella persona del Giudice Dott.ssa Pierangela
Congiu in data 29.06.2023, depositato in data 03.07.2023, notificato in data 26.9.2023 per tutte le causali di cui in narrativa.
Con vittoria di spese, competenze, onorari, oltre IVA e CPA e rimborso forfet. Sp. Gen. 15% come per legge”.
: Controparte_3
“rigettare le opposizioni al decreto ingiuntivo n.3049/2023; con vittoria di spese e compenso professionale, anche della fase cautelare, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a., con l'aumento del 30 % per la predisposizione PCT degli atti difensivi e dell'ulteriore 60 % per la presenza di tre controparti attrici opponenti;
con richiesta di distrazione a favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Giudizio n. 14650/2023 R.G.
Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, e Parte_1 Controparte_1 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n.
3049/2023, depositato il 24.5.2023, con il quale il Tribunale di Bologna aveva loro ingiunto, unitamente a il pagamento di € 69.413,11, oltre interessi, spese e compensi della Controparte_2 procedura monitoria, in favore di , a titolo di rimborso di quanto da quest'ultima Controparte_3 versato a saldo degli onorari spettanti al custode nominato nel corso del giudizio (R.G. n. 2710/2012) definito con sentenza n. 385/2022 del 18.2.2022.
Con il primo motivo di opposizione gli opponenti hanno sostenuto che la pretesa monitoria, traendo origine dalla regolamentazione delle spese di custodia disposta con la citata sentenza n. 385/2022, non poteva trovare accoglimento in quanto l'azione monitoria era volta ad ottenere un ulteriore e diverso titolo esecutivo per il medesimo credito (cioè il saldo delle spese di custodia), che non soggiacesse, però, alla sospensione dell'efficacia esecutiva statuita dalla Corte d'Appello di Bologna con ordinanza ex artt. 351 - 283 c.p.c. del 27.7.2022 sulla sentenza di primo grado.
pagina 2 di 8 Con il secondo motivo hanno censurato la mancata prova e/o l'inesistenza del preteso credito vantato dalla sul rilievo che la mera allegazione, nell'ambito del suindicato procedimento monitorio, di CP_3 una disposizione di bonifico non fosse sufficiente a provare l'avvenuto pagamento degli importi che ne sono oggetto, non dimostrandone l'accredito sul conto corrente del beneficiario e, dunque, il relativo buon esito.
A ciò hanno aggiunto che da comunicazioni intercorse tra il proprio difensore ed il legale di
[...]
figlio della era emerso che quest'ultimo e non la avesse effettuato il Tes_1 CP_3 CP_3 pagamento delle spese di custodia in favore del custode dr. pur dando poi atto, in nota, Persona_1 che lo stesso difensore di con successiva mail del 9.5.2023, aveva confutato la Testimone_1 precedente dicendo che il pagamento era stato effettuato dalla CP_3
Sulla base di tali argomentazioni, gli opponenti hanno chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, l'accoglimento dell'opposizione e la declaratoria di nullità del decreto e, per l'effetto la sua revoca, nonché la condanna della convenuta al risarcimento per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 co. 2 c.p.c., vinte le spese di lite.
2. Giudizio n. 14770/2023 R.G.
Avverso il medesimo decreto ingiuntivo, quale obbligata in solido a Controparte_2 Parte_1
e , ha proposto separato giudizio di opposizione, chiedendo dichiararsi
[...] Controparte_1
l'inammissibilità, l'improcedibilità della domanda della o, sempre nel merito, l'annullamento, la CP_3 declaratoria di nullità e, in ogni caso, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa sospensione della sua provvisoria esecuzione, vinte le spese.
A sostegno dell'opposizione, parte opponente ha contestato la pretesa creditoria avversaria, deducendo l'illegittimità del diritto di credito azionato, in quanto consistente, di fatto, in una duplicazione del titolo esecutivo costituito dalla sentenza di primo grado del Tribunale di Bologna n. 385/2022 del 16 -
18 febbraio 2022.
In particolare, l'opponente ha premesso in fatto che l'odierna vicenda processuale aveva tratto origine dalla suindicata sentenza resa dal Tribunale di Bologna all'esito del giudizio n. 2710/2012 R.G.
(promosso da e e relativo all'impugnativa del testamento pubblico con CP_2 CP_1 Parte_1 cui il loro defunto padre aveva istituito erede universale l'altro figlio Persona_2 Tes_1
, pretermettendo tutti gli altri figli). Con detta pronuncia, il Giudice aveva disposto, per quanto di
[...] interesse, la condanna degli attori alla refusione delle spese di lite a favore dei convenuti, oltre al rimborso delle spese di CTU e di CTP tutte come anticipate e documentate, onerando altresì gli stessi attori delle spese relative alla revoca del sequestro e alla custodia giudiziale, come già liquidate e da liquidarsi.
Avverso la predetta sentenza, l'attrice, unitamente a e aveva proposto CP_1 Parte_1 appello, con istanza di sospensiva ex artt. 351 -283 c.p.c.. La Corte d'Appello di Bologna
(procedimento n. 550-1/2022 R.G.) aveva accolto l'istanza, disponendo la sospensione dell'esecutività dei capi di condanna delle spese;
provvedimento che, in tesi, aveva travolto anche il capo sulle spese di custodia.
Pertanto, con la domanda monitoria, l'odierna creditrice si sarebbe precostituita un ulteriore CP_3 titolo esecutivo, ossia il decreto ingiuntivo attualmente opposto, relativo alle medesime spese di custodia già oggetto del capo condannatorio della sentenza n 385/2022 del Tribunale di Bologna, al solo fine di superare il provvedimento di sospensione emesso in sede cautelare dalla Corte d'Appello di pagina 3 di 8 Bologna. L'opponente, pur evidenziando l'inesistenza, nel nostro ordinamento, di un divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, ha negato che nel caso di specie ricorressero i presupposti per l'emissione di un ulteriore titolo esecutivo, nella specie l'interesse della creditrice ad ottenere un titolo che offrisse maggiori garanzie al soddisfacimento del credito.
L'opponente ha eccepito, inoltre, l'avvenuta integrale estinzione della pretesa creditoria ad opera del di lei figlio, e non da parte della In ogni caso, dalla documentazione versata Testimone_1 CP_3 dalla controparte non si evincerebbe la prova del pagamento da parte della stessa, non potendo CP_3 reputarsi a tal fine idonea la mera disposizione di bonifico.
Sulla base di queste argomentazioni, l'opponente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni nei termini riportati in premessa.
3. Con provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale di Bologna in data 7.12.2023, i due giudizi sono stati riuniti.
Nel giudizio così radicato, si è costituita chiedendo il rigetto delle domande attoree, Controparte_3 vinte le spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La convenuta ha evidenziato che, contrariamente alla prospettazione avversaria − secondo cui l'odierna convenuta avrebbe potuto agire esecutivamente nei confronti degli attori già solo sulla base della sentenza n.385/2022 del Tribunale di Bologna, senza la necessità di premunirsi di un diverso titolo esecutivo, per recuperare le somme versate a favore del custode − la sentenza in esame non conteneva alcuna statuizione di condanna con riguardo ai costi della custodia giudiziaria.
Difatti, il provvedimento che aveva posto a carico degli odierni attori tali costi era stato il decreto di liquidazione del 25.02.2022, emesso dall'intestato Tribunale successivamente alla suindicata sentenza e rispetto al quale non era mai stata promossa opposizione.
Da tale assunto, in tesi, discendeva che l'ordinanza di sospensione emessa dalla Corte di Appello di
Bologna non poteva che riguardare l'esecutività delle sole statuizioni di condanna, tra le quali non figurava quella relativa alle spese del custode giudiziario.
Con il secondo motivo di censura, ha eccepito che, contrariamente a quanto rappresentato nella ricostruzione avversaria, era stata lei stessa a pagare per intero, in qualità di obbligata in solido, il compenso spettante al custode, per evitare che quest'ultimo proseguisse l'azione di espropriazione presso terzi intrapresa (anche) ai propri danni.
In ogni caso, in via subordinata, l'opposta ha reclamato il proprio diritto di regresso, nei confronti degli opponenti, ciascuno per la quota di loro spettanza pari ad euro 11.568,85 per ognuno degli opponenti.
Infine, sulla base delle superiori considerazioni, ha avanzato domanda di condanna al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata delle controparti.
Con ordinanza del 22.12.2023 è stata rigettata l'istanza di sospensione del decreto opposto, per le argomentazioni ivi indicate.
Depositate le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., con provvedimento del 21.03.2024, la causa, assente ogni richiesta istruttoria, è stata rinviata all'udienza di rimessione in decisione del 5.12.2024, con l'assegnazione alle parti dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c.. In sede di comparsa conclusionale, la parte opposta ha dato atto dell'avvenuto pagamento, da parte degli opponenti, della somma ingiunta pagina 4 di 8 in data 15.2.2024, a seguito del rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto.
All'udienza del 5.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Le opposizioni vanno accolte per i motivi di seguito esposti.
La domanda monitoria è volta al recupero di quanto versato al custode Dott. (euro Persona_1
69.413,11, comprensivi di interessi e spese legali) a seguito della notifica in data 19.1.2023 dell'atto di pignoramento all'opposta da parte del predetto custode.
, infatti, onde evitare la prosecuzione dell'espropriazione forzata intrapresa ai suoi Controparte_3 danni, ha pagato al custode quanto allo stesso dovuto a titolo di compenso liquidato con decreto di liquidazione del 25.2.2022.
Le parti attrici, con distinti atti di citazione, hanno presentato opposizione avverso il decreto emesso a loro carico, adducendo entrambe che il decreto ingiuntivo opposto costituisce una duplicazione del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 385/2022 del 18.2.2022 (che aveva disposto la regolamentazione delle spese di lite e di custodia tra le parti), che era stata sospesa in virtù dell'ordinanza emessa ex artt. 283 – 351 c.p.c.; in secondo luogo, eccependo la mancanza di prova del credito oggetto di ingiunzione, non comprovato dalla mera disposizione di bonifico.
Orbene, se quest'ultimo motivo di opposizione risulta infondato alla luce della produzione della quietanza di pagamento (doc. 18 parte opposta), attestante l'avvenuto pagamento del compenso al custode, quanto al primo motivo di opposizione si deve osservare quanto segue.
La sentenza emessa tra le parti aveva regolamentato le spese in base alla soccombenza. Tali spese sono comprensive anche di quelle di custodia, tanto di quelle liquidate in corso di giudizio, quanto di quelle liquidate con decreto emesso dopo la pronuncia della decisione, in data 25.2.2022. In tale ultimo decreto si precisava che il compenso liquidato in euro 50.500, oltre accessori, era posto a carico delle parti in via solidale nei confronti del “CTU”, ed in via definitiva a carico di parte attrice OM ( e , “come disposto con sentenza pubblicata in data 18 febbraio CP_2 Pt_1 Controparte_1
2022, con eventuale rivalsa nei rapporti interni tra le parti”.
Se per l'ammontare del compenso del custode deve aversi riguardo al decreto di liquidazione (non opposto e dunque definitivo), è alla sentenza che deve aversi riguardo per la regolamentazione delle spese tra le parti, ciò a prescindere dal richiamo ad essa operato nel decreto di liquidazione postumo.
Si legge a tal proposito in sentenza: “Vanno poste a carico degli attori, nonostante la conferma più volte espressa dai giudici del sequestro in essere, le spese conseguenti alla revoca del sequestro e le spese della custodia giudiziaria come già liquidate ed ancora da liquidarsi, trattandosi di misura richiesta in difetto di giustificazione in diritto, come emerso in corso di causa e definito con la presente sentenza”.
In linea generale, si deve osservare che le spese di custodia delle cose oggetto di sequestro giudiziario ed il compenso al custode rientrano fra quelle concernenti gli atti necessari del processo, che devono essere anticipate dalla parte a carico della quale sono poste dalla legge o dal giudice, in quanto l'attività del custode è svolta nell'interesse superiore della giustizia e di quello comune delle parti (Cass. sent.
2/02/2013, n. 4617). Il decreto di liquidazione che pone il compenso dell'ausiliario a carico di pagina 5 di 8 entrambe le parti (o di una di esse) non è implicitamente assorbito dalla regolamentazione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c., poiché quest'ultima attiene al diverso rapporto tra parte vittoriosa e OM. Ne deriva che, ove non sia espressamente modificato dalla sentenza in sede di regolamento delle spese di lite, il decreto di liquidazione resta fermo e vincolante anche nei confronti della parte vittoriosa, salvi i rapporti interni tra la medesima e quella OM (in tal senso, per tutte, Cass. 25047/2018). In altre parole, la complessiva regolamentazione delle spese dell'ausiliario discende dal combinato disposto del decreto di liquidazione e dalla statuizione contenuta in sentenza che disciplina in via definitiva la ripartizione tra le parti della spesa quantificata nel decreto.
La statuizione definitiva delle spese (anche di custodia) è dunque conseguenziale ed accessoria alla decisione sul merito della controversia. Da tale nesso di interdipendenza tra la statuizione sulle spese e la decisione sul merito della causa discende, non solo che il giudice ha l'obbligo di pronunciare, anche d'ufficio, sulle spese, ma altresì che il diritto alla refusione delle spese di lite non può essere oggetto di un autonomo e separato giudizio, dovendo essere necessariamente tutelato nell'ambito del processo dal quale detti esborsi abbiano tratto origine e causa (cfr. per tutte Cass. 11197/2007).
Stante il carattere di accessorietà del capo della decisione relativo alle spese rispetto a quello che definisce il merito della lite, discende l'identità di regime circa la provvisoria esecutività della condanna alle spese, che segue le medesime sorti della pronuncia alla quale afferisce;
pertanto, va riconosciuta se ed in quanto sussista la esecutività del capo principale ai sensi dell'art. 282 c.p.c.. Può infatti ritenersi consolidato nella Suprema Corte l'indirizzo ermeneutico che afferma l'immediata ed automatica efficacia esecutiva di tutti i capi delle sentenze di primo grado aventi portata condannatoria, tra cui anche il capo recante la condanna alle spese processuali, ancorché accessorio a sentenze di accoglimento di azioni non di condanna (costitutive o di mero accertamento) oppure di rigetto di qualsiasi tipo di azione (cfr Cass. 1283/2010; Cass. 26415/2008). La statuizione delle spese, ancorchè dipendente, costituisce comunque capo autonomo della sentenza distinto dai capi principali della stessa e, come tale, suscettibile di impugnazione anche in via autonoma e separata. Va tuttavia precisato che, mentre il gravame della sola pronuncia sulle spese non ha riflessi sugli altri capi della sentenza non impugnati, il gravame che concerne la decisione nel merito (inteso come la statuizione che ha condotto alla soccombenza) si estende, per implicito, anche al capo relativo alle spese dipendente dalla decisione sul merito. Pertanto, può accadere che in grado di appello venga impugnato il solo capo relativo alle spese: in tal caso, l'eventuale riforma della sentenza sotto questo limitato profilo non travolge gli altri capi. Qualora, invece, vengano appellati gli altri capi della decisione, in caso di riforma della sentenza, parziale o totale, il giudice dell'appello deve provvedere ad un nuovo regolamento delle spese alla stregua dell'esito complessivo della controversia, attesa l'automatica caducazione del capo sulle spese, derivante dal disposto dell'art. 336, 1° co. c.p.c. (per citare le più recenti, Cass. 23639/2024; Cass. 37164/2022).
Orbene, nel caso di specie, la sentenza di primo grado ha riconosciuto la prevalente soccombenza degli attori (odierni opponenti), ponendo per tale ragione a loro carico le spese di lite. Quanto a quelle di custodia, già liquidate al momento della decisione o ancora da liquidarsi, avendo il giudicante ravvisato la carenza dei presupposti giuridici a giustificazione della misura del sequestro alla luce delle argomentazioni espresse in sentenza, tali spese sono state poste a carico degli attori. La liquidazione del compenso del custode è poi invero avvenuta con il decreto successivo alla decisione datato
25.2.2022, nel quale è contenuto un richiamo alla sentenza in punto di regolamentazione delle spese pagina 6 di 8 tra le parti del giudizio e dunque l'addebito per intero agli attori, ferma la solidarietà delle parti nei confronti del custode.
La decisione de qua è stata appellata e, su istanza ex artt. 283 - 351 c.p.c. degli appellanti, l'efficacia della sentenza emessa tra le parti è stata sospesa con provvedimento della Corte d'Appello del
19.7.2022. In particolare, la suddetta ordinanza così ha così concluso: “Sospende l'efficacia esecutiva
o l'esecuzione delle pronunce di condanna della sentenza n. 385/2022 del 16-18 febbraio 2022 del
Tribunale di Bologna, a carico di , e Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
e in favore rispettivamente di , e
[...] Testimone_1 Parte_2 [...]
subordinatamente alla prestazione, da parte di , CP_3 Controparte_2 CP_1
e , di cauzioni, sotto forma di fideiussione a prima richiesta, senza
[...] Parte_1 eccezioni, rilasciate da istituto di primaria importanza, a scelta tra Controparte_4
, per l'importo di 8.600.000,00 Euro (ottomilioniseicentomila/00
[...] CP_5 Parte_3
Euro) in favore di , per l'importo di 175.000,00 Euro Testimone_1
(centosettantacinquemila//00) in favore di e per l'importo di 175.000,00 Euro Controparte_3
(centosettantacinquemila//00) in favore di ”. Parte_2
Ciò detto, alla luce delle superiori considerazioni espresse in termini generali e considerate le condivisibili argomentazioni articolate dagli opponenti negli scritti difensivi conclusivi, deve essere diversamente valutata la domanda monitoria, rispetto a quanto rilevato nell'ordinanza emessa in questo giudizio il 22.12.2023, in cui l'ingiunzione è stata ricondotta al diritto di regresso, nei confronti dei condebitori, del coobbligato solidale che ha pagato l'intero debito. Tuttavia, se è vero che tutte le parti sono coobbligate in solido nei confronti del custode in virtù del decreto di liquidazione (definitivo),
l'an ed il quantum della misura del regresso della parte solvente saranno determinati solo con la pronuncia definitiva sulle spese (anche) di custodia, atteso che, come detto, la regolamentazione delle spese tra le parti è necessariamente dipendente dalle statuizioni sul merito.
Pertanto, se è vero che l'ordinanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado non ha riguardato direttamente il capo relativo alle spese di custodia e che il decreto di liquidazione del compenso del custode non ha costituito oggetto di autonoma impugnazione, tuttavia si è visto come la riforma (totale o parziale) della decisione da parte del giudice dell'appello comporta anche la diversa regolamentazione delle spese come stabilita in prime cure (dunque anche delle spese di custodia). Ne discende che qualora venisse accolto il gravame, tale regolamentazione dovrà essere rivista alla luce dell'esito complessivo dei due gradi di giudizio. Si può dunque concludere che, per quanto non direttamente investito dall'impugnazione, il capo della sentenza di primo grado che ha statuito sulle spese di custodia sarà oggetto di vaglio e di pronuncia del giudice del gravame, che deciderà sulla ripartizione interna delle medesime spese tra le parti avendo riguardo all'esito complessivo della lite.
In base a quanto finora detto, deve concludersi che la domanda monitoria non può trovare accoglimento e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato in quanto, al momento della sua emissione, non era stabilita la definitiva regolamentazione delle spese di custodia tra le parti e non era dunque possibile stabilire la misura del regresso esercitabile dalla parte opposta ex art. 1299 c.c.. Solo la pronuncia definitiva sulla regolamentazione delle spese tra le parti potrà fondare la domanda di regresso, che non può trovare invece fondamento nel solo decreto di liquidazione del compenso del custode. Va ribadito, infatti, come tale ultimo provvedimento, definitivo quanto all'ammontare del compenso liquidato e nei pagina 7 di 8 rapporti tra le parti e l'ausiliario, non contiene la definitiva statuizione circa la ripartizione del relativo onere tra parte vittoriosa e OM della causa, che è rimessa alla pronuncia sul merito dalla quale detto decreto, su tale aspetto, sarà superato.
Ne discende l'accoglimento delle opposizioni e la revoca del decreto opposto.
Quanto alla domanda di parte opposta di condanna degli opponenti quantomeno per la minore somma pari alla quota di 1/6 ciascuno dell'importo versato al custode, ci si limita a rilevare come tale domanda non sia stata reiterata nella nota di precisazione delle conclusioni del 4.10.2024, sebbene sia stata poi riprodotta nella successiva comparsa conclusionale depositata dalla medesima parte opposta il
5.11.2024. Tale domanda, a voler ritenere che non sia stata oggetto di rinuncia, non può essere accolta per le medesime ragioni esposte che hanno condotto alla revoca del decreto opposto, stante l'indeterminatezza, fino alla sentenza definitiva tra le parti, dell'an e del quantum del diritto di regresso spettante alla parte solvente. L'emissione in questa sede di una pronuncia sulle spese di custodia, infatti, sarebbe avulsa da ogni statuizione di merito che è affidata al giudice del gravame e che, solo, deve pronunciarsi definitivamente sulle spese e sulla relativa ripartizione tra parte vittoriosa e OM.
Nulla si dispone quanto alla restituzione della somma versata alla parte opposta in virtù del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, in mancanza di apposita domanda degli opponenti.
5. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022 in base al valore dichiarato della domanda, secondo i parametri medi per studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte opposta.
Infine, non si ravvisano, nel caso di specie, i presupposti per accogliere la domanda proposta dagli opponenti e di condanna della convenuta opposta ex art. 96 c.p.c., attesa la Pt_1 Controparte_1 necessità di accertamento giudiziario delle contrapposte ragioni attraverso il processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie le opposizioni proposte da e e, per Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta la domanda di avanzata in via subordinata;
Controparte_3
- condanna a rimborsare alle parti opponenti le spese di lite del presente giudizio, che Controparte_3 si liquidano per e in euro 379,50 + 27,00 per anticipazioni ed euro Parte_1 Controparte_1
11.268,00 per compensi dei difensori, e per in euro 379,50 + 27,00 per anticipazioni Controparte_2 ed euro 11.268,00 per compensi dei difensori, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A., se dovuti e nelle aliquote legali.
Bologna, 15 marzo 2025
La Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
pagina 8 di 8